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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/07/2025, n. 11275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11275 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 26386 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza dell'11.7.2025,
e vertente tra
, in persona del ministro pro-tempore, Parte_1
“ ”, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_2 domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso gli uffici dell'Avvocatura
Generale dello Stato che li rappresenta e difende,
- attori - opponenti -
e
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via
Giovanni LU da Palestrina n. 19, presso lo studio dell'Avv. Luca Carinci che lo rappresenta e difende per procura in atti,
- convenuto - opposto -
pagina 1 di 7 FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Parte_1
e l'“ ” proponevano opposizione avverso il
[...] Parte_2
decreto ingiuntivo n. 5731/23 del 23.3.2023 del Tribunale Roma, con il quale era ingiunto il pagamento in favore del “ della Parte_3
somma di euro 44.783,95, oltre interessi e spese, in virtù di fatture relative a prestazioni rese nell'ambito dell'appalto per la fornitura del servizio di pulizia presso gli istituti scolastici mediante l'impiego di ex lavoratori socialmente utili o di pubblica utilità.
L'opponente eccepiva l'incompetenza territorio e la mancata prova del credito.
Parte opposta, costituendosi, evidenziava l'erroneità del rito e l'infondatezza dell'opposizione.
Assegnati i termini di cui all'art. 189 c.p.c., all'udienza dell'11.7.2025 gli opponenti precisavano le conclusioni chiedendo la declaratoria di incompetenza per territorio e la revoca del decreto ingiuntivo, il “Fallimento n. 267/2017
[...]
concludeva per il rigetto dell'opposizione ed il Controparte_1
giudice tratteneva la causa in decisione.
DIRITTO
L'eccezione di incompetenza per territorio non può essere accolta.
Ed invero, come è noto, nelle cause di obbligazione, quale è quella in esame, sussistono tre fori alternativi e concorrenti tra loro che possono essere scelti da chi agisce in giudizio, vale a dire il giudice del luogo dove l'obbligazione è sorta o deve essere eseguita ex art. 20 c.p.c., c.d. fori speciali, ovvero il giudice del luogo dove ha residenza il convenuto ex art. 18 c.p.c., per le persone fisiche, e il giudice del luogo della sede per le persone giuridiche ex art. 19 c.p.c., c.d. foro generale.
Peraltro, ai fini della competenza territoriale, nella controversia avente ad oggetto il pagamento di somme di danaro da parte dello stato e degli altri enti pubblici, le pagina 2 di 7 norme di contabilità degli enti pubblici, che fissano il luogo di adempimento delle obbligazioni in quello della sede di tesoreria dell'ente, valgono ad individuare il
“forum destinatae solutionis” eventualmente in deroga all'art. 1182 c.c.
Ne consegue che qualora sia convenuta la pubblica amministrazione, ex art. 25
c.p.c. il foro erariale va individuato nel giudice del luogo ove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione, e, per i pagamenti che non devono eseguirsi mediante i ruoli, come è nella fattispecie, il giudice deve individuarsi ex art. 54 ss. del regio decreto n. 2440 del 18.11.1923 ed artt. 278, lett. d), 287 e 407 regio decreto n. 827 del 23.5.1924 nella circoscrizione in cui si trova la sezione di tesoreria della provincia ove il creditore è domiciliato.
In definitiva, quando “l'obbligazione abbia origine da un fatto illecito e sia convenuta in giudizio un'Amministrazione dello Stato, il giudice territorialmente competente deve essere individuato sulla base del luogo in cui è sorta l'obbligazione risarcitoria - cioè del luogo in cui è stato commesso l'illecito, ovvero di quello in cui l'obbligazione stessa deve essere eseguita, da identificarsi, sulla base delle norme in tema di contabilità pubblica, nel luogo in cui ha sede la
Tesoreria provinciale nella cui circoscrizione ha domicilio il creditore” (Cass. civ.
(Ord.), Sez. I, 15/06/2004, n. 11300. Così anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza,
17/09/2015, n. 18287, Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 16/02/2012, n. 2265 e
Cass. civ. (Ord.), Sez. I, 01/04/2005, n. 6909).
Orbene, poiché il creditore “ ha sede in Parte_3 Controparte_1
Roma, correttamente è stato adito il Tribunale di Roma.
Sempre in via preliminare si osserva che, poiché non vi è stata alcuna violazione del contraddittorio, l'introduzione del presente giudizio tramite un rito eccepito come non ancora in vigore ed il mancato mutamento del rito, ovvero l'irregolarità dello stesso, non comporta alcun effetto invalidante (Cass. civ., Sez. III,
pagina 3 di 7 12/04/2006, n. 8611; Cass. civ., Sez. III, 30/06/2005, n. 13993; Cass. civ., sez. III,
26 aprile 1999, n. 4159; Cass. civ., sez. III, 9 ottobre 1998, n. 10030).
In particolare: “La trattazione della controversia, da parte del giudice adito, con un rito diverso da quello previsto dalla legge non determina alcuna nullità del procedimento e della sentenza successivamente emessa, se la parte non deduca e dimostri che dall'erronea adozione del rito le sia derivata una lesione del diritto di difesa” (Cass. civ., Sez. III, 27/01/2012, n. 1201): “L'omesso mutamento del rito
(da quello speciale del lavoro a quello ordinario e viceversa) non determina “ispso iure” l'inesistenza o la nullità della sentenza ma assume rilevanza invalidante soltanto se la parte che se ne dolga in sede di impugnazione indichi lo specifico pregiudizio processuale concretamente derivatole dalla mancata adozione del rito diverso, quali una precisa e apprezzabile lesione del diritto di difesa, del contraddittorio e, in generale, delle prerogative processuali protette della parte”
(Cass. civ., Sez. III, 27/01/2015, n. 1448).
Infine, per quanto concerne le eccezioni sollevate dall'opponente in sede di comparse conclusionali e di note scritte conclusionali, che la comparsa conclusionale ha il solo scopo di sottoporre e di riassumere al giudice le domande e le eccezioni già proposte e non consente alle parti né domande nuove, né un ampliamento del “thema decidendum” (Cass. civ., Sez. VI, 12/01/2012, n. 315;
Cass. civ., Sez. II, 23/11/2011, n. 24728; Cass. civ., Sez. III, 05/08/2005, n. 16582;
Cass. civ., Sez. III, 28/07/2004, n. 14250).
Nel merito, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per l'adempimento contrattuale deve soltanto provare la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito pagina 4 di 7 dall'avvenuto e tempestivo adempimento (per tutte, Cass. civ., Sez. un.,
30/10/2001, n. 13533).
Nel caso in esame parte opposta ha documentato con le fatture ed il contratto di fornitura in atti il titolo del diritto vantato, mentre parte opponente non ha invece provato, come era suo specifico onere, il pagamento integrale somme.
Sul punto si evidenzia che non ostano all'accertamento della sussistenza del credito le contestazioni in ordine alla effettiva corrispondenza delle fatture ai servizi ed alle prestazioni, in quanto generiche e, soprattutto, in base alla documentazione in atti, mai effettuate, ma avanzate dopo anni e solo a seguito dell'instaurazione del presente giudizio.
Pertanto, quando il rapporto non sia contestato fra le parti, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato senza contestazioni, come è nella fattispecie in esame, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto: “Quando il rapporto contrattuale non sia contestato tra le parti, la fattura può costituire un valido elemento di prova e non un mero indizio quanto alla prestazione ivi eseguita, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato senza contestazioni le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto” (Cass. civ. Sez. III, 15/05/2018, n.
11736. Così anche Cass. civ. Sez. III, 13/06/2006, n. 13651; Cass. civ. Sez. III,
03/07/1998, n. 6502; Tribunale Milano Sez. VII, 20/06/2017; Tribunale Pordenone,
14/03/2016; Tribunale Salerno Sez. II, 08/06/2015; Tribunale Monza Sez. I,
13/05/2015; Tribunale Roma Sez. VIII, 02/05/2013; Tribunale Milano Sez. III,
05/11/2012; Tribunale Roma Sez. VIII, 12/01/2010; Tribunale Novara,
13/10/2009; Corte d'Appello Napoli Sez. III Sent., 01/12/2008).
Si precisa inoltre che, a parte la circostanza che il TAR Campania con sentenza n.
56/2014 del 9.1.2014 ha riconosciuto il compenso revisionale in favore di parte opposta statuendo che “Ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice degli pagina 5 di 7 appalti) "Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo (")".
Trattasi di norma imperativa, che si sostituisce di diritto ad eventuali pattuizioni contrarie (o mancanti) nei contratti pubblici di appalti di servizi e forniture ad esecuzione periodica o continuativa”, le fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo indicano solo il periodo di riferimento della prestazione con indicazione del saldo per compenso revisionale, senza alcun richiamo ad un incremento dell'orario del lavoro, il quale, dunque, non risulta essere il fondamento del credito azionato.
Per altro profilo, è lo stesso “Verbale di Accordo Regionale della Campania” del
30.7.2007 a prevedere un inquadramento di 36 ore settimanali, con inoltro “per opportuno deposito all'ufficio scolastico regionale”, come stabilito dal capitolato tecnico all'art. 8), il quale contempla “il progressivo adeguamento contrattuale dello stesso dalle attuali 35 ore settimanali fino ad un massimo di 40 ore settimanali pro capite”, e come ribadito dal contratto normativo del 28.12.2006 all'art. 4, 6° comma, di guisa che risulta comunque rispettato il requisito della forma scritta.
Per quanto concerne l'eccezione di prescrizione, non sollevata tempestivamente in comparsa di risposta ma solo nelle note di trattazione scritta del 19.10.2023, la stessa, in quanto tipica eccezione di parte non rilevabile d'ufficio, deve considerarsi tardiva.
L'opposizione è conseguentemente rigettata.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando;
a) rigetta l'opposizione; b) condanna il , in Parte_1 persona del ministro pro-tempore, e l'“ ”, in persona del Parte_2
legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in solido delle spese processuali pagina 6 di 7 pari ad euro 4.500,00 per compensi ed euro 80,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa.
Roma, 27.7.2025
Il Giudice
dr. Corrado Cartoni
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 26386 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza dell'11.7.2025,
e vertente tra
, in persona del ministro pro-tempore, Parte_1
“ ”, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_2 domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso gli uffici dell'Avvocatura
Generale dello Stato che li rappresenta e difende,
- attori - opponenti -
e
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via
Giovanni LU da Palestrina n. 19, presso lo studio dell'Avv. Luca Carinci che lo rappresenta e difende per procura in atti,
- convenuto - opposto -
pagina 1 di 7 FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Parte_1
e l'“ ” proponevano opposizione avverso il
[...] Parte_2
decreto ingiuntivo n. 5731/23 del 23.3.2023 del Tribunale Roma, con il quale era ingiunto il pagamento in favore del “ della Parte_3
somma di euro 44.783,95, oltre interessi e spese, in virtù di fatture relative a prestazioni rese nell'ambito dell'appalto per la fornitura del servizio di pulizia presso gli istituti scolastici mediante l'impiego di ex lavoratori socialmente utili o di pubblica utilità.
L'opponente eccepiva l'incompetenza territorio e la mancata prova del credito.
Parte opposta, costituendosi, evidenziava l'erroneità del rito e l'infondatezza dell'opposizione.
Assegnati i termini di cui all'art. 189 c.p.c., all'udienza dell'11.7.2025 gli opponenti precisavano le conclusioni chiedendo la declaratoria di incompetenza per territorio e la revoca del decreto ingiuntivo, il “Fallimento n. 267/2017
[...]
concludeva per il rigetto dell'opposizione ed il Controparte_1
giudice tratteneva la causa in decisione.
DIRITTO
L'eccezione di incompetenza per territorio non può essere accolta.
Ed invero, come è noto, nelle cause di obbligazione, quale è quella in esame, sussistono tre fori alternativi e concorrenti tra loro che possono essere scelti da chi agisce in giudizio, vale a dire il giudice del luogo dove l'obbligazione è sorta o deve essere eseguita ex art. 20 c.p.c., c.d. fori speciali, ovvero il giudice del luogo dove ha residenza il convenuto ex art. 18 c.p.c., per le persone fisiche, e il giudice del luogo della sede per le persone giuridiche ex art. 19 c.p.c., c.d. foro generale.
Peraltro, ai fini della competenza territoriale, nella controversia avente ad oggetto il pagamento di somme di danaro da parte dello stato e degli altri enti pubblici, le pagina 2 di 7 norme di contabilità degli enti pubblici, che fissano il luogo di adempimento delle obbligazioni in quello della sede di tesoreria dell'ente, valgono ad individuare il
“forum destinatae solutionis” eventualmente in deroga all'art. 1182 c.c.
Ne consegue che qualora sia convenuta la pubblica amministrazione, ex art. 25
c.p.c. il foro erariale va individuato nel giudice del luogo ove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione, e, per i pagamenti che non devono eseguirsi mediante i ruoli, come è nella fattispecie, il giudice deve individuarsi ex art. 54 ss. del regio decreto n. 2440 del 18.11.1923 ed artt. 278, lett. d), 287 e 407 regio decreto n. 827 del 23.5.1924 nella circoscrizione in cui si trova la sezione di tesoreria della provincia ove il creditore è domiciliato.
In definitiva, quando “l'obbligazione abbia origine da un fatto illecito e sia convenuta in giudizio un'Amministrazione dello Stato, il giudice territorialmente competente deve essere individuato sulla base del luogo in cui è sorta l'obbligazione risarcitoria - cioè del luogo in cui è stato commesso l'illecito, ovvero di quello in cui l'obbligazione stessa deve essere eseguita, da identificarsi, sulla base delle norme in tema di contabilità pubblica, nel luogo in cui ha sede la
Tesoreria provinciale nella cui circoscrizione ha domicilio il creditore” (Cass. civ.
(Ord.), Sez. I, 15/06/2004, n. 11300. Così anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza,
17/09/2015, n. 18287, Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 16/02/2012, n. 2265 e
Cass. civ. (Ord.), Sez. I, 01/04/2005, n. 6909).
Orbene, poiché il creditore “ ha sede in Parte_3 Controparte_1
Roma, correttamente è stato adito il Tribunale di Roma.
Sempre in via preliminare si osserva che, poiché non vi è stata alcuna violazione del contraddittorio, l'introduzione del presente giudizio tramite un rito eccepito come non ancora in vigore ed il mancato mutamento del rito, ovvero l'irregolarità dello stesso, non comporta alcun effetto invalidante (Cass. civ., Sez. III,
pagina 3 di 7 12/04/2006, n. 8611; Cass. civ., Sez. III, 30/06/2005, n. 13993; Cass. civ., sez. III,
26 aprile 1999, n. 4159; Cass. civ., sez. III, 9 ottobre 1998, n. 10030).
In particolare: “La trattazione della controversia, da parte del giudice adito, con un rito diverso da quello previsto dalla legge non determina alcuna nullità del procedimento e della sentenza successivamente emessa, se la parte non deduca e dimostri che dall'erronea adozione del rito le sia derivata una lesione del diritto di difesa” (Cass. civ., Sez. III, 27/01/2012, n. 1201): “L'omesso mutamento del rito
(da quello speciale del lavoro a quello ordinario e viceversa) non determina “ispso iure” l'inesistenza o la nullità della sentenza ma assume rilevanza invalidante soltanto se la parte che se ne dolga in sede di impugnazione indichi lo specifico pregiudizio processuale concretamente derivatole dalla mancata adozione del rito diverso, quali una precisa e apprezzabile lesione del diritto di difesa, del contraddittorio e, in generale, delle prerogative processuali protette della parte”
(Cass. civ., Sez. III, 27/01/2015, n. 1448).
Infine, per quanto concerne le eccezioni sollevate dall'opponente in sede di comparse conclusionali e di note scritte conclusionali, che la comparsa conclusionale ha il solo scopo di sottoporre e di riassumere al giudice le domande e le eccezioni già proposte e non consente alle parti né domande nuove, né un ampliamento del “thema decidendum” (Cass. civ., Sez. VI, 12/01/2012, n. 315;
Cass. civ., Sez. II, 23/11/2011, n. 24728; Cass. civ., Sez. III, 05/08/2005, n. 16582;
Cass. civ., Sez. III, 28/07/2004, n. 14250).
Nel merito, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce per l'adempimento contrattuale deve soltanto provare la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito pagina 4 di 7 dall'avvenuto e tempestivo adempimento (per tutte, Cass. civ., Sez. un.,
30/10/2001, n. 13533).
Nel caso in esame parte opposta ha documentato con le fatture ed il contratto di fornitura in atti il titolo del diritto vantato, mentre parte opponente non ha invece provato, come era suo specifico onere, il pagamento integrale somme.
Sul punto si evidenzia che non ostano all'accertamento della sussistenza del credito le contestazioni in ordine alla effettiva corrispondenza delle fatture ai servizi ed alle prestazioni, in quanto generiche e, soprattutto, in base alla documentazione in atti, mai effettuate, ma avanzate dopo anni e solo a seguito dell'instaurazione del presente giudizio.
Pertanto, quando il rapporto non sia contestato fra le parti, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato senza contestazioni, come è nella fattispecie in esame, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto: “Quando il rapporto contrattuale non sia contestato tra le parti, la fattura può costituire un valido elemento di prova e non un mero indizio quanto alla prestazione ivi eseguita, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato senza contestazioni le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto” (Cass. civ. Sez. III, 15/05/2018, n.
11736. Così anche Cass. civ. Sez. III, 13/06/2006, n. 13651; Cass. civ. Sez. III,
03/07/1998, n. 6502; Tribunale Milano Sez. VII, 20/06/2017; Tribunale Pordenone,
14/03/2016; Tribunale Salerno Sez. II, 08/06/2015; Tribunale Monza Sez. I,
13/05/2015; Tribunale Roma Sez. VIII, 02/05/2013; Tribunale Milano Sez. III,
05/11/2012; Tribunale Roma Sez. VIII, 12/01/2010; Tribunale Novara,
13/10/2009; Corte d'Appello Napoli Sez. III Sent., 01/12/2008).
Si precisa inoltre che, a parte la circostanza che il TAR Campania con sentenza n.
56/2014 del 9.1.2014 ha riconosciuto il compenso revisionale in favore di parte opposta statuendo che “Ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice degli pagina 5 di 7 appalti) "Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo (")".
Trattasi di norma imperativa, che si sostituisce di diritto ad eventuali pattuizioni contrarie (o mancanti) nei contratti pubblici di appalti di servizi e forniture ad esecuzione periodica o continuativa”, le fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo indicano solo il periodo di riferimento della prestazione con indicazione del saldo per compenso revisionale, senza alcun richiamo ad un incremento dell'orario del lavoro, il quale, dunque, non risulta essere il fondamento del credito azionato.
Per altro profilo, è lo stesso “Verbale di Accordo Regionale della Campania” del
30.7.2007 a prevedere un inquadramento di 36 ore settimanali, con inoltro “per opportuno deposito all'ufficio scolastico regionale”, come stabilito dal capitolato tecnico all'art. 8), il quale contempla “il progressivo adeguamento contrattuale dello stesso dalle attuali 35 ore settimanali fino ad un massimo di 40 ore settimanali pro capite”, e come ribadito dal contratto normativo del 28.12.2006 all'art. 4, 6° comma, di guisa che risulta comunque rispettato il requisito della forma scritta.
Per quanto concerne l'eccezione di prescrizione, non sollevata tempestivamente in comparsa di risposta ma solo nelle note di trattazione scritta del 19.10.2023, la stessa, in quanto tipica eccezione di parte non rilevabile d'ufficio, deve considerarsi tardiva.
L'opposizione è conseguentemente rigettata.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando;
a) rigetta l'opposizione; b) condanna il , in Parte_1 persona del ministro pro-tempore, e l'“ ”, in persona del Parte_2
legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in solido delle spese processuali pagina 6 di 7 pari ad euro 4.500,00 per compensi ed euro 80,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa.
Roma, 27.7.2025
Il Giudice
dr. Corrado Cartoni
pagina 7 di 7