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Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 15/03/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto,
in persona dei magistrati
1) Dr. Pietro Genoviva - Presidente relatore
2) Dr. ssa Anna Maria Marra - Consigliere
3) Dr. Michele Campanale - Consigliere
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 343 del ruolo generale anno
2023, rimessa alla Corte per la decisione all'udienza ex art 352 cpc 5.3.2025
tra
, rappresentato e difeso dagli avv Fabio Romandini e Fabio Dinoi, Parte_1
Con giusta mandato allegato all'atto di opposizione a
Appellante
e e per essa quale mandataria , Controparte_2 Controparte_3
rappresentata e difesa dall'avv Marco Rossi, giusta procura generale alle liti versata in atti Appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Gli avv. Romandini e Dinoi hanno chiesto, in riforma della sentenza impugnata, il finale
Con accoglimento dell'opposizione a piegata dal loro assistito, con vittoria delle spese di lite del doppio grado, da distrarsi . L'avv. Rossi per l'appellata ha chiesto il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese del presente grado .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione regolarmente notificata, interponeva appello avverso la sentenza n. Parte_1
714/2023, emessa dal Tribunale di Taranto il 28.3.2023, con cui, pur essendo stato revocato il DI
opposto, era stato condannato al pagamento della minor somma di E 10.854,00 in favore di
[...]
, il tutto con finale compensazione delle spese di lite . Controparte_2
In particolare l'appellante sottoponeva a critica la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva accertato la legittimazione attiva di quale cessionaria dell' originario credito Controparte_2
vantato da IN per un finanziamento concesso al , ciò con particolare riferimento Pt_1
alla mancanza di prova dell'invio da parte di IN della comunicazione di decadenza dal beneficio del termine, essendo questo il criterio identificativo dei crediti ceduti in blocco, e non essendo nemmeno certa l'inclusione del nell'elenco dei crediti ceduti allegato al contratto Pt_1
CP_ di cessione;
contestava altresì il quantum del credito azionato da , non essendo a ciò sufficiente l'estratto conto ex art 50 TUB prodotto nella fase monitoria .
Si costituiva anche in questa fase a mezzo della sua rappresentante Controparte_2 [...]
, chiedendo il rigetto del gravame con ulteriore vittoria di spese . CP_3
All'udienza ex art 352 cpc del 5.3.2025 la causa veniva rimessa alla Corte per la decisione, avendo le parti depositato scritti conclusivi .
L'impugnazione è infondata e va pertanto rigettata, con integrale conferma dell'appellata sentenza
Va preliminarmente rilevato che nell'atto di appello non sono state riproposte le eccezioni relative all'assunta usurarietà degli interessi pattuiti nel contratto di finanziamento intercorso con
IN sicchè sul punto la sentenza di primo grado, che ha disatteso tale rilievo, è passata in giudicato . Insiste invece l'appellante nel contestare la legittimazione attiva di , ma le Controparte_2
censure non hanno alcun pregio, dal momento che dalla documentazione prodotta in giudizio risulta assai chiaramente che l'originario credito di IN è stato ceduto proprio all'odierna appellata .
Ed invero, al di là del contestato estratto dell'elenco crediti allegato al contratto-quadro di cessione,
vi sono in atti le due missive datate 5.12.2019, con cui rispettivamente IN ed CP_2
comunicavano al l'avvenuta cessione del credito derivante dal finanziamento concesso in Pt_1
data 8.1.2018, esattamente identificato attraverso il codice cliente ed il codice pratica, che corrispondono a quelli indicati negli estratti conto prodotti in giudizio;
nella missiva di CP_2
è altresì contenuta la messa in mora rivolta al , con cui si richiede il pagamento dell'importo Pt_1
di E 12.259,10 entro 20 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione ( in data 7.2.2020, di cui vi è prova documentale ), pena l'avvio del recupero coattivo del credito e con conferma alla
B.I. della segnalazione a sofferenza alla Centrale Rischi a suo tempo effettuata dall'originaria creditrice .
CP Inoltre il possesso da parte di di tutta la documentazione contrattuale formata dall'originaria creditrice e versata agli atti del monitorio e poi del presente giudizio dimostra ulteriormente la sua qualità di cessionaria .
Il principale motivo di appello va quindi rigettato, essendo incontrovertibile la legittimazione attiva di quale cessionaria dell'originario credito vantato da IN Controparte_2
nei confronti dell'odierno appellante .
Infondato è anche l'ulteriore motivo di gravame, con cui si contesta l'ammontare del credito azionato e l'efficacia probatoria della certificazione ex art 50 TUB, dovendosi qui ribadire che,
una volta prodotta dal creditore la documentazione relativa alla concessione del finanziamento ed al piano di rientro, spetta poi al debitore dimostrare di aver esattamente adempiuto ai suoi obblighi di pagamento ( cfr ex multis Cass n. 13533/2001 ) . Rigettato il gravame, l'appellante, totalmente soccombente in questa fase, va condannato al pagamento delle spese del presente grado di giudizio .
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto - definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e conclusione, così provvede :
1. Rigetta l'appello proposto da , confermando integralmente l'impugnata Parte_1
sentenza n. 714/2023 ;
2. Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese della presente fase,
che si liquidano in E 2.000,00 per compensi professionali, oltre IVA, CAP e RSG al 15%
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il pagamento da parte dell'appellante del doppio del contributo unificato .
Così deciso in Taranto in data 12.3.2025, nella camera di consiglio della Sezione Civile della Corte
d'Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto
Il Presidente estensore – dott. Pietro Genoviva