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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 31/07/2025, n. 3612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3612 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
N. 6430/2025 REG. GEN.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro
La dott.ssa Sara Manuela MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 26 maggio 2025
da Parte_1
rappresentato e assistito, in forza di procura allegata al ricorso dalle avvocate Silvia Balestro e Giulia Moroni ed elettivamente domiciliato presso lo Studio delle stesse in Milano, via Orti n. 2 ricorrente contro
, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Milano, via Savarè 1, presso gli Uffici dell'Avvocatura Distrettuale dell' , rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
Margherita Casagli, per procura generale alle liti;
convenuto
OGGETTO: pagamento indennità di disoccupazione
Conclusioni delle parti:
I difensori delle parti, come sopra costituiti, chiedevano venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere;
il difensore di parte ricorrente chiedeva la condanna alle spese;
il difensore dell chiedeva la compensazione quantomeno CP_1 parziale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 26 maggio 2025, il ricorrente conveniva in giudizio per ottenere la condanna dell'ente previdenziale al pagamento dell'indennità di CP_1 disoccupazione, vanamente richiesta e da ultimo con istanza del 12 dicembre 2024.
Esponeva che, nonostante l'intervenuto accordo conciliativo con il proprio ex datore di lavoro e la comunicazione effettuata dal medesimo al centro per l'impiego delle dimissioni rassegnate dal lavoratore per giusta causa e la successiva tempestiva domanda di all' quest'ultimo non aveva dato alcuna risposta. CP_2 CP_1
Si costituiva l' che, rappresentava come, a seguito di riesame della posizione del CP_1 ricorrente, la domanda era stata accolta.
All'udienza del 31 luglio 2025, le parti chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere.
La causa veniva posta in decisione con contestuale deposito del dispositivo e della contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il riconoscimento da parte dell'ente dell'indennità di disoccupazione realizzando, di fatto, quanto, con il presente ricorso, il sig. aveva chiesto supera il conflitto Parte_1 tra le parti. Invero, non vi è dubbio che, a seguito del mutamento della situazione sostanziale così come descritta nel ricorso, la domanda avanzata dal ricorrente abbia trovato soddisfazione piena nella successiva e diversa valutazione fatta dall'ente e nel riconoscimento di quanto domandato.
Le conformi conclusioni delle parti e la loro richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere ne sono poi la più chiara conferma.
La conclusione richiesta dalle parti esime questo giudice dall'esame della controversia.
Pur tuttavia, poiché le stesse parti ne hanno sollecitato la pronuncia, in questa sede deve essere esaminato il profilo relativo alle spese processuali.
La cessazione della materia del contendere, escludendo l'esame del merito e quindi, non individuando tra le parti un vincitore ed un vinto, impedisce che la pronuncia sulle spese si possa basare sulla regola generale della soccombenza reale.
Tuttavia, poiché tale è la regola di giudizio che il giudicante deve seguire laddove sia chiamato ad una pronuncia in punto spese, pur in assenza di una soccombenza reale, dovrà aversi riguardo a quella che viene denominata: soccombenza virtuale. Il giudice, in tali casi, dovrà verificare i fatti e le circostanze che hanno portato al mutamento della situazione sostanziale e quindi al soddisfacimento della richiesta del ricorrente.
Nella specie, risulta che il riesame della posizione del ricorrente e la decisione dell'ufficio di concedere quanto richiesto sia avvenuta solo dopo la presentazione del ricorso ed a seguito di verifiche che l'istituto poteva espletare nell'immediatezza della presentazione della richiesta presentata in sede amministrativa.
Ora, la circostanza che tale verifica non sia stata fatta prima e che il ricorrente abbia, comunque, dovuto agire in sede giurisdizionale prima di vedere accolte le proprie deduzioni ed aver ottenuto quanto chiesto con l'atto introduttivo del giudizio, consente di attribuire alla stessa la veste di parte virtualmente vittoriosa. Per converso, all'Ente che ha riesaminato la posizione del ricorrente solo dopo essere convenuto in giudizio, il ruolo di parte virtualmente soccombente.
In particolare va sottolineato che, pur considerate le vicende pregresse che hanno reso difficoltosa la valutazione delle sorti del rapporto di lavoro tra il ricorrente e la società, non da meno il 12 dicembre 2024 (doc. 11) sono state comunicate le dimissioni per giusta causa del lavoratore e il 19 dicembre 2024 (doc. 12), lo stesso ha presentato domanda di riesame all' senza tuttavia ricevere alcuna risposta e dovendo, quindi, CP_1 provvedere al deposito del ricorso.
Si ritiene, quindi, che in considerazione dei tempi nei quali la risposta è stata data le spese di lite vadano poste a carico dell'ente.
Non si ravvisano, invece, ragioni per la compensazione delle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:
1) dichiara cessata la materia del contendere.
2)condanna l' sostenute da parte ricorrente, spese che si liquidano in complessive CP_1
€ 1500 oltre accessori di legge con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Milano 31 luglio 2025
Il giudice
Dott.ssa Sara Manuela Moglia
Il giudice del lavoro Sara Manuela Moglia
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro
La dott.ssa Sara Manuela MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 26 maggio 2025
da Parte_1
rappresentato e assistito, in forza di procura allegata al ricorso dalle avvocate Silvia Balestro e Giulia Moroni ed elettivamente domiciliato presso lo Studio delle stesse in Milano, via Orti n. 2 ricorrente contro
, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Milano, via Savarè 1, presso gli Uffici dell'Avvocatura Distrettuale dell' , rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
Margherita Casagli, per procura generale alle liti;
convenuto
OGGETTO: pagamento indennità di disoccupazione
Conclusioni delle parti:
I difensori delle parti, come sopra costituiti, chiedevano venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere;
il difensore di parte ricorrente chiedeva la condanna alle spese;
il difensore dell chiedeva la compensazione quantomeno CP_1 parziale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 26 maggio 2025, il ricorrente conveniva in giudizio per ottenere la condanna dell'ente previdenziale al pagamento dell'indennità di CP_1 disoccupazione, vanamente richiesta e da ultimo con istanza del 12 dicembre 2024.
Esponeva che, nonostante l'intervenuto accordo conciliativo con il proprio ex datore di lavoro e la comunicazione effettuata dal medesimo al centro per l'impiego delle dimissioni rassegnate dal lavoratore per giusta causa e la successiva tempestiva domanda di all' quest'ultimo non aveva dato alcuna risposta. CP_2 CP_1
Si costituiva l' che, rappresentava come, a seguito di riesame della posizione del CP_1 ricorrente, la domanda era stata accolta.
All'udienza del 31 luglio 2025, le parti chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere.
La causa veniva posta in decisione con contestuale deposito del dispositivo e della contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il riconoscimento da parte dell'ente dell'indennità di disoccupazione realizzando, di fatto, quanto, con il presente ricorso, il sig. aveva chiesto supera il conflitto Parte_1 tra le parti. Invero, non vi è dubbio che, a seguito del mutamento della situazione sostanziale così come descritta nel ricorso, la domanda avanzata dal ricorrente abbia trovato soddisfazione piena nella successiva e diversa valutazione fatta dall'ente e nel riconoscimento di quanto domandato.
Le conformi conclusioni delle parti e la loro richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere ne sono poi la più chiara conferma.
La conclusione richiesta dalle parti esime questo giudice dall'esame della controversia.
Pur tuttavia, poiché le stesse parti ne hanno sollecitato la pronuncia, in questa sede deve essere esaminato il profilo relativo alle spese processuali.
La cessazione della materia del contendere, escludendo l'esame del merito e quindi, non individuando tra le parti un vincitore ed un vinto, impedisce che la pronuncia sulle spese si possa basare sulla regola generale della soccombenza reale.
Tuttavia, poiché tale è la regola di giudizio che il giudicante deve seguire laddove sia chiamato ad una pronuncia in punto spese, pur in assenza di una soccombenza reale, dovrà aversi riguardo a quella che viene denominata: soccombenza virtuale. Il giudice, in tali casi, dovrà verificare i fatti e le circostanze che hanno portato al mutamento della situazione sostanziale e quindi al soddisfacimento della richiesta del ricorrente.
Nella specie, risulta che il riesame della posizione del ricorrente e la decisione dell'ufficio di concedere quanto richiesto sia avvenuta solo dopo la presentazione del ricorso ed a seguito di verifiche che l'istituto poteva espletare nell'immediatezza della presentazione della richiesta presentata in sede amministrativa.
Ora, la circostanza che tale verifica non sia stata fatta prima e che il ricorrente abbia, comunque, dovuto agire in sede giurisdizionale prima di vedere accolte le proprie deduzioni ed aver ottenuto quanto chiesto con l'atto introduttivo del giudizio, consente di attribuire alla stessa la veste di parte virtualmente vittoriosa. Per converso, all'Ente che ha riesaminato la posizione del ricorrente solo dopo essere convenuto in giudizio, il ruolo di parte virtualmente soccombente.
In particolare va sottolineato che, pur considerate le vicende pregresse che hanno reso difficoltosa la valutazione delle sorti del rapporto di lavoro tra il ricorrente e la società, non da meno il 12 dicembre 2024 (doc. 11) sono state comunicate le dimissioni per giusta causa del lavoratore e il 19 dicembre 2024 (doc. 12), lo stesso ha presentato domanda di riesame all' senza tuttavia ricevere alcuna risposta e dovendo, quindi, CP_1 provvedere al deposito del ricorso.
Si ritiene, quindi, che in considerazione dei tempi nei quali la risposta è stata data le spese di lite vadano poste a carico dell'ente.
Non si ravvisano, invece, ragioni per la compensazione delle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:
1) dichiara cessata la materia del contendere.
2)condanna l' sostenute da parte ricorrente, spese che si liquidano in complessive CP_1
€ 1500 oltre accessori di legge con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Milano 31 luglio 2025
Il giudice
Dott.ssa Sara Manuela Moglia
Il giudice del lavoro Sara Manuela Moglia