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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/12/2025, n. 1439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1439 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1067 /2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa EL GE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con gli avv. LISO CELESTE e SERNIA SABINO
- RICORRENTE contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore con i dott. , , CP_2 Controparte_3 CP_4
, , e ex art. 417-bis
[...] CP_5 CP_6 CP_7
c.p.c.
- RESISTENTE
Oggetto: Altre ipotesi
All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 7.05.2025 ha adito l'intestato Tribunale chiedendo la Parte_1 condanna del – suo datore di lavoro negli aa.ss. Controparte_8
2022/2023 e 2023/2024 – a pagare l'indennità per ferie non godute maturata durante i rapporti a tempo determinato intercorsi tra le parti.
A sostegno delle proprie ragioni ha dedotto che, per tutte le annualità indicate, era stata assunta con contratti aventi termine al 30 giugno e non aveva usufruito di alcun giorno di ferie volontario, essendo stata illegittimamente collocata in ferie d'ufficio durante i giorni di sospensione delle lezioni, come da prassi vigente presso gli Istituti Scolastici.
Richiamando ampiamente i principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità ed europea sul tema (e in particolare Cass. 14268/2022 e CGUE del 6.11.2018, cause C-
569/16, C-570/16, C-619/16 e C-684/16) ha precisato:
- di non aver mai espressamente chiesto di usufruire delle ferie;
- di non essere stata formalmente invitata a farlo da parte del dirigente scolastico, con l'espresso avviso della perdita del diritto alla loro monetizzazione ai sensi dell'art. 5, comma 8, d.l. 95/2012, in mancanza di tale richiesta.
Ha evidenziato come l'onere della prova di tali circostanze incombesse sulla controparte, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità nell'applicare l'art. 5, comma 8, d.l.
95/2012 in conformità alla disciplina di cui all'art. 7, par. 2, della dir. 2003/88/CE come interpretata dalla CGUE.
Ha sostenuto di avere diritto, dunque alla monetizzazione dei giorni di ferie maturati, rispettivamente nel numero di 19,33 per l'a.s. 2022/2023 e 23,91 per l'a.s. 2023/2024.
Con memoria di costituzione il ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo che i CP_1 docenti a tempo determinato sono in ferie – per consolidata prassi – sia nei giorni di sospensione delle attività didattiche da calendario regionale o d'istituto, sia nei giorni compresi tra la fine delle lezioni e il termine del contratto, salvo espliciti ordini dirigenziali.
Ha evidenziato, sul punto, l'assenza di prova dello svolgimento di attività lavorativa da parte della ricorrente nei giorni destinati alle ferie e ha sottolineato come la citata prassi, intesa a favorire la fruizione dei riposi di legge in luogo della loro monetizzazione, fosse del tutto conforme rispetto alla disciplina di cui alle norme nazionali, alla direttiva europea 2003/88/CE e alla contrattazione collettiva.
Ha precisato come la docente, grazie al calendario scolastico pubblicato ad inizio anno scolastico, fosse nelle condizioni di programmare il proprio tempo libero con largo anticipo, consapevole di essere considerata indisponibile, nei giorni di sospensione delle lezioni, dal datore di lavoro, il quale neppure aveva ragioni di disporre delle sue prestazioni, considerate le mansioni svolte.
Ha richiamato, a conferma di quanto esposto, la disciplina di cui alla l. 228/2012, da interpretarsi nel senso dell'imposizione di un obbligo, a carico dei docenti, di fruizione
2 delle ferie nei giorni di sospensione delle attività didattiche, vincolante anche per il datore di lavoro. Ha precisato che tale disciplina era stata anche richiamata nelle dichiarazioni congiunte rispettivamente allegate al CCNL comparto Scuola 2018 e al CCNL comparto
Scuola 2024.
Ha sottolineato come tale vincolo escludesse la necessità di ulteriori provvedimenti amministrativi volti alla “concessione” delle ferie stesse e facesse ricadere sul docente l'onere probatorio di aver lavorato durante le vacanze scolastiche.
Ha sostenuto, con particolare riferimento al mese di giugno, che non vi fosse alcuna sorta di “reperibilità” equiparabile ad attività lavorativa, posto che eventuali impegni professionali risultano dai calendari scolastici o sono comunicati con appositi ordini di servizio, con anticipo, e vengono debitamente documentati.
Ha richiamato giurisprudenza di merito, costituzionale ed europea a conferma di quanto dedotto, precisando che la stessa Corte di Giustizia, sul tema, aveva sollecitato un approccio “sostanzialistico” da parte dei giudici nazionali, al fine di scongiurare comportamenti datoriali abusivi volti a dissuadere il lavoratore dall'esercizio del suo diritto al riposo, certamente non presenti nell'ambito della scuola pubblica italiana e delle sue peculiarità.
Ha evidenziato che l'accoglimento della tesi esposta in ricorso determinerebbe l'integrazione di un'ipotesi di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.
In via subordinata ha chiesto di rideterminare l'indennizzo dovuto, nei limiti della prescrizione quinquennale, previa acquisizione dei dati necessari presso la competente
Ragioneria Territoriale dello Stato e previa decurtazione dal computo dei giorni corrispondenti alle festività soppresse, ai sensi dell'art. 1, comma 3, l. 937/77.
***
Presupposto fattuale perché possa essere riconosciuto il diritto alla monetizzazione delle ferie al momento della risoluzione del rapporto, ai sensi degli artt. 10 d.lgs. 66/2003 e 7 dir. 2003/88/CE, è che il periodo annuale minimo di ferie retribuite non sia stato goduto dal lavoratore.
Parte ricorrente, nella parte in diritto del proprio atto introduttivo del giudizio, ha richiamato tutta l'evoluzione giurisprudenziale nazionale ed europea relativa all'interpretazione del divieto di monetizzazione delle ferie non godute di cui all'art. 5,
3 comma 8, d.l. 95/2012 e della deroga prevista per i docenti cd. precari dall'art. 1, commi
54-56, l. 228/2012.
Trattasi, peraltro, di richiami normativi e giurisprudenziali inconferenti, nel caso di specie, posto che la stessa ricorrente ha ammesso di aver fruito delle ferie, sebbene in periodi imposti d'ufficio dall'amministrazione scolastica.
Sono, infatti, inequivocabili le seguenti espressioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio:
- “la docente…non ha usufruito di alcun giorno di ferie volontario a sua disposizione, in quanto è stata illegittimamente collocata in ferie d'ufficio durante i periodi di sospensione delle lezioni”;
- “questa è la prassi all'interno degli Istituti Scolastici, laddove il personale docente con contratti al 30 giugno viene posto in ferie d'ufficio dalla Scuola nei giorni di sospensione delle lezioni”.
In altri termini, parte ricorrente conferma proprio quanto sostenuto in memoria dal e cioè che, per prassi consolidata, i docenti a tempo determinato vengono CP_1 collocati in ferie d'ufficio durante i periodi di sospensione delle lezioni.
Non sono applicabili, dunque, i principi di diritto affermati dalla giurisprudenza citata, e cioè che il datore di lavoro debba dimostrare di aver messo il dipendente nelle condizioni di esercitare il proprio diritto alle ferie, invitandolo ad usufruirne con l'espresso avviso della loro perdita, in caso di mancata richiesta. Si tratta, infatti, di regole probatorie riferite alla sola ipotesi in cui il godimento delle ferie non ci sia stata e non ai casi in cui la fruizione vi sia stata, sebbene con imposizione unilaterale dei periodi.
Non sono stati dedotti, d'altro canto, elementi dai quali desumere che la facoltà di definire il periodo di godimento delle ferie – che rientra pacificamente nelle prerogative datoriali ai sensi dell'art. 2109 c.c. – sia stata esercitata in modo arbitrario, estemporaneo o comunque con modalità tali da non consentire alla docente di fruire a pieno dei giorni di riposo garantiti dalle fonti nazionali e sovranazionali.
Ne consegue il rigetto del ricorso, per le ragioni esposte.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, considerata la peculiarità, in fatto, della vicenda esaminata.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così
4 provvede: rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia il 03/12/2025 il Giudice del lavoro
EL GE
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa EL GE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con gli avv. LISO CELESTE e SERNIA SABINO
- RICORRENTE contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore con i dott. , , CP_2 Controparte_3 CP_4
, , e ex art. 417-bis
[...] CP_5 CP_6 CP_7
c.p.c.
- RESISTENTE
Oggetto: Altre ipotesi
All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 7.05.2025 ha adito l'intestato Tribunale chiedendo la Parte_1 condanna del – suo datore di lavoro negli aa.ss. Controparte_8
2022/2023 e 2023/2024 – a pagare l'indennità per ferie non godute maturata durante i rapporti a tempo determinato intercorsi tra le parti.
A sostegno delle proprie ragioni ha dedotto che, per tutte le annualità indicate, era stata assunta con contratti aventi termine al 30 giugno e non aveva usufruito di alcun giorno di ferie volontario, essendo stata illegittimamente collocata in ferie d'ufficio durante i giorni di sospensione delle lezioni, come da prassi vigente presso gli Istituti Scolastici.
Richiamando ampiamente i principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità ed europea sul tema (e in particolare Cass. 14268/2022 e CGUE del 6.11.2018, cause C-
569/16, C-570/16, C-619/16 e C-684/16) ha precisato:
- di non aver mai espressamente chiesto di usufruire delle ferie;
- di non essere stata formalmente invitata a farlo da parte del dirigente scolastico, con l'espresso avviso della perdita del diritto alla loro monetizzazione ai sensi dell'art. 5, comma 8, d.l. 95/2012, in mancanza di tale richiesta.
Ha evidenziato come l'onere della prova di tali circostanze incombesse sulla controparte, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità nell'applicare l'art. 5, comma 8, d.l.
95/2012 in conformità alla disciplina di cui all'art. 7, par. 2, della dir. 2003/88/CE come interpretata dalla CGUE.
Ha sostenuto di avere diritto, dunque alla monetizzazione dei giorni di ferie maturati, rispettivamente nel numero di 19,33 per l'a.s. 2022/2023 e 23,91 per l'a.s. 2023/2024.
Con memoria di costituzione il ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo che i CP_1 docenti a tempo determinato sono in ferie – per consolidata prassi – sia nei giorni di sospensione delle attività didattiche da calendario regionale o d'istituto, sia nei giorni compresi tra la fine delle lezioni e il termine del contratto, salvo espliciti ordini dirigenziali.
Ha evidenziato, sul punto, l'assenza di prova dello svolgimento di attività lavorativa da parte della ricorrente nei giorni destinati alle ferie e ha sottolineato come la citata prassi, intesa a favorire la fruizione dei riposi di legge in luogo della loro monetizzazione, fosse del tutto conforme rispetto alla disciplina di cui alle norme nazionali, alla direttiva europea 2003/88/CE e alla contrattazione collettiva.
Ha precisato come la docente, grazie al calendario scolastico pubblicato ad inizio anno scolastico, fosse nelle condizioni di programmare il proprio tempo libero con largo anticipo, consapevole di essere considerata indisponibile, nei giorni di sospensione delle lezioni, dal datore di lavoro, il quale neppure aveva ragioni di disporre delle sue prestazioni, considerate le mansioni svolte.
Ha richiamato, a conferma di quanto esposto, la disciplina di cui alla l. 228/2012, da interpretarsi nel senso dell'imposizione di un obbligo, a carico dei docenti, di fruizione
2 delle ferie nei giorni di sospensione delle attività didattiche, vincolante anche per il datore di lavoro. Ha precisato che tale disciplina era stata anche richiamata nelle dichiarazioni congiunte rispettivamente allegate al CCNL comparto Scuola 2018 e al CCNL comparto
Scuola 2024.
Ha sottolineato come tale vincolo escludesse la necessità di ulteriori provvedimenti amministrativi volti alla “concessione” delle ferie stesse e facesse ricadere sul docente l'onere probatorio di aver lavorato durante le vacanze scolastiche.
Ha sostenuto, con particolare riferimento al mese di giugno, che non vi fosse alcuna sorta di “reperibilità” equiparabile ad attività lavorativa, posto che eventuali impegni professionali risultano dai calendari scolastici o sono comunicati con appositi ordini di servizio, con anticipo, e vengono debitamente documentati.
Ha richiamato giurisprudenza di merito, costituzionale ed europea a conferma di quanto dedotto, precisando che la stessa Corte di Giustizia, sul tema, aveva sollecitato un approccio “sostanzialistico” da parte dei giudici nazionali, al fine di scongiurare comportamenti datoriali abusivi volti a dissuadere il lavoratore dall'esercizio del suo diritto al riposo, certamente non presenti nell'ambito della scuola pubblica italiana e delle sue peculiarità.
Ha evidenziato che l'accoglimento della tesi esposta in ricorso determinerebbe l'integrazione di un'ipotesi di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.
In via subordinata ha chiesto di rideterminare l'indennizzo dovuto, nei limiti della prescrizione quinquennale, previa acquisizione dei dati necessari presso la competente
Ragioneria Territoriale dello Stato e previa decurtazione dal computo dei giorni corrispondenti alle festività soppresse, ai sensi dell'art. 1, comma 3, l. 937/77.
***
Presupposto fattuale perché possa essere riconosciuto il diritto alla monetizzazione delle ferie al momento della risoluzione del rapporto, ai sensi degli artt. 10 d.lgs. 66/2003 e 7 dir. 2003/88/CE, è che il periodo annuale minimo di ferie retribuite non sia stato goduto dal lavoratore.
Parte ricorrente, nella parte in diritto del proprio atto introduttivo del giudizio, ha richiamato tutta l'evoluzione giurisprudenziale nazionale ed europea relativa all'interpretazione del divieto di monetizzazione delle ferie non godute di cui all'art. 5,
3 comma 8, d.l. 95/2012 e della deroga prevista per i docenti cd. precari dall'art. 1, commi
54-56, l. 228/2012.
Trattasi, peraltro, di richiami normativi e giurisprudenziali inconferenti, nel caso di specie, posto che la stessa ricorrente ha ammesso di aver fruito delle ferie, sebbene in periodi imposti d'ufficio dall'amministrazione scolastica.
Sono, infatti, inequivocabili le seguenti espressioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio:
- “la docente…non ha usufruito di alcun giorno di ferie volontario a sua disposizione, in quanto è stata illegittimamente collocata in ferie d'ufficio durante i periodi di sospensione delle lezioni”;
- “questa è la prassi all'interno degli Istituti Scolastici, laddove il personale docente con contratti al 30 giugno viene posto in ferie d'ufficio dalla Scuola nei giorni di sospensione delle lezioni”.
In altri termini, parte ricorrente conferma proprio quanto sostenuto in memoria dal e cioè che, per prassi consolidata, i docenti a tempo determinato vengono CP_1 collocati in ferie d'ufficio durante i periodi di sospensione delle lezioni.
Non sono applicabili, dunque, i principi di diritto affermati dalla giurisprudenza citata, e cioè che il datore di lavoro debba dimostrare di aver messo il dipendente nelle condizioni di esercitare il proprio diritto alle ferie, invitandolo ad usufruirne con l'espresso avviso della loro perdita, in caso di mancata richiesta. Si tratta, infatti, di regole probatorie riferite alla sola ipotesi in cui il godimento delle ferie non ci sia stata e non ai casi in cui la fruizione vi sia stata, sebbene con imposizione unilaterale dei periodi.
Non sono stati dedotti, d'altro canto, elementi dai quali desumere che la facoltà di definire il periodo di godimento delle ferie – che rientra pacificamente nelle prerogative datoriali ai sensi dell'art. 2109 c.c. – sia stata esercitata in modo arbitrario, estemporaneo o comunque con modalità tali da non consentire alla docente di fruire a pieno dei giorni di riposo garantiti dalle fonti nazionali e sovranazionali.
Ne consegue il rigetto del ricorso, per le ragioni esposte.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, considerata la peculiarità, in fatto, della vicenda esaminata.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così
4 provvede: rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia il 03/12/2025 il Giudice del lavoro
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