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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/05/2025, n. 2698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2698 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VI civile
La Corte di appello di Napoli, sez. VI civile, così composta:
dott. ssa Assunta d'Amore Presidente
dott. Giorgio Sensale consigliere dott. Francesco Notaro consigliere rel. est.
SENTENZA
nella causa recante il numero di ruolo 458/2021, avente ad oggetto appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., emessa in data 30/31.12.2020, dal tribunale di Napoli, VI sezione
TRA
Parte_1
[... in Napoli, cf. in persona dell'amm.re p.t. P.IVA_1 Controparte_1
, c.f. , a sua volta in persona del l.r.p.t.
[...] P.IVA_2 CP_1
, cf. , rappresentato e difeso dall'avv. Stefano
[...] C.F._1
Patti, c.f. e dall'Anna Elisa Carofano, c.f. C.F._2
, in virtù di procura rilasciata in primo grado su foglio C.F._3
separato, in conformità alle nuove disposizioni in materia di PCT, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio del primo difensore in Napoli alla via
Chiatamone n.6
Appellante
E
1 , c.f. , rappresentata e Controparte_2 C.F._4
difesa dall'avv. Mario Alario, c.f. , giusto mandato C.F._5
rilasciato su foglio separato ed allegato in calce alla comparsa di risposta, con lui elettivamente dom.ta presso lo studio sito in Napoli alla via Cimarosa n. 66
Appellata
Conclusioni
All'udienza del 6.3.2025, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da relative note.
Motivi della decisione
A – Giudizio di primo grado
A.a.) , con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proposto nei Controparte_2
confronti del condominio indicato in epigrafe, chiedeva la condanna dello stesso alla consegna della documentazione dei condomini morosi, delle tabelle millesimali, con indicazione dei dati anagrafici, di residenza e fiscali, rispetto al credito di euro 1.000,00 vantato in base ad una scrittura privata del 25.1.2016,
intercorsa tra l'avv. , il condominio ed altri, avente ad oggetto la CP_2
transazione relativa al giudizio civile pendente davanti al tribunale di Napoli, rg.
27642/2015.
A.b.) Il tribunale adito, dichiarata la contumacia del , rigettava il Parte_1
ricorso, ritenendo che la scrittura posta alla base della richiesta di comunicazione non costituiva titolo esecutivo, sicché il preteso creditore non poteva agire per soddisfare le proprie pretese direttamente con una procedura di pignoramento (in motivazione e in dispositivo figura anche che le spese e gli onorari andavano a carico della ricorrente, statuizione incongrua se non dandole per riferite alle spese dalla stessa sopportate, che, nella reiezione del ricorso, restavano a suo carico).
2 B – L'appello
Avverso detta pronuncia proponeva appello il , censurando la Parte_1
decisione 1) nella parte in cui ha dichiarato la propria contumacia, essendosi esso costituito in data 24.11.2020, chiedendo anche di essere rimesso in Parte_1
termini con istanza depositata il 3.12.2020, su cui il tribunale non si pronunciava,
emettendo poi l'ordinanza in data 31.12.2020; 2) riproponendo nuovamente le difese svolte nella comparsa di costituzione riguardo alla carenza di legittimazione passiva del , per essere legittimato l'amministratore di condominio, nel Parte_1
merito “facendo proprie” le motivazioni del tribunale relative all'infondatezza della domanda e, comunque, in subordine accertando che la documentazione richiesta era stata consegnata, con declaratoria di cessata materia del contendere.
L'appellante così concludeva:
“accogliere il proposto appello e per l'effetto riformare l'impugnata ordinanza ex art. 702 ter pronunciata e pubblicata in data 31/12/2020 dal Tribunale di Napoli in composizione monocratica, sez. VI … nel procedimento rubricato al numero di Ruolo
Generale 30851/2019 (Rep.337/2021 del 12/01/2021) tra le parti Controparte_2
ed il - 80134 - sito in a Montecalvario Controparte_3 Parte_1
n°23 C.F. , in persona dell'amm.re p.t., [avente ad oggetto domanda ex P.IVA_1
art. 636 c.p.c.], dichiarando la regolarità della costituzione del ed Parte_1 accogliendo le relative eccezioni preliminari e di rito ovvero, rilevando d'ufficio l'eccepita inammissibilità del ricorso nonché la carenza di legittimazione passiva del ovvero, in subordine valutando nel merito la richiesta di cessata materia Parte_1
del contendere, il tutto secondo indicazioni delle parti del provvedimento sopra impugnate [CAPI A), B), C), D) ed E)] e con le modifiche richieste, le quali abbiansi qui per integralmente ripetute e trascritte, il tutto in accoglimento delle domande e delle richieste formulate da questa difesa in primo grado che si reiterano anche ai sensi dell'art 346 c.p.c. come da conclusioni sopra espressamente riportate.
Con vittoria delle spese di doppio grado di giudizio oltre accessori come per legge da attribuirsi ex art. 93 c.p.c al sottoscritto difensore.”.
3 B.b.) Si costituiva l'appellata, resistendo all'impugnazione e concludendo:
“Per il rigetto dell'appello e per la conferma dell'Ordinanza ex art. 702 ter pronunciata in data 31.12.2020 dal Tribunale di Napoli – Sez. VI … nel procedimento
NRG 30851 / 2019 resa inter partes.
Con vittoria di spese, anche forfettarie, e compenso del doppio grado del giudizio.”.
All'udienza indicata in epigrafe, trattata con le modalità previste dall'art. 127
ter c.p.c., la causa è stata riservata a sentenza, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. di gg. 45 + 20.
C – Analisi dei motivi di appello
C.a.) Deve in primo luogo evidenziarsi che il condominio appellante, seppur dichiarato contumace, nel merito è risultato integralmente vittorioso e la , CP_2
nel costituirsi nel presente grado di appello, non ha impugnato la decisione che l'ha vista soccombente, addirittura chiedendo la conferma della sentenza di primo grado, sicché le questioni di merito che l'appellante propone 'in aggiunta' – anzi antecedentemente – all'adesione alle motivazioni rese dal tribunale per rigettare la domanda, sono da stimare inammissibili per difetto di interesse ad impugnare.
C.b.) L'unico interesse che il ha a contestare la decisione di primo Parte_1
grado riguarda la declaratoria della propria contumacia e, quindi, essendosi,
secondo la prospettazione svolta, tempestivamente costituito, spiegando attività
difensiva, la mancata condanna della ricorrente a rifondere le spese del grado,
come da punto D) dell'atto di impugnazione.
Sostiene, infatti, il , di essersi costituito in data 24.11.2020, data in Parte_1
cui, si evidenzia, la causa è stata trattata ed il tribunale ha riservato la decisione,
per poi rigettare il ricorso col provvedimento depositato il 31.12.2020.
4 Argomenta, altresì, che non era neppure a conoscenza della sostituzione della udienza, con la diversa modalità di trattazione scritta ex art. art. 221, comma 4, del
D.L.19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio
2020, n. 77, articolo che, è bene ricordarlo, prevedeva il termine fino a cinque giorni prima per il deposito delle note.
Deve, però, osservarsi che il non contesta di essere stato edotto Parte_1
della fissazione dell'udienza del 24.11.2020, ma solo di non sapere che fosse stata sostituita con quella a trattazione scritta, e del contenuto del ricorso, rispetto al quale, infatti, spiegava le sue difese.
Pertanto, in assenza della sua costituzione, se ha omesso di chiedere la visibilità del fascicolo onde verificare le modalità di trattazione dell'udienza,
imputet sibi.
Se si esamina, inoltre, il fascicolo telematico di primo grado emerge che il tribunale ha depositato l'ordinanza in cui si è riservata la decisione alle ore 10:02,
mentre la comparsa di costituzione del reca l'ora delle 10:24 ed è bene Parte_1
ricordare che, anche quando la cancelleria processa l'atto in data successiva,
automaticamente è annotata la data e l'ora effettiva del deposito dell'atto.
Pertanto, corretta era la declaratoria di contumacia recata nel provvedimento del 24.11.2020.
In ogni caso, ad avviso della corte, il rigetto del ricorso sulla base di argomentazioni sviluppate ex officio del tutto svincolate dalle eccezioni proposte dal resistente, in presenza di difese del che, in buona parte, Parte_1
sollecitavano anche la declaratoria di cessazione della materia del contendere per avere provveduto, con la costituzione, al deposito della documentazione richiesta,
ben avrebbero potuto giustificare la compensazione delle spese di lite.
5 D) Le spese
Circa il governo delle spese del grado ritiene il collegio che, anche in questo caso, tenuto conto innanzi tutto che il procedimento di primo grado è stato trattato in piena fase epidemiologica, con tutte le connesse ricadute riguardo ai problemi interpretativi aperti dalle disposizioni emergenziali e alla loro applicazione, alla luce, comunque, dei rilievi officiosi operati dalla corte, ricorrano gravi ed eccezionali ragioni per la loro compensazione, sussistendo, però, i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione di cui in epigrafe, così provvede:
a) dichiara inammissibile e rigetta l'appello, nei sensi di cui in motivazione;
b) compensa integralmente le spese del grado tra le parti.
c) dà atto che, per effetto della presente sentenza, sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
Napoli, così deciso in data 23 maggio 2025
Il consigliere est. dott. Francesco Notaro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VI civile
La Corte di appello di Napoli, sez. VI civile, così composta:
dott. ssa Assunta d'Amore Presidente
dott. Giorgio Sensale consigliere dott. Francesco Notaro consigliere rel. est.
SENTENZA
nella causa recante il numero di ruolo 458/2021, avente ad oggetto appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., emessa in data 30/31.12.2020, dal tribunale di Napoli, VI sezione
TRA
Parte_1
[... in Napoli, cf. in persona dell'amm.re p.t. P.IVA_1 Controparte_1
, c.f. , a sua volta in persona del l.r.p.t.
[...] P.IVA_2 CP_1
, cf. , rappresentato e difeso dall'avv. Stefano
[...] C.F._1
Patti, c.f. e dall'Anna Elisa Carofano, c.f. C.F._2
, in virtù di procura rilasciata in primo grado su foglio C.F._3
separato, in conformità alle nuove disposizioni in materia di PCT, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio del primo difensore in Napoli alla via
Chiatamone n.6
Appellante
E
1 , c.f. , rappresentata e Controparte_2 C.F._4
difesa dall'avv. Mario Alario, c.f. , giusto mandato C.F._5
rilasciato su foglio separato ed allegato in calce alla comparsa di risposta, con lui elettivamente dom.ta presso lo studio sito in Napoli alla via Cimarosa n. 66
Appellata
Conclusioni
All'udienza del 6.3.2025, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da relative note.
Motivi della decisione
A – Giudizio di primo grado
A.a.) , con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proposto nei Controparte_2
confronti del condominio indicato in epigrafe, chiedeva la condanna dello stesso alla consegna della documentazione dei condomini morosi, delle tabelle millesimali, con indicazione dei dati anagrafici, di residenza e fiscali, rispetto al credito di euro 1.000,00 vantato in base ad una scrittura privata del 25.1.2016,
intercorsa tra l'avv. , il condominio ed altri, avente ad oggetto la CP_2
transazione relativa al giudizio civile pendente davanti al tribunale di Napoli, rg.
27642/2015.
A.b.) Il tribunale adito, dichiarata la contumacia del , rigettava il Parte_1
ricorso, ritenendo che la scrittura posta alla base della richiesta di comunicazione non costituiva titolo esecutivo, sicché il preteso creditore non poteva agire per soddisfare le proprie pretese direttamente con una procedura di pignoramento (in motivazione e in dispositivo figura anche che le spese e gli onorari andavano a carico della ricorrente, statuizione incongrua se non dandole per riferite alle spese dalla stessa sopportate, che, nella reiezione del ricorso, restavano a suo carico).
2 B – L'appello
Avverso detta pronuncia proponeva appello il , censurando la Parte_1
decisione 1) nella parte in cui ha dichiarato la propria contumacia, essendosi esso costituito in data 24.11.2020, chiedendo anche di essere rimesso in Parte_1
termini con istanza depositata il 3.12.2020, su cui il tribunale non si pronunciava,
emettendo poi l'ordinanza in data 31.12.2020; 2) riproponendo nuovamente le difese svolte nella comparsa di costituzione riguardo alla carenza di legittimazione passiva del , per essere legittimato l'amministratore di condominio, nel Parte_1
merito “facendo proprie” le motivazioni del tribunale relative all'infondatezza della domanda e, comunque, in subordine accertando che la documentazione richiesta era stata consegnata, con declaratoria di cessata materia del contendere.
L'appellante così concludeva:
“accogliere il proposto appello e per l'effetto riformare l'impugnata ordinanza ex art. 702 ter pronunciata e pubblicata in data 31/12/2020 dal Tribunale di Napoli in composizione monocratica, sez. VI … nel procedimento rubricato al numero di Ruolo
Generale 30851/2019 (Rep.337/2021 del 12/01/2021) tra le parti Controparte_2
ed il - 80134 - sito in a Montecalvario Controparte_3 Parte_1
n°23 C.F. , in persona dell'amm.re p.t., [avente ad oggetto domanda ex P.IVA_1
art. 636 c.p.c.], dichiarando la regolarità della costituzione del ed Parte_1 accogliendo le relative eccezioni preliminari e di rito ovvero, rilevando d'ufficio l'eccepita inammissibilità del ricorso nonché la carenza di legittimazione passiva del ovvero, in subordine valutando nel merito la richiesta di cessata materia Parte_1
del contendere, il tutto secondo indicazioni delle parti del provvedimento sopra impugnate [CAPI A), B), C), D) ed E)] e con le modifiche richieste, le quali abbiansi qui per integralmente ripetute e trascritte, il tutto in accoglimento delle domande e delle richieste formulate da questa difesa in primo grado che si reiterano anche ai sensi dell'art 346 c.p.c. come da conclusioni sopra espressamente riportate.
Con vittoria delle spese di doppio grado di giudizio oltre accessori come per legge da attribuirsi ex art. 93 c.p.c al sottoscritto difensore.”.
3 B.b.) Si costituiva l'appellata, resistendo all'impugnazione e concludendo:
“Per il rigetto dell'appello e per la conferma dell'Ordinanza ex art. 702 ter pronunciata in data 31.12.2020 dal Tribunale di Napoli – Sez. VI … nel procedimento
NRG 30851 / 2019 resa inter partes.
Con vittoria di spese, anche forfettarie, e compenso del doppio grado del giudizio.”.
All'udienza indicata in epigrafe, trattata con le modalità previste dall'art. 127
ter c.p.c., la causa è stata riservata a sentenza, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. di gg. 45 + 20.
C – Analisi dei motivi di appello
C.a.) Deve in primo luogo evidenziarsi che il condominio appellante, seppur dichiarato contumace, nel merito è risultato integralmente vittorioso e la , CP_2
nel costituirsi nel presente grado di appello, non ha impugnato la decisione che l'ha vista soccombente, addirittura chiedendo la conferma della sentenza di primo grado, sicché le questioni di merito che l'appellante propone 'in aggiunta' – anzi antecedentemente – all'adesione alle motivazioni rese dal tribunale per rigettare la domanda, sono da stimare inammissibili per difetto di interesse ad impugnare.
C.b.) L'unico interesse che il ha a contestare la decisione di primo Parte_1
grado riguarda la declaratoria della propria contumacia e, quindi, essendosi,
secondo la prospettazione svolta, tempestivamente costituito, spiegando attività
difensiva, la mancata condanna della ricorrente a rifondere le spese del grado,
come da punto D) dell'atto di impugnazione.
Sostiene, infatti, il , di essersi costituito in data 24.11.2020, data in Parte_1
cui, si evidenzia, la causa è stata trattata ed il tribunale ha riservato la decisione,
per poi rigettare il ricorso col provvedimento depositato il 31.12.2020.
4 Argomenta, altresì, che non era neppure a conoscenza della sostituzione della udienza, con la diversa modalità di trattazione scritta ex art. art. 221, comma 4, del
D.L.19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio
2020, n. 77, articolo che, è bene ricordarlo, prevedeva il termine fino a cinque giorni prima per il deposito delle note.
Deve, però, osservarsi che il non contesta di essere stato edotto Parte_1
della fissazione dell'udienza del 24.11.2020, ma solo di non sapere che fosse stata sostituita con quella a trattazione scritta, e del contenuto del ricorso, rispetto al quale, infatti, spiegava le sue difese.
Pertanto, in assenza della sua costituzione, se ha omesso di chiedere la visibilità del fascicolo onde verificare le modalità di trattazione dell'udienza,
imputet sibi.
Se si esamina, inoltre, il fascicolo telematico di primo grado emerge che il tribunale ha depositato l'ordinanza in cui si è riservata la decisione alle ore 10:02,
mentre la comparsa di costituzione del reca l'ora delle 10:24 ed è bene Parte_1
ricordare che, anche quando la cancelleria processa l'atto in data successiva,
automaticamente è annotata la data e l'ora effettiva del deposito dell'atto.
Pertanto, corretta era la declaratoria di contumacia recata nel provvedimento del 24.11.2020.
In ogni caso, ad avviso della corte, il rigetto del ricorso sulla base di argomentazioni sviluppate ex officio del tutto svincolate dalle eccezioni proposte dal resistente, in presenza di difese del che, in buona parte, Parte_1
sollecitavano anche la declaratoria di cessazione della materia del contendere per avere provveduto, con la costituzione, al deposito della documentazione richiesta,
ben avrebbero potuto giustificare la compensazione delle spese di lite.
5 D) Le spese
Circa il governo delle spese del grado ritiene il collegio che, anche in questo caso, tenuto conto innanzi tutto che il procedimento di primo grado è stato trattato in piena fase epidemiologica, con tutte le connesse ricadute riguardo ai problemi interpretativi aperti dalle disposizioni emergenziali e alla loro applicazione, alla luce, comunque, dei rilievi officiosi operati dalla corte, ricorrano gravi ed eccezionali ragioni per la loro compensazione, sussistendo, però, i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione di cui in epigrafe, così provvede:
a) dichiara inammissibile e rigetta l'appello, nei sensi di cui in motivazione;
b) compensa integralmente le spese del grado tra le parti.
c) dà atto che, per effetto della presente sentenza, sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater dpr 115/02 per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 bis dpr cit..
Napoli, così deciso in data 23 maggio 2025
Il consigliere est. dott. Francesco Notaro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
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