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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 23/05/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Tribunale di Trani, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Maria Teresa
Moscatelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2518/2022 R.G.
tra
in persona del l.rp.t. rappresentata e difesa dall'avv. Ciro Palumbo Parte_1
(comunicazioni a Email_1
- attore-
e
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. F. Piron e P. Biasin CP_1
(comunicazioni a e Email_2
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-Convenuto -
OGGETTO: “azione di ripetizione indebito oggettivo”
CONCLUSIONI (precisate all'udienza del 2.11.2024)
Come da verbale dell'udienza del 2.11.2024, da considerarsi parte integrante del presente verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, deduceva di aver intrattenuto rapporto Parte_1
di fornitura con la convenuta elettrice all'immobile in Controparte_2
Canosa di Puglia alla via Pozzillo II (POD IT001E04159878) subendo l'addebito per addizionali provinciali sulle accise, per il periodo 1° marzo 2010/31 dicembre 2011, per un costo complessivo di euro 6.076,35 come da certificazione rilasciata da Crs Expense Consulting s.r.l.; in considerazione della pronuncia della Corte di Cassazione con sentenza n. 27101/2019 e 27099/2019 assunta con riferimento al disposto della Corte Europea statuente l'illegittimità dell'imputazione a debito delle
1 accise sulle forniture energetiche, reputava formulava richiedere, con pec del 21.4.2020, la ripetizione degli importi suindicati e corrisposti per la suddetta causale.
Pertanto, reputata sussistente la fattispecie di cui all'art. 2033 c.c., nonché richiamate le pronunce prima citate, deduceva l'inapplicabilità delle norme istitutive dell'addizionale provinciale sull'accisa dell'energia elettrica, abrogata nel 2012, poiché in contrasto con la normativa comunitaria espressa dalla Direttiva 2008/118/CE, riconoscendo il diritto dell'utente persona giuridica alla ripetizione di quanto indebitamente versato direttamente all'ente erogatore del servizio;
precisava, inoltre, che tale diritto è rivendicabile ben potendo l'esponente fruire di un termine di prescrizione ordinario per l'azione civilistica di ripetizione dell'indebito, più ampio di quello di decadenza assegnato per il rimborso;
neppure poteva argomentarsi del difetto di legittimazione passiva della società erogatrice atteso che i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa sull'energia elettrica sono i soggetti deputati alla fatturazione ai consumatori finali,
ossia i venditori che non hanno facoltà di rivalersi sul proprio cliente dell'onere dell'accisa assolta.
Concludeva pertanto chiedendo, in accoglimento della domanda, condannare al CP_1
pagamento, in favore della parte attrice, dell'importo di euro 6.076,35 a titolo di ripetizione di quanto indebitamente incamerato, oltre interessi e rivalutazione monetaria e spese e compensi del giudizio con attribuzione all'antistatario difensore.
Con comparsa di costituzione e risposta del
3.12.2019 si costituiva il convenuto (avv. G. Franzese), che deduceva, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Trani in ragione della competenza esclusiva del foro di Milano;
l'improcedibilità della domanda per non essere stata coltivata la procedura di negoziazione assistita e per il mancato esperimento obbligatorio del tentativo di conciliazione previsto dalla delibera 209/2016/E/COM (TICO); nel merito, contestava la fondatezza della domanda attrice in ragione della non configurabilità dell'addizionale come “altra imposta indiretta” rispetto all'accisa (ordinaria), con conseguente esclusione della disapplicazione della normativa domestica in punto di addizionale provinciale, invece configurabile quale mero inasprimento dell'accisa, senza dunque rapporto di alterità tra addizionale ed accisa base, e conseguente infondatezza della domanda avversa;
inoltre, deduceva, in conseguenza del principio di esclusione dei cd. effetti orizzontali delle direttive Ue, l'impossibilità di disapplicare la disciplina domestica in punto di addizionale provinciale;
infine, necessaria applicazione, da parte resistente, delle norme in vigore all'epoca dei fatti in contestazione. In subordine ed in rito,
eccepiva la parziale prescrizione della contestata pretesa creditoria e concludeva chiedendo il
2 rigetto dell'avversa domanda, con vittoria di spese e competenze di lite.
All'udienza di prima comparizione del 13.10.2022, verificata la regolare costituzione delle parti,
assegnati su richiesta i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.; rilevata dunque la mancata formulazione di richieste istruttorie e ritenuta la richiesta di parte attrice di emissione di ordine esibizione ex art. 210 c.p.c. inammissibile poiché non corredata dalla prova della formale istanza di richiesta della documentazione alla controparte, cui parte convenuta non abbia dato seguito, ritenuta pertanto la causa matura per la decisione, era rinviata all'udienza del 2.11.2024 per la discussione e decisione ex art. 190 c.p.c. con assegnazione del termine per il deposito di scritti conclusivi che le parti depositavano insistendo per l'accoglimento delle domande formulate.
Diritto.
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dalla parte convenuta in ragione del mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria atteso che, pur stante la mancata pronuncia del precedente titolare del ruolo all'udienza di prima comparizione, parte convenuta non reiterava nel prosieguo l'eccezione di improcedibilità e, per l'udienza del 2 marzo 2023, formulava richiesta di rinvio per la precisazione delle conclusioni.
In via ancora preliminare, va rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale dell'adito Tribunale
di Trani per essere competente il Tribunale di Milano in quanto controversia relativa al rapporto contrattuale e non all'interpretazione dell'atto.
Nel merito, la domanda proposta da è accolta. Parte_1
Con sentenza n. 43 del 15 aprile 2025, la Corte Costituzionale escludeva “che l'addizionale provinciale
alle accise sull'energia elettrica rispetti il requisito della finalità specifica, dal momento che il citato art. 6, al
comma 1, lettera c), prevede solo una generica destinazione del gettito dell'addizionale provinciale «in favore
delle province», che trova conferma nel preambolo del d.l. n. 511 del 1988, nella quale si afferma che le
misure impositive in esso previste sono rivolte ad «assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza
regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali. Tale conclusione trova pieno
conforto nella giurisprudenza di legittimità, che, nel ritenere non applicabile il suddetto art. 6 per contrasto
con le menzionate direttive, ha precisato che la citata finalità non è «in grado di essere distinta dalla generica
finalità di bilancio» (Cass., n. 27101 del 2019, confermata, da ultimo, da Corte di cassazione, sezione
3 tributaria, ordinanza 11 settembre 2024, n. 24373). Secondo la stessa giurisprudenza di legittimità, peraltro,
nemmeno è riscontrabile «un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità
dell'imposizione in questione» che consiste nella riduzione dei «costi ambientali specificamente connessi al
consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché [nella promozione della] coesione
territoriale e sociale» (Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 28 luglio 2020, n. 16142)”.
Concludeva, pertanto, nel senso che “va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi
1, lettera c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988, come convertito e sostituito, per violazione degli artt. 11 e 117,
primo comma, Cost., in relazione all'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE”.
Pertanto, stante l'applicazione ex tunc della dichiarazione di illegittimità, e non articolando le parti alcun argomento in termini di esaurimento del rapporto, deve farsene applicazione alla fattispecie che ci occupa.
Per tali ragioni, la domanda di parte attrice è accolta con conseguente condanna del convenuto alla restituzione in favore della parte attrice della somma di euro 6.976,35 oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
Inoltre, ed ai fini della condanna alle spese (in applicazione della soccombenza virtuale), vi è che risultando controversa l'ammissibilità della richiesta del cliente di ottenere la restituzione di quanto corrisposto al proprio fornitore tramite l'azione di ripetizione dell'indebito nei confronti di quest'ultimo, il sopraggiungere della pronuncia della Corte Costituzionale nel corso del presente procedimento costituisce elemento tale da determinare la compensazione integrale delle competenze di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, in composizione monocratica - in persona del Giudice dott.
Maria Teresa Moscatelli - definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2518/2022 del
Ruolo Generale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda proposta da con atto di citazione del 18.5.2022 e, per Parte_1
l'effetto, condanna il convenuto alla restituzione in favore dell'attore CP_1 Parte_1
della somma di euro 6.076,35, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
[...]
2. compensa integralmente tra le parti le competenze di lite.
Così deciso in Trani, 23.5.2025
Il Giudice
Maria Teresa Moscatelli
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