Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 26/03/2025, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
All'udienza del 26/03/2025, RGC n. 1039/2021 dinanzi la dott.ssa Vanessa Avolio sono comparsi:
L'avv. MARCHESE ANTONIO CARMINE per parte attrice, il quale precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed ai verbali di causa ed alle note autorizzate e depositate e chiede che la causa sia trattenuta in decisione;
L'avv. CARUSO MARA, per delega dell'avv. RUSSO LUDOVICO MASSIMO per parte convenuta la quale precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed CP_1
ai verbali di causa ed alle note autorizzate depositate e chiede che la causa sia trattenuta in decisione;
A questo punto, il Giudice invita le parti a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
IL GIUDICE
Si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente sentenza
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari - Sezione civile - in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Avolio Vanessa, a seguito di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1039/2021 R.G promossa da:
(C.F.: rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Parte_1 C.F._1
Carmine Marchese e nel cui studio in Corigliano Rossano alla Via Nazionale, snc, elettivamente domicilia;
attore
contro
(C.F.: , in persona del l.r.p.t., rappresentata e Controparte_2 P.IVA_1
difesa dall'avv. Ludovico Massimo Russo e nel cui studio in Rende (CS) alla Via J.F. Kennedy, n.
56/D, elettivamente domicilia;
convenuta
nonnchè
in p.s.r.p.t., Zona Industriale SP 252– Corigliano Rossano;
CP_3 [...]
residente in [...]alla C/da Larderia, 33; residente in CP_4 Controparte_5
Germania in Lerchenberger Strasse, 114 (A Goppissinger - 73035); residente CP_6
alla Via Lago Di Senina, 87064 Corigliano-Rossano (CS); residente in CP_7
Altomonte alla C/da Larderia, 33; residente in [...]in Hockengasse, 7 Controparte_8 (a Waescenberuren – 73116); residente in [...]alla C/da Larderia, 33; Controparte_9
residente in [...]alla C/da Larderia, 33. CP_10
convenuti contumaci
Discussione e conclusioni: Come da verbale del 26.03.2025 che qui s'intende integralmente riportato.
FATTO E DIRITTO
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma
2, n. 4 c.p.c.. nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo”.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio gli odierni Parte_1
convenuti chiedendo di “…condannare la convenuta e la Prontomar S.r.1., al pagamento Controparte_2
del risarcimento in favore dell'attore , di tutti i danni fisici subiti in dipendenza del sinistro stradale Parte_1
in questione che sono stati quantificati in € 15.511,85 oltre al danno esistenziale Q,7.755,92 per un totale pari ad €
23.267,77 o in quella maggiore o minore somma che emergerà nel corso di causa, oltre interessi e rivalutazione
monetaria dal giorno del sinistro sino all'effettivo soddisfo ed a tutte le spese sino ad oggi sostenute come da fatture
presente in atti e per l'effetto 2) Condannare la convenuta al pagamento delle spese di lite, da Controparte_11
distrarre ex art. 93 in favore del procuratore anticipatario….”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 24.11.2021 si costituiva la la quale contestava in fatto ed in diritto quanto ex adverso dedotto, richiesto ed CP_12
eccepito e ne chiedeva l'integrale rigetto evidenziando comunque il concorso di colpa per come accertato in sede penale dall'ing. ed evidenziando altresì l'offerta reale di euro 920,00 CP_13
liquidata e trattenuta dall'attore sulla maggior somma. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
Seppur regolarmente evocata in giudizio nessuno si costituiva per di cui ne andrà CP_3
dichiarata la contumacia.
Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di , gli stessi Persona_1
seppur regolarmente evocati in giudizio non hanno inteso costituirsi e ne andrà dichiarata la contumacia. La causa veniva istruita a mezzo prova documentale, prova testi e CTU medico legale sulla persona di . Parte_1
All'udienza del 26.03.2025 il giudice invitava le parti a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. che veniva decisa con sentenza emessa all'esito della camera di consiglio le parti, oramai,
assenti.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
1. Venendo al merito, il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento della responsabilità di
[...]
, quale proprietario e conducente del veicolo Golf VW tg. CY 677 BY assicurato Per_1 CP_14
per i danni subiti dall'attore a seguito del sinistro stradale avvenuto in data 26.06.2018 in cui avveniva lo scontro tra la vettura e l'autocarro Fiat Ducati di proprietà e condotto da CP_3 Parte_1
.
[...]
Secondo l'attore, la responsabilità per detto sinistro deve addebitarsi esclusivamente alla conducente del veicolo Golf VW che, “…in evidente violazione delle norme del codice della strada e con una condotta di guida
assolutamente negligente ed imprudente, andando ad invadere la corsia di marcia opposta, in quel momento occupata
al transito dell'autocarro e così l'andava ad investire frontalmente….”.
Com'è noto, in base alla presunzione di cui all'articolo 2054 c.c. comma 2, "nel caso di scontro tra veicoli
si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito
dai singoli veicoli".
Ciò significa che colui che intenda far dichiarare l'esclusiva responsabilità (o una responsabilità
superiore a quella oggetto della presunzione) del conducente dell'altro veicolo ha l'onere di dimostrare che il sinistro sia stato determinato da causa in tutto o in parte a sé non imputabile.
È evidente come la norma mira a risolvere la questione della responsabilità in caso di scontro,
eliminando le difficoltà di prova circa la ricostruzione delle precise modalità del sinistro.
L'apprezzamento del giudice del merito in ordine alla ricostruzione delle modalità di un incidente ed al comportamento delle persone alla guida dei veicoli in esso coinvolti si concreta in un giudizio di mero fatto che resta insindacabile in sede di legittimità, quando sia adeguatamente motivato ed immune da vizi logici e da errori giuridici (C. 3424/2014). Il giudice può discostarsi dalle soluzioni proposte da entrambe le parti, solo dando adeguata giustificazione del suo convincimento, mediante l'enunciazione dei criteri probatori e degli elementi di valutazione specificamente seguiti (C.
13770/2018).
La presunzione di pari responsabilità ricorre anche se solo uno dei conducenti coinvolti abbia riportato danni, in quanto la fattispecie della collisione dei veicoli deve essere assoggettata ad una disciplina unitaria, qualunque siano le conseguenze che ne sono derivate (C. 5679/1990). Ai fini dell'art. 2054, 2° co., è correttamente configurabile il concorso di una colpa specifica accertata a carico di uno dei conducenti, con una colpa presunta a carico dell'altro conducente (C. 5635/1997). Per il superamento della presunzione di uguale colpa, spetta al danneggiato attore l'onere di fornire tale prova, con la conseguenza che, ove non venga sufficientemente provata la determinante influenza della colpa del convenuto, quest'ultimo non può essere condannato al risarcimento, oltre i limiti posti dalla citata norma.
Soltanto l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità, nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (C. 4648/1999); l'accertamento in concreto della colpa di uno dei soggetti non esclude la presunzione di colpa concorrente dell'altro, ove non sia stata da questo fornita la prova liberatoria, che non può derivare dal maggior grado di certezza raggiunto in ordine alla colpa del conducente antagonista ma richiede il positivo accertamento, in concreto, della assenza di ogni possibile addebito (C. 24860/2010; C. 3193/2006; C. 477/2003; C. 5671/2000;
CP_1 C. 11610/1992; T. 28.10.2016; 31.8.2016; T. 28.4.2011). CP_15 CP_16
2. Ciò posto, la domanda formulata da parte attrice può essere parzialmente accolta per i motivi di seguito riportati.
2.1 In particolare, occorre verificare la ricostruzione della dinamica dell'incidente stradale che ha visto coinvolti l'attore e il . Persona_1
Orbene, dalla CTU eseguita in sede penale (procedimento n. 2568/2018 RGNR a carico di ) Parte_1
dall'ing. e poi confermata dallo stesso in questa sede istruttoria è risultato che: Persona_2 “….“se il conducente dell'autocarro Fiat Scudo avesse conferito al veicolo una regolamentare velocità, inferiore al
limite massimo di 70 Km orari prescritto dalla segnaletica verticale ed adeguata alle caratteristiche ed alle condizioni
della strada, il sinistro sarebbe stato sicuramente caratterizzato da una diversa evoluzione…..Infatti se il conducente
del Fiat Scudo avesse conferito una idonea velocità di circa 60 Km orari, al veicolo dallo stesso condotto, avrebbe avuto,
rispetto alla reale evoluzione del sinistro uno spazio di circa 7,00 metri in più oltre i 12,30 avuti a disposizione e percorsi
in manovra di frenata, per effettuare una concreta e più semplice manovra volta ad evitare l'impatto con la Volkswagen
Golf…… e comunque lo stesso impatto sarebbe stato caratterizzato da una più incisiva manovra di frenata da parte del
CP_ e quindi una notevole diminuzione dell'energia cinetica con effetti più contenuti lesivi e traumatici, nella misura
pari al 50% di quella che ha caratterizzato il reale impatto….”.
Lo stesso CTU riferisce che “…Il sig. procedeva ad una velocità di 85 Km/h peraltro Parte_1
superiore al limite massimo di 70Km/h previsto dalla segnaletica verticale…”. L'ing. nelle sue CP_13
conclusioni riferisce ancora “… nella condotta di guida, concausa del verificarsi del sinistro, del Parte_1
in atti meglio generalizzato, conducente del furgone Fiat Ducato…..sussistono gli estremi dell'imprudenza
[...]
e della negligenza per aver egli trascurato le condizioni di pericolosità facilmente prevedibili quando si conduce un
veicolo di almeno 85 Km/h, superiore al limite massimo di 70 Km/h…. in tratto di strada non servito da impianto di
pubblica illuminazione, in condizioni di buio notturno, non essendo di fatto in grado di attuare manovre utili ad evitare
qualsiasi prevedibile pericolo connesso alla presenza dell'intersezione, e quindi, alle eventuali manovre di svolta a
sinistra poste in essere dai conducenti dei veicoli sopraggiungenti nell'opposto senso di marcia…”.
Quanto affermato dall'Ing. in sede penale è stato poi dallo stesso confermato nell'odierna CP_13
sede istruttoria (cfr udienza del 17.02.2024 “….Confermo la circostanza 8) che l'attore procedeva ad una velocità
superiore alla segnaletica di limite 70 Km/h …. Con riferimento alla circostanza 9) posso dire che il sinistro si è verificato
per colpa del conducente la Wolkswagen che ha invaso la corsia dell' Tuttavia se quest'ultimo avesse Parte_1
mantenuto una velocità conforme alla cartellonistica ed alle condizioni della strada, vi è un incrocio, i danni effetti lesivi
sarebbe stati verosimilmente minori”).
Da ciò ne discende che deve ritenersi che la condotta dell'attore abbia concorso al 50 % nella causazione del danno.
2.2. Con riferimento al quantum debeatur deve determinarsi sulla base delle risultanze della c.t.u.
redatta dal dott. le cui conclusioni sono frutto di un percorso logico e scientifico Persona_3
esente da vizi logici e di cui questo giudicante ne fa proprie le conclusioni. Nella relazione peritale il c.t.u. ha stabilito che, a seguito dell'evento lesivo descritto in atti, Parte_1
ha riportato “ cervicalgia con dolorabilità alla palpazione moderata + esiti di flc cuoio capelluto trattata
[...]
con sutura ed esiti di trauma contusivo spalla dx e ginocchio sinistro con lievissime ripercussione funzionali”, che sono state ritenute compatibili con l'incidente occorsogli.
Conseguentemente i danni cagionati devono essere determinati nella misura che il C.T.U. - con valutazione logica e medica pienamente condivisibile - ha indicato in: danno biologico pari al 3%;
ITP al 75% di giorni 10 (dieci); ITP al 50% di giorni 10 (dieci); ITP al 25% di giorni 10 (dieci).
Con specifico riguardo ai criteri di liquidazione del predetto danno, deve pure precisarsi che, alla luce di quanto stabilito dalla corte di cassazione a sezioni unite con decisione n. 26972/2008, la considerazione del danno non patrimoniale non può che essere unitaria, nel senso indicato dall'interpretazione pienamente condivisibile di cui alla menzionata decisione.
Nel caso di specie, peraltro, non è stata neppure allegata la sussistenza di pregiudizi diversi ed ulteriori rispetto a quelli connessi alla lesione alla integrità psicofisica, che possono trovare adeguata e completa soddisfazione nella liquidazione del danno biologico e del danno cosiddetto morale, come di seguito effettuata.
Ne deriva, dunque, che dovendosi applicare le tabelle aggiornate predisposte presso il tribunale di
Milano, avendo all'epoca dell'incidente il danneggiato l'età di 59 anni, la somma dovuta all'attore, e su cui operare la riduzione per concorso di colpa, ammonta ad € 3.339,00 (3% danno biologico), €
862,50 per ITP per 10 gg al 75%; € 575,00 per 10 gg di ITP al 50% ed € 287,50 per 10 gg al 25% per un totale di € 5.064,00 in moneta attuale, importo da ridurre del 50% per un importo pari ad € 2.532,00
in moneta attuale.
In conclusione, a titolo di danno non patrimoniale spetta all'attore la complessiva somma di €
2.532,00 (somma decurtata del 50%, in considerazione del concorso di colpa).
Dalla predetta somma andrà, infine detratto l'acconto versato dalla convenuta e trattenuto sulla maggiore somma dall'attore pari ad € 920,00 e quindi per un complessivo di € 1.612,00. Non occorre procedere alla rivalutazione della somma così liquidata, il cui importo è stato determinato all'attualità.
Devono essere, invece, applicati gli interessi, al tasso legale, a titolo di danno da lucro cessante, sulla somma così liquidata, devalutata al momento del sinistro, e successivamente rivalutata di anno in anno dal dì del sinistro fino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
3. Andrà rigettata la domanda relativa alla mala gestio richiesta da parte attrice.
Ebbene, proprio con riferimento all'ipotesi di mala gestio propria la Corte di legittimità ha stabilito condivisibilmente, nella pronuncia n. 11319/2022, che “l'ammissibilità di tale pretesa, avente specifici petitum
e causa petendi (la responsabilità contrattuale dell'assicuratore per violazione del dovere di buona fede nell'esecuzione
del contratto) postula la proposizione… di una specifica domanda, con allegazione dei comportamenti che sostanziano
la mala gestio, sin dall'atto introduttivo del giudizio…”. Ora, nel caso in esame l'attore ha omesso ogni deduzione specifica in ordine ai profili che indurrebbero a ritenere sussistente la mala gestio, facendo riferimento al solo scostamento tra la data di verificazione dell'illecito e la data di intervenuto pagamento del risarcimento, e quasi adombrando una responsabilità ex lege della compagnia per mero omesso soddisfacimento del credito nella sua integralità, e a prescindere da ogni scostamento (che nei fatti non è neanche tratteggiato) tra il contegno tenuto in concreto e quello che – in ipotesi – ci si sarebbe dovuto attendere dall'assicuratore.
A tale prospettazione, tuttavia, come si è visto, non può aderirsi, e la domanda deve essere rigettata.
Ogni altra questione assorbita dalla decisione.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenendo conto del concorso di colpa. Spese di CTU a carico di parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
dichiara la contumacia di;
CP_3 CP_4 Controparte_5 CP_6 [...]
; ; ; ; CP_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10 Accoglie in parte la domanda proposta da parte attrice e, per l'effetto,
1. Condanna in persona del suo l.r.p.t., al pagamento in favore di CP_19 Parte_1
della somma di € 1.612,00, oltre interessi come indicati in parte motiva;
[...]
2. Condanna il nella persona del suo l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite in CP_19
favore di che liquida in € 188,56 per esborsi ed € 650,00 per compensi Parte_1
professionali oltre accessori come per legge e se dovuti, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
3. Spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico di in persona del suo CP_19
l.r.p.t.
Così deciso in Castrovillari 26 marzo 2025
Il GOP
Dott.ssa Avolio Vanessa