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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 20/12/2025, n. 3435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3435 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 7092/2012 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Dott. Alfonso Annunziata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 7092/2012 Ruolo Generale, avente ad oggetto: divisione di beni caduti in successione e vertente
TRA
rappresentato e difeso, in virtù della procura in atti, dall'Avv. Parte_1
NC NE ed elettivamente domiciliato come in atti
ATTORE
E
, , e , quali eredi della CP_1 CP_2 CP_3 Per_1
convenuta originaria deceduta in corso di causa, tutte rappresentate e difese, Persona_2
in virtù della procura in atti, dall'Avv. Ermelinda Mazzarella ed elettivamente domiciliate come in atti
CONVENUTE
1 NONCHÈ
, , CP_4 CP_5 CP_6 CP_7 CP_8
e , tutti rappresentati e difesi, in virtù della procura in atti,
[...] CP_9
dall'Avv. Nicola Pignatiello ed elettivamente domiciliati come in atti
CONVENUTI
NONCHÈ
, rappresentato e difeso, in virtù della procura in atti, dall'Avv. Angelo CP_10
Sirignano ed elettivamente domiciliato come in atti
CONVENUTO
NONCHÈ
, , CP_11 Controparte_12 CP_13 CP_14
CP_15 CP_16 CP_17 CP_18
e , tutti rappresentati e difeso, in virtù della CP_19 CP_20 CP_21
procura in atti, dall'Avv. Raffaele D'Anna ed elettivamente domiciliati come in atti
CONVENUTI
NONCHÈ
, CP_22 Controparte_23 Controparte_24 CP_25
e , tutti rappresentati e difesi, in virtù della procura in
[...] Controparte_26
atti, dall'Avv. Salvatore Esposito ed elettivamente domiciliati come in atti
CONVENUTI
. NONCHÈ
e entrambi rappresentati e difesi, in virtù della CP_27 CP_28
procura in atti, dall'Avv. Anna Esposito ed elettivamente domiciliati come in atti
2 CONVENUTI
. NONCHÈ
, residente come in atti CP_29
CONVENUTO CONTUMACE
NONCHÈ
e , residenti come in atti CP_30 CP_31 CP_32
CONVENUTE - CHIAMATE IN CAUSA CONTUMACI
CONCLUSIONI: come da verbali di causa, note di trattazione e comparse depositate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza è redatta in forma sintetica, e – per espressa previsione legislativa – senza svolgimento del processo.
Va premesso soltanto che con l'atto introduttivo del presente giudizio , Parte_1
sulla base delle argomentazioni in atti, chiedeva al Tribunale adito di provvedere come pure indicato in atti.
Con la Sentenza parziale n. 2307/2021 questo Tribunale in diversa composizione, non definitivamente pronunciando, provvedeva come segue:
“Dichiara aperta la successione di: , nata a [...] il 4\11\05 e Persona_2
deceduta ab intestato il 4\8\1990 ; n. a Casalnuovo il 19\9\29 e Persona_3
deceduto il 3\8\87 (successione testamentaria); e , n. a Casalnuovo Persona_4
il 25\9\37 e deceduto ab intestato a Pomigliano d'Arco il 27\4\1996.
- Rigetta la domanda nei confronti dei convenuti n. 10\1\1953 e CP_33 CP_34
n. 16\7\48, con compensazione delle spese nei confronti dell'attore.
[...]
- Accoglie la domanda riconvenzionale proposta da CP_22 CP_23
[.. [...]
, , , Parte_2 Controparte_24 Controparte_25 CP_26
, quali eredi di (19\4\39 – 10\9\2009) e per l'effetto
[...] Persona_5
dichiara che non rientrano nel compendio oggetto di divisione i beni immobili in
Casalnuovo di Napoli di cui all'atto per notaio del 25\6\1999 di cui alla parte Per_6
motiva
- Provvede con separata ordinanza al prosieguo del giudizio
- Spese residue al definitivo”.
Di conseguenza, essendo stata rigettata la domanda proposta nei confronti di CP_33
e di con la compensazione delle spese nei confronti dell'attore, i CP_34
summenzionati convenuti non sono più parti del presente giudizio, conclusosi nei loro confronti, appunto, con la suesposta pronuncia di rigetto con compensazione delle spese, non residuando la necessità di nessuna ulteriore statuizione con riferimento alle parti indicate sopra.
Ora, all'ultima udienza, fissata per la precisazione delle conclusioni, lo scrivente magistrato, divenuto titolare del presente giudizio in data 10.02.2025, così come risulta dallo “Storico” del fascicolo telematico, tratteneva la causa in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190, I co. c.p.c.
Ciò posto, la domanda di divisione proposta dall'attore deve essere dichiarata non procedibile per l'incommerciabilità dei cespiti oggetto della domanda di divisione stessa, alla luce dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio a firma dell'Architetto Tes_1
Ed invero, la regolarità edilizia ed urbanistica dei beni oggetto della domanda di divisione costituisce una condizione dell'azione ex art. 713 c.c. sotto il profilo della “possibilità giuridica”.
Inoltre, la pronuncia del giudice non può realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale.
4 Ebbene, il secondo consulente tecnico d'ufficio nominato da questo Tribunale in diversa composizione, L'Architetto a pagina 17 della propria relazione tecnica, ha Tes_1
osservato che “nel caso di edifici costruiti anteriormente al primo settembre 1967, come nel caso di specie, si è in presenza di immobili sempre commerciabili, cosicché non è necessario verificare ai fini della ricevibilità dell'atto:
- se il fabbricato sia stato costruito previo rilascio o in assenza di licenza edilizia ovvero in totale difformità da essa;
- se vi siano stati abusi anteriormente al primo settembre 1967 e se per la loro gravità siano tali da incidere sulla commerciabilità del fabbricato;
l'unica verifica di carattere sostanziale nel caso di specie concerne pertanto l'epoca di effettiva costruzione (cfr. Studio n.5389/C del Consiglio Nazionale del Notariato).
Pertanto, sulla scorta della documentazione in atti e sulla base degli accertamenti eseguiti,
è stata constatata la legittimità urbanistica del compendio immobiliare di cui è causa, edificato in epoca anteriore al primo settembre 1967”.
Tuttavia, subito dopo (si vedano le pagine 17 e 18 della relazione di consulenza tecnica d'ufficio ora in esame), si precisa che “per quanto attiene alla conformità urbanistica dello stesso, occorrerà presentare una pratica edilizia di accertamento di conformità, tale da statuire l'attuale stato di fatto, da concordarsi preventivamente con l'UTC di competenza.
[Si precisa che gran parte degli immobili risulta in stato di semi-abbandono o quantomeno in pessime condizioni locative, senza particolari cambiamenti verificatisi nel corso degli anni (quanto ai beni al fol. 2, p.lle 52/10, 52/17 e 52/18, nonché 52/6); mentre gli immobili
CP_ in (al fol. 12, p.lle 52/15 e 52/18) risultano uniti ai cespiti contigui CP_28
(rispettivamente al fol. 12, p.lle 52/16 e 52/17 sempre in ditta )” – è bene CP_28
chiarire sotto tale profilo che il C.T.U. poco dopo rileva che non sussiste conformità allo stato di fatto delle ditte intestatarie in atti del catasto, in quanto i beni risultano in capo a
5 , alcuni di essi – “e pertanto, detti ultimi, necessitano di regolarizzazione CP_28
urbanistico-catastale - (tra l'altro non sono state rinvenute in atti dell'UTC pratiche edilizie riguardanti il sottotetto in sopraelevazione al vano in primo piano, quest'ultimo di antica fattura e provenienza, a nome di , di e di CP_28 CP_27 [...]
, giusto esito negativo dell'istanza di accesso agli atti presentata agli Uffici Per_7
Urbanistica e Condono Edilizio del Comune di Casalnuovo di Napoli in data 27-11-
2023)]”.
Orbene, il Tribunale, sulla base di tale ultima precisazione del consulente, a differenza del
C.T.U., ritiene che i beni immobili di causa debbano essere considerati, allo stato, tutti incommerciabili, stante, appunto, la necessità di una pratica edilizia di accertamento di conformità, tale da statuire l'attuale stato di fatto, nonché la necessaria regolarizzazione urbanistico-catastale degli specifici beni indicati dal C.T.U. nel passaggio della sua relazione tecnica riportato sopra e l'assenza di pratiche edilizie relative al sottotetto in sopraelevazione al vano in primo piano di cui al medesimo passaggio della relazione tecnica.
Conseguentemente, la domanda di divisione proposta da , come anticipato Parte_1
sopra, deve essere dichiarata non procedibile, a causa dell'incommerciabilità, allo stato, di tutti i beni che ne costituiscono l'oggetto.
Infine, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. nel suo testo introdotto dalla legge n. 69/2009, applicabile ratione temporis al presente giudizio, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente fra tutte le parti in causa le spese del presente giudizio.
Le summenzionate ragioni, in particolare, vanno ravvisate nella circostanza che la presente lite implica la risoluzione di questioni oggettivamente controverse, dall'esito incerto e di non irrilevante complessità.
Per le stesse ragioni le spese delle c.t.u. espletate nel presente giudizio, liquidate in corso di
6 causa, vanno poste definitivamente a carico di tutte le parti in causa in solido tra loro.
Deve dichiararsi assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
– dichiara non procedibile la domanda di divisione proposta da;
Parte_1
– compensa integralmente fra tutte le parti in causa le spese del presente giudizio;
– pone definitivamente a carico di tutte le parti in causa in solido tra loro le spese delle espletate consulenze tecniche d'ufficio;
– dichiara assorbita ogni altra questione.
Così deciso in Nola, il 20.12.2025.
Il Giudice
Dott. Alfonso Annunziata
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Dott. Alfonso Annunziata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 7092/2012 Ruolo Generale, avente ad oggetto: divisione di beni caduti in successione e vertente
TRA
rappresentato e difeso, in virtù della procura in atti, dall'Avv. Parte_1
NC NE ed elettivamente domiciliato come in atti
ATTORE
E
, , e , quali eredi della CP_1 CP_2 CP_3 Per_1
convenuta originaria deceduta in corso di causa, tutte rappresentate e difese, Persona_2
in virtù della procura in atti, dall'Avv. Ermelinda Mazzarella ed elettivamente domiciliate come in atti
CONVENUTE
1 NONCHÈ
, , CP_4 CP_5 CP_6 CP_7 CP_8
e , tutti rappresentati e difesi, in virtù della procura in atti,
[...] CP_9
dall'Avv. Nicola Pignatiello ed elettivamente domiciliati come in atti
CONVENUTI
NONCHÈ
, rappresentato e difeso, in virtù della procura in atti, dall'Avv. Angelo CP_10
Sirignano ed elettivamente domiciliato come in atti
CONVENUTO
NONCHÈ
, , CP_11 Controparte_12 CP_13 CP_14
CP_15 CP_16 CP_17 CP_18
e , tutti rappresentati e difeso, in virtù della CP_19 CP_20 CP_21
procura in atti, dall'Avv. Raffaele D'Anna ed elettivamente domiciliati come in atti
CONVENUTI
NONCHÈ
, CP_22 Controparte_23 Controparte_24 CP_25
e , tutti rappresentati e difesi, in virtù della procura in
[...] Controparte_26
atti, dall'Avv. Salvatore Esposito ed elettivamente domiciliati come in atti
CONVENUTI
. NONCHÈ
e entrambi rappresentati e difesi, in virtù della CP_27 CP_28
procura in atti, dall'Avv. Anna Esposito ed elettivamente domiciliati come in atti
2 CONVENUTI
. NONCHÈ
, residente come in atti CP_29
CONVENUTO CONTUMACE
NONCHÈ
e , residenti come in atti CP_30 CP_31 CP_32
CONVENUTE - CHIAMATE IN CAUSA CONTUMACI
CONCLUSIONI: come da verbali di causa, note di trattazione e comparse depositate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza è redatta in forma sintetica, e – per espressa previsione legislativa – senza svolgimento del processo.
Va premesso soltanto che con l'atto introduttivo del presente giudizio , Parte_1
sulla base delle argomentazioni in atti, chiedeva al Tribunale adito di provvedere come pure indicato in atti.
Con la Sentenza parziale n. 2307/2021 questo Tribunale in diversa composizione, non definitivamente pronunciando, provvedeva come segue:
“Dichiara aperta la successione di: , nata a [...] il 4\11\05 e Persona_2
deceduta ab intestato il 4\8\1990 ; n. a Casalnuovo il 19\9\29 e Persona_3
deceduto il 3\8\87 (successione testamentaria); e , n. a Casalnuovo Persona_4
il 25\9\37 e deceduto ab intestato a Pomigliano d'Arco il 27\4\1996.
- Rigetta la domanda nei confronti dei convenuti n. 10\1\1953 e CP_33 CP_34
n. 16\7\48, con compensazione delle spese nei confronti dell'attore.
[...]
- Accoglie la domanda riconvenzionale proposta da CP_22 CP_23
[.. [...]
, , , Parte_2 Controparte_24 Controparte_25 CP_26
, quali eredi di (19\4\39 – 10\9\2009) e per l'effetto
[...] Persona_5
dichiara che non rientrano nel compendio oggetto di divisione i beni immobili in
Casalnuovo di Napoli di cui all'atto per notaio del 25\6\1999 di cui alla parte Per_6
motiva
- Provvede con separata ordinanza al prosieguo del giudizio
- Spese residue al definitivo”.
Di conseguenza, essendo stata rigettata la domanda proposta nei confronti di CP_33
e di con la compensazione delle spese nei confronti dell'attore, i CP_34
summenzionati convenuti non sono più parti del presente giudizio, conclusosi nei loro confronti, appunto, con la suesposta pronuncia di rigetto con compensazione delle spese, non residuando la necessità di nessuna ulteriore statuizione con riferimento alle parti indicate sopra.
Ora, all'ultima udienza, fissata per la precisazione delle conclusioni, lo scrivente magistrato, divenuto titolare del presente giudizio in data 10.02.2025, così come risulta dallo “Storico” del fascicolo telematico, tratteneva la causa in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190, I co. c.p.c.
Ciò posto, la domanda di divisione proposta dall'attore deve essere dichiarata non procedibile per l'incommerciabilità dei cespiti oggetto della domanda di divisione stessa, alla luce dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio a firma dell'Architetto Tes_1
Ed invero, la regolarità edilizia ed urbanistica dei beni oggetto della domanda di divisione costituisce una condizione dell'azione ex art. 713 c.c. sotto il profilo della “possibilità giuridica”.
Inoltre, la pronuncia del giudice non può realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale.
4 Ebbene, il secondo consulente tecnico d'ufficio nominato da questo Tribunale in diversa composizione, L'Architetto a pagina 17 della propria relazione tecnica, ha Tes_1
osservato che “nel caso di edifici costruiti anteriormente al primo settembre 1967, come nel caso di specie, si è in presenza di immobili sempre commerciabili, cosicché non è necessario verificare ai fini della ricevibilità dell'atto:
- se il fabbricato sia stato costruito previo rilascio o in assenza di licenza edilizia ovvero in totale difformità da essa;
- se vi siano stati abusi anteriormente al primo settembre 1967 e se per la loro gravità siano tali da incidere sulla commerciabilità del fabbricato;
l'unica verifica di carattere sostanziale nel caso di specie concerne pertanto l'epoca di effettiva costruzione (cfr. Studio n.5389/C del Consiglio Nazionale del Notariato).
Pertanto, sulla scorta della documentazione in atti e sulla base degli accertamenti eseguiti,
è stata constatata la legittimità urbanistica del compendio immobiliare di cui è causa, edificato in epoca anteriore al primo settembre 1967”.
Tuttavia, subito dopo (si vedano le pagine 17 e 18 della relazione di consulenza tecnica d'ufficio ora in esame), si precisa che “per quanto attiene alla conformità urbanistica dello stesso, occorrerà presentare una pratica edilizia di accertamento di conformità, tale da statuire l'attuale stato di fatto, da concordarsi preventivamente con l'UTC di competenza.
[Si precisa che gran parte degli immobili risulta in stato di semi-abbandono o quantomeno in pessime condizioni locative, senza particolari cambiamenti verificatisi nel corso degli anni (quanto ai beni al fol. 2, p.lle 52/10, 52/17 e 52/18, nonché 52/6); mentre gli immobili
CP_ in (al fol. 12, p.lle 52/15 e 52/18) risultano uniti ai cespiti contigui CP_28
(rispettivamente al fol. 12, p.lle 52/16 e 52/17 sempre in ditta )” – è bene CP_28
chiarire sotto tale profilo che il C.T.U. poco dopo rileva che non sussiste conformità allo stato di fatto delle ditte intestatarie in atti del catasto, in quanto i beni risultano in capo a
5 , alcuni di essi – “e pertanto, detti ultimi, necessitano di regolarizzazione CP_28
urbanistico-catastale - (tra l'altro non sono state rinvenute in atti dell'UTC pratiche edilizie riguardanti il sottotetto in sopraelevazione al vano in primo piano, quest'ultimo di antica fattura e provenienza, a nome di , di e di CP_28 CP_27 [...]
, giusto esito negativo dell'istanza di accesso agli atti presentata agli Uffici Per_7
Urbanistica e Condono Edilizio del Comune di Casalnuovo di Napoli in data 27-11-
2023)]”.
Orbene, il Tribunale, sulla base di tale ultima precisazione del consulente, a differenza del
C.T.U., ritiene che i beni immobili di causa debbano essere considerati, allo stato, tutti incommerciabili, stante, appunto, la necessità di una pratica edilizia di accertamento di conformità, tale da statuire l'attuale stato di fatto, nonché la necessaria regolarizzazione urbanistico-catastale degli specifici beni indicati dal C.T.U. nel passaggio della sua relazione tecnica riportato sopra e l'assenza di pratiche edilizie relative al sottotetto in sopraelevazione al vano in primo piano di cui al medesimo passaggio della relazione tecnica.
Conseguentemente, la domanda di divisione proposta da , come anticipato Parte_1
sopra, deve essere dichiarata non procedibile, a causa dell'incommerciabilità, allo stato, di tutti i beni che ne costituiscono l'oggetto.
Infine, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. nel suo testo introdotto dalla legge n. 69/2009, applicabile ratione temporis al presente giudizio, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente fra tutte le parti in causa le spese del presente giudizio.
Le summenzionate ragioni, in particolare, vanno ravvisate nella circostanza che la presente lite implica la risoluzione di questioni oggettivamente controverse, dall'esito incerto e di non irrilevante complessità.
Per le stesse ragioni le spese delle c.t.u. espletate nel presente giudizio, liquidate in corso di
6 causa, vanno poste definitivamente a carico di tutte le parti in causa in solido tra loro.
Deve dichiararsi assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
– dichiara non procedibile la domanda di divisione proposta da;
Parte_1
– compensa integralmente fra tutte le parti in causa le spese del presente giudizio;
– pone definitivamente a carico di tutte le parti in causa in solido tra loro le spese delle espletate consulenze tecniche d'ufficio;
– dichiara assorbita ogni altra questione.
Così deciso in Nola, il 20.12.2025.
Il Giudice
Dott. Alfonso Annunziata
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