Art. 20.
Gli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, nei limiti numerici stabiliti dal Consiglio di amministrazione degli Istituti stessi, sono autorizzati a stipulare contratti di locazione di opere per il fabbisogno dei propri servizi relativo alla codifica dei dati ed alla perforazione di schede meccanografiche.
La spesa complessiva derivante dalla applicazione del comma precedente e' ripartita tra le Casse pensioni facenti parte degli Istituti medesimi in base alle aliquote stabilite dall' articolo 17 della legge 24 ottobre 1962, n. 1593 .
Per la gestione del patrimonio immobiliare delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza, l'autorizzazione di stipulare contratti di locazioni di opere, secondo le modalita' e le procedure contemplate dall' articolo 7 della legge 13 giugno 1962, n. 855 , e' concessa agli Istituti stessi per tutte le opere concernenti l'assistenza tecnica e la manutenzione relative ai predetti beni immobiliari.
Il termine previsto dall' articolo 18 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 , concernente prestazioni di lavoro straordinario per il personale addetto ai servizi degli Istituti di previdenza, e' prorogato dal 31 dicembre 1965 fino al 31 dicembre 1968. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 5 febbraio 1968, n. 85 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Il termine previsto dall'ultimo comma dell' articolo 20 della legge 26 luglio 1965, n. 965 , concernente prestazioni di lavoro straordinario per il personale addetto ai servizi degli istituti di previdenza - compreso quello della ragioneria centrale - e' prorogato dal 31 dicembre 1968 al 31 dicembre 1972".
Gli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, nei limiti numerici stabiliti dal Consiglio di amministrazione degli Istituti stessi, sono autorizzati a stipulare contratti di locazione di opere per il fabbisogno dei propri servizi relativo alla codifica dei dati ed alla perforazione di schede meccanografiche.
La spesa complessiva derivante dalla applicazione del comma precedente e' ripartita tra le Casse pensioni facenti parte degli Istituti medesimi in base alle aliquote stabilite dall' articolo 17 della legge 24 ottobre 1962, n. 1593 .
Per la gestione del patrimonio immobiliare delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza, l'autorizzazione di stipulare contratti di locazioni di opere, secondo le modalita' e le procedure contemplate dall' articolo 7 della legge 13 giugno 1962, n. 855 , e' concessa agli Istituti stessi per tutte le opere concernenti l'assistenza tecnica e la manutenzione relative ai predetti beni immobiliari.
Il termine previsto dall' articolo 18 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 , concernente prestazioni di lavoro straordinario per il personale addetto ai servizi degli Istituti di previdenza, e' prorogato dal 31 dicembre 1965 fino al 31 dicembre 1968. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 5 febbraio 1968, n. 85 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Il termine previsto dall'ultimo comma dell' articolo 20 della legge 26 luglio 1965, n. 965 , concernente prestazioni di lavoro straordinario per il personale addetto ai servizi degli istituti di previdenza - compreso quello della ragioneria centrale - e' prorogato dal 31 dicembre 1968 al 31 dicembre 1972".