Articolo 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 248
Articolo 4Articolo 6
Versione
8 settembre 1990
Art. 5. 1. A decorrere dal 1› gennaio 1982 il servizio prestato dai dipendenti dell'Azienda appartenenti ai profili professionali sottoindicati, ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza e' computato, senza oneri a carico degli interessati, secondo le seguenti norme:
a) i periodi di servizio effettivo prestati nei profili professionali di controllore del traffico aereo, pilota e operatore radiomisure, sono aumentati di un terzo della loro durata;
b) i periodi di servizio effettivo prestati nei profili professionali di esperto di assistenza al volo e meteo sono aumentati di un quinto della loro durata.
2. Gli aumenti di cui al comma 1 non sono fra loro cumulabili.
Entrata in vigore il 8 settembre 1990
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente