Sentenza 27 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 27/06/2022, n. 1051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1051 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/06/2022
N. 01051/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00896/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso r.g. n. 896 del 2017, proposto da:
- AN NE De IS, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Sonia Mascia Cavalera e Francesco Lezzi, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Lecce alla via 47° Rgt. Fanteria 4;
contro
- il Comune di Casarano, non costituito in giudizio;
nei confronti
- di RI NI AN, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
- del provvedimento del 30.03.2017 con cui il Responsabile del Settore Assetto del Territorio del Comune di Casarano dava parere favorevole al rilascio del permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 DPR n. 380/2001 in favore della sig.ra RI NI AN;
- della nota del 03.04.2017 prot. 8476 con cui il Responsabile del Settore Assetto del Territorio del Comune di Casarano comunicava alla sig.ra AN l’accoglimento della richiesta di rilascio del p.d.c.;
- di ogni altro atto preordinato, conseguente e\o connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Vista la nota in data 11 maggio 2022 con cui la difesa della ricorrente dichiarava “ la sopravvenuta carenza d’interesse alla trattazione del ricorso essendo intervenuto, successivamente alla sua proposizione, il provvedimento in autotutela prot. n. 21725 del 06.09.2017, con cui il Comune di Casarano ha annullato il parere favorevole del 30.03.2017 e (la) comunicazione di accoglimento prot. 8476 del 03.04.2017 ”, atti oggetto del presente gravame.
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, c.p.a.
Visti gli atti della causa.
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 23 giugno 2022 il Cons. Ettore Manca, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale.
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che:
- il giudizio va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, in conformità alla dichiarazione dei difensori della ricorrente in data 30 maggio 2022.
- le spese possono eccezionalmente essere compensate, per la natura della decisione adottata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 896 del 2017 indicato in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 23 giugno 2022, con l’intervento dei magistrati:
magistrati:
Ettore Manca, Presidente FF, Estensore
Patrizia Moro, Consigliere
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Ettore Manca |
IL SEGRETARIO