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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 18/12/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Tribunale di Matera, Sezione Concorsuale, composto dai magistrati
Dott. CC GRECO - Presidente
Dott. Gaetano CATALANI - Giudice
Dott. IA CARADONIO - Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unitario n. 39-1/2025 r.g. promosso da
Parte_1
(C.F./P.IVA ), con sede in Palù (VR), via Belledonne n. 33, P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Bogoni;
nei confronti di
(C.F./P.IVA ), con sede CP_1 Controparte_2 P.IVA_2
in Policoro (MT), via Lido n. 12, in persona del legale rappresentante p.t.
, rappresentata e difesa dall'avv. Attilio Dibari;
Controparte_3
**********
Il procedimento in esame è stato iscritto a seguito di ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato in data 26/9/2025 nei confronti della CP_1 Controparte_2
Il Tribunale adito è da considerarsi competente, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio.
1 Il credito sottostante all'istanza rinviene da titolo esecutivo (decreto ingiuntivo n. 235/2025 - R.G. n. 7290/2024 - Tribunale di Verona), con il quale la
. veniva condannata al pagamento in favore CP_1 Controparte_2
dell'odierna parte ricorrente della somma di euro 48.610,64, oltre interessi come da domanda e spese della procedura di ingiunzione liquidate in euro 286,00 per esborsi e in euro 1.370,00 per compenso e rimborso forfettario, oltre i.v.a. (se dovuta) e c.p.a. ed oltre alle successive occorrente. Detto decreto ingiuntivo, non opposto nel termine di legge, veniva dichiarato esecutivo e definitivo in data 31/3/2025.
In data 24/4/2025 veniva notificato alla società debitrice atto di precetto col quale veniva intimato il pagamento della somma di euro 63.739,46 oltre ulteriori costi e successive spese occorrende, cui seguiva atto di pignoramento presso terzi che, come dichiarato da parte ricorrente, non veniva iscritto a ruolo stante la dichiarazione negativa resa dai terzi pignorati.
La debitrice, costituendosi in giudizio con memoria depositata in data
7/11/2025, non ha contestato la sussistenza del debito anzidetto, ma ha asserito la mancanza del presupposto dimensionale per l'assoggettamento alla procedura di liquidazione giudiziale, qualificandosi come impresa minore. Con memoria di replica depositata in data 13/11/2025, parte ricorrente ha rilevato l'inidoneità delle argomentazioni e della documentazione prodotta da controparte a dimostrare l'assenza dei requisiti dimensionali.
All'udienza del 14/11/2025 parte ricorrente ha insistito per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, e la debitrice si è riportata ai suoi scritti difensivi. Il Giudice si è riservato per la decisione.
Il Tribunale, esaminati gli atti del giudizio, a scioglimento della riserva pronunciata all'anzidetta udienza, udita la relazione del Giudice Delegato all'istruttoria, rileva che dall'istruttoria svolta emerge l'assoggettabilità della società debitrice alla liquidazione giudiziale.
pag. 2 di 10 Come noto, dal combinato disposto degli artt. 2 e 121 C.C.I.I. si evince che le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) e che siano in stato di insolvenza, sicché non sono assoggettabili a liquidazione giudiziale le c.d. “imprese minori” ovvero quelle che dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
a) avere avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
b) avere realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila”.
La resistente, costituendosi in giudizio, ha dedotto l'insussistenza dei predetti requisiti, asserendo che il mancato deposito dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi non è, di per sé, causa sufficiente per considerare non assolto l'onere probatorio gravante su di sé, potendo la carenza dei detti requisiti essere provata anche con altri mezzi istruttori.
In particolare, quanto al requisito dell'attivo patrimoniale, ha sostenuto di disporre di beni patrimoniali di valore inferiore alla soglia dimensionale di assoggettamento alla procedura, essendo proprietaria unicamente di un carrello elevatore e di un transpallet elettrico del valore di circa 10.000,00 euro, poi rivenduti alla società cedente come può evincersi dalle Parte_2
fatture di acquisto e di vendita versate in atti;
ha dedotto, altresì, di disporre di pag. 3 di 10 un capannone industriale in virtù di contratto di locazione commerciale, anch'esso versato in atti.
Con riferimento ai ricavi, ha sostenuto di non aver mai avuto ricavi lordi superiori ad euro 200.000,00 negli ultimi tre anni. Nella specie ha dedotto che dall'analisi degli estratti conto richiesti agli Istituti di credito ed allegati alla memoria di costituzione: “emerge che nell'anno 2022 la società ha incassato somme per poco più di 143.000,00 euro, mentre nell'anno 2023 ha incassato somme per poco più di
53.000,00 euro e, quindi, somme nettamente inferiori ai limiti dimensionali per
l'assoggettamento alla procedura di liquidazione. Da un'analisi sommaria degli estratti conto consegnati dall'istituto di credito Intesa San PA SpA emerge, poi, che nel corso dell'anno
2023 la società ha incassato somme per circa 91.000,00 euro, mentre nel corso degli anni
2024 e 2025 non ha incassato somme”.
Quanto ai debiti, ha sostenuto di non raggiungere la soglia dei 500.000,00 euro non avendo maturato ulteriori posizioni passive oltre gli esegui debiti fiscali e quelli fatti oggetto del presente ricorso. Ha chiesto, a sostegno delle sue ragioni,
l'ammissione in via istruttoria di una CTU contabile “al fine di verificare, alla luce della documentazione in atti e di quanto emerso dalle indagini della Guardia di Finanza,
l'insussistenza in capo alla società esponente dei detti requisiti indicati dall'art. 2, comma 1, lettera d) del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza necessari per l'assoggettamento alla procedura di liquidazione giudiziale”.
Parte ricorrente, dal canto suo, nella memoria di replica ha contestato integralmente il contenuto della memoria di costituzione della debitrice, rilevando come le argomentazioni e la documentazione prodotta (estratti di due conti correnti, fattura relativa ad un bene aziendale e contratto di locazione commerciale) risultino del tutto inidonee a dimostrare l'asserita assenza dei requisiti dimensionali.
Rileva questo Tribunale che, pacificamente, l'onere della prova in ordine alla sussistenza dei requisiti dimensionali spetta alla società della quale viene pag. 4 di 10 richiesta l'apertura della liquidazione giudiziale, e ciò sia in ragione dell'espresso dettato di cui all'art. 121 CCII (secondo cui “le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza”) sia in ragione del consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr., sebbene nato sulla scorta della legge fallimentare, da ritenersi tuttavia valido anche per l'attuale liquidazione giudiziale, Cass. 23 luglio 2010, n. 17281; Cass. 28 giugno 2012, n.
11007), e che a tale onere il debitore assolve primariamente mediante la produzione dei bilanci relativi ai tre esercizi precedenti. Le scritture contabili, infatti, sono previste a tutela dei terzi e dei creditori e costituiscono lo strumento attraverso il quale poter ricostruire la vita dell'impresa, verificare la realizzazione di un attivo patrimoniale, accertare l'esistenza di ricavi lordi e appurare il reale ammontare dei debiti. Secondo le precisazioni svolte dalle più recenti pronunce della Suprema Corte, invero, i bilanci d'esercizio dei tre anni anteriori alla sentenza dichiarativa rappresentano uno strumento di prova “privilegiato” stante la peculiare idoneità di tali documenti a chiarire in maniera esaustiva la sussistenza o meno dei requisiti evocati dalla disciplina del Codice della Crisi.
Deve osservarsi, tuttavia, che sebbene i bilanci degli ultimi tre esercizi rappresentino una base documentale rilevante, non costituiscono anche una prova legale dell'esistenza, o meno, dei limiti dimensionali in discorso né tantomeno danno vita ad alcuna forma di onere esclusivo, ben potendo il giudice accertare la sussistenza dei requisiti di non assoggettabilità a liquidazione giudiziale in altra maniera, ritenendo ammissibili strumenti probatori alternativi, avvalendosi a tal fine di qualunque altro documento, formato da terzi o dalla parte stessa, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali della stessa (cfr. Cass. 29809/2023, Cass. 27 settembre
2019, n. 24138 e Cass. civ. 26 novembre 2018 n. 30541). Invero, la mancata tenuta regolare delle scritture contabili non risulta decisiva -e cioè tale da pag. 5 di 10 invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze documentali- soltanto nel caso in cui il compendio documentale fornito dalla resistente possa considerarsi idoneo a formare il convincimento del Giudice cui compete valutare l'inattendibilità della documentazione prodotta, al fine di ritenere eventualmente non assolto l'onere probatorio che grava sul debitore.
Tanto premesso in termini generali, nel caso di specie ritiene il Collegio che la resistente, pur costituendosi in giudizio, non ha adeguatamente dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) del
C.C.I.I.
La resistente, invero, oltre a non aver adempiuto all'obbligo di tenuta e deposito dei bilanci su di lei gravante stante la tipologia societaria assunta, non ha fornito alcuna documentazione contabile esaustiva e rilevante sul piano probatorio quale, a titolo di esempio, le dichiarazioni dei redditi, il libro inventari, il libro giornale, la copia delle fatture, la copia della documentazione contrattuale, i registri IVA, gli estratti della centrale rischi, corrispondenza d'impresa e/o bollettini o solleciti di pagamento da parte di fornitori vari, limitandosi a versare in atti unicamente un contratto di locazione commerciale registrato il
24/3/2022, gli estratti di due conti correnti (anni 2023-2025 Intesa San PA
e anni 2022-2023 ) ed una fattura di acquisto-vendita di un Parte_3
bene aziendale.
Ebbene, l'assenza di documentazione contabile e l'insufficienza di quella versata in atti non consente di determinare l'effettiva consistenza del patrimonio della società, né di individuare i soggetti con cui l'impresa possa aver tenuto rapporti finanziari (e nei cui confronti eventualmente contratto obbligazioni); inoltre, la produzione degli estratti conto non è di per sé sola significativa, ben potendo l'impresa operare con altri istituti di credito la cui esistenza non risulta possibile appurare a cagione delle evidenziate lacune documentali.
pag. 6 di 10 Può dedursi, dunque, che non avendo l'odierna resistente fornito adeguata prova dell'insussistenza del requisito dimensionale, la richiesta della CTU contabile sulla base della documentazione prodotta debba considerarsi del tutto esplorativa e pertanto inammissibile.
Deve ritenersi, invece, quanto alla debitoria, che per accertare il superamento della condizione ostativa alla dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale prevista dall'art. 49 comma 5 CCII, non deve aversi riguardo al solo credito vantato dalla parte istante per la dichiarazione di liquidazione giudiziale, ma alla prova, comunque acquisita nel corso dell'istruttoria, dell'esistenza di una esposizione debitoria complessiva superiore ad € 30.000,00 (Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 26926 del 14/11/2017 principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della stessa disposizione normativa nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza).
Nel caso di specie, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati, desumibile dall'importo del credito recato dall'istanza di apertura della liquidazione giudiziale e dalle informative acquisite supera la soglia minima di indebitamento prevista dall'art. all'art. 49, co.5, CCII (€ 30.000,00).
Quanto alla sussistenza dello stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett.
b), CCII, tale deve intendersi “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”. In particolare, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità nella vigenza della legge fallimentare, lo stato di insolvenza va inteso come non transitoria situazione di impotenza economica e patrimoniale, da valutarsi sulla base di dati obiettivi, che prescindano, cioè, da ogni indagine sulle relative cause (Cass. 13 agosto 2004,
n. 15769; Cass. 23 giugno 2000, n. 8374). La sussistenza dello stato di insolvenza risulta congruamente dimostrata, secondo la definizione offerta dal legislatore pag. 7 di 10 all'art. 2 comma 1 lett. b) D. Lgs. 14/2019, dall'entità complessiva degli inadempimenti dei quali si è avuta contezza all'esito dell'istruttoria: dall'inadempimento dell'obbligazione concernente il credito azionato dall'odierno ricorrente, dall'omesso deposito dei bilanci e dall'esito negativo del pignoramento presso terzi. Avuto riguardo agli indici di insolvenza innanzi evidenziati, non essendo stato dato alcun riscontro da parte della resistente in ordine alle possibilità di far fronte regolarmente e con mezzi “normali” alla debitoria di specie, deve desumersi la manifesta situazione di illiquidità non transeunte, sicché deve farsi luogo alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356
e 358 CCI e visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 C.C.I.I., dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di CP_1 [...]
(C.F./P.IVA , con sede in Policoro (MT), via CP_2 P.IVA_2
Lido n. 12, in persona del legale rappresentante p.t. ; Controparte_3
nomina la dott.ssa IA CA Giudice Delegato per la procedura;
nomina
l'avv. Stefano Zotta del foro di Potenza, Curatore, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
pag. 8 di 10 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 27/3/2026, ore 12,00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante pag. 9 di 10 deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del
Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, C.C.I.I.; segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 DPR 115/2002; dispone che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII, previo rinvio dell'art. 49, comma 4, CCII, ossia che entro il giorno successivo al suo deposito, sia comunicata al debitore, al pubblico ministero e al ricorrente per l'apertura della liquidazione giudiziale, nonché trasmessa per estratto, contenente il nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data del deposito, a cura del cancelliere, all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso in Matera nella camera di consiglio del 10/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
IA CA CC GR
pag. 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Tribunale di Matera, Sezione Concorsuale, composto dai magistrati
Dott. CC GRECO - Presidente
Dott. Gaetano CATALANI - Giudice
Dott. IA CARADONIO - Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento unitario n. 39-1/2025 r.g. promosso da
Parte_1
(C.F./P.IVA ), con sede in Palù (VR), via Belledonne n. 33, P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Bogoni;
nei confronti di
(C.F./P.IVA ), con sede CP_1 Controparte_2 P.IVA_2
in Policoro (MT), via Lido n. 12, in persona del legale rappresentante p.t.
, rappresentata e difesa dall'avv. Attilio Dibari;
Controparte_3
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Il procedimento in esame è stato iscritto a seguito di ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato in data 26/9/2025 nei confronti della CP_1 Controparte_2
Il Tribunale adito è da considerarsi competente, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio.
1 Il credito sottostante all'istanza rinviene da titolo esecutivo (decreto ingiuntivo n. 235/2025 - R.G. n. 7290/2024 - Tribunale di Verona), con il quale la
. veniva condannata al pagamento in favore CP_1 Controparte_2
dell'odierna parte ricorrente della somma di euro 48.610,64, oltre interessi come da domanda e spese della procedura di ingiunzione liquidate in euro 286,00 per esborsi e in euro 1.370,00 per compenso e rimborso forfettario, oltre i.v.a. (se dovuta) e c.p.a. ed oltre alle successive occorrente. Detto decreto ingiuntivo, non opposto nel termine di legge, veniva dichiarato esecutivo e definitivo in data 31/3/2025.
In data 24/4/2025 veniva notificato alla società debitrice atto di precetto col quale veniva intimato il pagamento della somma di euro 63.739,46 oltre ulteriori costi e successive spese occorrende, cui seguiva atto di pignoramento presso terzi che, come dichiarato da parte ricorrente, non veniva iscritto a ruolo stante la dichiarazione negativa resa dai terzi pignorati.
La debitrice, costituendosi in giudizio con memoria depositata in data
7/11/2025, non ha contestato la sussistenza del debito anzidetto, ma ha asserito la mancanza del presupposto dimensionale per l'assoggettamento alla procedura di liquidazione giudiziale, qualificandosi come impresa minore. Con memoria di replica depositata in data 13/11/2025, parte ricorrente ha rilevato l'inidoneità delle argomentazioni e della documentazione prodotta da controparte a dimostrare l'assenza dei requisiti dimensionali.
All'udienza del 14/11/2025 parte ricorrente ha insistito per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, e la debitrice si è riportata ai suoi scritti difensivi. Il Giudice si è riservato per la decisione.
Il Tribunale, esaminati gli atti del giudizio, a scioglimento della riserva pronunciata all'anzidetta udienza, udita la relazione del Giudice Delegato all'istruttoria, rileva che dall'istruttoria svolta emerge l'assoggettabilità della società debitrice alla liquidazione giudiziale.
pag. 2 di 10 Come noto, dal combinato disposto degli artt. 2 e 121 C.C.I.I. si evince che le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) e che siano in stato di insolvenza, sicché non sono assoggettabili a liquidazione giudiziale le c.d. “imprese minori” ovvero quelle che dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
a) avere avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
b) avere realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila”.
La resistente, costituendosi in giudizio, ha dedotto l'insussistenza dei predetti requisiti, asserendo che il mancato deposito dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi non è, di per sé, causa sufficiente per considerare non assolto l'onere probatorio gravante su di sé, potendo la carenza dei detti requisiti essere provata anche con altri mezzi istruttori.
In particolare, quanto al requisito dell'attivo patrimoniale, ha sostenuto di disporre di beni patrimoniali di valore inferiore alla soglia dimensionale di assoggettamento alla procedura, essendo proprietaria unicamente di un carrello elevatore e di un transpallet elettrico del valore di circa 10.000,00 euro, poi rivenduti alla società cedente come può evincersi dalle Parte_2
fatture di acquisto e di vendita versate in atti;
ha dedotto, altresì, di disporre di pag. 3 di 10 un capannone industriale in virtù di contratto di locazione commerciale, anch'esso versato in atti.
Con riferimento ai ricavi, ha sostenuto di non aver mai avuto ricavi lordi superiori ad euro 200.000,00 negli ultimi tre anni. Nella specie ha dedotto che dall'analisi degli estratti conto richiesti agli Istituti di credito ed allegati alla memoria di costituzione: “emerge che nell'anno 2022 la società ha incassato somme per poco più di 143.000,00 euro, mentre nell'anno 2023 ha incassato somme per poco più di
53.000,00 euro e, quindi, somme nettamente inferiori ai limiti dimensionali per
l'assoggettamento alla procedura di liquidazione. Da un'analisi sommaria degli estratti conto consegnati dall'istituto di credito Intesa San PA SpA emerge, poi, che nel corso dell'anno
2023 la società ha incassato somme per circa 91.000,00 euro, mentre nel corso degli anni
2024 e 2025 non ha incassato somme”.
Quanto ai debiti, ha sostenuto di non raggiungere la soglia dei 500.000,00 euro non avendo maturato ulteriori posizioni passive oltre gli esegui debiti fiscali e quelli fatti oggetto del presente ricorso. Ha chiesto, a sostegno delle sue ragioni,
l'ammissione in via istruttoria di una CTU contabile “al fine di verificare, alla luce della documentazione in atti e di quanto emerso dalle indagini della Guardia di Finanza,
l'insussistenza in capo alla società esponente dei detti requisiti indicati dall'art. 2, comma 1, lettera d) del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza necessari per l'assoggettamento alla procedura di liquidazione giudiziale”.
Parte ricorrente, dal canto suo, nella memoria di replica ha contestato integralmente il contenuto della memoria di costituzione della debitrice, rilevando come le argomentazioni e la documentazione prodotta (estratti di due conti correnti, fattura relativa ad un bene aziendale e contratto di locazione commerciale) risultino del tutto inidonee a dimostrare l'asserita assenza dei requisiti dimensionali.
Rileva questo Tribunale che, pacificamente, l'onere della prova in ordine alla sussistenza dei requisiti dimensionali spetta alla società della quale viene pag. 4 di 10 richiesta l'apertura della liquidazione giudiziale, e ciò sia in ragione dell'espresso dettato di cui all'art. 121 CCII (secondo cui “le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza”) sia in ragione del consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr., sebbene nato sulla scorta della legge fallimentare, da ritenersi tuttavia valido anche per l'attuale liquidazione giudiziale, Cass. 23 luglio 2010, n. 17281; Cass. 28 giugno 2012, n.
11007), e che a tale onere il debitore assolve primariamente mediante la produzione dei bilanci relativi ai tre esercizi precedenti. Le scritture contabili, infatti, sono previste a tutela dei terzi e dei creditori e costituiscono lo strumento attraverso il quale poter ricostruire la vita dell'impresa, verificare la realizzazione di un attivo patrimoniale, accertare l'esistenza di ricavi lordi e appurare il reale ammontare dei debiti. Secondo le precisazioni svolte dalle più recenti pronunce della Suprema Corte, invero, i bilanci d'esercizio dei tre anni anteriori alla sentenza dichiarativa rappresentano uno strumento di prova “privilegiato” stante la peculiare idoneità di tali documenti a chiarire in maniera esaustiva la sussistenza o meno dei requisiti evocati dalla disciplina del Codice della Crisi.
Deve osservarsi, tuttavia, che sebbene i bilanci degli ultimi tre esercizi rappresentino una base documentale rilevante, non costituiscono anche una prova legale dell'esistenza, o meno, dei limiti dimensionali in discorso né tantomeno danno vita ad alcuna forma di onere esclusivo, ben potendo il giudice accertare la sussistenza dei requisiti di non assoggettabilità a liquidazione giudiziale in altra maniera, ritenendo ammissibili strumenti probatori alternativi, avvalendosi a tal fine di qualunque altro documento, formato da terzi o dalla parte stessa, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali della stessa (cfr. Cass. 29809/2023, Cass. 27 settembre
2019, n. 24138 e Cass. civ. 26 novembre 2018 n. 30541). Invero, la mancata tenuta regolare delle scritture contabili non risulta decisiva -e cioè tale da pag. 5 di 10 invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze documentali- soltanto nel caso in cui il compendio documentale fornito dalla resistente possa considerarsi idoneo a formare il convincimento del Giudice cui compete valutare l'inattendibilità della documentazione prodotta, al fine di ritenere eventualmente non assolto l'onere probatorio che grava sul debitore.
Tanto premesso in termini generali, nel caso di specie ritiene il Collegio che la resistente, pur costituendosi in giudizio, non ha adeguatamente dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) del
C.C.I.I.
La resistente, invero, oltre a non aver adempiuto all'obbligo di tenuta e deposito dei bilanci su di lei gravante stante la tipologia societaria assunta, non ha fornito alcuna documentazione contabile esaustiva e rilevante sul piano probatorio quale, a titolo di esempio, le dichiarazioni dei redditi, il libro inventari, il libro giornale, la copia delle fatture, la copia della documentazione contrattuale, i registri IVA, gli estratti della centrale rischi, corrispondenza d'impresa e/o bollettini o solleciti di pagamento da parte di fornitori vari, limitandosi a versare in atti unicamente un contratto di locazione commerciale registrato il
24/3/2022, gli estratti di due conti correnti (anni 2023-2025 Intesa San PA
e anni 2022-2023 ) ed una fattura di acquisto-vendita di un Parte_3
bene aziendale.
Ebbene, l'assenza di documentazione contabile e l'insufficienza di quella versata in atti non consente di determinare l'effettiva consistenza del patrimonio della società, né di individuare i soggetti con cui l'impresa possa aver tenuto rapporti finanziari (e nei cui confronti eventualmente contratto obbligazioni); inoltre, la produzione degli estratti conto non è di per sé sola significativa, ben potendo l'impresa operare con altri istituti di credito la cui esistenza non risulta possibile appurare a cagione delle evidenziate lacune documentali.
pag. 6 di 10 Può dedursi, dunque, che non avendo l'odierna resistente fornito adeguata prova dell'insussistenza del requisito dimensionale, la richiesta della CTU contabile sulla base della documentazione prodotta debba considerarsi del tutto esplorativa e pertanto inammissibile.
Deve ritenersi, invece, quanto alla debitoria, che per accertare il superamento della condizione ostativa alla dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale prevista dall'art. 49 comma 5 CCII, non deve aversi riguardo al solo credito vantato dalla parte istante per la dichiarazione di liquidazione giudiziale, ma alla prova, comunque acquisita nel corso dell'istruttoria, dell'esistenza di una esposizione debitoria complessiva superiore ad € 30.000,00 (Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 26926 del 14/11/2017 principio espresso nella vigenza della legge fallimentare, applicabile alla fattispecie in esame, stante la riproduzione della stessa disposizione normativa nel nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza).
Nel caso di specie, l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati, desumibile dall'importo del credito recato dall'istanza di apertura della liquidazione giudiziale e dalle informative acquisite supera la soglia minima di indebitamento prevista dall'art. all'art. 49, co.5, CCII (€ 30.000,00).
Quanto alla sussistenza dello stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett.
b), CCII, tale deve intendersi “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”. In particolare, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità nella vigenza della legge fallimentare, lo stato di insolvenza va inteso come non transitoria situazione di impotenza economica e patrimoniale, da valutarsi sulla base di dati obiettivi, che prescindano, cioè, da ogni indagine sulle relative cause (Cass. 13 agosto 2004,
n. 15769; Cass. 23 giugno 2000, n. 8374). La sussistenza dello stato di insolvenza risulta congruamente dimostrata, secondo la definizione offerta dal legislatore pag. 7 di 10 all'art. 2 comma 1 lett. b) D. Lgs. 14/2019, dall'entità complessiva degli inadempimenti dei quali si è avuta contezza all'esito dell'istruttoria: dall'inadempimento dell'obbligazione concernente il credito azionato dall'odierno ricorrente, dall'omesso deposito dei bilanci e dall'esito negativo del pignoramento presso terzi. Avuto riguardo agli indici di insolvenza innanzi evidenziati, non essendo stato dato alcun riscontro da parte della resistente in ordine alle possibilità di far fronte regolarmente e con mezzi “normali” alla debitoria di specie, deve desumersi la manifesta situazione di illiquidità non transeunte, sicché deve farsi luogo alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356
e 358 CCI e visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 C.C.I.I., dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di CP_1 [...]
(C.F./P.IVA , con sede in Policoro (MT), via CP_2 P.IVA_2
Lido n. 12, in persona del legale rappresentante p.t. ; Controparte_3
nomina la dott.ssa IA CA Giudice Delegato per la procedura;
nomina
l'avv. Stefano Zotta del foro di Potenza, Curatore, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
pag. 8 di 10 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 27/3/2026, ore 12,00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante pag. 9 di 10 deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del
Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, C.C.I.I.; segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 DPR 115/2002; dispone che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII, previo rinvio dell'art. 49, comma 4, CCII, ossia che entro il giorno successivo al suo deposito, sia comunicata al debitore, al pubblico ministero e al ricorrente per l'apertura della liquidazione giudiziale, nonché trasmessa per estratto, contenente il nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data del deposito, a cura del cancelliere, all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso in Matera nella camera di consiglio del 10/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
IA CA CC GR
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