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Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/07/2025, n. 1177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1177 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
BBLICA ITAL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
- Giudice - Dott. Immacolata Cozzolino
Dott. Gabriella Ferrara
- Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 20632 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2024, avente per oggetto: Separazione consensuale
[...]
(nato a [...] [...] - C.F. C.F. 1 Parte_1
(nato a [...] il [...] - C.F. C.F. 2 Parte_2
rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. SFARZO GENNARO presso il quale elettivamente domiciliano
RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20/11/2024 "premesso Parte 1 e Parte_2 che avevano contratto matrimonio a Pozzuoli il 31/12/2012 e che dalla predetta unione erano nate due figlie: nata a [...] il [...] e Persona_2 Persona_1
[...] nata a [...] il [...], rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una situazione di insanabile contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza già interrotta da tempo con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Chiedevano, pertanto, pronunziarsi la separazione personale alle condizioni concordate. Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e, raccolte le conclusioni del PM, il Tribunale all'udienza del 13/05/2025 svolta con modalità cartolare, riservava la decisione al Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all'
art. 151 1^ co. c.c..
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
"a) i coniugi, che hanno vissuto fino GIUGNO 2024 a Londra (Regno Unito) rientrati in Italia, vivono già di fatto ciascuno presso l'originario nucleo familiare, pertanto continueranno a vivere separati con facoltà per ciascuno di essi di stabilire, ove lo riterrà opportuno la propria residenza;
b) l'affidamento delle figlie minori, Persona_1 e Persona_2 sarà condiviso da entrambi i coniugi anche se le stesse coabiteranno stabilmente presso l'abitazione materna;
c) il sig. Parte_1 avrà le figlie con sé almeno un giorno di ogni settimana, preferibilmente il mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 21.00 o altro giorno, da concordare preventivamente in caso di impedimento;
d) qualora le minori fossero ammalate nei giorni in cui dovrebbero essere con il padre, quest'ultimo potrà fargli visita presso la casa materna, previo accordo telefonico;
e) nei giorni di visita del padre, le minori saranno prelevate presso l'abitazione materna;
f) le figlie minori passeranno tre fine settimana al mese, da concordare preventivamente, con il padre presso la sua abitazione. Le stesse, saranno prelevate dal padre entro le ore 18.00 del venerdì e riaccompagnate dallo stesso, presso il domicilio materno, entro le ore 20.00 della Domenica;
g) nel periodo estivo le minori trascorreranno con il padre almeno un intero mese l'anno, da concordare in relazione alle ferie ed impegni lavorativi di entrambi i genitori;
h) durante il periodo invernale, le minori trascorreranno con il padre ogni tre mesi due settimane consecutive, oltre una settimana nel periodo natalizio, da concordare ogni anno in relazione agli impegni lavorativi di entrambi i genitori;
i) per quanto riguarda le feste comandate queste saranno trascorse dalle minori ad anni alterni, salvo diverso accordo dei coniugi, con ciascun genitore. Pertanto le minori trascorreranno la vigilia di Natale con il padre e la festività del 25 dicembre con la madre, lo stesso principio varrà per le festività di fine anno e quelle Pasquali;
j) il padre potrà comunicare telefonicamente con le figlie minori anche quotidianamente, in orari compatibili con lo svolgimento della naturale crescita delle stesse;
k) coniugi si impegnano a far mantenere i buoni rapporti fra i figli ed i nonni sia paterni che materni;
1) i coniugi avranno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, e comunque gli stessi dovranno essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località;
m) il sig. 'Parte_1 si obbliga a corrispondere un assegno mensile di 700,00 € (settecento/00) di cui 100,00 € (cento/00) per il mantenimento della sig.ra e 600,00 € (seicento/00) Parte_2
per il mantenimento delle figlie non ancora economicamente autosufficienti in quanto minorenni;
n) la suddetta somma, rivalutata ogni anno secondo gli indici ISTAT, sarà versata entro il giorno 27 di ogni mese direttamente alla sig.ra la quale, non avendo alcun impedimento circa Parte_2
l'accesso al mondo del lavoro, s'impegna a rendersi economicamente autosufficiente accettando pertanto la somma sopra indicata;
o) tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute delle minori saranno adottate da entrambi i genitori;
p) relativamente alle spese straordinarie - ossia quelle mediche, scolastiche e sportive - in favore dei figli, viene stabilito che vi concorreranno entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, per l'individuazione delle suddette spese le parti si riportano al protocollo vigente presso l'intestato
Tribunale, cui le parti fanno espresso richiamo;
q) i ricorrenti dichiarano che tutti i rapporti economici, tra essi intercorrenti, sono già stati compiutamente definiti con reciproca soddisfazione anche per ciò che riguarda i beni mobili e suppellettili arredanti la casa coniugale;
r) i ricorrenti si concedono sin da ora il nulla osta alla richiesta, rilascio, ed eventuale rinnovo dei rispettivi passaporti." In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, tempi di permanenza presso il genitore non collocatario, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto delle minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: pronunzia la separazione personale dei coniugi Parte_1 e [...] Parte_2 (atto n. 1, parte II, S. A reg. Atti Matrimonio anno 2013 );
Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso come modificate;
prende atto delle ulteriori pattuizioni;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pozzuoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 16/05/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
- Giudice - Dott. Immacolata Cozzolino
Dott. Gabriella Ferrara
- Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 20632 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2024, avente per oggetto: Separazione consensuale
[...]
(nato a [...] [...] - C.F. C.F. 1 Parte_1
(nato a [...] il [...] - C.F. C.F. 2 Parte_2
rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. SFARZO GENNARO presso il quale elettivamente domiciliano
RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20/11/2024 "premesso Parte 1 e Parte_2 che avevano contratto matrimonio a Pozzuoli il 31/12/2012 e che dalla predetta unione erano nate due figlie: nata a [...] il [...] e Persona_2 Persona_1
[...] nata a [...] il [...], rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una situazione di insanabile contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza già interrotta da tempo con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Chiedevano, pertanto, pronunziarsi la separazione personale alle condizioni concordate. Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e, raccolte le conclusioni del PM, il Tribunale all'udienza del 13/05/2025 svolta con modalità cartolare, riservava la decisione al Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all'
art. 151 1^ co. c.c..
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
"a) i coniugi, che hanno vissuto fino GIUGNO 2024 a Londra (Regno Unito) rientrati in Italia, vivono già di fatto ciascuno presso l'originario nucleo familiare, pertanto continueranno a vivere separati con facoltà per ciascuno di essi di stabilire, ove lo riterrà opportuno la propria residenza;
b) l'affidamento delle figlie minori, Persona_1 e Persona_2 sarà condiviso da entrambi i coniugi anche se le stesse coabiteranno stabilmente presso l'abitazione materna;
c) il sig. Parte_1 avrà le figlie con sé almeno un giorno di ogni settimana, preferibilmente il mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 21.00 o altro giorno, da concordare preventivamente in caso di impedimento;
d) qualora le minori fossero ammalate nei giorni in cui dovrebbero essere con il padre, quest'ultimo potrà fargli visita presso la casa materna, previo accordo telefonico;
e) nei giorni di visita del padre, le minori saranno prelevate presso l'abitazione materna;
f) le figlie minori passeranno tre fine settimana al mese, da concordare preventivamente, con il padre presso la sua abitazione. Le stesse, saranno prelevate dal padre entro le ore 18.00 del venerdì e riaccompagnate dallo stesso, presso il domicilio materno, entro le ore 20.00 della Domenica;
g) nel periodo estivo le minori trascorreranno con il padre almeno un intero mese l'anno, da concordare in relazione alle ferie ed impegni lavorativi di entrambi i genitori;
h) durante il periodo invernale, le minori trascorreranno con il padre ogni tre mesi due settimane consecutive, oltre una settimana nel periodo natalizio, da concordare ogni anno in relazione agli impegni lavorativi di entrambi i genitori;
i) per quanto riguarda le feste comandate queste saranno trascorse dalle minori ad anni alterni, salvo diverso accordo dei coniugi, con ciascun genitore. Pertanto le minori trascorreranno la vigilia di Natale con il padre e la festività del 25 dicembre con la madre, lo stesso principio varrà per le festività di fine anno e quelle Pasquali;
j) il padre potrà comunicare telefonicamente con le figlie minori anche quotidianamente, in orari compatibili con lo svolgimento della naturale crescita delle stesse;
k) coniugi si impegnano a far mantenere i buoni rapporti fra i figli ed i nonni sia paterni che materni;
1) i coniugi avranno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, e comunque gli stessi dovranno essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località;
m) il sig. 'Parte_1 si obbliga a corrispondere un assegno mensile di 700,00 € (settecento/00) di cui 100,00 € (cento/00) per il mantenimento della sig.ra e 600,00 € (seicento/00) Parte_2
per il mantenimento delle figlie non ancora economicamente autosufficienti in quanto minorenni;
n) la suddetta somma, rivalutata ogni anno secondo gli indici ISTAT, sarà versata entro il giorno 27 di ogni mese direttamente alla sig.ra la quale, non avendo alcun impedimento circa Parte_2
l'accesso al mondo del lavoro, s'impegna a rendersi economicamente autosufficiente accettando pertanto la somma sopra indicata;
o) tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute delle minori saranno adottate da entrambi i genitori;
p) relativamente alle spese straordinarie - ossia quelle mediche, scolastiche e sportive - in favore dei figli, viene stabilito che vi concorreranno entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, per l'individuazione delle suddette spese le parti si riportano al protocollo vigente presso l'intestato
Tribunale, cui le parti fanno espresso richiamo;
q) i ricorrenti dichiarano che tutti i rapporti economici, tra essi intercorrenti, sono già stati compiutamente definiti con reciproca soddisfazione anche per ciò che riguarda i beni mobili e suppellettili arredanti la casa coniugale;
r) i ricorrenti si concedono sin da ora il nulla osta alla richiesta, rilascio, ed eventuale rinnovo dei rispettivi passaporti." In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, tempi di permanenza presso il genitore non collocatario, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto delle minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: pronunzia la separazione personale dei coniugi Parte_1 e [...] Parte_2 (atto n. 1, parte II, S. A reg. Atti Matrimonio anno 2013 );
Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso come modificate;
prende atto delle ulteriori pattuizioni;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pozzuoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 16/05/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino