Sentenza 22 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza 22/03/2023, n. 940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 940 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/03/2023
N. 00940/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02088/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2088 del 2017, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Girolamo Rubino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Palermo, via G. Oberdan, 5;
contro
Comune di Castelvetrano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Vasile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Vito Scalisi in Palermo, via Catania 15;
per l’annullamento
della nota prot. n. -OMISSIS- recate il rigetto dell’istanza di condono edilizio n. -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Castelvetrano;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 gennaio 2023 il dott. Francesco Mulieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 19.09.2017 e depositato il 21/09/2017 la ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento in epigrafe indicato recante il rigetto dell’istanza di condono edilizio del 6 dicembre 2004 dalla stessa presentata per un immobile di sua proprietà.
In punto di fatto espone che:
- è proprietaria sin dal 1992 del predetto immobile sito nel Comune di Castelvetrano nella frazione di -OMISSIS- che sin dal momento dell’acquisto da parte sua si presentava composto da un corpo di fabbrica in cemento armato e da una veranda con copertura precaria in legno lungo i lati di prospetto, per un volume complessivo di circa 380 mc.;
- relativamente al predetto immobile, il dante causa dell’attuale proprietaria aveva inoltrato al Comune di Castelvetrano in data 29.03.1986 regolare istanza di sanatoria;
- la ricorrente, riscontrando celermente la richiesta di integrazione documentale del Comune, produceva i documenti richiesti e segnatamente una relazione tecnica concernente lo stato dei lavori e l’ulteriore certificato di idoneità sismica.
- dopo quattro anni dalla suddetta richiesta il Comune con nota del -OMISSIS- respingeva l’istanza di sanatoria, asserendo che il fabbricato de quo sarebbe risultato costruito a meno di 150 mt dalla battigia e con provvedimento -OMISSIS- ne ordinava la demolizione;
- avverso il superiore provvedimento la ricorrente proponeva un ricorso giurisdizionale (recante il n. -OMISSIS-) innanzi a questo TAR;
- con la sentenza n. -OMISSIS- il predetto ricorso veniva respinto;
- la suddetta pronuncia veniva impugnata dall’odierna ricorrente innanzi al C.G.A.;
- nelle more la ricorrente presentava una nuova istanza di condono edilizio, ai sensi dell’art. 32 della legge 326/03 del 06.12.2004, allegando tutte le risultanze tecniche necessarie a dimostrare la condonabilità dell’opera:
- anche in questo caso il Comune ricorrente, con il provvedimento impugnato rigettava l’istanza di condono presentata dalla ricorrente, facendo riferimento al vincolo di inedificabilità di cui all’art. 15 della L.r. n. 78/76.
Del suddetto provvedimento, la ricorrente ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi:
1) Violazione dell’art.54 del c.n - incompetenza – violazione del principio della cooperazione.
Il Comune resistente, prima di emettere l’ordinanza di demolizione impugnata con il ricorso n. -OMISSIS-, avrebbe dovuto accertare quali iniziative l’organo preposto alla tutela del demanio marittimo, e precisamente la Capitaneria di porto, avesse adottato al fine di regolarizzare la situazione di abuso divenuta tale solo a seguito dei mutamenti della costa verificatisi in momento successivo alla costruzione dell'immobile.
2) Violazione e falsa applicazione dell’art.23 della legge regionale n.37/85 - violazione e falsa applicazione dell’art. 32 della legge 326/03 - eccesso di potere per difetto di istruttoria - difetto di presupposto.
Il diniego di sanatoria impugnato sarebbe affetto dal vizio di difetto di istruttoria atteso che l’asserita distanza del fabbricato dalla battigia, sarebbe stata documentata sulla scorta di un accertamento effettuato in data 1996. Ed invero, tali accertamenti avrebbero dovuto effettuarsi con riferimento al periodo di realizzazione dell'immobile per cui è controversia, atteso che la particolare natura del terreno (sabbia) che si frappone tra il fabbricato e la battigia, subisce delle costanti variazioni a causa del moto ondoso e di eventuali riporti di detriti che si sedimentano sulla linea di battigia.
3) Violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di definizione del procedimento amministrativo - violazione e falsa applicazione dell’art.97 della costituzione - violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge 241/90. violazione del principio di proporzionalità e buon andamento.
La ricorrente lamenta il lunghissimo lasso di tempo intercorso tra la domanda di condono inoltrata dalla ricorrente nel 2004 ed il diniego opposto dall'amministrazione comunale; deduce l’illegittimità del provvedimento in quanto sprovvisto di una motivazione adeguata e congrua idonea a dar conto delle effettive ragioni di tutela dell'interesse pubblico prevalente sottese al diniego opposto, ragioni che, non potrebbero sostanziarsi nell’esigenza del mero ripristino della legalità violata.
Il Comune di Castelvetrano si è costituito in giudizio e, con memoria, ha replicato a quanto dedotto in ricorso.
Alla pubblica udienza del 17 gennaio 2023 il ricorso è stato posto in decisione.
Il ricorso è infondato alla stregua di quanto appresso specificato.
Le doglianze riproposte da parte ricorrente con i primi due motivi risultano definitivamente disattese dalla decisione n. -OMISSIS- resa sulla medesima vicenda da questo Tribunale a definizione del ricorso R.G. n. -OMISSIS-, di impugnazione, oltre che dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- dell’immobile de quo, anche quella di acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune del medesimo bene. La citata decisione, peraltro, ha trovato piena conferma dal Consiglio di Giustizia Amministrativa nel giudizio conclusosi con sentenza n. -OMISSIS- di rigetto dell’appello promosso in relazione al medesimo abuso edificatorio.
Detta sentenza ha statuito in particolare che:
- “Non sussiste la violazione dell’art. 54 cod. nav. né può dubitarsi che l’ordinamento attribuisca all’ente locale la competenza ad adottare i provvedimenti di contrasto all’abusivismo edilizio (su cui Consiglio di Stato, IV, n. 95/1996; Id., V, n. 134/1998; ed implicitamente anche Consiglio di Stato, V, n. 3143/2014)” ;
- “(…) il Collegio ritiene che la sentenza impugnata resiste alle critiche avanzate con l’appello anche perché la determinazioni assunte in primo grado seguono lo svolgimento di una CTU, non contestata per illogicità o irragionevolezza, che prende posizione anche sulla verificazione disposta dal Tar con ordinanza istruttoria n. -OMISSIS-. La suddetta CTU accerta che il manufatto abusivo si trova ad una distanza lineare dalla battigia di metri 124,75 (“misurata dallo spigolo Sud-Est in allineamento con il prospetto Est”) o di mt 127,00 (“dallo spigolo Sud-Ovest – spigolo veranda coperta- in allineamento con il prospetto Ovest”), così da poter concludere che “dal rilievo effettuato si evince che il fabbricato dista dalla battigia, così come raffigurata in planimetria, meno di 150 mt. Il Collegio ritiene che le conclusioni cui perviene la Ctu sostengono la legittimità dell’azione amministrativa di repressione degli abusi edilizi. Corretta è, quindi, la sentenza impugnata che ha respinto la censura avanzata con il ricorso introduttivo, né può trovare accoglimento la doglianza che parte appellante avanza nei confronti della decisione impugnata che non avrebbe “attribuito rilevanza agli elementi ben più preganti offerti dall’appellante” .
Anche il terzo motivo è infondato alla luce della condivisa e consolidata giurisprudenza secondo la quale che «il vincolo di cui all’art. 15, comma 1, legge reg. n. 78/1976), rende insanabile qualsiasi abuso, “ad eccezione delle opere iniziate prima dell'entrata in vigore della medesima legge – legge reg. n. 78/1976 - e le cui strutture essenziali siano state portate a compimento entro il 31 dicembre 1976” (art. 23, comma 11 legge reg. n. 37/1985)» (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 2 settembre 2021, n. 2495), senza che rilevi il lasso di tempo intercorso tra l’istanza di regolarizzazione e l’emanazione del provvedimento impugnato: in subiecta materia «il mero decorso del tempo non può affatto legittimare - in assenza di specifica causa di giustificazione normativamente individuata, a fronte, peraltro, del carattere permanente della condotta antigiuridica posta in essere - l’edificazione avvenuta senza titolo ed il correlativo arretramento del potere di contrasto del fenomeno dell’abusivismo, né può riconnettersi alcun affidamento tutelabile al perdurante mantenimento di una situazione di fatto abusiva e, pertanto, contra legem» (T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 31 agosto 2021, n. 2494).
Sula scorta di quanto precede il ricorso, in quanto infondato, deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune resistente che si liquidano in 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2023, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm, con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe La Greca, Presidente FF
Francesco Mulieri, Consigliere, Estensore
Luca Pavia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Mulieri | Giuseppe La Greca |
IL SEGRETARIO