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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 22/01/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 986/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione civile – controversie di lavoro e previdenza
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice
Luca Coppola, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 986/2024 Ruolo Generale Affari
Contenziosi promossa da
, nella qualità di amministratore di sostegno di Parte_1 Parte_2
, rappresentata e difesa dall'avv. TIZIANA DESANTIS;
[...]
-ricorrente- nei confronti di rappresentato e difeso dall'avv. DARIO ADORNATO;
CP_1
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 14.01.2025
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- A seguito dell'espletamento dell'ATPO, incardinato per ottenere l'accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari utili ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità civile di cui all'art. 12 L. 118/1971, dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980, nonché de benefici previsti dall'art. 3, comma 3, di cui alla L.
104/1992, e successivamente all'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte istante ha depositato atto di dissenso e, quindi, nei termini dettati dall'art 445 bis c.p.c., l'odierno ricorso, nel quale ha contestato le risultanze della CTU, depositata pagina1 di 3
nella precedente fase, ritenendo che il CTU non abbia correttamente valutato talune patologie, pur certificate nel corso dell'ATPO, oltre ad aver applicato per le patologie accertate percentuali di invalidità riconosciute dalle tabelle di cui al DM 05.02.1992 non corrette.
1.1.- L' si è costituito in giudizio ed ha chiesto il rigetto CP_1 dell'opposizione.
2-. La domanda attorea è parzialmente fondata per le motivazioni dappresso indicate.
3.- Occorre premettere che l'oggetto del giudizio di opposizione non
è il diritto alla prestazione, ma sempre e soltanto il riconoscimento del requisito sanitario, e che l'attore in senso sostanziale resta il privato, anche ove sia l' ad avviare la contestazione. CP_1
4.- Nel merito, la CTU esperita in sede di ATPO aveva escluso una totale inabilità lavorativa (riconoscendo un'inabilità al lavoro pari all'80%), la necessità di un'assistenza continua e l'esistenza di complicanze gravemente invalidanti. Ragion per cui, è stato ritenuto opportuno esperire una nuova CTU medico-legale che, invece, ha riconosciuto che la capacità lavorativa dell'istante è ridotta in misura pari al 100% ed ha ritenuto sussistenti i requisiti per il riconoscimento dello status di handicap in condizione di gravità ex art. 3, comma 3, L. n. 104/92 dalla data di presentazione della domanda
(06.08.2021), seppur abbia escluso la necessità di una assistenza continua.
La nuova perizia appare sostenuta da motivazione esauriente.
Nella specie, il consulente ha accertato le seguenti infermità in capo all'istante:
- Disturbo ossessivo compulsivo, codificabile, applicando le tabelle di invalidità approvate con D.M. 05/02/1992, per analogia, come PSICOSI OSSESSIVA (codice 1204): riduzione capacità lavorativa (min 71 – max 80%) = 80%;
- Disabilità intellettiva moderata, codificabile, applicando le tabelle di invalidità approvate con D.M. 05/02/1992, per analogia,
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come INSUFFICIENZA MENTALE MODERATA (codice 1006): riduzione capacità lavorativa (min 61 – max 70%) = 61%.
Alla luce di dette patologie, l'Ausiliario ha concluso ritenendo che parte ricorrente, pur non necessitando di assistenza continua, è totalmente inabile al lavoro ed è portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3, L. 104/1992, conseguentemente sussistendo i presupposti per il riconoscimento in capo alla stessa dei requisiti sanitari richiesti per la pensione di inabilità di cui all'art. 12 L. 118/1971, nonché per il riconoscimento in suo capo dello status di handicap in condizioni gi gravità ai sensi della predetta disposizione.
Le parti non hanno formulato osservazioni alla relazione peritale.
3.- Tenuto conto della parziale soccombenza, le spese di lite devono essere compensate in misura pari ad un terzo. Le restanti spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto del valore e della limitata attività svolta, in euro 1.220,00 - di cui 400,00 per l'ATPO - oltre accessori, con distrazione ex art. 93 c.p.c. Vanno, inoltre, poste a definitivo carico dell' le spese della consulenza CP_1 tecnica d'ufficio, liquidate separatamente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA che parte ricorrente possiede il requisito sanitario per fruire della pensione di inabilità di cui all'art. 12 L. 118/1971 e dello status di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/1992 dal 06.08.2021;
CONDANNA l' alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese CP_1 di giudizio, che liquida in 1.220,00, oltre spese generali, iva e cpa, distratte in favore del procuratore antistatario;
PONE definitivamente in capo all' le spese di CTU, liquidate con CP_1 separati provvedimenti.
Palmi, 21/01/2025
Il giudice
Luca Coppola
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