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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 16/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3598/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice rel.
dott.ssa Susanna Zavaglia Giudice
nel procedimento R.G. 3598 / 2024 VG
avente a oggetto: regolamentazione congiunta di rapporti con prole nata al di fuori del matrimonio
promosso da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
ALDROVANDI ELISABETTA
e
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
ALDROVANDI ELISABETTA
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
pronuncia la seguente pagina 1 di 6
Con ricorso congiunto depositato il 02/09/2024 e Parte_1 [...]
hanno dato atto di aver avuto una relazione, ora interrotta, dalla quale _1
è nato il figlio in data 26/05/2023, riconosciuto da entrambi. Per_1
Ciò premesso, i ricorrenti hanno chiesto congiuntamente al Tribunale di recepire i seguenti accordi sulle modalità di affidamento della prole e sugli altri aspetti, anche economici, relativi alla gestione del minore:
“1) Disporre l'affidamento del minor nato a [...] Persona_2
il 26.05.2023, in forma congiunta a entrambi i genitori e Parte_1 _1
, con collocamento e residenza presso la madre, la quale si impegna a trasferire la
[...]
propria residenza unitamente a quella del figlio minore entro e non oltre la data del
30.09.2024, data da cui decorrerà l'obbligo di contributo al mantenimento per il figlio minore. Il regime di affido congiunto IGnifica che la responsabilità genitoriale viene esercitata in modo condiviso da entrambi i genitori: le decisioni di maggior interesse per il figlio , relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla residenza abituale Per_1
del medesimo saranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore. In particolare, la IG.ra si _1
impegna a non trasferire la sua residenza unitamente a quella del figlio a una distanza superiore a 15 km da quella familiare (via Molino 67, San Felice sul Panaro – MO).
2) Ciascuno dei genitori, quando avrà presso di sé il figlio, assieme o separatamente, potrà
esercitare la responsabilità genitoriale in via autonoma, e perciò in via esclusiva, riguardo a tutte le decisioni inerenti l'ordinaria amministrazione quotidiana.
3) Entrambi i genitori si impegnano reciprocamente alla collaborazione e coordinazione reciproca, al fine di rispettare un condiviso piano genitoriale di gestione e cura quotidiana pagina 2 di 6 di , avente come preminente obiettivo quello di tutelare la serena crescita del Per_1
figlio: in particolare, entrambi i genitori saranno tenuti a scambiarsi tempestivamente tutte le comunicazioni e informazioni relative al medesimo (es. scolastiche, sanitarie…). Si
precisa la non allegazione di alcun piano genitoriale essendo il figlio molto piccolo, e quindi non svolgendo egli alcuna attività ricreativa e/o scolastica.
4) Inoltre, le parti si impegnano reciprocamente: a modificare la turnazione dei fine settimana, ove detta necessità derivi da specifiche eIGenze dei genitori e/o del figlio;
a garantire al genitore che non ha potuto trascorrere tempi di propria spettanza insieme al figlio, per sopravvenute eIGenze impeditive dell'esercizio della responsabilità genitoriale,
la più ampia possibilità di recupero, compatibilmente con gli impegni scolastici e parascolastici di , allorquando presenti. Viene, in ogni caso, fatta salva la Per_1
possibilità del padre di fare visita anche al di fuori dei giorni sopra prestabiliti, Per_1
previo accordo con la madre e compatibilmente con la volontà, gli impegni e le eIGenze
del minore, qualora sussistenti.
5) Stabilire che il padre potrà/dovrà tenere preso di sé , indicativamente e salvo Per_1
diversi accordi tra le parti, un fine settimana ogni due, dal sabato mattina al lunedì mattina,
quando avrà cura di riportarlo presso l'abitazione della ex compagna o all'asilo nido/scuola. Inoltre, nella settimana in cui lo terrà il week end, il IG potrà tenere Pt_1
un giorno alla settimana, indicativamente di mercoledì, dal pomeriggio al Per_1
giovedì mattina, mentre nella settimana in cui non sta col figlio il week end potrà tenerlo dal martedì pomeriggio al venerdì mattina.
Inoltre, potrà stare col padre o la madre quindici giorni in estate, consecutivi o Per_1
non consecutivi, sette giorni durante le vacanze natalizie, alternando di anno il giorno di
Natale e Capodanno, giorni tre durante quelle pasquali, alternando di anno in anno il pagina 3 di 6 giorno di Pasqua e Lunedì dell'Angelo. Qualora uno dei genitori desideri portare in vacanz durante il periodo estivo, deve comunicarlo all'altro entro il 31 maggio, Per_1
avendo cura di informarlo sul luogo in cui soggiornerà col figlio.
I genitori si impegnano a tenersi informati di ogni notizia riguardante il figlio, a collaborare nella sua educazione, crescita, istruzione, avendo come precipuo interesse l'equilibrio e la serenità psico fisica del minore.
6) Fatto salvo quanto stabilito nel patto 1) in merito al trasferimento di residenza, a titolo di contributo al mantenimento per il figlio , il IG. si impegna a versare Per_1 Pt_1
alla IG.ra in via anticipata euro 300,00.= mensili, entro il giorno 10 di ogni _1
mese, ai dati bancari da questa forniti, a partire dal mese di ottobre 2024. Tale somma dovrà essere versata dal IG. fino all'indipendenza economica del figlio, Pt_1
intendendosi intendendosi per “autosufficienza economica” quello stato di fatto che permetta al soggetto di percepire un reddito lordo mensile non inferiore a € 1.000,00.=
per dodici mensilità, in via autonoma o con un contratto anche a tempo determinato.
Tale somma non sarà più dovuta nel caso in cui decida, qualora la legge glielo Per_1
consenta, di trasferire la propria residenza e domicilio presso il padre.
7) Le parti concordano che l'importo previsto per legge a titolo di assegno unico sarà
interamente percepito dalla IG.ra , la quale si attiverà per intraprendere le _1
pratiche necessarie alla richiesta e ottenimento dello stesso. Il IG. qualora Pt_1
necessario, fornirà ogni documento e/o informazione utile ai necessari adempimenti.
8) Le spese straordinarie saranno sostenute dal IG. nella misura del 100%, Pt_1
intendendosi per esse quelle previste dal protocollo in uso presso il suintestato Tribunale,
ossia: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite pagina 4 di 6 specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d)
tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c)
accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e)
mensa; spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
d) spese di acquisto e manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di trasporto (carburante, assicurazione, bollo, manutenzione etc.),
spese per il conseguimento della patente di guida ivi compresi corsi ad hoc ed eventuale acquisto auto;
e) acquisto telefono cellulare e personal computer.
9) I IG.ri si prestano reciproco consenso al rilascio del passaporto Pt_1 _1
di e della carta d'identità valida per l'espatrio, nonché l'assenso per i successivi Per_1
rinnovi.
pagina 5 di 6 10) Le spese vive della presente procedura saranno sostenute dal IG “ Parte_1
§
Il Collegio ritiene che gli accordi delle parti formalizzati nelle conclusioni congiunte sopra trascritte non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
Tali conclusioni congiunte possono, pertanto, essere recepite dal Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva.
Si comunichi alle parti e al Pubblico Ministero.
Così deciso in Modena nella camera di conIGlio della Sezione Prima Civile in data
08/01/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Dott.Riccardo Di Pasquale
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