Art. 27. Base di commisurazione del contributo
La base di commisurazione del contributo e' determinata come segue:
a) si stabilisce la spesa occorrente per il ripristino la
riparazione o la ricostruzione, secondo i prezzi vigenti nel mese precedente alla, dichiarazione di guerra;
b) la somma cosi' determinata si riduce dell'eventuale deprezzamento per vetusta', in misura non superiore al 25 per cento.
Per le navi la detrazione percentuale e' uguale al numero degli anni che avevano al momento della loro perdita. Nel computo dell'eta' delle navi i periodi superiori a sei mesi contano come un anna intero;
c) l'importo risultante si moltiplica per il rapporto esistente fra i prezzi al momento del ripristino, della riparazione o della ricostruzione ed i prezzi vigenti nel mese precedente alla dichiarazione di guerra.
((Tale rapporto viene determinato annualmente con decreto del Ministro competente, secondo la natura del bene danneggiato o distrutto, di concerto con il Ministro per il tesoro, in base ai dati disponibili dello Istituto centrale di statistica.)) Sulla spesa, cosi' determinata e' concesso il contributo del 50 per cento.
La base di commisurazione del contributo e' determinata come segue:
a) si stabilisce la spesa occorrente per il ripristino la
riparazione o la ricostruzione, secondo i prezzi vigenti nel mese precedente alla, dichiarazione di guerra;
b) la somma cosi' determinata si riduce dell'eventuale deprezzamento per vetusta', in misura non superiore al 25 per cento.
Per le navi la detrazione percentuale e' uguale al numero degli anni che avevano al momento della loro perdita. Nel computo dell'eta' delle navi i periodi superiori a sei mesi contano come un anna intero;
c) l'importo risultante si moltiplica per il rapporto esistente fra i prezzi al momento del ripristino, della riparazione o della ricostruzione ed i prezzi vigenti nel mese precedente alla dichiarazione di guerra.
((Tale rapporto viene determinato annualmente con decreto del Ministro competente, secondo la natura del bene danneggiato o distrutto, di concerto con il Ministro per il tesoro, in base ai dati disponibili dello Istituto centrale di statistica.)) Sulla spesa, cosi' determinata e' concesso il contributo del 50 per cento.