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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 27/10/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 204/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
2a Sezione Civile
In funzione di giudice del lavoro, composta dai magistrati:
Dott.ssa IA IS PA Presidente
Dott.ssa Daniela Coinu Consigliera
Dott. IO RR Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 204 del ruolo generale per l'anno 2023 promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli Parte_1
avvocati Valeria Atzeri, Claudia Atzeri e Giovanni Pruneddu, presso il cui studio legale in
Cagliari è elettivamente domiciliato in forza di procura speciale come in atti;
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
con sede legale in Roma, in persona del Direttore Regionale
[...]
per la Sardegna pro tempore, contumace;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: chiediamo che l'Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, in parziale riforma dell'appellata sentenza:
1) condanni l' al pagamento delle spese legali del primo giudizio, quantomeno nella CP_1
misura di euro 4.636,50, oltre spese generali ed accessori di legge, od in quell'altra che
1 risulterà dovuta in corso di causa.
2) con vittoria di spese del presente giudizio, oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarsi in favore dei difensori anticipatari.
3) in caso di reiezione della domanda, si chiede che le spese giudiziali non vengano comunque poste a carico dell'appellante, in quanto il suo reddito non supera i limiti previsti dall'art. 152 disp. att. c.p.c., come da dichiarazione sostitutiva di certificazione agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 17 febbraio 2021 ha agito dinanzi al Tribunale di Parte_1
Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, onde ottenere il riconoscimento dell'indennizzo per ipoacusia di origine professionale, già infruttuosamente richiesto all' in via CP_1
amministrativa, da conglobarsi, quanto al valore percentuale dell'entità del danno biologico, con quello correlato al lesioni alla colonna ed alle spalle già indennizzato dall' CP_1
odierno appellato in misura percentuale pari al 13 %.
Quest'ultimo, ritualmente costituitosi in giudizio, ha resistito contestando la fondatezza dell'avverso ricorso del quale ha domandato il rigetto.
Il giudice di primo grado, istruita la causa mediante documenti, prova testimoniale e consulenza tecnica di ufficio, con la sentenza n. 508/2023, resa l'8 aprile 2023, ha accolto il ricorso accertando in capo al AR un danno biologico correlato ad una ipoacusia bilaterale di origine professionale pari al 12 % che, conglobato con il pregresso danno biologico dianzi richiamato, ha condotto al riconoscimento del diritto alla costituzione di una rendita commisurata ad un danno biologico pari al 24 %.
Ha conseguentemente condannato l' convenuto al pagamento dell'indennizzo in CP_1
rendita, commisurato a tale complessivo valore percentuale di danno, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 27 giugno 2019, maggiorato con gli accessori di legge, nonché alla rifusione delle spese di lite che ha quantificato in euro 2.905,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario del 15 % ed accessori di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di appello depositato il 19 luglio 2023 ha avanzato un unico Parte_1
motivo di censura lamentando l'erroneità del calcolo operato dal primo giudice al momento
2 di determinare il valore della causa ai sensi dell'art. 10 c.p.c. con riguardo al disposto dell'art. 5 del D.M. n. 55/2014, con conseguente ingiustificata riduzione della misura delle spese di lite da rifondere in suo favore.
In particolare la liquidazione delle spese di lite sarebbe stata disposta in misura inferiore a quella spettante a cagione dell'applicazione dei parametri corrispondenti ad uno scaglione di valore di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014 diverso da quello effettivamente operante nel caso di specie.
L'appellante sostiene dunque che il valore effettivo della controversia, calcolato sulla scorta della misura dell'indennizzo in rendita dovuto in forza della decisione di prime cure,
è pari a 31.390,00 euro.
Dunque appare non corretta la sentenza gravata laddove il giudicante ha invece ritenuto dover utilizzare, onde procedere al relativo calcolo, lo scaglione di valore previsto dal D.M.
n. 55/2014 per le controversie previdenziali di valore fino ad euro 26.000,00 piuttosto che quello relativo alle cause con valore ricompreso tra 26.001,00 e 52.000,00 euro.
Ha quindi rassegnato le sovrascritte conclusioni.
2. L' seppur ritualmente evocato in causa, non si è costituito in giudizio talchè è CP_1
stato dichiarato contumace.
3. Il motivo di appello proposto dal è fondato e merita, pertanto, di essere accolto. Pt_1
3.1. Osserva il Collegio che la determinazione del valore della causa deve essere effettuata, alla luce del disposto degli artt. 10 e 13 comma 2 del codice di procedura civile, avendo riguardo al valore monetario del diritto controverso.
Sul punto merita di essere richiamato l'orientamento ormai consolidato della Corte di
Cassazione, secondo il quale il valore di una causa in tema di pensione di invalidità (o, adde, di diritto alla rendita per i superstiti), al fine di stabilire gli onorari (e i diritti) CP_1
spettanti al difensore, deve essere determinato alla stregua del criterio dettato dal comma 2 dell'art. 13 c.p.c. per le cause relative a rendite temporanee e vitalizie, e cioè cumulando fino ad un massimo di dieci le annualità domandate (v. conf. Cass. n.
373/1989)…………allorchè è contestato il diritto a percepire la rendita, e non solo alcune annualità, la norma in questione va interpretata nel senso che il valore della causa non può che essere pari al limite di dieci annualità, essendo oggetto principale della causa
3 l'accertamento del diritto alla rendita, disconosciuto dall' (cfr. Cass. sent. n. CP_1
23274/2004 ed ancora, recentemente, negli stessi termini, Cass. ord. n. 11037/2022 e Cass. ord. n. 14764/2022 nonché questa Corte di Appello cfr. sent. n. 89/2025, est. Coinu).
Nel caso di specie l'appellante, all'esito della c.t.u. medico legale che aveva accertato un danno biologico correlato alla ipoacusia di origine professionale pari al 12 % e dunque un danno complessivo, all'esito del richiesto conglobamento, pari al 24 %, aveva effettuato con le note sostitutive depositate nel giudizio di prime cure il 10 marzo 2023 il calcolo della rendita spettantegli.
Tali conteggi quantificano la misura della rendita annuale spettante in ragione di euro
4.490,80 annuali che moltiplicati per 10 annualità ai sensi dell'art. 13 comma 2 c.p.c. portano ad un risultato finale pari ad euro 44.908,00, da cui detrarre euro 13.789,75, ossia l'indennizzo già percepito, per un risultato finale pari ad euro 31.127,25.
Tale importo, pur trattandosi di circostanza irrilevante ai fini decisori, va qui leggermente rettificato posto che l'indennizzo già corrisposto risulta pari ad euro 13.780,75, come da conforme documentazione in atti (cfr. le due note prodotte dalla stessa difesa del CP_1
AR nel primo grado di giudizio sul doc. c) in allegato alle note del 10 marzo 2023).
Conseguentemente a fronte di una rendita annuale che la difesa appellante ha ulteriormente quantificato all'esito di conteggi aggiornati in ragione di euro 4.487,25 occorre moltiplicare tale importo per 10 annualità cosicchè il risultato finale, pari ad euro 44.872,50 una volta detratti euro 13.780,75, ossia il valore monetario dell'indennizzo in capitale già corrisposto, risulta pari ad euro 31.091,75.
Il criterio di calcolo adoperato dalla difesa appellante, nemmeno oggetto di critiche sul piano metodologico da parte della difesa convenuta nel corso del giudizio di prime cure, appare corretto siccome condotto in forza dei valori economici relativi all'indennizzo già corrisposto e sulla base della retribuzione minimale pari ad euro 17.780,70.
Lo scaglione di valore di riferimento per le cause di valore pari a 31.091,75 euro, avuto riguardo alle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, è quello relativo alle cause previdenziali (assimilabili a quella di tipo assistenziale in disamina) di valore ricompreso tra 26.001,00 euro e 52.000,00 euro.
3.2. L'importo delle spese di lite spettanti al per il giudizio di primo grado, alla luce Pt_1
4 dei parametri previsti per lo scaglione di valore anzidetto, va calcolato, secondo il costante indirizzo adoperato dalla Sezione Lavoro del Tribunale di Cagliari, in base ai valori minimi tabellari di cui al D.M. n. 55/2014 per le quattro fasi ivi contemplate, eccezion fatta per la fase istruttoria/trattazione per la quale può applicarsi una maggiorazione del 25 %, stante l'espletamento della prova testimoniale e l'affidamento di una c.t.u. medico legale che hanno comunque comportato un apprezzabile incremento dell'impegno profuso dai difensori.
Il risultato finale è pari ad 4.974,75 euro per compensi professionali cui va aggiunto il rimborso forfettario del 15 % e gli accessori di legge.
4. Sulla scorta delle argomentazioni che precedono l'appello proposto da Parte_1
merita, in conclusione, di essere accolto avendo il giudice di prime cure erroneamente determinato il valore della lite in misura inferiore a 26.000,00 euro.
Ha conseguentemente applicato in sede di liquidazione delle spese di lite lo scaglione di valore immediatamente inferiore a quello effettivamente operante nella specie ossia, come visto, quello che ricomprende le controversie di valore tra i 26.001,00 euro ed il 52.000,00 euro.
5. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere riformata nella sola parte in cui il
Tribunale ha erroneamente calcolato le spese da liquidare in favore del ricorrente, quantificandole in euro 2.905,00 sullo scaglione di riferimento fino a 26.000,00 euro piuttosto che adoperare quello immediatamente superiore, concernente le controversie di valore ricompreso tra 26.001,00 52.000,00 euro, che conduce, all'esito del ricalcolo secondo i criteri sopra esposti, ad un importo dovuto all'odierno appellante pari ad euro 4.974,75, cui vanno aggiunti il rimborso forfettario del 15 % e gli accessori di legge.
6. L' per l'effetto, deve quindi essere condannato alla rifusione, in favore della CP_1
parte appellante, per le spese di lite relative al primo grado di giudizio, in luogo della somma liquidata dal primo giudice (pari come visto ad euro 2.905,00), della somma complessiva di euro 4.974,75 (di cui euro 851,00 per la fase di studio;
euro 602,00 per la fase introduttiva;
euro 1.683,75 per la fase istruttoria/trattazione, così incrementati del 25 % rispetto al valore minimo di euro 1.347,00, ed euro 1.838,00 per la fase decisionale), oltre alle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori di legge, da distrarsi in favore dei
5 difensori dichiaratisi antistatari.
7. Le spese del presente grado di giudizio debbono essere poste a carico dell' CP_1
risultato soccombente, e sono liquidate, tenuto conto del valore della causa pari ad euro
2.069,75 (pari al differenziale tra l'importo delle spese di lite del primo giudizio come qui ricalcolato in euro 4.974,75 e l'importo liquidato nella sentenza impugnata in euro 2.905,00) in ragione di 962,00 euro, oltre rimborso forfettario del 15 % ed accessori dovuti per legge.
Trovano applicazione, ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive integrazioni e modifiche, i parametri previsti per le cause di appello di valore fino a 5.200,00 euro calcolati ai valori minimi, con esclusione del compenso per la fase istruttoria/trattazione, nella sostanza non svoltasi.
8. Va disposta, anche in questo grado di giudizio, la distrazione delle spese di lite di cui al capo che precede in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
per questi motivi
La Corte d'appello
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. Accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza resa dal Tribunale Parte_1
di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, n. 319/2023 del 4 marzo 2023 e, in parziale riforma della stessa che per il resto conferma, riliquida in euro 4.974,75, per compensi professionali le spese di lite del giudizio di primo grado poste a carico dell' oltre CP_1
rimborso forfettario del 15 % ed accessori di legge, con distrazione delle stesse in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
2. Condanna l' alla rifusione in favore di delle spese di lite del CP_1 Parte_1
presente grado di giudizio che liquida in euro 962,00, per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15 % ed accessori di legge, con distrazione delle stesse in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Cagliari il 27 ottobre 2025.
Il Consigliere Estensore La Presidente del Collegio
IO RR IA IS PA
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
2a Sezione Civile
In funzione di giudice del lavoro, composta dai magistrati:
Dott.ssa IA IS PA Presidente
Dott.ssa Daniela Coinu Consigliera
Dott. IO RR Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 204 del ruolo generale per l'anno 2023 promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli Parte_1
avvocati Valeria Atzeri, Claudia Atzeri e Giovanni Pruneddu, presso il cui studio legale in
Cagliari è elettivamente domiciliato in forza di procura speciale come in atti;
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
con sede legale in Roma, in persona del Direttore Regionale
[...]
per la Sardegna pro tempore, contumace;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: chiediamo che l'Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, in parziale riforma dell'appellata sentenza:
1) condanni l' al pagamento delle spese legali del primo giudizio, quantomeno nella CP_1
misura di euro 4.636,50, oltre spese generali ed accessori di legge, od in quell'altra che
1 risulterà dovuta in corso di causa.
2) con vittoria di spese del presente giudizio, oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarsi in favore dei difensori anticipatari.
3) in caso di reiezione della domanda, si chiede che le spese giudiziali non vengano comunque poste a carico dell'appellante, in quanto il suo reddito non supera i limiti previsti dall'art. 152 disp. att. c.p.c., come da dichiarazione sostitutiva di certificazione agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 17 febbraio 2021 ha agito dinanzi al Tribunale di Parte_1
Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, onde ottenere il riconoscimento dell'indennizzo per ipoacusia di origine professionale, già infruttuosamente richiesto all' in via CP_1
amministrativa, da conglobarsi, quanto al valore percentuale dell'entità del danno biologico, con quello correlato al lesioni alla colonna ed alle spalle già indennizzato dall' CP_1
odierno appellato in misura percentuale pari al 13 %.
Quest'ultimo, ritualmente costituitosi in giudizio, ha resistito contestando la fondatezza dell'avverso ricorso del quale ha domandato il rigetto.
Il giudice di primo grado, istruita la causa mediante documenti, prova testimoniale e consulenza tecnica di ufficio, con la sentenza n. 508/2023, resa l'8 aprile 2023, ha accolto il ricorso accertando in capo al AR un danno biologico correlato ad una ipoacusia bilaterale di origine professionale pari al 12 % che, conglobato con il pregresso danno biologico dianzi richiamato, ha condotto al riconoscimento del diritto alla costituzione di una rendita commisurata ad un danno biologico pari al 24 %.
Ha conseguentemente condannato l' convenuto al pagamento dell'indennizzo in CP_1
rendita, commisurato a tale complessivo valore percentuale di danno, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 27 giugno 2019, maggiorato con gli accessori di legge, nonché alla rifusione delle spese di lite che ha quantificato in euro 2.905,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario del 15 % ed accessori di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di appello depositato il 19 luglio 2023 ha avanzato un unico Parte_1
motivo di censura lamentando l'erroneità del calcolo operato dal primo giudice al momento
2 di determinare il valore della causa ai sensi dell'art. 10 c.p.c. con riguardo al disposto dell'art. 5 del D.M. n. 55/2014, con conseguente ingiustificata riduzione della misura delle spese di lite da rifondere in suo favore.
In particolare la liquidazione delle spese di lite sarebbe stata disposta in misura inferiore a quella spettante a cagione dell'applicazione dei parametri corrispondenti ad uno scaglione di valore di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014 diverso da quello effettivamente operante nel caso di specie.
L'appellante sostiene dunque che il valore effettivo della controversia, calcolato sulla scorta della misura dell'indennizzo in rendita dovuto in forza della decisione di prime cure,
è pari a 31.390,00 euro.
Dunque appare non corretta la sentenza gravata laddove il giudicante ha invece ritenuto dover utilizzare, onde procedere al relativo calcolo, lo scaglione di valore previsto dal D.M.
n. 55/2014 per le controversie previdenziali di valore fino ad euro 26.000,00 piuttosto che quello relativo alle cause con valore ricompreso tra 26.001,00 e 52.000,00 euro.
Ha quindi rassegnato le sovrascritte conclusioni.
2. L' seppur ritualmente evocato in causa, non si è costituito in giudizio talchè è CP_1
stato dichiarato contumace.
3. Il motivo di appello proposto dal è fondato e merita, pertanto, di essere accolto. Pt_1
3.1. Osserva il Collegio che la determinazione del valore della causa deve essere effettuata, alla luce del disposto degli artt. 10 e 13 comma 2 del codice di procedura civile, avendo riguardo al valore monetario del diritto controverso.
Sul punto merita di essere richiamato l'orientamento ormai consolidato della Corte di
Cassazione, secondo il quale il valore di una causa in tema di pensione di invalidità (o, adde, di diritto alla rendita per i superstiti), al fine di stabilire gli onorari (e i diritti) CP_1
spettanti al difensore, deve essere determinato alla stregua del criterio dettato dal comma 2 dell'art. 13 c.p.c. per le cause relative a rendite temporanee e vitalizie, e cioè cumulando fino ad un massimo di dieci le annualità domandate (v. conf. Cass. n.
373/1989)…………allorchè è contestato il diritto a percepire la rendita, e non solo alcune annualità, la norma in questione va interpretata nel senso che il valore della causa non può che essere pari al limite di dieci annualità, essendo oggetto principale della causa
3 l'accertamento del diritto alla rendita, disconosciuto dall' (cfr. Cass. sent. n. CP_1
23274/2004 ed ancora, recentemente, negli stessi termini, Cass. ord. n. 11037/2022 e Cass. ord. n. 14764/2022 nonché questa Corte di Appello cfr. sent. n. 89/2025, est. Coinu).
Nel caso di specie l'appellante, all'esito della c.t.u. medico legale che aveva accertato un danno biologico correlato alla ipoacusia di origine professionale pari al 12 % e dunque un danno complessivo, all'esito del richiesto conglobamento, pari al 24 %, aveva effettuato con le note sostitutive depositate nel giudizio di prime cure il 10 marzo 2023 il calcolo della rendita spettantegli.
Tali conteggi quantificano la misura della rendita annuale spettante in ragione di euro
4.490,80 annuali che moltiplicati per 10 annualità ai sensi dell'art. 13 comma 2 c.p.c. portano ad un risultato finale pari ad euro 44.908,00, da cui detrarre euro 13.789,75, ossia l'indennizzo già percepito, per un risultato finale pari ad euro 31.127,25.
Tale importo, pur trattandosi di circostanza irrilevante ai fini decisori, va qui leggermente rettificato posto che l'indennizzo già corrisposto risulta pari ad euro 13.780,75, come da conforme documentazione in atti (cfr. le due note prodotte dalla stessa difesa del CP_1
AR nel primo grado di giudizio sul doc. c) in allegato alle note del 10 marzo 2023).
Conseguentemente a fronte di una rendita annuale che la difesa appellante ha ulteriormente quantificato all'esito di conteggi aggiornati in ragione di euro 4.487,25 occorre moltiplicare tale importo per 10 annualità cosicchè il risultato finale, pari ad euro 44.872,50 una volta detratti euro 13.780,75, ossia il valore monetario dell'indennizzo in capitale già corrisposto, risulta pari ad euro 31.091,75.
Il criterio di calcolo adoperato dalla difesa appellante, nemmeno oggetto di critiche sul piano metodologico da parte della difesa convenuta nel corso del giudizio di prime cure, appare corretto siccome condotto in forza dei valori economici relativi all'indennizzo già corrisposto e sulla base della retribuzione minimale pari ad euro 17.780,70.
Lo scaglione di valore di riferimento per le cause di valore pari a 31.091,75 euro, avuto riguardo alle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, è quello relativo alle cause previdenziali (assimilabili a quella di tipo assistenziale in disamina) di valore ricompreso tra 26.001,00 euro e 52.000,00 euro.
3.2. L'importo delle spese di lite spettanti al per il giudizio di primo grado, alla luce Pt_1
4 dei parametri previsti per lo scaglione di valore anzidetto, va calcolato, secondo il costante indirizzo adoperato dalla Sezione Lavoro del Tribunale di Cagliari, in base ai valori minimi tabellari di cui al D.M. n. 55/2014 per le quattro fasi ivi contemplate, eccezion fatta per la fase istruttoria/trattazione per la quale può applicarsi una maggiorazione del 25 %, stante l'espletamento della prova testimoniale e l'affidamento di una c.t.u. medico legale che hanno comunque comportato un apprezzabile incremento dell'impegno profuso dai difensori.
Il risultato finale è pari ad 4.974,75 euro per compensi professionali cui va aggiunto il rimborso forfettario del 15 % e gli accessori di legge.
4. Sulla scorta delle argomentazioni che precedono l'appello proposto da Parte_1
merita, in conclusione, di essere accolto avendo il giudice di prime cure erroneamente determinato il valore della lite in misura inferiore a 26.000,00 euro.
Ha conseguentemente applicato in sede di liquidazione delle spese di lite lo scaglione di valore immediatamente inferiore a quello effettivamente operante nella specie ossia, come visto, quello che ricomprende le controversie di valore tra i 26.001,00 euro ed il 52.000,00 euro.
5. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere riformata nella sola parte in cui il
Tribunale ha erroneamente calcolato le spese da liquidare in favore del ricorrente, quantificandole in euro 2.905,00 sullo scaglione di riferimento fino a 26.000,00 euro piuttosto che adoperare quello immediatamente superiore, concernente le controversie di valore ricompreso tra 26.001,00 52.000,00 euro, che conduce, all'esito del ricalcolo secondo i criteri sopra esposti, ad un importo dovuto all'odierno appellante pari ad euro 4.974,75, cui vanno aggiunti il rimborso forfettario del 15 % e gli accessori di legge.
6. L' per l'effetto, deve quindi essere condannato alla rifusione, in favore della CP_1
parte appellante, per le spese di lite relative al primo grado di giudizio, in luogo della somma liquidata dal primo giudice (pari come visto ad euro 2.905,00), della somma complessiva di euro 4.974,75 (di cui euro 851,00 per la fase di studio;
euro 602,00 per la fase introduttiva;
euro 1.683,75 per la fase istruttoria/trattazione, così incrementati del 25 % rispetto al valore minimo di euro 1.347,00, ed euro 1.838,00 per la fase decisionale), oltre alle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori di legge, da distrarsi in favore dei
5 difensori dichiaratisi antistatari.
7. Le spese del presente grado di giudizio debbono essere poste a carico dell' CP_1
risultato soccombente, e sono liquidate, tenuto conto del valore della causa pari ad euro
2.069,75 (pari al differenziale tra l'importo delle spese di lite del primo giudizio come qui ricalcolato in euro 4.974,75 e l'importo liquidato nella sentenza impugnata in euro 2.905,00) in ragione di 962,00 euro, oltre rimborso forfettario del 15 % ed accessori dovuti per legge.
Trovano applicazione, ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive integrazioni e modifiche, i parametri previsti per le cause di appello di valore fino a 5.200,00 euro calcolati ai valori minimi, con esclusione del compenso per la fase istruttoria/trattazione, nella sostanza non svoltasi.
8. Va disposta, anche in questo grado di giudizio, la distrazione delle spese di lite di cui al capo che precede in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
per questi motivi
La Corte d'appello
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. Accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza resa dal Tribunale Parte_1
di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, n. 319/2023 del 4 marzo 2023 e, in parziale riforma della stessa che per il resto conferma, riliquida in euro 4.974,75, per compensi professionali le spese di lite del giudizio di primo grado poste a carico dell' oltre CP_1
rimborso forfettario del 15 % ed accessori di legge, con distrazione delle stesse in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
2. Condanna l' alla rifusione in favore di delle spese di lite del CP_1 Parte_1
presente grado di giudizio che liquida in euro 962,00, per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15 % ed accessori di legge, con distrazione delle stesse in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Cagliari il 27 ottobre 2025.
Il Consigliere Estensore La Presidente del Collegio
IO RR IA IS PA
6