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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 05/06/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
n. 41/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Settore delle controversie di lavoro
e di previdenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Beltrame ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 41/2025 RG Lav. promossa da:
con l'avv. Righi Parte_1
ricorrente contro
con l'avv. Schettini e l'avv. Santoro Controparte_1
resistente
pagina 1 di 5 Premesso che:
- il ricorrente ha instaurato il presente procedimento per impugnare il licenziamento intimato gli dalla società resistente con lettera del 26 agosto 2024;
- la società si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, e sollevando in via preliminare eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito;
rilevato che:
- l'eccezione di incompetenza va accolta;
- come noto, l'art. 413 co. 2 c.p.c. aggancia la competenza territoriale a tre distinti criteri alternativi. La disposizione recita: “Competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto”;
- anche di recente la Corte di Cassazione ha affermato la necessità di interpretare in senso estensivo il concetto di dipendenza aziendale, per consentire “di rendere più funzionale e celere il processo, radicandolo nei luoghi normalmente più vicini alla residenza del dipendente, nei quali sono più agevolmente reperibili gli elementi probatori necessari al giudizio (Cass. n. 506/2019; Cass. n. 6458/2018)” (Cass. n. 12907/2022 ma anche Cass.
n. 23110/2010; Cass. n. 3154/2018; Cass. n. 23053/2020; Cass. n. 1285/2022);
- la Corte ha tuttavia precisato che ciononostante “occorre pur sempre la sussistenza di un collegamento oggettivo o soggettivo del luogo ove il lavoratore presta la sua opera con la organizzazione aziendale”;
- il collegamento, sotto un profilo oggettivo, è stato ritenuto, per esempio, nel caso di utilizzo, da parte del datore di lavoro, di un'area di terzi (Cass. n 3154/2018; Cass. n.
23053/2020) adibita a rimessa di autoveicoli da cui aveva poi inizio l'attività lavorativa dei dipendenti, mentre sotto l'aspetto soggettivo nel caso di inviato speciale fuori sede di un giornale, ove “il riferimento dell'abitazione nei rapporti con l'azienda inducevano a ritenere il domicilio del giornalista quale articolazione della organizzazione aziendale
(Cass. n. 12907/2022)” (Cass. n. 19023/2023);
- con la pronuncia del 2022 da ultimo citata la Suprema Corte, in particolare, ha richiamato una sentenza risalente al 1995 per ribadire che “non può escludersi, a priori, la coincidenza dell'ufficio con l'attività svolta da una sola persona, al limite nella propria
pagina 2 di 5 abitazione, purché essa assommi i tratti propri di quella espletata nelle apposite strutture
(Cass. n. 8260/1995)”, per poi svolgere le seguenti considerazioni, a proposito dell'individuazione del proprium dell'attività del giornalista corrispondente: “affinché
l'attività di un giornalista corrispondente integri lo svolgimento delle mansioni proprie di un "ufficio di corrispondenza" occorre che ricorrano […] oltre alla elaborazione di notizie, anche la continuità della loro trasmissione, nonché il carattere elaborato e generale delle notizie stesse, provenienti da qualsiasi settore dell'informazione del paese di corrispondenza, restando irrilevante che vi sia o meno una struttura multipersonale e munita di specifici mezzi datoriali. Si è anche specificato che ciò che rileva è la realizzazione del prodotto finale tipico della corrispondenza e di una attività organizzata
a tal fine […] Ciò che, infatti, caratterizza l'attività di "corrispondente" è la elaborazione di notizie, la continuità della loro trasmissione, il carattere elaborato e generale delle notizie stesse (Cass. n. 19199/2013; Cass. n. 21540/2008), quale risultato dei compiti ad esso attribuiti.”;
- mutuando tali principi per farne applicazione al caso di specie, va considerato che l'attività del ricorrente era quella di un “commerciale esterno”, come da lui stesso riferito,
e si realizzava nei suoi tratti essenziali, caratterizzanti, nell'incontro con la clientela, che avveniva presso i locali di quest'ultima;
- in ricorso si sostiene che il ricorrente svolgesse la propria attività in smart working presso la propria abitazione, ove utilizzava il computer portatile e il telefono cellulare consegnatigli dall'azienda, e tuttavia si evidenzia in più passaggi che l'attività richiedesse al ricorrente di percorrere parecchi chilometri in auto (anch'essa di proprietà aziendale), tanto che quando la società ha privato il lavoratore del mezzo, egli si sarebbe trovato sostanzialmente costretto all'inoperosità (pag. 12 ricorso);
- eloquenti sono le dichiarazioni rese dal ricorrente stesso nel corso dell'odierno interrogatorio libero: “alle 8 ero già dal primo cliente, e fino alle 19 ero sempre fuori, dai clienti, a presentare l'Azienda e a procurare occasioni. Avevo una media di 25-30 offerte
a settimana. Ho sempre fatto 50.000 km all'anno.
Di mia spontanea volontà due pomeriggi a settimana in azienda.”;
- ne deriva che non può essere condivisa la tesi di parte ricorrente secondo cui presso l'abitazione del sig. sarebbe possibile ravvisare una dipendenza aziendale, Per_1
pagina 3 di 5 secondo la pur lata nozione elaborata dalla giurisprudenza di legittimità;
- va infatti considerato che anche secondo la Suprema Corte, quando l'attività lavorativa che si dichiari svolta in smart working possa essere fungibilmente espletata in un luogo qualunque, come nel caso di specie, senza che emerga l'esistenza presso l'abitazione del lavoratore di “alcun altro elemento (o collegamento oggettivo o soggettivo, come sopra evidenziato) che caratterizzasse in qualche modo la abitazione quale dipendenza aziendale, nel senso delineato, allora tale criterio non può essere preso in considerazione ai fini della individuazione della competenza territoriale, residuando unicamente i criteri del luogo di conclusione del contratto […] oppure della sede ove il lavoratore era addetto […]” (Cass. n. 19023/2023);
- in base alle allegazioni e alla documentazione in atti non sussiste alcun aggancio sufficiente a fondare ex art. 413 c.p.c. la competenza territoriale del Tribunale adito, dal momento che non sono ravvisabili elementi da cui evincere che presso l'abitazione del ricorrente fosse stabilmente organizzata e svolta una porzione fondamentale dell'attività a quest'ultimo demandata, tali da ancorare l'attività a quel luogo in modo sufficientemente solido;
- ai sensi dell'art. 428 c.p.c. va quindi accolta l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte resistente, con rimessione della causa al Tribunale di Venezia in funzione di giudice del lavoro;
- ogni ulteriore questione è assorbita;
- la peculiarità della vicenda e l'apertura in data odierna del dialogo a fini conciliativi giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il giudice:
- dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Vicenza;
- rimette la causa al Tribunale di Venezia assegnando termine di 30 giorni per la riassunzione del procedimento;
- compensa le spese di lite tra le parti.
pagina 4 di 5 Vicenza, 05/06/2025.
Il Giudice
dott.ssa Giulia Beltrame
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Settore delle controversie di lavoro
e di previdenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Beltrame ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 41/2025 RG Lav. promossa da:
con l'avv. Righi Parte_1
ricorrente contro
con l'avv. Schettini e l'avv. Santoro Controparte_1
resistente
pagina 1 di 5 Premesso che:
- il ricorrente ha instaurato il presente procedimento per impugnare il licenziamento intimato gli dalla società resistente con lettera del 26 agosto 2024;
- la società si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso, e sollevando in via preliminare eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito;
rilevato che:
- l'eccezione di incompetenza va accolta;
- come noto, l'art. 413 co. 2 c.p.c. aggancia la competenza territoriale a tre distinti criteri alternativi. La disposizione recita: “Competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto”;
- anche di recente la Corte di Cassazione ha affermato la necessità di interpretare in senso estensivo il concetto di dipendenza aziendale, per consentire “di rendere più funzionale e celere il processo, radicandolo nei luoghi normalmente più vicini alla residenza del dipendente, nei quali sono più agevolmente reperibili gli elementi probatori necessari al giudizio (Cass. n. 506/2019; Cass. n. 6458/2018)” (Cass. n. 12907/2022 ma anche Cass.
n. 23110/2010; Cass. n. 3154/2018; Cass. n. 23053/2020; Cass. n. 1285/2022);
- la Corte ha tuttavia precisato che ciononostante “occorre pur sempre la sussistenza di un collegamento oggettivo o soggettivo del luogo ove il lavoratore presta la sua opera con la organizzazione aziendale”;
- il collegamento, sotto un profilo oggettivo, è stato ritenuto, per esempio, nel caso di utilizzo, da parte del datore di lavoro, di un'area di terzi (Cass. n 3154/2018; Cass. n.
23053/2020) adibita a rimessa di autoveicoli da cui aveva poi inizio l'attività lavorativa dei dipendenti, mentre sotto l'aspetto soggettivo nel caso di inviato speciale fuori sede di un giornale, ove “il riferimento dell'abitazione nei rapporti con l'azienda inducevano a ritenere il domicilio del giornalista quale articolazione della organizzazione aziendale
(Cass. n. 12907/2022)” (Cass. n. 19023/2023);
- con la pronuncia del 2022 da ultimo citata la Suprema Corte, in particolare, ha richiamato una sentenza risalente al 1995 per ribadire che “non può escludersi, a priori, la coincidenza dell'ufficio con l'attività svolta da una sola persona, al limite nella propria
pagina 2 di 5 abitazione, purché essa assommi i tratti propri di quella espletata nelle apposite strutture
(Cass. n. 8260/1995)”, per poi svolgere le seguenti considerazioni, a proposito dell'individuazione del proprium dell'attività del giornalista corrispondente: “affinché
l'attività di un giornalista corrispondente integri lo svolgimento delle mansioni proprie di un "ufficio di corrispondenza" occorre che ricorrano […] oltre alla elaborazione di notizie, anche la continuità della loro trasmissione, nonché il carattere elaborato e generale delle notizie stesse, provenienti da qualsiasi settore dell'informazione del paese di corrispondenza, restando irrilevante che vi sia o meno una struttura multipersonale e munita di specifici mezzi datoriali. Si è anche specificato che ciò che rileva è la realizzazione del prodotto finale tipico della corrispondenza e di una attività organizzata
a tal fine […] Ciò che, infatti, caratterizza l'attività di "corrispondente" è la elaborazione di notizie, la continuità della loro trasmissione, il carattere elaborato e generale delle notizie stesse (Cass. n. 19199/2013; Cass. n. 21540/2008), quale risultato dei compiti ad esso attribuiti.”;
- mutuando tali principi per farne applicazione al caso di specie, va considerato che l'attività del ricorrente era quella di un “commerciale esterno”, come da lui stesso riferito,
e si realizzava nei suoi tratti essenziali, caratterizzanti, nell'incontro con la clientela, che avveniva presso i locali di quest'ultima;
- in ricorso si sostiene che il ricorrente svolgesse la propria attività in smart working presso la propria abitazione, ove utilizzava il computer portatile e il telefono cellulare consegnatigli dall'azienda, e tuttavia si evidenzia in più passaggi che l'attività richiedesse al ricorrente di percorrere parecchi chilometri in auto (anch'essa di proprietà aziendale), tanto che quando la società ha privato il lavoratore del mezzo, egli si sarebbe trovato sostanzialmente costretto all'inoperosità (pag. 12 ricorso);
- eloquenti sono le dichiarazioni rese dal ricorrente stesso nel corso dell'odierno interrogatorio libero: “alle 8 ero già dal primo cliente, e fino alle 19 ero sempre fuori, dai clienti, a presentare l'Azienda e a procurare occasioni. Avevo una media di 25-30 offerte
a settimana. Ho sempre fatto 50.000 km all'anno.
Di mia spontanea volontà due pomeriggi a settimana in azienda.”;
- ne deriva che non può essere condivisa la tesi di parte ricorrente secondo cui presso l'abitazione del sig. sarebbe possibile ravvisare una dipendenza aziendale, Per_1
pagina 3 di 5 secondo la pur lata nozione elaborata dalla giurisprudenza di legittimità;
- va infatti considerato che anche secondo la Suprema Corte, quando l'attività lavorativa che si dichiari svolta in smart working possa essere fungibilmente espletata in un luogo qualunque, come nel caso di specie, senza che emerga l'esistenza presso l'abitazione del lavoratore di “alcun altro elemento (o collegamento oggettivo o soggettivo, come sopra evidenziato) che caratterizzasse in qualche modo la abitazione quale dipendenza aziendale, nel senso delineato, allora tale criterio non può essere preso in considerazione ai fini della individuazione della competenza territoriale, residuando unicamente i criteri del luogo di conclusione del contratto […] oppure della sede ove il lavoratore era addetto […]” (Cass. n. 19023/2023);
- in base alle allegazioni e alla documentazione in atti non sussiste alcun aggancio sufficiente a fondare ex art. 413 c.p.c. la competenza territoriale del Tribunale adito, dal momento che non sono ravvisabili elementi da cui evincere che presso l'abitazione del ricorrente fosse stabilmente organizzata e svolta una porzione fondamentale dell'attività a quest'ultimo demandata, tali da ancorare l'attività a quel luogo in modo sufficientemente solido;
- ai sensi dell'art. 428 c.p.c. va quindi accolta l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte resistente, con rimessione della causa al Tribunale di Venezia in funzione di giudice del lavoro;
- ogni ulteriore questione è assorbita;
- la peculiarità della vicenda e l'apertura in data odierna del dialogo a fini conciliativi giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il giudice:
- dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Vicenza;
- rimette la causa al Tribunale di Venezia assegnando termine di 30 giorni per la riassunzione del procedimento;
- compensa le spese di lite tra le parti.
pagina 4 di 5 Vicenza, 05/06/2025.
Il Giudice
dott.ssa Giulia Beltrame
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