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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 16/06/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1103/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERBANIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa AR EL, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1103/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. PILONE Parte_1 C.F._1 MARIA SERENA e dall'avv. DONDERI GRAZIELLA con studio in Domodossola, via De Gasperi 25, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori,
PARTE ATTRICE contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. OLDANI Controparte_1 C.F._2
DANIELA con studio in Legnano, via Don Emanuele Cattaneo 2, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE CONVENUTA
e contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. OLDANI Controparte_2 C.F._3
DANIELA con studio in Legnano, via Don Emanuele Cattaneo 2, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte attrice:
“Voglia il Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi di ci all'atto introduttivo:
pagina 1 di 11 − accertata l'illegittimità, ai sensi dell'art. 1102 c.c., dell'uso esclusivo dell'immobile sito in Malesco (VB), Via Ronco 4, da parte del comproprietario condannare quest'ultimo alla Controparte_1 consegna in favore di di copia delle chiavi di accesso al bene al fine di consentirle Parte_1 di fare pari uso dello stesso;
− condannare a corrispondere ad , a decorrere dal novembre 2021 e Controparte_1 Parte_1 sino ad avvenuta consegna delle chiavi di accesso al bene, un importo a titolo risarcitorio pari ai canoni di locazione percepibili per l'immobile con riferimento ai prezzi di mercato correnti e quantificabile, nella misura di 1/3 spettante alla comproprietaria, in 1 €.1.160,00 mensili, oltre interessi e rivalutazione monetaria da ogni singola mensilità al saldo, ovvero in quella diversa minor somma, di cui si chiede la liquidazione d'ufficio anche in via equitativa. Rigettare, per l'effetto le domande del resistente e del terzo intervenuto, con favore di spese, competenze, onorari di giudizio e rifusione delle spese di mediazione.
IN VIA ISTRUTTORIA: qualora non fosse ritenuta sufficiente la copiosa documentazione versata in atti, si chiede che si proceda all'assunzione delle prove testimoniali dedotte nella già depositata memoria ex art. 183 n. 2.
Con ogni più ampia riserva di legge”.
Per parte convenuta:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, e ritenuta ogni più opportuna declaratoria, così GIUDICARE
In via preliminare: a) dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Verbania in favore di quello di Milano, quale foro della aperta successione;
b) ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti del ER , Controparte_2 litisconsorte necessario, onerandone la parte ricorrente che ha introdotto il giudizio.
Nel merito: a) accertata l'esistenza di un contratto di comodato sull'immobile di cui è causa, respingere, per l'effetto, la domanda di parte ricorrente, siccome infondata in fatto ed in diritto. Spese e competenze rifuse.
In via istruttoria: ammettere i mezzi di prova detti nelle memorie n. 2 e 3 art 183 c. 6 cpc.”
Per parte intervenuta:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, e ritenuta ogni più opportuna declaratoria, così GIUDICARE
In via preliminare: a) dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Verbania in favore di quello di Milano, quale foro della aperta successione;
b) ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti del ER , Controparte_2 litisconsorte necessario, onerandone la parte ricorrente che ha introdotto il giudizio.
pagina 2 di 11 Nel merito: a) accertata l'esistenza di un contratto di comodato sull'immobile di cui è causa, respingere, per l'effetto, la domanda di parte ricorrente, siccome infondata in fatto ed in diritto. Spese e competenze rifuse.
In via istruttoria: ammettere i mezzi di prova detti nelle memorie n. 2 e 3 art 183 c. 6 cpc.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702bis c.p.c. ha convenuto in giudizio il fratello Parte_1 Controparte_1
chiedendo che, accertata l'illegittimità, ai sensi dell'art. 1102 c.c. dell'uso esclusivo dell'immobile sito in Malesco (VB), Via Ronco 4, da parte del comproprietario quest'ultimo fosse Controparte_1 condannato alla consegna in favore dell'attrice di copia delle chiavi di accesso al bene al fine di consentirle di fare pari uso dello stesso, nonché a corrispondere a a decorrere dal Parte_1
novembre 2021 e sino ad avvenuta consegna delle chiavi di accesso al bene, un importo a titolo risarcitorio pari ai canoni di locazione percepibili per l'immobile con riferimento ai prezzi di mercato correnti e quantificabile, nella misura di 1/3 spettante alla comproprietaria, in €.1.160,00 mensili, oltre interessi e rivalutazione monetaria da ogni singola mensilità al saldo, ovvero nella diversa somma liquidata in via equitativa. In particolare, ha dedotto:
- che, a seguito di successione dai genitori, e , l'esponente era Persona_1 Persona_2
divenuta comproprietaria pro indiviso in ragione di 1/3, insieme ai fratelli e Controparte_1 CP_2
, dell'appartamento di civile abitazione sito in Malesco (VB), via Ronco 4, piano terra, censito
[...]
al catasto di detto Comune al foglio 12, particella 103, subalterno 5;
- che sino alla loro morte, avvenuta rispettivamente nel 2017 e nel 2019, e Persona_1 [...]
proprietari dell'immobile, avevano utilizzato l'alloggio, ospitando durante la stagione Persona_2
estiva i figli , e e le loro famiglie;
Pt_1 CP_1 CP_2
- che, successivamente alla morte della madre, che viveva e risiedeva a Rho, aveva Controparte_1
cominciato a utilizzare in via esclusiva l'alloggio di cui era comproprietario per le vacanze della propria famiglia, rifiutandosi di consegnarne le chiavi alla sorella ed impedendole dunque una Pt_1
pari fruizione e la percezione dei frutti ritraibili del bene;
pagina 3 di 11 - che l'immobile si trovava in una località di villeggiatura invernale ed estiva, dove appartamenti di pari metratura venivano concessi in locazione turistica breve ad un prezzo medio di € 870,00 a settimana e quindi di € 3.480,00 mensili;
- che, dopo numerosi solleciti verbali, con raccomandata datata 20 ottobre 2021 l'esponente aveva richiesto formalmente a ai sensi dell'art. 1102 c.c., la consegna di copia delle chiavi Controparte_1 dell'immobile;
- che tramite il proprio legale, si era rifiutato di provvedere alla consegna delle chiavi Controparte_1
alla comproprietaria e tale rifiuto era stato ribadito anche nel corso del celebrato procedimento di mediazione, conclusosi con verbale negativo per mancato accordo;
- che la condotta del resistente rappresentava una violazione del dettato dell'art. 1102 c.c.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1
della domanda attorea. In particolare ha esposto:
- che l'appartamento era stato a suo tempo acquistato dai genitori quale investimento di denaro a lui appartenente, derivatogli da un risarcimento assicurativo, e che, pertanto, tale unità immobiliare era sempre stata da lui solo goduta a titolo gratuito;
- che l'acquisto dell'immobile risaliva al 1985 per “15 miglioni” di lire, formalizzato nel rogito del
1988 e che dell'utilizzo/'investimento' del denaro spettante a vi era traccia nel 'foglio di spesa' CP_1
manoscritto dal padre ed era peraltro circostanza pacifica tra i fratelli CP_1 CP_1
- che, difatti, al decesso dei genitori (novembre 2017 il padre e febbraio 2019 la madre) né né CP_2
rivendicarono alcunché sull'appartamento caduto in successione, rispettando la volontà dei Pt_1
genitori;
- che con dichiarazione firmata dai coeredi in data 4/3/2019, ovvero nell'immediatezza del decesso della madre tanto quanto avevano autorizzato l'esclusiva intestazione al CP_1 Pt_1 CP_2
solo della fornitura di acqua potabile;
CP_1
- che tanto , quanto la ricorrente , avevano a loro volta ricevuto un aiuto economico CP_2 Pt_1 dai genitori per l'acquisto di una loro casa in Malesco nel medesimo stabile di Via Ronco/Via
Minazzoli;
pagina 4 di 11 - che per tali ragioni nel respingere la richiesta della sorella, aveva chiesto la cessione/voltura a CP_1
suo nome delle quote intestate ai fratelli, per regolarizzare in via formale quanto già di fatto avveniva da tempo, nel rispetto della volontà dei genitori;
- che, nell'aderire alla mediazione, aveva chiesto il coinvolgimento nella procedura anche del CP_1
fratello , quale litisconsorte necessario nella comunione ereditaria e che si dava così corso alla CP_2
mediazione, che si concludeva con esito negativo;
- che sussisteva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Verbania in favore di quella del Tribunale di Milano, quale forum hereditatis;
- che doveva, inoltre, essere integrato il contraddittorio nei confronti di quale Controparte_2
litisconsorte necessario nella comunione ereditaria.
Con comparsa del 3.7.2023 è intervenuto ex art 105 comma 2 c.p.c. ad adjuvandum Controparte_2
per la posizione del convenuto, aderendo alle conclusioni rassegnate da quest'ultimo e confermando l'esistenza di un contratto di comodato, sorto tra i genitori ed il convenuto, avente ad oggetto CP_1
l'appartamento di Malesco, il quale era stato consapevolmente mantenuto in essere anche dopo la morte dei genitori.
All'udienza di prima comparizione delle parti dell'11.1.2023 è stato disposto il mutamento del rito in quello ordinario di cognizione ed è stata fissata l'udienza ex art. 183 c.p.c. in data 5.7.2023, alla quale sono stati concessi i termini ex art. 183 c.6 n.1-2-3 c.p.c. ed è stata fissata per la disamina dei mezzi istruttori l'udienza del 14.2.2024. All'esito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, celebratasi mediante trattazione scritta. Con ordinanza del 19.2.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
⁎
La domanda attorea è fondata per le ragioni di seguito esplicate.
In via preliminare, occorre esaminare l'eccezione d'incompetenza territoriale del Tribunale adito, sollevata dal convenuto.
Come già illustrato nell'ordinanza datata 25.5.2023, l'eccezione non è fondata, in quanto trova applicazione il principio giurisprudenziale secondo cui “in tema di competenza territoriale, la controversia relativa alla validità di un contratto di comodato, concluso in vita dal "de cuius" con uno
pagina 5 di 11 dei suoi eredi e concernente un immobile rientrante nell'asse ereditario, appartiene, ai sensi dell'art.
21 c.p.c., alla competenza del giudice del luogo dove è posto l'immobile e non di quello di apertura della successione ex art. 22 c.p.c., restando irrilevante che a fondamento dell'impugnativa del comodato sia posta la violazione degli artt. 458 e 549 c.c., atteso che queste ultime disposizioni non sono funzionali a risolvere dispute fra coeredi, ma esclusivamente ad individuare delle ipotesi di nullità, mentre l'art. 22 citato disciplina la competenza nelle cause successorie, che sono configurabili solo allorché la lite sorga tra successori veri o presunti a titolo universale o particolare e abbia come oggetto principale l'accertamento di beni o diritti caduti in successione o che si ritenga debbano costituirne parte” (Cass. n. 10936 del 09/06/2020).
Nella specie, è incontestata l'appartenenza dell'immobile al compendio ereditario, sicché la qualità
d'erede non rappresenta l'oggetto del presente giudizio, ma il solo presupposto della legittimazione attiva e passiva delle parti in causa. Non trova, quindi, applicazione il c.d. forum hereditatis, bensì il disposto di cui all'art. 21 c.p.c., in base al quale la competenza spetta al Giudice dove si trova l'immobile.
Nel merito, l'attrice ha domandato la condanna del resistente al risarcimento del danno per violazione del disposto di cui all'art. 1102 c.c., avendo lo stesso goduto in via esclusiva dell'immobile appartenente in comunione pro indiviso ai tre fratelli.
Al riguardo, giova premettere che, in tema di uso della cosa comune, l'art. 1102, comma 1, c.c. prevede che “Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne uso secondo il loro diritto”. Affinché sia ravvisabile un atto illecito e, quindi, un danno risarcibile occorre, che siano verificate le condizioni di cui all'art. 2043 c.c.
(danno prodotto non iure e contra ius), ovvero la sussistenza di una compromissione da parte di un comproprietario dell'uso consentito agli altri. Quando, a norma dell'art. 1102 c.c., si ha un abuso della cosa comune, per l'alterazione della sua destinazione ovvero per l'impedimento del pari uso di essa da parte degli altri partecipanti alla comunione, ciascuno dei partecipanti è legittimato ad esercitare lo ius prohibendi per ottenere la cessazione della condotta illegittima, oltre che a promuovere un'azione di risarcimento del danno, inteso come effetto della diminuzione della quota o della perdita materiale del bene oggetto della comproprietà (cfr. da Cass. Sez. II, 12 settembre 2003, n. 13424; Cass. Sez. II, 10 gennaio 1981, n. 243; Cass. Sez. II, 12 settembre 1970, n. 1388). Viceversa, è stato precisato in pagina 6 di 11 giurisprudenza come l'utilizzo esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, ove mantenuta nei limiti di cui all'art. 1102 c.c., non è di per sé idonea a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso, e sempre che risulti provato che il comproprietario, il quale abbia avuto l'uso esclusivo del bene, ne abbia tratto anche un vantaggio patrimoniale (cfr. Cass. Sez. II, 09 febbraio 2015, n. 2423; Cass. Sez. II, 03 dicembre 2010,
n. 24647; Cass. Sez. II, 04 dicembre 1991, n. 13036). Da ciò consegue, quindi, che colui che utilizza, in via esclusiva, il bene comune non è tenuto, in via di principio, a corrispondere alcunché al comproprietario pro indiviso che risulti inerte. Tuttavia, allorché il proprietario abbia manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta, l'occupante è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ritraibili dal godimento indiretto dell'immobile.
Nel caso concreto, è stato documentato che l'attrice con raccomandato del 20.10.2021 ha comunicato al convenuto la volontà di procedere a un uso turnario del bene, con conseguente richiesta di consegna delle chiavi dell'immobile (doc. 4). È, inoltre, dimostrato che il convenuto si è rifiutato di dar seguito alla richiesta della sorella (doc. 5). Lo stesso si è, infatti, opposto alla domanda, deducendo di vantare un titolo per la detenzione dell'immobile, consistente in un contratto di comodato già stipulato con i genitori e proseguito dopo il loro decesso.
Parte convenuta non ha, tuttavia, fornito la prova della sussistenza del predetto contratto. In tal senso, sono del tutto irrilevanti le deduzioni circa l'acquisto dell'immobile con denaro del convenuto, non essendo stato documentato l'impiego per l'acquisto di denaro appartenente a ed Controparte_1
essendo priva di valore probatorio la dichiarazione non sottoscritta di cui al documento n.5.
In comparsa di costituzione il convenuto ha, inoltre, allegato che l'unità immobiliare, acquistata nel
1985, era stata “sempre goduta da lui solo a titolo gratuito”. Nella memoria ex art. 183, comma 6 n. 2
c.p.c. del 3.10.2023, sono stati, invece, dedotti capitoli di prova in cui è stato indicato che dalla fine degli anni '80 “l'appartamento è stato utilizzato dalla famiglia quale casa di vacanza per CP_1 genitori e figli”, precisando che l'uso esclusivo vantato da risalirebbe al momento in cui i fratelli CP_1
e , rispettivamente nel 1999 e nel 2009, avevano acquistato altri immobili. Il CP_2 Pt_1
pagina 7 di 11 convenuto non ha, quindi, individuato il momento in cui è sorto il rapporto di comodato, non potendo evincersi, neanche nell'articolazione dei capitoli di prova, se la formazione del contratto risalga al 1999
o al 2009.
L'esistenza di un comodato non può, inoltre, essere desunta dall'intestazione della fornitura di acqua potabile, che è avvenuta soltanto nel 2019 e quindi successivamente alla presunta insorgenza del vincolo contrattuale. Peraltro, l'intestazione della fornitura pare essere giustificata da mere esigenze pratiche, atteso che il Regolamento del Servizio Idrico integrato Idrablu S.p.A. prescrive, in caso di comunione di un immobile, la necessità di delega ad uno solo dei comproprietari (doc. 9 parte attrice).
Il convenuto non ha, inoltre, né allegato né provato che fosse stato previsto tra le parti un termine finale del contratto. In assenza di prova, gravante sul comodatario, in merito alla pattuizione di un termine di durata del contratto, occorre ritenere che sia stato concluso un comodato precario, senza determinazione di durata, che, ai sensi dell'art. 1810 c.c., legittima il comodante a richiedere in ogni momento la restituzione del bene. Pertanto, anche qualora si ritenesse sussistente un contratto di comodato, la richiesta di restituzione del bene avanzata dal proprietario comodante, divenuto tale a seguito della morte dei genitori, determina l'immediata cessazione del diritto del comodatario alla disponibilità del bene. Lo scioglimento del vincolo contrattuale per recesso del comodante legittima, dunque, quest'ultimo alla proposizione della domanda di restituzione del bene e di risarcimento del danno per occupazione sine titulo dell'immobile dal momento in cui è stato chiesto di essere immesso nella disponibilità del bene.
Alla luce di tali considerazioni, deve, quindi, ritenersi che l'occupante dell'immobile, a seguito della richiesta di consegna delle chiavi del 20.10.2021 e del conseguente rifiuto, detenesse indebitamente l'immobile, in violazione del disposto di cui all'art. 1102 c.c. e che, quindi, sia meritevole d'accoglimento la richiesta di risarcimento da quantificare sulla base del valore dei canoni di locazioni percepibili dal novembre 2021 sino alla consegna delle chiavi dell'immobile e all'effettiva messa a disposizione del bene. Al riguardo, si ritiene opportuno determinare il presumibile valore locatizio dell'immobile sulla base del listino di valori indicato dall'Agenzia delle Entrate, i cui parametri sono determinati sulla base dell'estensione dell'immobile e dei semestri di riferimento.
Difatti, in assenza di ragioni o elementi che inducano a ritenere necessario un approfondimento istruttorio, anche avvalendosi dell'ausilio di un consulente tecnico, per il calcolo del valore locativo pagina 8 di 11 medio dell'immobile, deve ritenersi espressione del potere equitativo rimesso al Giudice ex art. 1226
c.c., riferirsi, anche per “scienza personale”, alle banche dati delle quotazioni dell'Osservatorio del
Mercato Immobiliare (OMI) dell'Agenzia delle Entrate, che costituiscono strumenti entrati nella comune esperienza, pubbliche e facilmente accessibili da chiunque attraverso le piattaforme dedicate.
Nell'esercizio del potere di liquidazione equitativa del danno da occupazione sine titulo, il Giudice può, quindi, anche per ragioni di economia processuale e di costi connessi al processo, fare riferimento alle quotazioni del mercato immobiliare raccolte e pubblicate dall'Agenzia delle Entrate, in quanto dati presuntivi che costituiscono parametri di massima (cfr. Cass. n. 13992/2019), eventualmente adattati alle caratteristiche e allo stato di fatto dell'immobile.
Dalla perizia depositata dal convenuto e dalla relativa visura immobiliare s'evince che la superficie della civile abitazione corrisponde a 79 metri quadri, che la stessa si trova nel centro del paese ed è abitabile, sebbene occorrano alcuni lavori di manutenzione (doc. 20). Per la determinazione del valore locativo nei singoli semestri si reputa, quindi, opportuno applicare i valori medi tra quelli minimi e massimi indicati nella banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate per gli immobili di civile abitazione con destinazione residenziale. Il valore locativo deve, quindi, essere calcolato come segue:
- novembre-dicembre 2021: (min 3,2 max 4,6 medio 3,9) 3,9 x 79 x 2 = 616,2
- primo semestre 2022: (min 3,2 max 4,6 medio 3,9) 3,9 x 79 x 6 = 1.848,6
- secondo semestre 2022: (min 3,2 max 4,6 medio 3,9) 3,9 x 79 x 6 = 1.848,6
- primo semestre 2023: (min 3,4 max 4,6 medio 4) 4 x 79 x 6 = 1.896
- secondo semestre 2023: (min 3,4 max 4,8 medio 4,1) 4,1 x 79 x 6 = 1.943,4
- primo semestre 2024: (min 3,6 max 5 medio 4,3) 4,3 x 79 x 6 = 2.038,2
- secondo semestre 2024: (min 3,8 max 5 medio 4,4) 4,4 x 79 x 6 = 2.085,60
- gennaio-maggio 2025: (cui, in assenza di parametri, si applicano quelli del secondo semestre del
2024) 4,4 x 79 x 5 = 1.738.
Il totale ammonta, quindi, a 14.014,60, che si ritiene equo aumentare del 25% (3.503,65) per la vocazione anche turistica dell'area in cui si trova l'immobile e, quindi, pari a 17.518,25.
La quota (1/3) spettante all'attrice corrisponde, pertanto, a 5.839,42, oltre rivalutazione monetaria e interessi da ogni singola mensilità al saldo. Spetta, inoltre, all'attrice il medesimo canone figurativo di pagina 9 di 11 locazione, in caso di non immediato rilascio, dalla pubblicazione della sentenza sino alla restituzione dell'immobile, corrispondente a euro 434,50 (347,6 aumentato del 25%).
Non assume rilevanza la circostanza, dichiarata dal convenuto, di voler consegnare l'immobile privo d'arredi e d'utenze, in quanto il danno risarcibile deve essere quantificato con riferimento al periodo pregresso (da novembre 2021 a maggio 2025), e non sulla base delle eventuali condizioni future dell'immobile.
Una diversa conclusione non può, infine, essere raggiunta neanche sulla base delle deduzioni dell'intervenuto essendo analoghe a quelle esposte dal convenuto. Controparte_2
Alla luce delle considerazioni esposte, la domanda attorea deve essere accolta e, pertanto,
[...]
deve essere condannato alla consegna in favore di delle chiavi CP_1 Parte_1 dell'immobile sito in Malesco (VB), Via Ronco 4, e al risarcimento del danno ammontante a euro
5.839,42, oltre rivalutazione monetaria e interessi da ogni singola mensilità al saldo. Sulla somma come sopra liquidata e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T., devono, quindi, essere aggiunti gli interessi compensativi dalle scadenze delle singole mensilità sino alla presente sentenza;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, deve essere condannato a Controparte_1
rifondere le spese di lite in favore di liquidate sulla base dei parametri ministeriali Parte_1
medi (minimi per la fase istruttoria e decisionale, stante il deposito della sola comparsa conclusionale), così come aggiornati dal D.M. 147/2022, tenendo conto del valore del decisum, in euro 286,00 per anticipazioni non imponibili e 3.387,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A.
e C.P.A.
Infine, ad avviso della giurisprudenza, le spese processuali incorse dal terzo intervenuto adesivo dipendente devono essere poste a carico della parte che, risultata soccombente, ha determinato l'interesse del terzo ad intervenire (Cass. 11670/18). Considerata l'identità della posizione assunta da rispetto al convenuto e che entrambi erano difesi dal medesimo procuratore, si Controparte_2
reputa di dover compensare le spese di lite nel relativo rapporto processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa, così decide:
pagina 10 di 11 - condanna alla consegna in favore di delle chiavi Controparte_1 Parte_1
dell'immobile sito in Malesco (VB), Via Ronco 4 al fine di consentirle di fare pari uso dello stesso;
- condanna a corrispondere a a titolo di risarcimento Controparte_1 Parte_1
del danno la somma di euro 5.839,42, oltre rivalutazione monetaria e interessi come specificati in parte motiva;
- riconosce, altresì, come dovuto a un canone figurativo calcolato Parte_1
equitativamente in euro 434,50 mensili per l'eventuale occupazione dell'immobile da parte del convenuto protratta nel periodo intercorrente tra la pubblicazione della presente sentenza sino alla consegna delle chiavi;
- condanna a rifondere in favore di le spese di lite Controparte_1 Parte_1
liquidate in euro 286,00 per anticipazioni non imponibili e 3.387,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.;
- compensa per il resto le spese di lite.
Verbania, 11.6.2025
Il Giudice
AR EL
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERBANIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa AR EL, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1103/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. PILONE Parte_1 C.F._1 MARIA SERENA e dall'avv. DONDERI GRAZIELLA con studio in Domodossola, via De Gasperi 25, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori,
PARTE ATTRICE contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. OLDANI Controparte_1 C.F._2
DANIELA con studio in Legnano, via Don Emanuele Cattaneo 2, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE CONVENUTA
e contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. OLDANI Controparte_2 C.F._3
DANIELA con studio in Legnano, via Don Emanuele Cattaneo 2, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte attrice:
“Voglia il Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi di ci all'atto introduttivo:
pagina 1 di 11 − accertata l'illegittimità, ai sensi dell'art. 1102 c.c., dell'uso esclusivo dell'immobile sito in Malesco (VB), Via Ronco 4, da parte del comproprietario condannare quest'ultimo alla Controparte_1 consegna in favore di di copia delle chiavi di accesso al bene al fine di consentirle Parte_1 di fare pari uso dello stesso;
− condannare a corrispondere ad , a decorrere dal novembre 2021 e Controparte_1 Parte_1 sino ad avvenuta consegna delle chiavi di accesso al bene, un importo a titolo risarcitorio pari ai canoni di locazione percepibili per l'immobile con riferimento ai prezzi di mercato correnti e quantificabile, nella misura di 1/3 spettante alla comproprietaria, in 1 €.1.160,00 mensili, oltre interessi e rivalutazione monetaria da ogni singola mensilità al saldo, ovvero in quella diversa minor somma, di cui si chiede la liquidazione d'ufficio anche in via equitativa. Rigettare, per l'effetto le domande del resistente e del terzo intervenuto, con favore di spese, competenze, onorari di giudizio e rifusione delle spese di mediazione.
IN VIA ISTRUTTORIA: qualora non fosse ritenuta sufficiente la copiosa documentazione versata in atti, si chiede che si proceda all'assunzione delle prove testimoniali dedotte nella già depositata memoria ex art. 183 n. 2.
Con ogni più ampia riserva di legge”.
Per parte convenuta:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, e ritenuta ogni più opportuna declaratoria, così GIUDICARE
In via preliminare: a) dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Verbania in favore di quello di Milano, quale foro della aperta successione;
b) ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti del ER , Controparte_2 litisconsorte necessario, onerandone la parte ricorrente che ha introdotto il giudizio.
Nel merito: a) accertata l'esistenza di un contratto di comodato sull'immobile di cui è causa, respingere, per l'effetto, la domanda di parte ricorrente, siccome infondata in fatto ed in diritto. Spese e competenze rifuse.
In via istruttoria: ammettere i mezzi di prova detti nelle memorie n. 2 e 3 art 183 c. 6 cpc.”
Per parte intervenuta:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, e ritenuta ogni più opportuna declaratoria, così GIUDICARE
In via preliminare: a) dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Verbania in favore di quello di Milano, quale foro della aperta successione;
b) ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti del ER , Controparte_2 litisconsorte necessario, onerandone la parte ricorrente che ha introdotto il giudizio.
pagina 2 di 11 Nel merito: a) accertata l'esistenza di un contratto di comodato sull'immobile di cui è causa, respingere, per l'effetto, la domanda di parte ricorrente, siccome infondata in fatto ed in diritto. Spese e competenze rifuse.
In via istruttoria: ammettere i mezzi di prova detti nelle memorie n. 2 e 3 art 183 c. 6 cpc.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702bis c.p.c. ha convenuto in giudizio il fratello Parte_1 Controparte_1
chiedendo che, accertata l'illegittimità, ai sensi dell'art. 1102 c.c. dell'uso esclusivo dell'immobile sito in Malesco (VB), Via Ronco 4, da parte del comproprietario quest'ultimo fosse Controparte_1 condannato alla consegna in favore dell'attrice di copia delle chiavi di accesso al bene al fine di consentirle di fare pari uso dello stesso, nonché a corrispondere a a decorrere dal Parte_1
novembre 2021 e sino ad avvenuta consegna delle chiavi di accesso al bene, un importo a titolo risarcitorio pari ai canoni di locazione percepibili per l'immobile con riferimento ai prezzi di mercato correnti e quantificabile, nella misura di 1/3 spettante alla comproprietaria, in €.1.160,00 mensili, oltre interessi e rivalutazione monetaria da ogni singola mensilità al saldo, ovvero nella diversa somma liquidata in via equitativa. In particolare, ha dedotto:
- che, a seguito di successione dai genitori, e , l'esponente era Persona_1 Persona_2
divenuta comproprietaria pro indiviso in ragione di 1/3, insieme ai fratelli e Controparte_1 CP_2
, dell'appartamento di civile abitazione sito in Malesco (VB), via Ronco 4, piano terra, censito
[...]
al catasto di detto Comune al foglio 12, particella 103, subalterno 5;
- che sino alla loro morte, avvenuta rispettivamente nel 2017 e nel 2019, e Persona_1 [...]
proprietari dell'immobile, avevano utilizzato l'alloggio, ospitando durante la stagione Persona_2
estiva i figli , e e le loro famiglie;
Pt_1 CP_1 CP_2
- che, successivamente alla morte della madre, che viveva e risiedeva a Rho, aveva Controparte_1
cominciato a utilizzare in via esclusiva l'alloggio di cui era comproprietario per le vacanze della propria famiglia, rifiutandosi di consegnarne le chiavi alla sorella ed impedendole dunque una Pt_1
pari fruizione e la percezione dei frutti ritraibili del bene;
pagina 3 di 11 - che l'immobile si trovava in una località di villeggiatura invernale ed estiva, dove appartamenti di pari metratura venivano concessi in locazione turistica breve ad un prezzo medio di € 870,00 a settimana e quindi di € 3.480,00 mensili;
- che, dopo numerosi solleciti verbali, con raccomandata datata 20 ottobre 2021 l'esponente aveva richiesto formalmente a ai sensi dell'art. 1102 c.c., la consegna di copia delle chiavi Controparte_1 dell'immobile;
- che tramite il proprio legale, si era rifiutato di provvedere alla consegna delle chiavi Controparte_1
alla comproprietaria e tale rifiuto era stato ribadito anche nel corso del celebrato procedimento di mediazione, conclusosi con verbale negativo per mancato accordo;
- che la condotta del resistente rappresentava una violazione del dettato dell'art. 1102 c.c.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1
della domanda attorea. In particolare ha esposto:
- che l'appartamento era stato a suo tempo acquistato dai genitori quale investimento di denaro a lui appartenente, derivatogli da un risarcimento assicurativo, e che, pertanto, tale unità immobiliare era sempre stata da lui solo goduta a titolo gratuito;
- che l'acquisto dell'immobile risaliva al 1985 per “15 miglioni” di lire, formalizzato nel rogito del
1988 e che dell'utilizzo/'investimento' del denaro spettante a vi era traccia nel 'foglio di spesa' CP_1
manoscritto dal padre ed era peraltro circostanza pacifica tra i fratelli CP_1 CP_1
- che, difatti, al decesso dei genitori (novembre 2017 il padre e febbraio 2019 la madre) né né CP_2
rivendicarono alcunché sull'appartamento caduto in successione, rispettando la volontà dei Pt_1
genitori;
- che con dichiarazione firmata dai coeredi in data 4/3/2019, ovvero nell'immediatezza del decesso della madre tanto quanto avevano autorizzato l'esclusiva intestazione al CP_1 Pt_1 CP_2
solo della fornitura di acqua potabile;
CP_1
- che tanto , quanto la ricorrente , avevano a loro volta ricevuto un aiuto economico CP_2 Pt_1 dai genitori per l'acquisto di una loro casa in Malesco nel medesimo stabile di Via Ronco/Via
Minazzoli;
pagina 4 di 11 - che per tali ragioni nel respingere la richiesta della sorella, aveva chiesto la cessione/voltura a CP_1
suo nome delle quote intestate ai fratelli, per regolarizzare in via formale quanto già di fatto avveniva da tempo, nel rispetto della volontà dei genitori;
- che, nell'aderire alla mediazione, aveva chiesto il coinvolgimento nella procedura anche del CP_1
fratello , quale litisconsorte necessario nella comunione ereditaria e che si dava così corso alla CP_2
mediazione, che si concludeva con esito negativo;
- che sussisteva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Verbania in favore di quella del Tribunale di Milano, quale forum hereditatis;
- che doveva, inoltre, essere integrato il contraddittorio nei confronti di quale Controparte_2
litisconsorte necessario nella comunione ereditaria.
Con comparsa del 3.7.2023 è intervenuto ex art 105 comma 2 c.p.c. ad adjuvandum Controparte_2
per la posizione del convenuto, aderendo alle conclusioni rassegnate da quest'ultimo e confermando l'esistenza di un contratto di comodato, sorto tra i genitori ed il convenuto, avente ad oggetto CP_1
l'appartamento di Malesco, il quale era stato consapevolmente mantenuto in essere anche dopo la morte dei genitori.
All'udienza di prima comparizione delle parti dell'11.1.2023 è stato disposto il mutamento del rito in quello ordinario di cognizione ed è stata fissata l'udienza ex art. 183 c.p.c. in data 5.7.2023, alla quale sono stati concessi i termini ex art. 183 c.6 n.1-2-3 c.p.c. ed è stata fissata per la disamina dei mezzi istruttori l'udienza del 14.2.2024. All'esito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, celebratasi mediante trattazione scritta. Con ordinanza del 19.2.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
⁎
La domanda attorea è fondata per le ragioni di seguito esplicate.
In via preliminare, occorre esaminare l'eccezione d'incompetenza territoriale del Tribunale adito, sollevata dal convenuto.
Come già illustrato nell'ordinanza datata 25.5.2023, l'eccezione non è fondata, in quanto trova applicazione il principio giurisprudenziale secondo cui “in tema di competenza territoriale, la controversia relativa alla validità di un contratto di comodato, concluso in vita dal "de cuius" con uno
pagina 5 di 11 dei suoi eredi e concernente un immobile rientrante nell'asse ereditario, appartiene, ai sensi dell'art.
21 c.p.c., alla competenza del giudice del luogo dove è posto l'immobile e non di quello di apertura della successione ex art. 22 c.p.c., restando irrilevante che a fondamento dell'impugnativa del comodato sia posta la violazione degli artt. 458 e 549 c.c., atteso che queste ultime disposizioni non sono funzionali a risolvere dispute fra coeredi, ma esclusivamente ad individuare delle ipotesi di nullità, mentre l'art. 22 citato disciplina la competenza nelle cause successorie, che sono configurabili solo allorché la lite sorga tra successori veri o presunti a titolo universale o particolare e abbia come oggetto principale l'accertamento di beni o diritti caduti in successione o che si ritenga debbano costituirne parte” (Cass. n. 10936 del 09/06/2020).
Nella specie, è incontestata l'appartenenza dell'immobile al compendio ereditario, sicché la qualità
d'erede non rappresenta l'oggetto del presente giudizio, ma il solo presupposto della legittimazione attiva e passiva delle parti in causa. Non trova, quindi, applicazione il c.d. forum hereditatis, bensì il disposto di cui all'art. 21 c.p.c., in base al quale la competenza spetta al Giudice dove si trova l'immobile.
Nel merito, l'attrice ha domandato la condanna del resistente al risarcimento del danno per violazione del disposto di cui all'art. 1102 c.c., avendo lo stesso goduto in via esclusiva dell'immobile appartenente in comunione pro indiviso ai tre fratelli.
Al riguardo, giova premettere che, in tema di uso della cosa comune, l'art. 1102, comma 1, c.c. prevede che “Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne uso secondo il loro diritto”. Affinché sia ravvisabile un atto illecito e, quindi, un danno risarcibile occorre, che siano verificate le condizioni di cui all'art. 2043 c.c.
(danno prodotto non iure e contra ius), ovvero la sussistenza di una compromissione da parte di un comproprietario dell'uso consentito agli altri. Quando, a norma dell'art. 1102 c.c., si ha un abuso della cosa comune, per l'alterazione della sua destinazione ovvero per l'impedimento del pari uso di essa da parte degli altri partecipanti alla comunione, ciascuno dei partecipanti è legittimato ad esercitare lo ius prohibendi per ottenere la cessazione della condotta illegittima, oltre che a promuovere un'azione di risarcimento del danno, inteso come effetto della diminuzione della quota o della perdita materiale del bene oggetto della comproprietà (cfr. da Cass. Sez. II, 12 settembre 2003, n. 13424; Cass. Sez. II, 10 gennaio 1981, n. 243; Cass. Sez. II, 12 settembre 1970, n. 1388). Viceversa, è stato precisato in pagina 6 di 11 giurisprudenza come l'utilizzo esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, ove mantenuta nei limiti di cui all'art. 1102 c.c., non è di per sé idonea a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso, e sempre che risulti provato che il comproprietario, il quale abbia avuto l'uso esclusivo del bene, ne abbia tratto anche un vantaggio patrimoniale (cfr. Cass. Sez. II, 09 febbraio 2015, n. 2423; Cass. Sez. II, 03 dicembre 2010,
n. 24647; Cass. Sez. II, 04 dicembre 1991, n. 13036). Da ciò consegue, quindi, che colui che utilizza, in via esclusiva, il bene comune non è tenuto, in via di principio, a corrispondere alcunché al comproprietario pro indiviso che risulti inerte. Tuttavia, allorché il proprietario abbia manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta, l'occupante è tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ritraibili dal godimento indiretto dell'immobile.
Nel caso concreto, è stato documentato che l'attrice con raccomandato del 20.10.2021 ha comunicato al convenuto la volontà di procedere a un uso turnario del bene, con conseguente richiesta di consegna delle chiavi dell'immobile (doc. 4). È, inoltre, dimostrato che il convenuto si è rifiutato di dar seguito alla richiesta della sorella (doc. 5). Lo stesso si è, infatti, opposto alla domanda, deducendo di vantare un titolo per la detenzione dell'immobile, consistente in un contratto di comodato già stipulato con i genitori e proseguito dopo il loro decesso.
Parte convenuta non ha, tuttavia, fornito la prova della sussistenza del predetto contratto. In tal senso, sono del tutto irrilevanti le deduzioni circa l'acquisto dell'immobile con denaro del convenuto, non essendo stato documentato l'impiego per l'acquisto di denaro appartenente a ed Controparte_1
essendo priva di valore probatorio la dichiarazione non sottoscritta di cui al documento n.5.
In comparsa di costituzione il convenuto ha, inoltre, allegato che l'unità immobiliare, acquistata nel
1985, era stata “sempre goduta da lui solo a titolo gratuito”. Nella memoria ex art. 183, comma 6 n. 2
c.p.c. del 3.10.2023, sono stati, invece, dedotti capitoli di prova in cui è stato indicato che dalla fine degli anni '80 “l'appartamento è stato utilizzato dalla famiglia quale casa di vacanza per CP_1 genitori e figli”, precisando che l'uso esclusivo vantato da risalirebbe al momento in cui i fratelli CP_1
e , rispettivamente nel 1999 e nel 2009, avevano acquistato altri immobili. Il CP_2 Pt_1
pagina 7 di 11 convenuto non ha, quindi, individuato il momento in cui è sorto il rapporto di comodato, non potendo evincersi, neanche nell'articolazione dei capitoli di prova, se la formazione del contratto risalga al 1999
o al 2009.
L'esistenza di un comodato non può, inoltre, essere desunta dall'intestazione della fornitura di acqua potabile, che è avvenuta soltanto nel 2019 e quindi successivamente alla presunta insorgenza del vincolo contrattuale. Peraltro, l'intestazione della fornitura pare essere giustificata da mere esigenze pratiche, atteso che il Regolamento del Servizio Idrico integrato Idrablu S.p.A. prescrive, in caso di comunione di un immobile, la necessità di delega ad uno solo dei comproprietari (doc. 9 parte attrice).
Il convenuto non ha, inoltre, né allegato né provato che fosse stato previsto tra le parti un termine finale del contratto. In assenza di prova, gravante sul comodatario, in merito alla pattuizione di un termine di durata del contratto, occorre ritenere che sia stato concluso un comodato precario, senza determinazione di durata, che, ai sensi dell'art. 1810 c.c., legittima il comodante a richiedere in ogni momento la restituzione del bene. Pertanto, anche qualora si ritenesse sussistente un contratto di comodato, la richiesta di restituzione del bene avanzata dal proprietario comodante, divenuto tale a seguito della morte dei genitori, determina l'immediata cessazione del diritto del comodatario alla disponibilità del bene. Lo scioglimento del vincolo contrattuale per recesso del comodante legittima, dunque, quest'ultimo alla proposizione della domanda di restituzione del bene e di risarcimento del danno per occupazione sine titulo dell'immobile dal momento in cui è stato chiesto di essere immesso nella disponibilità del bene.
Alla luce di tali considerazioni, deve, quindi, ritenersi che l'occupante dell'immobile, a seguito della richiesta di consegna delle chiavi del 20.10.2021 e del conseguente rifiuto, detenesse indebitamente l'immobile, in violazione del disposto di cui all'art. 1102 c.c. e che, quindi, sia meritevole d'accoglimento la richiesta di risarcimento da quantificare sulla base del valore dei canoni di locazioni percepibili dal novembre 2021 sino alla consegna delle chiavi dell'immobile e all'effettiva messa a disposizione del bene. Al riguardo, si ritiene opportuno determinare il presumibile valore locatizio dell'immobile sulla base del listino di valori indicato dall'Agenzia delle Entrate, i cui parametri sono determinati sulla base dell'estensione dell'immobile e dei semestri di riferimento.
Difatti, in assenza di ragioni o elementi che inducano a ritenere necessario un approfondimento istruttorio, anche avvalendosi dell'ausilio di un consulente tecnico, per il calcolo del valore locativo pagina 8 di 11 medio dell'immobile, deve ritenersi espressione del potere equitativo rimesso al Giudice ex art. 1226
c.c., riferirsi, anche per “scienza personale”, alle banche dati delle quotazioni dell'Osservatorio del
Mercato Immobiliare (OMI) dell'Agenzia delle Entrate, che costituiscono strumenti entrati nella comune esperienza, pubbliche e facilmente accessibili da chiunque attraverso le piattaforme dedicate.
Nell'esercizio del potere di liquidazione equitativa del danno da occupazione sine titulo, il Giudice può, quindi, anche per ragioni di economia processuale e di costi connessi al processo, fare riferimento alle quotazioni del mercato immobiliare raccolte e pubblicate dall'Agenzia delle Entrate, in quanto dati presuntivi che costituiscono parametri di massima (cfr. Cass. n. 13992/2019), eventualmente adattati alle caratteristiche e allo stato di fatto dell'immobile.
Dalla perizia depositata dal convenuto e dalla relativa visura immobiliare s'evince che la superficie della civile abitazione corrisponde a 79 metri quadri, che la stessa si trova nel centro del paese ed è abitabile, sebbene occorrano alcuni lavori di manutenzione (doc. 20). Per la determinazione del valore locativo nei singoli semestri si reputa, quindi, opportuno applicare i valori medi tra quelli minimi e massimi indicati nella banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate per gli immobili di civile abitazione con destinazione residenziale. Il valore locativo deve, quindi, essere calcolato come segue:
- novembre-dicembre 2021: (min 3,2 max 4,6 medio 3,9) 3,9 x 79 x 2 = 616,2
- primo semestre 2022: (min 3,2 max 4,6 medio 3,9) 3,9 x 79 x 6 = 1.848,6
- secondo semestre 2022: (min 3,2 max 4,6 medio 3,9) 3,9 x 79 x 6 = 1.848,6
- primo semestre 2023: (min 3,4 max 4,6 medio 4) 4 x 79 x 6 = 1.896
- secondo semestre 2023: (min 3,4 max 4,8 medio 4,1) 4,1 x 79 x 6 = 1.943,4
- primo semestre 2024: (min 3,6 max 5 medio 4,3) 4,3 x 79 x 6 = 2.038,2
- secondo semestre 2024: (min 3,8 max 5 medio 4,4) 4,4 x 79 x 6 = 2.085,60
- gennaio-maggio 2025: (cui, in assenza di parametri, si applicano quelli del secondo semestre del
2024) 4,4 x 79 x 5 = 1.738.
Il totale ammonta, quindi, a 14.014,60, che si ritiene equo aumentare del 25% (3.503,65) per la vocazione anche turistica dell'area in cui si trova l'immobile e, quindi, pari a 17.518,25.
La quota (1/3) spettante all'attrice corrisponde, pertanto, a 5.839,42, oltre rivalutazione monetaria e interessi da ogni singola mensilità al saldo. Spetta, inoltre, all'attrice il medesimo canone figurativo di pagina 9 di 11 locazione, in caso di non immediato rilascio, dalla pubblicazione della sentenza sino alla restituzione dell'immobile, corrispondente a euro 434,50 (347,6 aumentato del 25%).
Non assume rilevanza la circostanza, dichiarata dal convenuto, di voler consegnare l'immobile privo d'arredi e d'utenze, in quanto il danno risarcibile deve essere quantificato con riferimento al periodo pregresso (da novembre 2021 a maggio 2025), e non sulla base delle eventuali condizioni future dell'immobile.
Una diversa conclusione non può, infine, essere raggiunta neanche sulla base delle deduzioni dell'intervenuto essendo analoghe a quelle esposte dal convenuto. Controparte_2
Alla luce delle considerazioni esposte, la domanda attorea deve essere accolta e, pertanto,
[...]
deve essere condannato alla consegna in favore di delle chiavi CP_1 Parte_1 dell'immobile sito in Malesco (VB), Via Ronco 4, e al risarcimento del danno ammontante a euro
5.839,42, oltre rivalutazione monetaria e interessi da ogni singola mensilità al saldo. Sulla somma come sopra liquidata e poi progressivamente rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T., devono, quindi, essere aggiunti gli interessi compensativi dalle scadenze delle singole mensilità sino alla presente sentenza;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, deve essere condannato a Controparte_1
rifondere le spese di lite in favore di liquidate sulla base dei parametri ministeriali Parte_1
medi (minimi per la fase istruttoria e decisionale, stante il deposito della sola comparsa conclusionale), così come aggiornati dal D.M. 147/2022, tenendo conto del valore del decisum, in euro 286,00 per anticipazioni non imponibili e 3.387,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A.
e C.P.A.
Infine, ad avviso della giurisprudenza, le spese processuali incorse dal terzo intervenuto adesivo dipendente devono essere poste a carico della parte che, risultata soccombente, ha determinato l'interesse del terzo ad intervenire (Cass. 11670/18). Considerata l'identità della posizione assunta da rispetto al convenuto e che entrambi erano difesi dal medesimo procuratore, si Controparte_2
reputa di dover compensare le spese di lite nel relativo rapporto processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa, così decide:
pagina 10 di 11 - condanna alla consegna in favore di delle chiavi Controparte_1 Parte_1
dell'immobile sito in Malesco (VB), Via Ronco 4 al fine di consentirle di fare pari uso dello stesso;
- condanna a corrispondere a a titolo di risarcimento Controparte_1 Parte_1
del danno la somma di euro 5.839,42, oltre rivalutazione monetaria e interessi come specificati in parte motiva;
- riconosce, altresì, come dovuto a un canone figurativo calcolato Parte_1
equitativamente in euro 434,50 mensili per l'eventuale occupazione dell'immobile da parte del convenuto protratta nel periodo intercorrente tra la pubblicazione della presente sentenza sino alla consegna delle chiavi;
- condanna a rifondere in favore di le spese di lite Controparte_1 Parte_1
liquidate in euro 286,00 per anticipazioni non imponibili e 3.387,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.;
- compensa per il resto le spese di lite.
Verbania, 11.6.2025
Il Giudice
AR EL
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