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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 05/05/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, composto dai Magistrati
dott. Mario Samperi Presidente dott. ssa Rossella Busacca Giudice dott. ssa Rosalia Russo Femminella Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 949/2024 R.G.
TRA
( , nato a [...], il [...] e ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], di cittadinanza italiana, elettivamente domiciliato in Palermo, via Goethe, 45, presso lo studio dell'avv. Martina Spinnato, giusta procura in atti;
-Ricorrente
E
nata a [...] il [...], residente in [...]
Casa Comunale, 9, C.F. , elettivamente domiciliata in Mistretta, C.F._2
Via Libertà N. 2, Pal. A1, Interno 2, presso lo studio dell'avv. Vera Antoci, giusta procura in atti;
-Resistente
E CON L'INTERVENTO DEL P.M. presso il Tribunale di Patti
OGGETTO: separazione giudiziale coniugi.
1 FATTO E DIRITTO
, premettendo di avere contratto matrimonio con , - Parte_1 Controparte_1
trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di Mistretta atto n. 13,
Parte II, Serie A, Anno 2019 - che dall'unione sono nati i figli , il Persona_1
30.08.2013 e , il 29.01.2019 che, successivamente, la convivenza era Persona_2
divenuta intollerabile essendo venuta meno tra le parti l'affectio coniugalis per incompatibilità caratteriale, ha chiesto la separazione, l'affidamento congiunto della prole con collocazione presso la madre, l'assegnazione della casa coniugale alla controparte, la regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita nei confronti della prole, dichiarandosi disponibile a versare un contributo per il mantenimento della prole, ancora minorenne.
costituitasi in giudizio, non si è opposta alla domanda di Controparte_1
separazione ed ha chiesto, in via riconvenzionale, un contributo maggiore per il mantenimento dei figli o, in subordine, la corresponsione - per intero - dell'assegno unico universale.
Nelle more del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo.
Fatta questa premessa, il Collegio ritiene che alla luce delle risultanze processuali la domanda avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi è meritevole di accoglimento.
Secondo il disposto normativo di cui all'art. 151 c.c., la separazione può essere chiesta quando si verificano fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Invero, la pronuncia della separazione giudiziale non è vincolata a presupposti tassativi e specifici ma è, piuttosto, collegata all'accertamento dell'esistenza di fatti obiettivamente apprezzabili e, quindi, giuridicamente controllabili, che rendano incompatibile per i coniugi la vita comune.
Nel caso di specie, le parti hanno manifestato la volontà di volersi separare;
peraltro le parti da tempo vivono separati, circostanza questa che testimonia che è venuta meno la comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento dell'istituto di matrimonio.
2 È allora evidente che il rapporto tra i coniugi è ormai obiettivamente privo di quei contenuti minimi di reciproca affectio.
La separazione presuppone solo l'accertamento di un'oggettiva crisi del rapporto matrimoniale, tale da rendere la convivenza intollerabile, come nel caso di specie.
Sulla base di quanto esposto la domanda di separazione avanzata dalla ricorrente ed accettata dal resistente nella comparsa di risposta è meritevole di accoglimento.
Con riferimento alle altre domande le parti hanno affermato di avere raggiunto un accordo chiedendo la trasformazione della separazione da giudiziale in consensuale.
Il Collegio osservato che condizioni della separazione concordate tra le parti, per come indicate nell'accordo sottoscritto il 15.4.2025, depositato il 22.4.2025, non si pongono in contrasto né con gli interessi della prole né con le norme imperative, dispone che le stesse vengano recepite ai fini della decisione.
Le spese del giudizio sono interamente compensate tra le parti, avendo queste ultime raggiunto un accordo nelle more del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione collegiale definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 949/2024 R.G. così provvede: dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
CP_1
dispone che le condizioni della separazione siano regolamentate secondo le condizioni concordate dalle parti di cui alla scrittura privata sottoscritta il 15.4.2025, depositata il 22.4.2025; compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 5.5.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Rossella Busacca Mario Samperi
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