Versione
8 settembre 1990
8 settembre 1990
Art. 5. 1. A decorrere dal 1 gennaio 1982 il servizio prestato dai dipendenti dell'Azienda appartenenti ai profili professionali sottoindicati, ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza e' computato, senza oneri a carico degli interessati, secondo le seguenti norme:
a) i periodi di servizio effettivo prestati nei profili professionali di controllore del traffico aereo, pilota e operatore radiomisure, sono aumentati di un terzo della loro durata;
b) i periodi di servizio effettivo prestati nei profili professionali di esperto di assistenza al volo e meteo sono aumentati di un quinto della loro durata.
2. Gli aumenti di cui al comma 1 non sono fra loro cumulabili.
a) i periodi di servizio effettivo prestati nei profili professionali di controllore del traffico aereo, pilota e operatore radiomisure, sono aumentati di un terzo della loro durata;
b) i periodi di servizio effettivo prestati nei profili professionali di esperto di assistenza al volo e meteo sono aumentati di un quinto della loro durata.
2. Gli aumenti di cui al comma 1 non sono fra loro cumulabili.
Giurisprudenza • 24
- 1. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lombardia, sentenza 07/06/2024, n. 115Provvedimento: […] 6) Dalle verifiche effettuate risulterebbe che l'INPS non avrebbe tenuto conto di nove mesi di contribuzione relativi all'anno 2006, regolarmente presenti nel modulo PA04 trasmesso da ENAV il 14.11.2019 né sarebbero state calcolate correttamente le maggiorazioni spettanti per il servizio militare prestato dal 1.1.1983 al 31.12.1983 (maggiorazione presente e calcolata per il periodo precedente sempre relativo al servizio militare) né quelle previste dall'art. 5 legge 248/1990.Leggi di più...
- ricongiunzione contributiva·
- maggiorazioni servizio militare·
- problemi applicativo INPS·
- compensazione spese·
- art. 5 legge 248/1990·
- riliquidazione pensione·
- INPS·
- contribuzione mancante·
- cessata materia del contendere