Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/06/2025, n. 5762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5762 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. 16977/2021 R.Gen.Aff.Cont.
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 2 SEZIONE CIVILE
Il Giudice Onorario di Tribunale, dott. Aldo Aratro, pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16977/2021 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione con ordinanza del 11.03.2025
TRA
(c.f. , in persona del Parte_1 P.IVA_1 leale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Gianmarino Chiappa (c.f.
presso il cui studio è elett.te dom.ta in Eboli, via C.F._1
Generale F. Gonzaga n.113;
- ATTRICE
E
(c.f. ), in qualità di Controparte_1 P.IVA_2
Impresa Designata per la Campania per la Gestione del F.G.V.S., in persona dei suoi legali rapp. nti p. t., rappresentata e difesa dall'avv. Gian Tommaso
Avati (c.f. ), presso il cui studio è elett.te domiciliata C.F._2
in Napoli, via Melisurgo n. 44
- CONVENUTA
Oggetto: azione di rivalsa ex art 141 co. 4 D.Lgs.209/2005
Conclusioni: come verbali ed atti di causa.
- 1 -
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 26.6.2021,
[...]
ha convenuto in giudizio , in Parte_1 Controparte_1
qualità di impresa designata dalla Regione Campania per la gestione del
Fondo Garanzie Vittime della Strada, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità dell'ignoto conducente del veicolo non identificato nella causazione del sinistro per cui è causa;
per l'effetto, condannare la convenuta la quale Controparte_2
impresa designata dal F.G.V.S. per la regione Campania, in persona del legale rapp.te p.t., a rivalere l'attrice della somma di € 48.355,60, esborsata per il risarcimento delle lesioni riportate dalla trasportata;
Parte_2
in via subordinata, ed ove non dovesse ritenersi superata la presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., condannare la predetta convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, per la stessa causale, della somma di € 24.177,80. Il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge e con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Allo scopo, parte attrice ha dedotto: che in data 25.07.2017 alle ore
23.30 circa, percorrendo via Niglio in Ercolano, in sella al Parte_3
motociclo Piaggio Vespa tg. X7FWPJ, assicurato con polizza
[...]
n. 5840130000111050 (cfr. doc.1), in qualità di trasportata, Parte_1 nell'attraversare l'incrocio con via G D'Annunzio, rovinava al suolo unitamente alla conducente, e al motociclo, attinto nella Controparte_3 parte laterale posteriore sinistra da un'autovettura proveniente da Corso
Umberto I, che subito dopo l'impatto si allontanava a velocità sostenuta prima di essere identificata;
che una pattuglia dei Carabinieri di Ercolano redigeva regolare rapporto d'incidente stradale, al quale seguiva querela sporta contro ignoti (cfr. docc. 2 e 3); che, in conseguenza del sinistro descritto, la subiva lesioni personali per le quali veniva condotta a Pt_2 mezzo ambulanza presso il P.S. di “Ospedali Riuniti Golfo Vesuviano” ove i sanitari refertavano escoriazioni al naso, viso e collo nonché fratture alle ossa
- 2 - nasali ed al malleolo mediale sinistro, trattato chirurgicamente in data
31.07.2017 (referti n. 2017/41739 e n. 2017/41983 in doc. 2); che a seguito di ciò la formulava richiesta di risarcimento ex art. 141 D. Lgs 209/2005 Pt_2
(cfr. doc 4), a cui seguiva il riscontro del medico fiduciario della compagnia che accertava postumi anatomo-funzionali nonché un pregiudizio estetico di grado lieve produttivi di gg. 10 di ITT e di gg. 95 di ITP (di cui gg. 35 al 75%, gg. 30 al 50% e gg. 30 al 25%) oltre il danno biologico dell'11% (cfr. doc 5); che, pertanto, provvedeva a risarcire la trasportata per le lesioni subite mediante pagamento, in via stragiudiziale, del complessivo importo di €
48.355,60 (di cui € 41.060,00 per sorta capitale ed € 7.295,60 per spese e competenze di assistenza legale (docc. 6, 7, 8, 9, 10); che, invano, formulava richiesta di rimborso, a mezzo raccomandata in data 1.02.2021, reiterata a mezzo pec in data 24.05.2021, alla compagnia , in qualità di CP_1
impresa designata dalla Regione Campania per la gestione del Fondo di
Garanzia Vittime della Strada (cfr. docc. 11 e 12); che il diritto di rivalsa ex art. 141 comma 4 d.Lgs. 209/2005 può essere invocato nei confronti del
Fondo di Garanzia Vittime della Strada non solo in caso di liquidazione coatta amministrativa della compagnia assicurativa del veicolo responsabile ma anche laddove quest'ultimo circoli sprovvisto di copertura assicurativa oppure non abbia consentito la sua identificazione.
Si è costituita in giudizio nella qualità, Controparte_2
impugnando in fatto e in diritto la domanda e rassegnando le seguenti conclusioni:“Respingere la domanda attrice perché inammissibile, improponibile, ed infondata in fatto ed in diritto;
In via gradata, liquidare alla l'importo ridotto in ragione del concorso di Parte_1
colpa a carico del conducente del motociclo Piaggio Vespa. Vinte le spese e competenze di lite” . Pur non contestando l'ammissibilità dell'azione proposta da parte attrice, argomentava circa l'inadeguatezza probatoria dei presupposti per l'applicazione del disposto normativo di cui all'art 283 comma 1 lett. a) D.lgs. 209/2005. Lamentando, altresì, l'assenza di regolare
- 3 - contraddittorio nella valutazione medica del fiduciario della compagnia attrice, contestava il quantum dell'importo liquidato anche in ragione della
“concorrente responsabilità del conducente del motociclo Piaggio Vespa nella causazione del presunto sinistro in esame provocato da un suo incauto ed imprudente attraversamento dell'incrocio tra Via Niglio e Via
D'Annunzio”.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., prodotta documentazione, ammessa ed espletata prova testimoniale e consulenza tecnica di ufficio di natura tecnica, con ordinanza del 19.11.2024 la causa è stata assegnata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art 190 cpc per il deposito degli scritti conclusionali.
Ciò posto, la domanda appare fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
In via generale, giova evidenziare che il D.lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni) disciplina, all'art. 141, l'azione diretta del terzo trasportato danneggiato, a seguito di un sinistro stradale, nei confronti della compagnia assicurativa del veicolo a bordo del quale viaggiava al momento del sinistro. La ratio sottesa è quella di rafforzare la posizione del trasportato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo, senza peraltro togliergli la possibilità di far valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso;
sicché quale che ne sia la veste e la qualità ovvero il titolo in base al quale è effettuato il trasporto (art. 122 D.lgs. 209/2005), il terzo può conseguire il risarcimento dei danni subiti, sulla base della semplice allegazione e dimostrazione del fatto storico, prescindendo dall'accertamento della responsabilità del vettore e del conducente del veicolo antagonista, salvo il caso fortuito (ex multis, Cass.
16181/2015; 35318/2022).
Quanto all'impresa del vettore che ha liquidato il danno al terzo, si prevede espressamente la possibilità che essa agisca in rivalsa nei confronti
- 4 - dell'impresa assicurativa del responsabile civile per recuperare quanto pagato
(art 141 comma 4 D.lgs. 209/2005).
Orbene, la giurisprudenza della Suprema Corte, con un'interpretazione costituzionalmente orientata, ha superato il mero tenore letterale del citato art. 141, estendendo la legittimazione del terzo trasportato ad agire per il risarcimento del danno nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore anche all'ipotesi in cui l'altro veicolo coinvolto nel sinistro sia rimasto non identificato o sia risultato privo di copertura assicurativa (Cass. 16477/2017).
In questa direzione - già il diritto di rivalsa espressamente disciplinato all'art. 283 comma 5 D.lgs. 209/2005 nei confronti del FGVS in caso di liquidazione coatta dell'assicuratore del veicolo responsabile - la Suprema
Corte ha quindi affrontato e risolto positivamente l'applicazione in via analogica del richiamato comma 4, riconoscendo all'impresa di assicurazione che ha risarcito ex art. 141 comma 1 il terzo trasportato, la possibilità di agire in rivalsa nei confronti dell'impresa designata dal FGVS, nei limiti previsti dall'art. 283, commi 2 e 4, allorquando il veicolo del responsabile civile non risulti coperto da assicurazione (Cass. 14255/2020; 3118/2025).
La scelta di rafforzare la tutela del terzo trasportato, quale eadem ratio che sorregge il percorso logico-argomentativo sotteso alle citate pronunce, ha determinato la necessità di armonizzare la disciplina in materia di r.c.a. , in un' ottica di coerenza sistematica, con le esigenze di sana e prudente gestione delle imprese assicurative dei vettori, le quali devono poter controbilanciare gli oneri a cui sono sottoposte con la possibilità di recuperare aliunde, ossia dall'impresa Designata dal FGVS, quanto liquidato in favore del terzo trasportato.
Pertanto, come ha opportunamente evidenziato giurisprudenza di merito, posto il richiamo effettuato dall'art. 141, comma 4, del cod. ass. ai limiti e alle condizioni previste dall'art. 150, che ha invece l'effetto di richiamare la disciplina del D.P.R. in punto di criteri di accertamento del grado di responsabilità e di definizione dei rapporti fra le assicurazioni, di
- 5 - modalità di richiesta e di risarcimento dei danni, di limiti e condizioni di risarcibilità dei danni accessori, alcun limite può essere posto alla possibilità di rivalsa della compagnia assicurativa che ha risarcito il terzo trasportato in caso di sinistro con veicolo non identificato ( cfr. Tribunale Catanzaro sent. n.
546/2023).
Orbene, attesa l'ammissibilità del diritto evocato da parte attrice
(peraltro, non contestato da parte convenuta) e in assenza di questioni preliminari di rito da trattare, occorre accertare i limiti entro cui l'azione di rivalsa esercitata da nei confronti di Parte_1 CP_4
risulti fondata, soffermandosi sull'an e sul quantum debeatur, in ragione della diversa disciplina che caratterizza, rispettivamente, gli istituti di cui all'art. 141 ed all'art. 283 comma 1 lett. a) D.lgs. 209/2005.
E' invero noto che nei giudizi contro il Fondo di Garanzia Vittime della Strada (come nella specie) - da ricondursi alla previsione di cui all'art. 283, comma 1, lett. a), d.lgs. 209/05 (“Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la risarcisce i danni causati dalla CP_5
circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato”) - è onere della parte attrice dare prova in primo luogo, delle modalità del sinistro e dell' attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente del veicolo non identificato e, in secondo luogo, dell'impossibilità per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima di identificare il veicolo che ha dato luogo all'evento lesivo (ex multis, Cass. 5892/2016; 21983/2022).
In ordine alle modalità con cui l'attore può adempiere all'onere probatorio su di lui gravante, va richiamato il principio per cui la prova può essere fornita dal danneggiato anche sulla base di mere tracce ambientali o di dichiarazioni orali, non essendo alla vittima richiesto di mantenere un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa ed onerosa
- 6 - attuazione, avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze del caso concreto (Cass. 24449/05).
Quanto, invece, alla prova che il veicolo investitore sia rimasto effettivamente sconosciuto per circostanze obiettive e non imputabili a negligenza della vittima, la Suprema Corte precisa che essa può essere offerta mediante la denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità, ma senza automatismi, sicché il giudice di merito può sia escludere la riconducibilità della fattispecie concreta a quella del danno cagionato da veicolo non identificato, pur in presenza di tale denuncia o querela, sia affermarla, in mancanza della stessa (Cass. 18532/07; 448011), perché la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato (Cass.
23434/14).
Orbene, nella presente fattispecie, l'acquisizione probatoria consente di ritenere sufficientemente dimostrati tutti i presupposti dell'azione esperita.
In particolare, la storicità del sinistro trova conferma nel rapporto d'incidente stradale (prot. N. 24762.2027) redatto dalla pattuglia dei Carabinieri di
Ercolano intervenuta sul luogo del sinistro nell'immediatezza dei soccorsi;
nei referti di Pronto Soccorso (n. 2017/41739 e n. 2017/41983) prodotti in atti;
nella denuncia querela sporta presso i Carabinieri di Ercolano in data
27.07.2017; nella deposizione resa in corso di causa dal teste , Testimone_1
il quale confermando quando dedotto dalla danneggiata trasportata ha dichiarato di aver assistito al sinistro dal balcone della propria casa, precisando: “il mio balcone dava sulla strada via Gabriele D'Annunzio ad un incrocio con via Niglio;
nell'occasione del sinistro io ero affacciato fuori al
- 7 - balcone insieme ai miei figli e mia moglie in quanto era una serata molto calda… ho visto che una vespa che imboccava via Generali Niglio provenendo dalla , arrivata all'incrocio mentre stava imboccando CP_6
via Niglio, arrivò una macchina di colore scuro che proveniva da Portici, direzione Torre del Greco, rispetto alla direzione della Vespa proveniva da sinistra andò ad urtare con la parte anteriore sul lato sinistro posteriore della
Vespa; la Vespa aveva già impegnato l'incrocio quando arrivò la macchina di colore scuro ….Vero che a seguito dell'urto il motociclo è rovinato al suolo, unitamente alla conducente ed alla trasportata”. Il teste, in ordine alla circostanza che il veicolo pirata si era dato alla fuga non consentendo la sua identificazione, ha precisato: “la vettura scura continuò ad andare dritto come se nulla fosse successo”. In merito alle lesioni lamentate dalla , il Pt_2 teste ha infine confermato che “la SI.ra lamentava lesioni al Parte_2 volto ed alla gamba sinistra… sul posto giungeva personale medico del 118, che provvedeva a prestare le prime cure alle persone infortunate, per poi trasportarle all'ospedale… posso riferire che arrivò l'ambulanza che portò via non ricordo se entrambe le ragazze o solo una;
credo che poi arrivarono anche in Carabinieri;
io non ho rilasciato dichiarazioni ad Autorità; ricordo che arrivarono i genitori di una delle ragazze ed io lasciai il mio numero a loro;
io risalii a casa dopo che l'ambulanza se ne era andata e dopo che erano arrivati i genitori a prendersi gli effetti personali delle ragazze che erano rimasti in terra” (cfr. verbale udienza del 31.05.2022).
Ciò posto, non vi è ragione per dubitare dell'attendibilità del teste, regolarmente identificato sul luogo del sinistro dalla pattuglia dei Carabinieri di Ercolano, intervenuta nell'immediatezza dei soccorsi. La testimonianza resa, invero, è apparsa chiara e precisa in punto di descrizione del luogo e della dinamica del sinistro, delle conseguenze lesive dello stesso e delle modalità di fuga del mezzo pirata, sicché le contestazioni sollevate da parte convenuta in ordine all'evidente refuso (“non vedemmo l'incidente”) presente nella trascrizione della dichiarazione testimoniale non appare idonea a scalfire
- 8 - la portata complessiva del materiale probatorio raccolto, prevalentemente documentale.
Alcuna incoerenza si rinviene, poi, tra la diagnosi refertata dai sanitari all'ingresso della danneggiata al pronto soccorso (“Trasportata dal 118 per trauma della strada con omissione di soccorso….frattura composta del malleolo tibiale sx e frattura ossa nasali”) e quanto denunciato nella querela sporta il 9.12.2017, appunto per omissione di soccorso, presso il Comando dei
Carabinieri di Ercolano, a riprova della volontà di collaborare con l'autorità giudiziaria per l'individuazione del veicolo pirata.
Sgombrato dunque il campo dalle cointestazioni in merito alla veridicità delle modalità del sinistro, nel caso di specie appare altresì sufficientemente provato il superamento della presunzione di pari concorso di colpa nella causazione del sinistro di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., non potendosi attribuire al conducente del motociclo sul quale era trasportata la alcun comportamento negligente o non osservante del Codice della Pt_2
Strada.
Al riguardo, occorre osservare che nel giudizio di responsabilità civile che ha per oggetto lo scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054 c.c., comma 2, ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro (cfr. ex multis Cass. 9353/2019; 26004/2011). Di talché la natura sussidiaria del principio sancito dall'art. 2054 c.c., impone al giudice un particolare rigore nella valutazione delle emergenze istruttorie, al fine di giungere ad un accertamento che possa prevedere sia la completa esclusione della responsabilità di una delle parti coinvolta nell'incidente, sia la possibile graduazione del concorso di colpa eventualmente riscontrato.
Orbene, nel caso di specie, tanto la riferita dinamica (“la vespa aveva già impegnato l'incrocio quando arrivò la macchina di colore scuro”) quanto
- 9 - il riferito punto d'impatto tra i due veicoli (“andò ad urtare con la parte anteriore sul lato sinistro posteriore della Vespa”) confermano che la collisione non è stata determinata da cause in tutto o in parte imputabili al ciclomotore sul quale era trasportata la , escludendo del pari che la sua Pt_2
conducente avrebbe potuto effettuare una qualche manovra per evitare il sinistro.
Ne deriva che la responsabilità della collisione è ascrivibile esclusivamente al conducente dell'autovettura rimasta sconosciuta.
Orbene, provati i presupposti per l'applicazione del disposto normativo di cui all' art. 283 comma 1 letta a) D.lgs. 209/2009, la domanda di rivalsa formulata da appare fondata e pertanto Parte_1
meritevole di accoglimento nei limiti delle osservazioni che seguono in ordine alla quantificazione dei danni patiti dalla . Pt_2
A tal riguardo, il C.T.U., dott.ssa , ha ritenuto di Persona_1
non dissentire dalla valutazione medico legale effettuata su incarico della compagnia nel marzo 2018 dal dott. Parte_1 Persona_2
ritenendo peraltro congrua la valutazione del danno biologico nella misura dell'11% già accertato in fase stragiudiziale, pur rivedendo in aumento l'invalidità temporanea. Ha quindi concluso: “Alla luce di quanto sopra esposto, il CTU ritiene in tutta scienza e coscienza congrua la percentuale del danno riconosciuta alla signora nella misura dell'11% (di Parte_2
cui 3% per la frattura delle ossa nasali, 6% per la frattura del malleolo tibiale trattata con mezzi di sintesi e 2% per gli esiti cicatriziali post escoriativi). Diversamente ritiene opportuno ridefinire la temporanea come di seguito riportato riconoscendo: ITT di giorni 20 per il divieto assoluto di carico;
ITP di 20 gg al 75%; ITP di 30 gg al 50%; ITP di 30 gg al 25%”.
Pertanto, in condivisione delle risultanze di cui alla relazione peritale del CTU, in quanto sorrette da adeguata motivazione logica-tecnica, il danno subito da di anni 20 all'epoca del sinistro, va quantificato in Parte_2
applicazione dei criteri fissati dalle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano,
- 10 - vigenti ratione temporis (2018) ed utilizzabili come indice di riferimento nella valutazione equitativa del danno non patrimoniale nella seguente misura:
€ 29.319,00 per danno non patrimoniale risarcibile con percentuale di invalidità all' 11%;
€ 1.960,00 per il periodo di ITT per gg. 20;
€ 1.470,00 per il periodo di ITP al 75% per gg. 20;
€ 1.470,00 per il periodo di I.T.P. al 50% per giorni 30;
€ 735,00 per il periodo di I.T.P. al 25% per giorni 30.
A tali importi vanno altresì aggiunte le spese mediche documentate per la somma complessiva di € 140,89.
Quanto, invece, alla personalizzazione del danno biologico riconosciuto, giova osservare che la Suprema Corte ha stabilito che soltanto in presenza di circostanze “specifiche ed eccezionali”, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Cass. 23778/2014;
7513/20218; 28988/2019). Le circostanze di fatto che giustificano la personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale integrano un
“fatto costitutivo” della pretesa e devono essere allegate in modo circostanziato e provate dall'attore (ovviamente con ogni mezzo di prova, e quindi anche attraverso l'allegazione del notorio, delle massime di comune esperienza e delle presunzioni semplici, come ritenuto da Cass., S. U.
26972/2008), senza potersi risolvere in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Cass. 24471/2014).
Con riferimento al caso concreto questo Giudice ritiene, pertanto, di non poter riconoscere alcuna somma a titolo di personalizzazione del danno biologico, non risultando in atti allegato (prima ancora che provato) la ricorrenza di conseguenze dinamico-relazionali anomale rispetto alle
- 11 - conseguenze ordinarie derivanti dai pregiudizi dello stesso grado e natura sofferti da persone della medesima età.
Del pari, alcuna somma può essere riconosciuta a titolo di danno morale, atteso che parte attrice non ha fornito alcun elemento di prova al riguardo e le allegazioni si sono rivelate del tutto carenti. Come noto, il riconoscimento di una simile posta risarcitoria richiede l'assolvimento di puntuali oneri di allegazione e di prova che fanno capo all'attore che, nel caso di specie, non risultano assolti (cfr. Cass. 7892/2024: “In tema di risarcimento del danno alla persona, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute secondo le Tabelle di Milano, attesa l'autonoma rilevanza del danno morale rispetto al danno dinamico relazionale, il giudice deve: 1) accertare l'esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del danno dinamico relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo;
3) in caso di negativo accertamento (con esclusione della componente morale del danno), considerare la sola voce del danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; d) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento (fino al 30%) del valore del solo danno biologico depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3), dalla componente morale del danno inserita in tabella…”).
Di conseguenza, sommando gli importi innanzi indicati, spettanti alla a titolo di risarcimento dei danni patiti ex art 141 comma 1 D.lgs. Pt_2
209/2005, sarà tenuta a rimborsare a Controparte_1 [...]
ex art. 141 comma 4 D.Lgs. 209/2005, la somma complessiva Parte_1
di euro 35.094,89, nonostante il maggior importo liquidato da Pt_1
- 12 - Assicurazioni alla trasportata Su tale somma decorrono gli Parte_2
interessi legali dalla domanda (26.6.2021) al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022.
Le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, vanno definitivamente poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , Parte_1 Controparte_2
nella qualità di Impresa designata per la Campania alla gestione del F.G.V.S., ogni altra istanza respinta e disattesa, così provvede:
- accoglie per quanto di ragione la domanda di rivalsa formulata da
[...]
, in persona del legale rapp.te p.t., nei confronti di Parte_1 [...]
, nella qualità di impresa designata per la Regione Campania alla CP_2 gestione del F.G.V.S., in persona del suo legale rapp.te p.t. e, per l'effetto, la condanna al pagamento, in favore di parte attrice della somma di € 35.094,89 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- condanna altresì , nella qualità di impresa designata per la Controparte_2
Regione Campania alla Gestione del F.G.V.S., in persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese di lite che liquida in € 545,00 per esborsi ed € 3.809,00 per compenso, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e
C.P.A. come per legge;
- pone definitivamente le spese di CTU a carico della società convenuta.
Così deciso in Napoli, il 10.06.2025
Il Giudice Onorario
dr. Aldo Aratro
L'originale di questo provvedimento è un documento informativo sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informativo ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012, n. 209.
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