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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 27/11/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Siena nella seguente composizione:
Dott. Paolo Bernardini Presidente
Dott.ssa Marianna Serrao Giudice
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice rel.
nell'odierna camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili iscritto al n. 3134/2025 V.G. promosso da e Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi giusta procura in atti C.F._2 dall'Avv. Silvia Albani ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Via
Montarioso 9 B, RI (SI)
PARTI RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
1 Conclusioni: “Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto RI (SI) in data 13.05.2000 registrato al registro atti di matrimonio di detto Comune al n. 2 parte 2 serie A anno 2000 tra la signora nata a [...] il [...] residente in [...] Parte_1
Fraz. Castellina Scalo Via Don Luigi Profeti n. 27 c.f. ed C.F._1 il sig. nato a [...] il [...] residente in [...]
Mentana n. 226 int 6 c.f. , alle condizioni anche di C.F._2 natura economica come concordemente stabilite dai ricorrenti nella premessa del presente ricorso
Ordinare al Comune di RI di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio”;
(condizioni indicate in premessa del ricorso: “- che dal momento della separazione a tutt'oggi i ricorrenti non hanno ripreso la convivenza né vi è possibilità di ricostruire alcuna comunione materiale e spirituale fra loro per cui, essendo trascorsi sei mesi dal momento della loro comparizione davanti al Presidente, sussistono tutti i presupposti di legge per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-che i signori e non hanno patrimonio immobiliare in Parte_1 Parte_2 comune né hanno conti correnti cointestati né altri beni da dividere avendo risolto ogni questione ante separazione;
-Che la signora svolge attualmente lavorativa autonoma Parte_1
(sarta) mentre in precedenza era occupata alle dipendenze della ditta
DE RL percependo un reddito da ultima dichiarazione dei redditi presentata di € 26.470,00 (si allegano ultime 3 dichiarazioni dei redditi docc
6-7-8):
- il è ancora occupato alle dipendenze della ditta Sogegross Parte_2 percependo un reddito da ultima dichiarazione dei redditi presentata di €
34.524,00 (si allegano ultime 3 dichiarazioni dei redditi docc 9-10-11) e stante la quasi coincidenza dei redditi percepiti dai coniugi entrambi si
2 dichiarano economicamente autosufficienti rinunciando ad alcun assegno di divorzio;
-La figlia di anni 21 frequenta l'Università per Stranieri di Siena Per_1
(corso di lingue) e la stessa analogamente a quanto previsto in sede di separazione, trascorre in maniera alternata una settimana con ciascuno dei genitori, i quali provvedono al mantenimento della stessa nei rispettivi periodi in cui la stessa si trova presso di loro, non essendo ancora economicamente autosufficiente. Provvedendo i genitori in modo paritetico al mantenimento della figlia quando la stessa si trova presso ciascun genitore, non viene previsto un contributo economico a tale titolo da parte di un genitore verso l'altro.
Per quanto riguarda le spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia e relative all'istruzione (fra cui corso universitario, corsi Erasmus Per_1 ecc), educazione, attività sportive, nonché le spese mediche non coperte dal
SSN, verranno corrisposte al 50% dai genitori, previa richiesta e esibizione della relativa documentazione, e per tali si intendono quelle individuate dal
Protocollo Famiglia del Tribunale di Siena, come di seguito riportate:
a. Spese che non prevedono il preventivo accordo dei genitori:
Scolastiche: a) tasse ed assicurazioni scolastiche ed universitarie per la frequentazione di istituti statali;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e riferiti al corso di studi seguiti, anche nel caso di scuola privata, comprensivo della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
c) dotazione informatica (tablet/pc) imposta dalla scuola;
d) fondo cassa eventualmente richiesto dalla scuola;
e) gite scolastiche di durata pari od inferiore ad un giorno, senza pernottamento;
f) abbonamenti a mezzi di trasporto pubblico;
Extrascolastiche: a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) tempo prolungato, pre-scuola e doposcuola, centro ricreativo estivo (ad. es. oratorio, Grest, campus organizzati da scuole o da Enti territoriali); c) spese per la cura degli animali
3 domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore presso il quale i figli sono prevalentemente collocati, in ragione di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi animali;
d) spese per il conseguimento della patente di guida automobilistica o dei motocicli;
e) spese di manutenzione, bollo ed assicurazione relative a mezzi di locomozione utilizzato dal figlio;
Mediche: a) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
b) le spese mediche coperte dal S.S.N. ed i relativi ticket sanitari;
c) visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante;
d) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ pediatra o dal medico specialista ed erogati dal S.S.N. e) spese oftalmiche, occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico ove prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico di base e specialista anche se non coperti dal S.S.N.; g) esami, le cure e le visite specialistiche non coperti dal S.S.N. solo in caso di urgenza e solo in caso in cui il servizio pubblico territoriale non eroghi i servizi richiesti o non sia presente la figura specialistica richiesta.
Le suddette spese straordinarie non richiedono un preventivo accordo e saranno rimborsate al genitore che le ha anticipate dietro semplice invio dei giustificativi di spesa.
b. Spese che prevedono il preventivo accordo dei genitori:
Scolastiche: a) tasse scolastiche ed universitarie, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati, nonché le spese universitarie presso Università statali in caso di fuori corso;
b) corsi di specializzazione o master;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria, sia essa istituto privato ovvero statale;
Extrascolastiche: a) corsi di istruzione, di lingue, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento ulteriori rispetto al corso annuale ut supra previsto, comprese le spese per iscrizione a gare e tornei;
b) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dal figlio;
c) soggiorni estivi di studio e sportivi;
d) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione che
4 verranno utilizzati dal figlio;
e) spese per l'organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati al figlio;
Medico sanitarie: a) sanitarie non urgenti presso strutture private od intra moenia;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
c) farmaceutiche, ove si tratti di farmaci non convenzionali (olistici, omeopatici, etc); d) trattamenti sanitari non erogati dal S.S.N. ovvero previsti dal S.S.N., ma effettuati privatamente.
Le suddette spese straordinarie, che si rendessero necessarie, richiedono un preventivo accordo e saranno rimborsate al genitore che le ha anticipate dietro semplice invio dei giustificativi di spesa”).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale, visti gli atti del presente procedimento, ritenuta la competenza in ragione di quanto disposto dall'art. 473 bis.11
c.p.c.; rilevato che entrambi i coniugi, in ottemperanza alle disposizioni vigenti, hanno presentato le conclusioni scritte sopra riportate nelle quali hanno dichiarato di rinunciare a comparire all'udienza, di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni indicate nel ricorso;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in data 13/05/2000, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di RI dell'anno 2000 al n. 2, parte 2, serie A, e che si sono separati consensuale con decreto di omologa di questo Tribunale del 16/05/2018; ritenuto sussistenti i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3 co. n. 2 lett. b) L. 898/1970; rilevato, quanto al merito di tali condizioni, che dal matrimonio è nata la figlia (03.08.2004), maggiorenne ma non economicamente Per_1 autosufficiente;
rilevato, ai fini delle consequenziali statuizioni officiose in tema di stato civile che la sentenza di divorzio deve essere annotata nei registri dello stato civile;
5 il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda comune delle parti, visti gli artt. 474 bis.51 e ss. c.p.c. e la L. 898/1970,
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data
13/05/2000 tra i coniugi nata il [...] a [...]_1
(SI) e nato il [...] a [...], atto trascritto nel Parte_2 registro degli atti di matrimonio del Comune di RI dell'anno 2000, al n. 2, parte 2, serie A, alle condizioni in epigrafe;
dichiara integralmente compensate le spese di giudizio;
dispone che i competenti Ufficiali dello stato civile annotino la sentenza nell'atto di nascita e nell'atto di matrimonio e la trascrivano nell'archivio informatico ex art. 10 DPR 396/2000; manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza nonché per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di RI in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al
DPR 3 novembre 2000, n. 396;
Così deciso oggi in Siena, 21/11/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
(Dott.ssa Giulia Capannoli) (Dott. Paolo Bernardini)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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