Art. 5. 1. A decorrere dal 1 gennaio 1982 il servizio prestato dai dipendenti dell'Azienda appartenenti ai profili professionali sottoindicati, ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza e' computato, senza oneri a carico degli interessati, secondo le seguenti norme:
a) i periodi di servizio effettivo prestati nei profili professionali di controllore del traffico aereo, pilota e operatore radiomisure, sono aumentati di un terzo della loro durata;
b) i periodi di servizio effettivo prestati nei profili professionali di esperto di assistenza al volo e meteo sono aumentati di un quinto della loro durata.
2. Gli aumenti di cui al comma 1 non sono fra loro cumulabili.
a) i periodi di servizio effettivo prestati nei profili professionali di controllore del traffico aereo, pilota e operatore radiomisure, sono aumentati di un terzo della loro durata;
b) i periodi di servizio effettivo prestati nei profili professionali di esperto di assistenza al volo e meteo sono aumentati di un quinto della loro durata.
2. Gli aumenti di cui al comma 1 non sono fra loro cumulabili.