TRIB
Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 28/01/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 1740/2024
r.g., decisa nell'udienza del 28.1.2025, promossa da
, con l'avv. Cinzia Marangi;
Parte_1
ricorrente
contro con gli avv.ti Antonio Andriulli e Francesco Certomà; CP_1
convenuto
avente ad oggetto: indennità di disoccupazione naspi.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 19.2.2024, chiedeva Parte_1
condannarsi l' a corrispondere l'indennità di disoccupazione naspi a CP_1
seguito di domanda amministrativa del 13.12.2022 e in relazione al rapporto di lavoro subordinato intercorso in qualità di socio lavoratore alle dipendenze della cooperativa sociale Lab service.
Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. CP_1
1 All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è infondata.
La indennità mensile di disoccupazione denominata “nuova prestazione di
assicurazione sociale per l'impiego (naspi)” è stata istituita, a decorrere dall'1.5.2015, dall'art. 1 co. 1 d.l.vo 4.3.2015 n. 22 (in sostituzione delle prestazioni aspi e miniaspi a loro volta istituite dall'art. 2 l. 28.6.2012 n. 92
a decorrere dall'1.1.2013), con “la funzione di fornire una tutela di
sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che
abbiano perduto involontariamente la propria occupazione”.
L nega l'avverso diritto sul presupposto della incompatibilità della CP_1
qualità di socio lavoratore dipendente con l'incarico di amministratore unico (più avanti, per brevità, a.u.) o di presidente del consiglio di amministrazione (più avanti, per brevità, c.d.a.) della cooperativa.
Deve premettersi in fatto che l'istante, assunto il 17.3.2015 quale socio lavoratore dipendente dalla cooperativa sociale Lab service con qualifica di impiegato di quinto livello del ccnl fotolaboratori conto terzi, ha rivestito l'incarico di a.u. di detta cooperativa dal 27.6.2014 sino al
27.4.2017, data in cui, in forza di delibera di assemblea ordinaria, è stato nominato presidente del c.d.a., e ciò in attuazione del disposto di cui all'art. 1 co. 936 punto 3 lett. b) l. 205/2017, il quale prescrive che le cooperative non possono essere gestite da un a.u. ma devono dotarsi di un c.d.a.; pertanto, nel periodo che rileva ai fini della presente
2 controversia, ovvero quello immediatamente anteriore alla cessazione del rapporto di lavoro, intervenuta il 5.12.2022, egli rivestiva appunto l'incarico di presidente del c.d.a. (mentre il 6.12.2022 è stato nominato liquidatore della cooperativa).
Tanto premesso, deve evidenziarsi che, secondo un recente arresto della giurisprudenza di legittimità, sussiste l'assoluta incompatibilità tra la qualità di lavoratore dipendente di una società di capitali e la carica non solo di a.u., ma anche di presidente del c.d.a., e ciò in quanto il cumulo nella stessa persona dei poteri di rappresentanza dell'ente sociale, di direzione, di controllo e di disciplina rende impossibile quella diversificazione delle parti del rapporto di lavoro e delle relative distinte attribuzioni che è necessaria perché sia riscontrabile l'essenziale e indefettibile elemento della subordinazione: cfr. Cass. 23.11.2021 n.
36362.
Secondo tale orientamento, pertanto, la carica di presidente del c.d.a.
della cooperativa, rivestita dall'istante nel periodo di riferimento, sarebbe assolutamente incompatibile con la qualità di socio lavoratore subordinato.
In ogni caso, anche ove ci si volesse discostare da tale indirizzo giurisprudenziale, e ritenere – in conformità alla interpretazione seguita da precedenti pronunce, condivisa dall nel messaggio n. 12441/2011 CP_1
e invocata dall'istante – che l'incompatibilità assoluta con la subordinazione sussista solo per l'a.u. e non anche per il presidente del
3 c.d.a., ipotizzandosi in questo secondo caso una incompatibilità relativa,
nel caso in esame il risultato finale non cambierebbe.
Secondo questo secondo indirizzo ermeneutico, infatti, vi è compatibilità
tra la subordinazione e la qualità di presidente del c.d.a. quando il potere deliberativo diretto a formare la volontà dell'ente sia affidato ad un organo diverso (ovvero il c.d.a.) e il presidente svolga in concreto, quale lavoratore dipendente, ai sensi dell'art. 1 co. 3 l. 142/2001, mansioni estranee al rapporto organico con la cooperativa, contraddistinte dai caratteri tipici della subordinazione, anche eventualmente nella forma attenuata del lavoro dirigenziale.
Ebbene, nella presente fattispecie difetta quest'ultima condizione, in quanto, come è univocamente emerso dalla espletata prova testimoniale,
l'istante svolgeva sì mansioni estranee al rapporto organico con la cooperativa di cui era presidente, e in particolare quelle di impiegato addetto alla contabilità e alla gestione degli ordini, ma tali mansioni non erano contraddistinte dai caratteri tipici della subordinazione ex art. 2094
c.c., essendo al contrario svolte in piena autonomia, ovvero in assenza di ogni potere organizzativo, direttivo e disciplinare di terzi, così come avveniva anche per gli altri soci lavoratori escussi come testi: si vedano, in tal senso, le deposizioni rese dalla teste (“Ognuno era Testimone_1
autonomo nello svolgere il proprio lavoro. Ognuno autogestiva la sua
attività in quanto ognuno aveva il suo ruolo. Nessuno mi dava direttive”) e dal teste (“Non prendevamo ordini dal ma era un Testimone_2 Pt_1
4 lavoro di squadra … Io mi organizzavo in totale autonomia”), non smentite da alcun'altra deposizione di segno opposto.
Né può utilmente invocarsi in senso contrario, nel caso in esame, quel pur condivisibile orientamento giurisprudenziale, secondo cui occorre fare ricorso ai criteri distintivi della subordinazione c.d. sussidiari (quali continuità e durata del rapporto, modalità di erogazione del compenso,
regolamentazione dell'orario di lavoro ecc.) “quando la prestazione
dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e
predeterminata nelle sue modalità di esecuzione e il criterio rappresentato
dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo,
organizzativo e disciplinare non risulti, in quel particolare contesto,
significativo” (cfr. Cass. 14.10.2022 n. 30236), e ciò in quanto le mansioni di addetto alla contabilità aziendale e alla gestione degli ordini in concreto svolte dall'istante non sono affatto elementari e ripetitive, ed anzi il loro espletamento faceva sì – come pure riferito dai testi – che l'istante fosse l'unico socio lavoratore che si occupava dei rapporti con i terzi.
In definitiva, non potendo qualificarsi il rapporto di lavoro dell'istante come subordinato, lo stesso istante non può fruire della indennità di disoccupazione naspi, siccome riservata ai soli “lavoratori con rapporto di
lavoro subordinato”.
Conclusivamente, la domanda deve essere disattesa.
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., e nella dichiarata ricorrenza del requisito reddituale ivi previsto, l'istante non è assoggettabile al pagamento delle spese di causa.
5
P.q.m.
rigetta la domanda;
nulla per le spese.
Taranto, 28.1.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
6
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 1740/2024
r.g., decisa nell'udienza del 28.1.2025, promossa da
, con l'avv. Cinzia Marangi;
Parte_1
ricorrente
contro con gli avv.ti Antonio Andriulli e Francesco Certomà; CP_1
convenuto
avente ad oggetto: indennità di disoccupazione naspi.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 19.2.2024, chiedeva Parte_1
condannarsi l' a corrispondere l'indennità di disoccupazione naspi a CP_1
seguito di domanda amministrativa del 13.12.2022 e in relazione al rapporto di lavoro subordinato intercorso in qualità di socio lavoratore alle dipendenze della cooperativa sociale Lab service.
Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. CP_1
1 All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è infondata.
La indennità mensile di disoccupazione denominata “nuova prestazione di
assicurazione sociale per l'impiego (naspi)” è stata istituita, a decorrere dall'1.5.2015, dall'art. 1 co. 1 d.l.vo 4.3.2015 n. 22 (in sostituzione delle prestazioni aspi e miniaspi a loro volta istituite dall'art. 2 l. 28.6.2012 n. 92
a decorrere dall'1.1.2013), con “la funzione di fornire una tutela di
sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che
abbiano perduto involontariamente la propria occupazione”.
L nega l'avverso diritto sul presupposto della incompatibilità della CP_1
qualità di socio lavoratore dipendente con l'incarico di amministratore unico (più avanti, per brevità, a.u.) o di presidente del consiglio di amministrazione (più avanti, per brevità, c.d.a.) della cooperativa.
Deve premettersi in fatto che l'istante, assunto il 17.3.2015 quale socio lavoratore dipendente dalla cooperativa sociale Lab service con qualifica di impiegato di quinto livello del ccnl fotolaboratori conto terzi, ha rivestito l'incarico di a.u. di detta cooperativa dal 27.6.2014 sino al
27.4.2017, data in cui, in forza di delibera di assemblea ordinaria, è stato nominato presidente del c.d.a., e ciò in attuazione del disposto di cui all'art. 1 co. 936 punto 3 lett. b) l. 205/2017, il quale prescrive che le cooperative non possono essere gestite da un a.u. ma devono dotarsi di un c.d.a.; pertanto, nel periodo che rileva ai fini della presente
2 controversia, ovvero quello immediatamente anteriore alla cessazione del rapporto di lavoro, intervenuta il 5.12.2022, egli rivestiva appunto l'incarico di presidente del c.d.a. (mentre il 6.12.2022 è stato nominato liquidatore della cooperativa).
Tanto premesso, deve evidenziarsi che, secondo un recente arresto della giurisprudenza di legittimità, sussiste l'assoluta incompatibilità tra la qualità di lavoratore dipendente di una società di capitali e la carica non solo di a.u., ma anche di presidente del c.d.a., e ciò in quanto il cumulo nella stessa persona dei poteri di rappresentanza dell'ente sociale, di direzione, di controllo e di disciplina rende impossibile quella diversificazione delle parti del rapporto di lavoro e delle relative distinte attribuzioni che è necessaria perché sia riscontrabile l'essenziale e indefettibile elemento della subordinazione: cfr. Cass. 23.11.2021 n.
36362.
Secondo tale orientamento, pertanto, la carica di presidente del c.d.a.
della cooperativa, rivestita dall'istante nel periodo di riferimento, sarebbe assolutamente incompatibile con la qualità di socio lavoratore subordinato.
In ogni caso, anche ove ci si volesse discostare da tale indirizzo giurisprudenziale, e ritenere – in conformità alla interpretazione seguita da precedenti pronunce, condivisa dall nel messaggio n. 12441/2011 CP_1
e invocata dall'istante – che l'incompatibilità assoluta con la subordinazione sussista solo per l'a.u. e non anche per il presidente del
3 c.d.a., ipotizzandosi in questo secondo caso una incompatibilità relativa,
nel caso in esame il risultato finale non cambierebbe.
Secondo questo secondo indirizzo ermeneutico, infatti, vi è compatibilità
tra la subordinazione e la qualità di presidente del c.d.a. quando il potere deliberativo diretto a formare la volontà dell'ente sia affidato ad un organo diverso (ovvero il c.d.a.) e il presidente svolga in concreto, quale lavoratore dipendente, ai sensi dell'art. 1 co. 3 l. 142/2001, mansioni estranee al rapporto organico con la cooperativa, contraddistinte dai caratteri tipici della subordinazione, anche eventualmente nella forma attenuata del lavoro dirigenziale.
Ebbene, nella presente fattispecie difetta quest'ultima condizione, in quanto, come è univocamente emerso dalla espletata prova testimoniale,
l'istante svolgeva sì mansioni estranee al rapporto organico con la cooperativa di cui era presidente, e in particolare quelle di impiegato addetto alla contabilità e alla gestione degli ordini, ma tali mansioni non erano contraddistinte dai caratteri tipici della subordinazione ex art. 2094
c.c., essendo al contrario svolte in piena autonomia, ovvero in assenza di ogni potere organizzativo, direttivo e disciplinare di terzi, così come avveniva anche per gli altri soci lavoratori escussi come testi: si vedano, in tal senso, le deposizioni rese dalla teste (“Ognuno era Testimone_1
autonomo nello svolgere il proprio lavoro. Ognuno autogestiva la sua
attività in quanto ognuno aveva il suo ruolo. Nessuno mi dava direttive”) e dal teste (“Non prendevamo ordini dal ma era un Testimone_2 Pt_1
4 lavoro di squadra … Io mi organizzavo in totale autonomia”), non smentite da alcun'altra deposizione di segno opposto.
Né può utilmente invocarsi in senso contrario, nel caso in esame, quel pur condivisibile orientamento giurisprudenziale, secondo cui occorre fare ricorso ai criteri distintivi della subordinazione c.d. sussidiari (quali continuità e durata del rapporto, modalità di erogazione del compenso,
regolamentazione dell'orario di lavoro ecc.) “quando la prestazione
dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e
predeterminata nelle sue modalità di esecuzione e il criterio rappresentato
dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo,
organizzativo e disciplinare non risulti, in quel particolare contesto,
significativo” (cfr. Cass. 14.10.2022 n. 30236), e ciò in quanto le mansioni di addetto alla contabilità aziendale e alla gestione degli ordini in concreto svolte dall'istante non sono affatto elementari e ripetitive, ed anzi il loro espletamento faceva sì – come pure riferito dai testi – che l'istante fosse l'unico socio lavoratore che si occupava dei rapporti con i terzi.
In definitiva, non potendo qualificarsi il rapporto di lavoro dell'istante come subordinato, lo stesso istante non può fruire della indennità di disoccupazione naspi, siccome riservata ai soli “lavoratori con rapporto di
lavoro subordinato”.
Conclusivamente, la domanda deve essere disattesa.
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., e nella dichiarata ricorrenza del requisito reddituale ivi previsto, l'istante non è assoggettabile al pagamento delle spese di causa.
5
P.q.m.
rigetta la domanda;
nulla per le spese.
Taranto, 28.1.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
6