Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 27/05/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/05/2025
N. 00411/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00617/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 617 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Clarizia e Maria Ida Leonardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
U.T.G. - Prefettura di Reggio Calabria, non costituita in giudizio;
Camera di Commercio di Reggio Calabria, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. interno n. -OMISSIS-, notificato al ricorrente in pari data, recante Informazione Interdittiva Antimafia nei confronti dell'impresa individuale “-OMISSIS-” ex D.lgs. n. 159/2011;
- del parere del Gruppo Tecnico Interforze Antimafia Prot. Interno n. -OMISSIS-, rilasciato nella seduta del -OMISSIS-;
- del preavviso di interdittiva Prot. Uscita n. -OMISSIS-;
- della nota del Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria prot. n. -OMISSIS-;
- della determinazione del Segretario Generale della Camera di Commercio di Reggio Calabria n. -OMISSIS- di contenuto sconosciuto, con la quale è stata disposta l'iscrizione d'ufficio nel R.E.A. della cessazione dell'attività di “Servizi di Pulizia e Disinfezione” esercitata dall'impresa individuale -OMISSIS-;
- nonché di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali e di tutti gli atti istruttori posti a base del provvedimento impugnato ed emessi nei confronti e con riferimento alla società ricorrente ovvero al suo legale rappresentante, anche non conosciuti perché non trasmessi e/o inoltrati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2025 il dott. Giuseppe Nicastro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In data 5.2.2021 il ricorrente ha richiesto il riesame dell'informazione antimafia interdittiva, adottata con provvedimento della Prefettura di Reggio Calabria, prot. n. -OMISSIS-, sottoponendo all'attenzione della medesima Prefettura una serie di rilevanti circostanze, denotanti un mutamento del quadro fattuale posto a fondamento della precedente prognosi di permeabilità.
Esponeva sinteticamente il ricorrente quanto segue:
- la precedente informazione interdittiva muoveva, principalmente, dal rapporto di parentela con il padre e dalla giovane età del ricorrente che, con la sua impresa, aveva mosso i primi passi nel medesimo settore (edilizia) dell’impresa riconducibile al padre;
- di non essere più convivente con il padre (-OMISSIS-) almeno dal 2011, e di vivere autonomamente da prima della costituzione dell’impresa individuale ricorrente;
- di aver avviato una sua impresa – nell’agosto del 2011 – operante nel settore dell’edilizia, strettamente connessa al conseguito diploma di geometra, essendosi iscritto all’Istituto Tecnico all’età di 13 anni perché appassionato del settore fin dalla giovanissima età;
- di aver autonomamente avviato e condotto l’attività di impresa, che ha iniziato ad operare con pochi dipendenti e un modesto fatturato, per poi svilupparsi gradualmente nel mercato;
- che il padre non svolge alcun ruolo all’interno dell’impresa dell’istante e che, quindi, non vi è alcuna cointeressenza di natura gestionale, economica e/o patrimoniale tra il padre e il figlio;
- che lo stesso genitore controindicato è titolare di omonima ditta attualmente attiva nel medesimo settore lavorativo, assolutamente autonoma, distinta ed indipendente da quella del ricorrente;
- che non ha continuato a gestire l’impresa paterna, ma ha già reciso sia la convivenza che ogni possibile legame o cointeressenza di tipo economico con il padre, creando una propria ed autonoma attività lavorativa;
- che è incensurato, non ha carichi pendenti e non è stato coinvolto in nessuna vicenda giudiziaria attinente alla criminalità organizzata di stampo ‘ndranghetistico;
- quanto al rilievo che la Prefettura, nella precedente informazione interdittiva, aveva valorizzato che il padre era stato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di P.S. dal -OMISSIS- con obbligo di soggiorno nel Comune di -OMISSIS-, essendo ritenuto socialmente pericoloso ed organico alla cosca dei -OMISSIS- nella cui “gerarchia” occupava l’importante posizione di “-OMISSIS-” (cfr. decreto n.-OMISSIS- Tribunale di Reggio Calabria-Sezione Misure di Prevenzione), rappresentava «come fatto nuovo sopravvenuto, che la Corte di Appello di Reggio Calabria, con decreto del -OMISSIS-, ha revocato la predetta misura, dichiarandone cessati gli effetti ed argomentando circa il “mutamento del passato stile di vita (del -OMISSIS-) con la recisione dei legami con la locale criminalità organizzata che… consente di formulare un benevolo giudizio nei confronti del -OMISSIS- di astensione dal compimento di future azioni illecite e antisociali e, dunque, di accogliere l’istanza di revoca per sopravvenuto difetto di attualità»;
- «con riferimento al coinvolgimento del genitore dell’istante nell’operazione c.d. “-OMISSIS-”, unico precedente in capo a -OMISSIS-», sottolineava, invece, «come l’appena citato decreto della Corte di Appello di Reggio Calabria abbia argomentato al riguardo, sottolineando la “risalenza nel tempo della condotta per cui ha riportato condanna definitiva”, nonché circa il “positivo percorso carcerario durante l’espiazione della pena ad anni sei di reclusione”»;
- «Per quanto riguarda, infine, il coinvolgimento di -OMISSIS- nell’operazione c.d. “-OMISSIS-” e la connessa misura cautelare interdittiva del divieto temporaneo di esercitare attività professionali e/o imprenditoriali nel settore dell’edilizia» segnalava «come fatto nuovo la sentenza del Tribunale di Locri del -OMISSIS-, divenuta esecutiva il -OMISSIS-, con la quale -OMISSIS- è stato assolto da tutte le ipotesi criminose ad egli ascritte».
In altri termini, alla luce della non più “giovanissima” età del ricorrente (avente oggi 32 anni) e dell’avviamento e sviluppo di un’autonoma realtà aziendale, unitamente agli sviluppi delle vicende giudiziarie del padre (revoca della misura della sorveglianza speciale di p.s. e assoluzione in sede penale dal reato di associazione mafiosa), il ricorrente chiedeva l’aggiornamento dell’informazione antimafia e il rilascio di un provvedimento liberatorio, tale da consentirgli anche l’iscrizione nella cd. White List.
Con il provvedimento impugnato, la Prefettura ha confermato la sussistenza di possibili infiltrazioni mafiose, tendenti a condizionare l'attività dell'impresa ricorrente, valorizzando i seguenti e concorrenti elementi indiziari:
- i precedenti del padre, e cioè la circostanza che il Sig. -OMISSIS-: a) sia stato sottoposto il -OMISSIS-, con decreto della Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivo il -OMISSIS-, alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per anni 3 e con cauzione di 5.000 euro, b) il -OMISSIS-, con sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria, irrevocabile il -OMISSIS-, è stato poi condannato per associazione di tipo mafioso alla pena di anni 6 di reclusione; c) è stato coinvolto «nel procedimento penale "-OMISSIS-"» e «per tale vicenda il medesimo è stato assolto dal Tribunale di Locri con sentenza n. -OMISSIS- RG SENT, emessa il -OMISSIS- e divenuta irrevocabile il -OMISSIS-»;
- «il brevissimo lasso temporale intercorso tra l'arresto di -OMISSIS- nell'ambito dell'operazione di polizia "-OMISSIS-" —avvenuto il -OMISSIS- — e la data di costituzione dell'impresa in parola, avvenuta in data -OMISSIS-” e la circostanza che l’impresa del padre e del figlio “operano nel medesimo ambito di attività, ossia l'edilizia»;
- i legami del ricorrente con la famiglia e con il padre, testimoniati dalla circostanza che “il -OMISSIS- si sia recato a far visita al padre detenuto con cadenza regolare, sia dai controlli di polizia svolti sul territorio, dimostrativi del fatto che, quantomeno nelle date del 24.6.2016 e del 3.2.2017, lo stesso è stato notato rispettivamente in compagnia del padre, della madre e della sorella, entrambe conviventi con il primo”, donde la “sussistenza di solidi e attuali rapporti con la famiglia di origine”.
Avverso il suddetto provvedimento è insorto il ricorrente deducendo le seguenti censure:
I. “ VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 67, 84 E 91 DEL D.LGS. N. 159/2011. ECCESSO DI POTERE PER INSUFFICIENZA E DIFETTO DI ISTRUTTORIA. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ, INVEROSIMIGLIANZA, IRRAGIONEVOLEZZA ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO. SVIAMENTO E ABNORMITÀ. INGIUSTIZIA GRAVE E MANIFESTA ”.
I.1. L’informazione interdittiva ruoterebbe attorno al rapporto di parentela con il padre senza prendere in considerazione tutti gli esiti dei procedimenti giudiziari che hanno interessato il Sig. -OMISSIS-.
Il Tribunale di Reggio Calabria – Sezione misure di prevenzione, con decreto n. -OMISSIS- ha espressamente escluso la pericolosità del medesimo (-OMISSIS-), nonché la sua appartenenza a consorterie criminali, statuendo chiaramente che il medesimo è estraneo al contesto criminale e per l’effetto ha revocato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S..
Il soggetto che dovrebbe essere l’«autore» del tentativo di infiltrazione non è ‘ndranghetista.
Non vi sono elementi indiziari riferiti alla società ricorrente e al titolare -OMISSIS-, di contiguità con soggetti appartenenti alla criminalità organizzata.
I.2. Con sentenza del Tribunale di Locri n. -OMISSIS-, depositata in data -OMISSIS- e divenuta irrevocabile in data -OMISSIS-, il Sig. -OMISSIS- è stato assolto da tutte le ipotesi criminose ad egli ascritte nell’ambito del procedimento penale “-OMISSIS-”.
La Prefettura, invece, avrebbe tratto dalla sentenza di assoluzione elementi tali da non escludere la “totale estraneità degli imputati (ndr: tra cui il Sig. -OMISSIS-) a contesti delittuosi”, laddove tale “approccio” finirebbe per sconfessare le conclusioni del Giudice Penale.
Il Tribunale, peraltro, ha escluso qualsiasi frequentazione del Sig. -OMISSIS- con soggetti controindicati – frequentazioni che “di contro risultano ferme all’anno 2010” –; e non risulta essere stata segnalata alcuna condotta violativa delle prescrizioni impostegli.
Il Tribunale, nell’accogliere l’istanza del Sig. -OMISSIS-, ha anzitutto preso atto dell’assoluzione disposta dal Tribunale di Locri nell’ambito dell’operazione “-OMISSIS-”, evidenziando l’assenza della prova del nesso eziologico “né alcuna spendita […] del metodo mafioso”, escludendo collegamenti con la criminalità organizzata nonché l’inserimento del condannato in dinamiche criminali associative.
I.3. Il Tribunale di Reggio Calabria avrebbe, quindi, escluso l’attualità dei fatti relativi alla vicenda penale del Sig. -OMISSIS-; sicchè sia la condanna dello stesso nell’ambito dell’operazione “-OMISSIS-” che la sua successiva assoluzione nell’ambito dell’operazione “-OMISSIS-”, dalle quali l’Amministrazione prefettizia pretende di trarre elementi sintomatici della presunta “mafiosità” del medesimo, non avrebbero alcun rilievo attuale.
La valorizzazione degli stessi elementi che, cinque anni prima, nell’interdittiva prot. n. -OMISSIS-, avevano sorretto la prognosi di permeabilità alla criminalità organizzata non sarebbe logica alla luce degli elementi sopravvenuti che avrebbero fatto venir meno la portata sintomatica delle circostanze rilevanti poste alla base dell’interdittiva suddetta.
Si tratterebbe di una valutazione illogica, sulla base di un quadro istruttorio lacunoso e incongruo, superato in fatto e definitivamente smentito.
I.4. La Prefettura di Reggio Calabria non avrebbe valutato il sopraggiungere di fatti positivi che persuasivamente e fattivamente introducono elementi di inattendibilità del quadro indiziario valutato in precedenza.
I.5. L’interdittiva si limiterebbe esclusivamente ad elencare fatti e circostanze riferibili al Sig. -OMISSIS-, padre del ricorrente Sig. -OMISSIS-, con il quale però quest’ultimo non è neppure convivente dal lontano 2010, senza avvedersi che il rapporto parentale, anche in ragione dell’assenza di pericolosità nonché collegamento con la criminalità organizzata del primo, non sarebbe più un elemento utile ai fini preventivi antimafia sulla base del criterio “del più probabile che non”.
Oggi, infatti, il Sig. -OMISSIS- non sarebbe più considerato mafioso (‘ndranghetista) dal Giudice Penale.
Non sussisterebbero indizi di una “regia familiare” dell’attività della società ricorrente, né che il “sistema familiare” costituisca strumento, influenzato o influenzabile della mafia, per esercitare l’impresa, né, ancora, emergerebbe la sussistenza di cointeressenze economiche e commistioni imprenditoriali tra l’impresa ricorrente e l’organizzazione criminale.
Né tantomeno potrebbero rilevare, ai fini di interesse in questa sede, gli accertamenti effettuati presso le case circondariali, da cui si evince che il Sig. -OMISSIS- sia andato a far visita alcune volte nel corso degli anni in cui il padre è stato detenuto, ovvero le visite ai propri genitori, essendo tali azioni evidentemente giustificate soltanto dal naturale rapporto affettivo padre-figlio, non sintomatico di infiltrazioni mafiose nell’impresa.
I.6. Lo stesso riferimento alla precedente pronuncia di questo TAR n. -OMISSIS- (confermata dal Consiglio di Stato) sarebbe illogico posto che tale sentenza, nel rilevare che il -OMISSIS- potesse “ ancora costituire veicolo di possibili infiltrazioni volte a condizionare l’attività imprenditoriale del figlio ” aveva valorizzato i legami che lo stesso avrebbe all’epoca mantenuto con la malavita organizzata, i quali risultavano provati [i.e., non smentiti] “ dalla misura della sorveglianza speciale cui egli è stato sottoposto e che non consta sia terminata ”, nonché l’allora giovane età del ricorrente.
Elementi oggi superati e da riconsiderare sia in ragione del notevole lasso di tempo intercorso con la prima valutazione sia in relazione al mutamento della situazione di fatto, essendo la revoca della suddetta misura di prevenzione elemento idoneo a provare l’intervenuta recisione dei legami con la criminalità organizzata da parte del padre, il sopravvenuto difetto di attualità e l’assenza di pericolosità sociale del Sig. -OMISSIS- (in disparte l’incensuratezza del ricorrente).
II. “ VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMI 52 E 53 DELLA LEGGE N. 190/2012. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 84, 91 E 92 DEL D.LGS. 6.9.2011, N. 159. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO D’ISTRUTTORIA, CONTRADDITTORIETÀ INTRINSECA ED ESTRINSECA, TRAVISAMENTO DEI FATTI, ILLOGICITÀ E IRRAGIONEVOLEZZA ”.
L’impresa individuale ricorrente è stata costituita in data -OMISSIS- dal Sig. -OMISSIS-, mentre il padre Sig. -OMISSIS- è stato arrestato nell’ambito dell’operazione di polizia “-OMISSIS-” in data -OMISSIS- e l’omonima ditta individuale, costituita nel -OMISSIS- e impegnata nel medesimo campo dell’edilizia, è stata destinataria di informazione interdittiva in data -OMISSIS-. La costituzione dell’impresa ricorrente è precedente di quasi un anno rispetto all’adozione del provvedimento interdittivo adottato nei confronti della ditta individuale del Sig. -OMISSIS- e, seppur successiva all’arresto del medesimo, è antecedente di oltre due anni dalla condanna intervenuta in data -OMISSIS-.
Non vi è alcuna relazione tra la costituzione dell’impresa ricorrente e il coinvolgimento del Sig. -OMISSIS- nella vicenda penale sopra menzionata.
Il Sig. -OMISSIS- ha conseguito il diploma di geometra nell’anno 2011; pertanto, lo stesso risulta più che qualificato a gestire una piccola impresa, come quella ricorrente, la cui attività prevalente è quella di costruzione di edifici residenziali e non residenziali. Sarebbe, dunque, smentito che il Sig. -OMISSIS- non abbia alcuna esperienza per gestire l’impresa di cui si occupa ormai da 12 anni direttamente, e non vi sono elementi che smentirebbero tale affermazione.
L’impresa del padre è tuttora attiva (con propria partita IVA) e svolge piccoli lavori per conto di soggetti privati, in totale autonomia dall’impresa ricorrente.
I contatti e le frequentazioni con il padre (anche durante la detenzione carceraria) sono evidentemente giustificati dal (non recidibile) rapporto parentale e dal connesso rapporto affettivo, non potendo verosimilmente pretendersi che un soggetto tronchi tutti i legami con la propria famiglia.
III. “ VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 7 E 10 DELLA LEGGE N. 241/90 – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA – ECCESSO DI POTERE – DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2, 4, 27, 41 E 97 COST. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 84, 85, COMMI 1 E 3, 89 BIS, 91, 93, COMMA 7, D.LGS. N. 159 DEL 2011, D.LGS. 159/2011 NONCHÈ DELL’ART. 6, PAR. 1 DEL TRATTATO SULL’UNIONE EUROPEA E DELL’ART. 41 DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’U.E. DEL 7.12.2000 ”.
La Prefettura non avrebbe smentito né esaminato gli elementi forniti con le osservazioni e i documenti presentati nel corso del procedimento, frustrando sostanzialmente – nonostante il rispetto formale – la finalità e la ratio partecipativa, insita nell’instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale e nell’apporto partecipativo del privato.
2. Per resistere al ricorso, in data 1/03/2024, si è costituito il Ministero dell’Interno.
3. In vista dell’udienza pubblica, le parti hanno depositato memorie e documenti e (il ricorrente) una replica.
4. All’udienza pubblica del 21 maggio 2025, la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è fondato.
5.1. Dispone l’art. 91, co. 5, ultimo periodo, del d.lgs. n. 159 del 2011 che “ Il Prefetto, anche sulla documentata richiesta dell’interessato, aggiorna l’esito dell’informazione al venir meno delle circostanze rilevanti ai fini dell’accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa ”.
La norma introduce un obbligo per la P.A. di provvedere sull’istanza di aggiornamento, come può evincersi sia mediante l’interpretazione letterale - atteso che il legislatore ha utilizzato il termine ‘aggiorna’ - sia mediante quella funzionale, tenuto conto che la relativa ratio è quella di perseguire il bilanciamento tra l’interesse pubblico a non consentire alla P.A. di contrattare con soggetti sospettati di collusione con la criminalità organizzata e quello privato di garantire il diritto al libero esercizio dell’attività economica privata allorquando venga accertato “il venir meno delle circostanze rilevanti ai fini dell’accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa”.
5.2. A seguito della presentazione di una documentata istanza di aggiornamento, si apre, dunque, un nuovo procedimento nel quale viene svolta dalla Prefettura una rinnovata istruttoria al fine di accertare se i fatti sopravvenuti siano tali da aver determinato il venir meno del rischio di infiltrazione mafiosa. All’esito dell’istruttoria il Prefetto potrà adottare – nell’esercizio di un potere tipicamente discrezionale – o un provvedimento liberatorio, oppure una nuova interdittiva, nella quale dovrà dare conto della rinnovata ponderazione degli elementi indiziari originari alla luce delle documentate sopravvenienze allegate dall’istante (nella giurisprudenza della Sezione, cfr., da ultimo, sent. n. 348 del 30/05/2024 e n. 136 del 13.02.2024).
6. Ritiene il Collegio che la Prefettura abbia fatto malgoverno dei propri poteri istruttori e di valutazione di tutte le circostanze, in fatto ed in diritto, sopravvenute.
Colgono nel segno le censure di difetto di motivazione e di istruttoria e di eccesso di potere per illogicità, dedotte da parte ricorrente.
7. Il rinnovato giudizio di permeabilità alle infiltrazioni dell’organizzazione criminale si fonda, in sintesi, su tre elementi:
a) i precedenti penali del padre;
b) la data di costituzione dell'impresa ricorrente (e l’allora giovane età del Sig. -OMISSIS-) e il comune settore di attività rispetto all’impresa del padre, ossia l'edilizia;
c) i legami del ricorrente con la famiglia e con il padre.
Con riferimento a ciascuno di questi fronti motivazionali il provvedimento impugnato presta il fianco alle censure, fondatamente, articolate da parte ricorrente.
8. Seguendo il medesimo ordine di esposizione delle ragioni che giustificherebbero la prognosi di permeabilità alla ‘ndrangheta contenuto nel provvedimento impugnato (e salvo le precisazioni che seguiranno e al carattere pregnante delle censure che si rivolgono all’ultimo passaggio motivazionale, non emergendo, al di là del mero rapporto di parentela, altri legami di natura economica o cointeressenze, la presenza nei cantieri o nella sede dell’impresa ricorrente del padre del ricorrente o elementi tali da fare desumere, in concreto, una “regia familiare” nella gestione dell’impresa ricorrente) valga quanto segue.
9. Quanto alla figura del padre, Sig. -OMISSIS-, ritiene il Collegio che la Prefettura abbia omesso di esaminare l’esito di tutti i giudizi penali che lo riguardano e di compiere una valutazione complessiva del diacronico sviluppo delle vicende giudiziarie che lo hanno visto coinvolto e che sono state ab origine i fatti costitutivi dell’informazione interdittiva.
9.1. Il provvedimento impugnato non dedica alcuna attenzione né spende specifica motivazione in ordine al decreto del Tribunale di Reggio Calabria del -OMISSIS-, RGMP n. -OMISSIS-, di revoca della misura della sorveglianza speciale.
9.2. Come emerge da tale decreto, in atti, ai fini della revoca della misura di prevenzione, il Giudice Penale ha verificato “ se fosse o meno stato attuato un mutamento radicale delle precedenti scelte di vita che consenta di pervenire ad una prognosi contraria a quella già ritenuta, e favorevole al prevenuto, in ordine all'assenza di pericolosità sociale ”; ed in particolare, se sussistessero “ elementi sintomatici di una «partecipazione» del proposto al sodalizio mafioso ” e se, dunque, fosse « possibile applicare la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo purché la sua validità sia verificata alla luce degli specifici elementi di fatto desumibili dal caso concreto e la stessa non sia posta quale unico fondamento dell'accertamento di attualità della pericolosità ».
Il Tribunale, dopo aver rammentato che identica istanza di revoca era stata rigettata anche alla luce della “ condanna definitiva ad anni 6 di reclusione per il reato di cui all'art.416 bis c.p. ” e della “ valorizzazione di una conversazione nel 2009 tra -OMISSIS--OMISSIS-ritenuto pacificamente uno degli esponenti dì maggiore spessore della cosca omonima del luogo) e tale -OMISSIS- ” ha, infine, accolto la richiesta di revoca della misura di prevenzione.
Ed invero, “ Riassunti le valutazioni espresse nel 2017 per il diniego della istanza di revoca e gli elementi successivi addotti dalla difesa come espressivi di un percorso di risocializzazione del ricorrente avviato in carcere e mantenuto nel corso dei due anni e mezzo successivi alla scarcerazione ” ha ritenuto il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Misure di Prevenzione “ che la presente istanza di revoca possa trovare accoglimento in ragione del lungo periodo di osservazione a far data dalla sottoposizione del -OMISSIS- alla misura della sorveglianza speciale (luglio 2016) durante il quale non risultano -secondo quanto emerge dalla nota della Questura-Commissariato di -OMISSIS- de -OMISSIS-- segnalate frequentazioni con soggetti gravati da pregiudizi di polizia, segnalazioni che di contro risultano ferme all'anno 2010, ossia nove anni or sono all'epoca del suo arresto nell'operazione "II -OMISSIS-", nè sono segnalate altre condotte violative delle prescrizioni impostegli.
Si tratta di un dato che si pone quale indicatore ragionevole di mutamento del passato stile di vita con la recisione dei legami con la locale criminalità organizzata e che, letto unitamente alla risalenza nel tempo delle condotte per cui ha riportato condanna definitiva ed espiato una pena detentiva della complessiva durata di anni 6, considerato anche il positivo percorso carcerario, consente di formulare un benevolo giudizio nei confronti del -OMISSIS- di astensione dal compimento di future azioni illecite e antisociali e, dunque, di accogliere l'istanza di revoca per sopravvenuto difetto di attualità ”.
9.3. Di tali articolate valutazioni, ponderatamente compiute dal Giudice Penale, non vi è traccia nel provvedimento impugnato.
9.4. La Prefettura, invece, del tutto illogicamente:
- valorizza precedenti esiti di procedimenti e giudizi penali (uno dei quali superato da una pronuncia di segno assolutorio);
- trae, persino dalla sentenza del Tribunale di Locri di assoluzione divenuta esecutiva in data -OMISSIS- in riferimento al coinvolgimento del padre nell’operazione di polizia “-OMISSIS-”, elementi di segno negativo ai fini del riesame e della conferma del giudizio di permeabilità (ritenendo « che la succitata pronuncia, lungi dal giungere alla conclusione di una totale estraneità degli imputati a contesti delittuosi, abbia ritenuto gli elementi proposti dall'Accusa insufficienti a fondare una sentenza di condanna sulla base del canone penalistico della certezza "al di là di ogni ragionevole dubbio", consacrato nell'art. 533 c.p.p. »);
- omette di considerare la più recente valutazione compiuta dal Giudice Penale (in data -OMISSIS-) in ordine all’attualità dell’appartenenza al sodalizio criminoso del Sig. -OMISSIS-, nonostante la più risalente “ condanna definitiva ad anni 6 di reclusione per il reato di cui all'art.416 bis c.p. ” riportata nel 2014.
9.5. In altri termini, alla luce delle suddette sopravvenienze, la Prefettura non poteva limitarsi a confermare il giudizio negativo, sulla scorta del quadro indiziario già valutato con la prima informazione interdittiva.
Ciò, infatti, che nel 2018 non è apparso illogico oggi lo diviene, alla luce del mutato quadro indiziario, dal momento che:
- la misura della sorveglianza speciale di P.S. dal -OMISSIS- applicata al padre è stata revocata con il successivo decreto del Tribunale di Reggio Calabria Sez. Misure di Prevenzione del -OMISSIS-, che non omette di valutare la condanna definitiva riportata nel 2014 per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. e che esprime, ciononostante, un giudizio di non attualità della precedentemente ritenuta «partecipazione» del proposto al sodalizio mafioso;
- il coinvolgimento nell’operazione di polizia “-OMISSIS-” del padre, indicato nell’informazione interdittiva del 2018, come “ interessato dall’ordinanza n. -OMISSIS- RGNR DDA (…) emessa dal GIP del locale tribunale che disponeva l’applicazione della misura cautelare ”, andava necessariamente rivalutato, alla luce della pronuncia di assoluzione irrevocabile il -OMISSIS-.
9.6. Coglie nel segno la pertinente censura, dedotta da parte ricorrente, secondo cui, alla luce dell’inattualità del giudizio di pericolosità sociale del padre e della ritenuta non perdurante “partecipazione” al sodalizio, viene a mancare, ai fini che ci occupano, l’«autore» del tentativo dell’infiltrazione (individuato dalla Prefettura unicamente nella persona del Sig. -OMISSIS-).
9.7. L’informativa prefettizia non consente pertanto di comprendere le ragioni per le quali sussisterebbe un tentativo di infiltrazione mafiosa, atteso che:
a) viene identificato nel padre il potenziale soggetto socialmente pericoloso, omettendo di considerare le più recenti valutazioni del Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Misure di Prevenzione;
b) non si spiega come costui avrebbe agito e agirebbe a tutt’oggi per conseguire i favori della cosca criminosa dei "-OMISSIS-";
c) non sono stati individuati gli atti idonei diretti in modo non equivoco a condizionare le scelte imprenditoriali della ditta individuale sottoposta a controllo, finendo per rendere evidente il denunciato eccesso di potere per carenza di motivazione e difetto di istruttoria.
9.8. Ne risulta frustrata, quindi, la ratio del riesame che, come chiarito dalla giurisprudenza, ha proprio come finalità quella di rivalutare il quadro indiziario alla luce di “elementi sopravvenuti che comprovino l’oggettivo mutamento della situazione fattuale” e che siano «idonei a far ritenere che, nel futuro, il soggetto “sconsigliato” non sarà ulteriormente esposto al tentativo di infiltrazione mafiosa, come avvenuto nel passato» (CGARS n. 532/2023).
10. Alla fondatezza di tali censure, va aggiunto che – al di là del mero rapporto parentale – l’informazione interdittiva, non soltanto omette ogni considerazione in ordine all’attualità della “pericolosità” del padre, ma non indica (al di là dei meri e insufficienti rapporti di natura affettiva e di parentela) elementi da cui desumere una “regia patriarcale” dell’impresa ricorrente (presenza nei cantieri o nella sede dell’impresa del padre, cointeressenze di natura economica, collaborazione tra le due imprese, una comune e condivisa gestione imprenditoriale, ecc…: cfr., di recente, Consiglio di Stato sez. III n. 3442/2025 che ha ritenuto “ necessario che la natura, la consistenza e i contenuti delle modalità di collaborazione tra le due imprese siano idonei a rivelare il carattere illecito dei legami stretti tra i due operatori economici. Là dove, in particolare, l'analisi dei rapporti tra le due imprese manifesti una plausibile condivisione di finalità illecite e una verosimile convergenza verso l'assoggettamento agli interessi criminali di organizzazioni mafiose, desumibili, ad esempio, dalla stabilità, dalla persistenza e dalla intensità dei vincoli associativi o delle relazioni commerciali, può presumersi l'esistenza di un sodalizio criminoso tra i due operatori ”).
Sotto tale profilo, la Prefettura si limita, da un lato, a ribadire le circostanze relative all’epoca di costituzione dell’impresa ricorrente e che entrambe le imprese edili (del padre e del figlio) “ operano nel medesimo ambito di attività, ossia l'edilizia ”, e, dall’altro, a desumere elementi di cointeressenza dalla circostanza che il Sig. -OMISSIS- “ si sia recato a far visita al padre detenuto con cadenza regolare, sia dai controlli di polizia svolti sul territorio, dimostrativi del fatto che, quantomeno nelle date del 24.6.2016 e del 3.2.2017, lo stesso è stato notato rispettivamente in compagnia del padre, della madre e della sorella, entrambe conviventi con il primo ”.
Sotto entrambi i profili, il provvedimento è illogico.
10.1. Quanto al primo elemento, ciò che nel valutare la legittimità/illegittimità dell’interdittiva del 2018 appariva logico, oggi si rivela meramente assertivo e insufficiente a fondare un rinnovato giudizio interdittivo.
10.2. Intanto, quella che, in quel momento (2018), appariva come una giovanissima (e sospetta) età del ricorrente, oggi si rivela come un’età assolutamente matura (e “normale”) nella quale condurre un’attività di impresa.
La Prefettura non ha valutato, peraltro, che il ricorrente non convive più da anni con i genitori ed ha una propria vita e un’autonoma attività imprenditoriale.
10.3. La Prefettura omette, poi, di considerare (e di smentire, come puntualmente dedotto sin dall’istanza di riesame) che l’impresa ricorrente (premessa la qualificazione professionale del Sig. -OMISSIS- e del diploma conseguito) si è collocata in una linea di netta autonomia e discontinuità rispetto all’impresa paterna.
Come dedotto e non smentito dall’Amministrazione (che pure nel corso dell’istruttoria avrebbe potuto richiedere ed esaminare i bilanci, le fatture, i contratti stipulati con clienti e fornitori, le eventuali fonti di finanziamento) “ Quella dell’istante è una piccola ditta individuale che annovera, nei periodi di massima espansione dell’attività lavorativa, un massimo di sei dipendenti regolarmente assunti, e che cerca di sopravvivere alla congiuntura negativa con enormi sacrifici e dedizione totale, riuscendo a raggiungere un fatturato annuo che si aggira intorno ai 90 mila euro dal quale, detratte le spese e gli stipendi dei dipendenti, residua appena lo stretto necessario per il proprio sostentamento ”.
Nel corso del giudizio, la ricorrente ha, peraltro, depositato l’attestazione SOA -OMISSIS- nonché ulteriori certificazioni conseguite dall’impresa (di qualità UNI EN ISO 9001:2015, UNI ISO 45001:2018, UNI EN ISO 14001:2015), che ne attestano la qualificazione raggiunta e il possesso dei requisiti strumentali autonomi allo svolgimento dell’attività imprenditoriale.
10.4. Le “relazioni” intrattenute con il padre (fuori dal contesto lavorativo, dall’esercizio dell’impresa e dai luoghi di lavoro) e anche durante il periodo di detenzione in carcere appaiono unicamente attestanti il mero legame affettivo e filiale (ben inteso che, proprio con riferimento allo stato di detenzione e alla tutela delle relazioni dei detenuti con i propri cari, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 10/2024, ha puntualizzato in via generale che “ L’ordinamento giuridico tutela le relazioni affettive della persona nelle formazioni sociali in cui esse si esprimono, riconoscendo ai soggetti legati dalle relazioni medesime la libertà di vivere pienamente il sentimento di affetto che ne costituisce l’essenza ”).
La disciplina in materia antimafia (che, com’è noto, esclude che il mero rapporto di parentela e il connesso portato di legami affettivi e relazionali possano di per sé costituire elemento prognostico di un’infiltrazione mafiosa) intende, infatti, evitare il condizionamento e l’inquinamento del mercato da parte della criminalità e non mira né può tendere ad una “ compressione della libertà di esprimere affetto, anche nella dimensione intima ” del detenuto o dei suoi familiari, né tantomeno intende ledere la “ dignità della persona ” e le “ prospettive del suo rientro in società ” (Corte Cost. n. 10/2024).
Ed infatti, « come è noto, la funzione preventiva del potere interdittivo non è destinata ad esplicarsi nell’ambito di una indistinta sfera relazionale, ma è specificamente finalizzata ad immunizzare le attività imprenditoriali, con particolare riguardo a quelle presupponenti il coinvolgimento - quale controparte contrattuale o quale semplice presidio autorizzativo di trasparenza, legalità e correttezza - della P.A., dall’ingerenza o dall’influenza mafiosa.
Occorre quindi, affinché la relazione “pericolosa” possa assurgere ad indicatore sintomatico del rischio di influenza criminale che l’esercizio del potere interdittivo è destinato a prevenire, che la stessa si manifesti con modalità che ne palesino l’attitudine ad esondare dal piano strettamente personale, per divenire un potenziale fattore condizionante dell’attività imprenditoriale che una delle parti di quella relazione svolge in forma professionale» (Cons. Stato sez. III n. 1610/2025).
10.5. Desumere dal mero mantenimento delle relazioni affettive con il (padre) detenuto (durante e dopo lo stato di detenzione carceraria) elementi di un condizionamento mafioso, peraltro, significherebbe ripiombare nella valorizzazione del mero rapporto di parentela quale elemento sintomatico del contagio.
10.6. Al riguardo, come ribadito anche di recente dal Consiglio di Stato (sez. III n. 1766/2025; anche n. 184 del 2025 e n. 3442/2025), « i rapporti di parentela sono rilevanti quando, per numero e qualità, risultino indizianti di una situazione complessiva tale da non rendere implausibile un collegamento, anche non personale e diretto, tra soggetti imprenditori ed ambienti della criminalità organizzata, soprattutto in contesti territoriali ed economici notoriamente esposti al pericolo di inquinamento mafioso. […] Nello specifico […] per potersi desumere il “contagio” è necessario quindi che la natura, la consistenza e i contenuti delle modalità di relazione siano idonei a rivelare il carattere illecito dei legami stretti tra i vari componenti della famiglia. In concreto, che vi sia una plausibile condivisione di finalità illecite e una verosimile convergenza verso l’assoggettamento agli interessi criminali di organizzazioni mafiose, desumibili, ad esempio, dalla stabilità, dalla persistenza e dalla intensità dei vincoli o delle relazioni commerciali. Qualora invece l’esame dei contatti familiari si riveli “normale”, deve escludersi l’automatico trasferimento delle controindicazioni antimafia » (Consiglio di Stato sez. III n. 1766/2025; cfr. anche CGARS n. n. 815/2024: « per costante giurisprudenza l’amministrazione può dare rilievo al rapporto di parentela tra titolari, soci, amministratori, direttori generali dell’impresa, dipendenti e familiari che siano soggetti affiliati, organici, contigui alle associazioni mafiose, laddove tale rapporto, per sua natura, intensità, o per altre caratteristiche concrete, lasci ritenere, per la logica del “più probabile che non” che l’impresa abbia una conduzione collettiva e una regia familiare (di diritto o di fatto, alla quale non risultino estranei detti soggetti) ovvero che le decisioni sulla sua attività possano essere influenzate, anche indirettamente, dalla mafia attraverso la famiglia, o da un affiliato mediante contatto col proprio congiunto »; cfr. anche TAR Reggio Calabria n. 81/2022; Cons. Stato sez. III, n. 7080/2023).
10.7. Né tantomeno basterebbe il mero richiamo al provvedimento interdittivo adottato nei confronti dell’impresa del padre, non sussistendo, in tale contesto, elementi da cui poter desumere l’attuale “contagio” e “a cascata” degli elementi risalenti che hanno giustificato l’adozione dell’informazione interdittiva nel 2012 (nei confronti dell’impresa individuale -OMISSIS-) e quelli che dovrebbero giustificarla, oggi, nei confronti dell’impresa ricorrente.
Come ribadito di recente, “ In particolare, sebbene di regola si escluda che il semplice rapporto di parentela possa ex se costituire un sintomo di condizionamento mafioso (non essendo accettabile un’inferenza logica basata sul presupposto che il parente di un mafioso sia necessariamente anch’egli un mafioso: cfr. Cons. Stato, sez. III, 9 ottobre 2023, n. 8781), tuttavia esso può anche da solo fondare la prognosi infiltrativa, laddove assuma una intensità tale da far ritenere una conduzione familiare e una “regia collettiva” dell’impresa, nel quadro di usuali metodi mafiosi fondati sulla regia “clanica”, specie in alcune aree territoriali ed economiche (cfr. Cons. Stato, sez. III, 8 gennaio 2024, n. 248; id., 7 agosto 2023, n. 7625; id., 7 agosto 2023, n. 7599; id., 21 giugno 2022, n. 5086).
(…) La giurisprudenza ha anche chiarito, con particolare riferimento ai rapporti tra l’impresa colpita dal provvedimento antimafia ed altra impresa già ritenuta esposta al condizionamento dell’attività criminale, che il fenomeno delle interdittive “a cascata”, pur muovendo da una presunzione di trasmissione della “mafiosità” da un’impresa all’altra in conseguenza dell’instaurazione di rapporti e cointeressenze, presuppone quale condizione imprescindibile che la natura, la consistenza e i contenuti delle modalità di collaborazione tra le due imprese siano idonei a rivelare il carattere illecito dei legami stretti tra i due operatori economici; viceversa, ove l’esame dei contatti tra le società riveli il carattere del tutto episodico, inconsistente o remoto delle relazioni d’impresa, deve escludersi l’automatico trasferimento delle controindicazioni dalla prima alla seconda società (Cfr. Cons. Stato, sez. III, 3 gennaio 2024, n. 132; id., 8 agosto 2023, n. 7674; id., 23 marzo 2023, n. 2953; id., 26 maggio 2016, n. 2232; C.g.a.r.s., 15 aprile 2022, n. 484) » (Cons. Stato sez. III n. 3442/2025).
10.8. Calando le soprarichiamate coordinate ermeneutiche nella fattispecie oggetto del presente giudizio, emerge dagli atti che nel caso di specie l’Amministrazione ha fondato il provvedimento interdittivo su presupposti non idonei ad inferire un pericolo di infiltrazione criminale nell’impresa gestita dall’odierno ricorrente, non potendosi ritenere dimostrata l’attuale appartenenza o la contiguità del padre alla criminalità organizzata, né la sussistenza di un concreto pericolo di infiltrazione mafiosa nell’impresa gestita dall’odierno ricorrente.
Nel caso che riguarda l’odierna ricorrente, poi, il rapporto padre - figlio non rende plausibile i presunti collegamenti fra la realtà imprenditoriale ed esponenti della ‘ndrangheta in ragione:
- del giudizio espresso dal Tribunale di Reggio Calabria, in sede di revoca della misura della sorveglianza speciale di P.S., circa il “mutamento del passato stile di vita” del -OMISSIS-;
- della mancata indicazione di fatti che possano rappresentare una deviazione dall’ordinario svolgimento dell’attività d’impresa verso atteggiamenti di compiacenza nei confronti dell’organizzazione ‘ndranghetistica.
11. Le ragioni sulla cui base la Prefettura ha ritenuto persistente il pericolo di condizionamento mafioso nella gestione dell’attività economica dell’impresa ricorrente poggiano, in definitiva, su un’istruttoria incompleta e, per ciò stesso, inadeguata a resistere alle censure dedotte avverso la misura interdittiva.
Ne deriva che in virtù delle considerazioni che precedono, il ricorso è fondato e deve, dunque, essere accolto con conseguentemente annullamento dell’informazione interdittiva antimafia impugnata.
12. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’Amministrazione statale resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio che liquida in € 1.200,00 (milleduecento/00), oltre spese generali ed accessori come per legge e al rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, Operazione -OMISSIS-, Operazione -OMISSIS-.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Caterina Criscenti, Presidente
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
Giuseppe Nicastro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Nicastro | Caterina Criscenti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.