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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 25/08/2025, n. 1662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1662 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa
Licia Tomay ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4743/23 R.G.
Tra
, Parte_1 Parte_2
, , , elett.te dom.ti in
[...] Parte_3 Parte_4
Tito Scalo presso lo studio degli avv.ti Domenico Pace e Agostino
Parisi che li rappresentano e difendono per mandato in calce al ricorso introduttivo.
Opponenti
e
, elett.te dom.ta in Potenza presso lo studio Controparte_1 dell'avv. Fausta Matteo che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di compenso di avvocato ex art. 14 d. lgs. 150/2011. Conclusioni: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 26.02.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 18.12.2023 Parte_1
, , e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 hanno proposto opposizione avverso il decreto n. 692/23 del
23.10.2023, con il quale è stato loro ingiunto di pagare, ad istanza dell'avvocata ed in favore di questa, Controparte_1 la somma di 10.952,00 euro, oltre spese della procedura, a titolo di compenso professionale per l'attività difensiva, giudiziale e stragiudiziale, svolta in loro favore.
Hanno dedotto che: - la prestazione professionale è consistita in atti giudiziali e stragiudiziali relativi ad un'unica controversia, ossia l'azione di rivendicazione esercitata da Controparte_2 ed altre nei confronti – inizialmente – di Parte_1
e , padre degli altri
[...] Persona_1 opponenti e deceduto in corso di causa;
- la proprietà rivendicata, in comunione tra i convenuti coniugi consisteva Controparte_3 in una porzione degli appezzamenti di terreno ubicati in Satriano di Lucania ed identificati catastalmente al foglio 17, particelle nn.
322 e 323, precisamente nella quota di 176/2160 delle predette particelle, corrispondenti a circa 165 mq. su complessivi 2.024 mq.
Deducono quali motivi di opposizione: 1) che il compenso è stato quantificato dall'opposta in violazione dell'art. 15 c.p.c. in materia di valore delle cause aventi ad oggetto beni immobili, atteso che il reddito dominicale del terreno in contestazione è di euro 2,09; 2) che, anche a voler attribuire rilievo al valore di mercato della suddetta quota, lo stesso è stato stimato in €
4.100,00 dal consulente di parte incaricato dai clienti su suggerimento della stessa avv. , con stima riferita, CP_1 oltretutto, alle intere particelle 322 e 323 e non alla quota oggetto di rivendicazione;
3) che indebitamente sono state duplicate le fasi di studio e introduttiva e l'attività di negoziazione a seguito della riassunzione del giudizio, interrotto per la morte dell'originario convenuto;
4) che erroneamente Persona_1
è stata applicata una maggiorazione del 20% per pluralità delle parti, benché si trattasse di un'unica parte plurisoggettiva;
5) che in violazione dei doveri professionali e di buona fede e correttezza nella formazione del contratto non è stato elaborato un preventivo di spesa ed, inoltre, nel ricorso per decreto ingiuntivo sono state indicate somme completamente diverse da quelle richieste in via stragiudiziale;
6) che, infine, l'opposta non ha tenuto conto del compenso di complessivi euro 5.698,00 ricevuto per il procedimento a quo e per altro procedimento riguardante un terreno in agro di Brienza, il tutto in misura largamente maggiore dell'onorario effettivamente spettante.
Hanno chiesto: “1) Voglia l'Il.mo Tribunale accertare e dichiarare che gli odierni opponenti hanno correttamente adempiuto all'obbligazione di pagamento dei compensi professionali maturati dall'Avv. mediante il versamento di Controparte_1 euro 5.698,00 per le due “pratiche” meglio descritte in fatto e nell'ambito dei motivi di diritto nn. 1, 2, 3, e 4.
Conseguentemente, voglia revocare il decreto ingiuntivo n.
692/2023 emesso nell'ambito del proc. n. 3851/2023 per
l'inesistenza, nel merito, dell'obbligazione di pagamento delle prestazioni professionali svolte dalla Parte_5 perché già estinta per intervenuto pagamento. 2) Solo in via subordinata rispetto alla conclusione precedente, voglia l'Il.mo
Tribunale accertare il giusto compenso da corrispondere alla parte opposta, inferiore a quanto richiesto con il decreto ingiuntivo opposto. 3) In via riconvenzionale, accertare e dichiarare la violazione dei doveri di correttezza e buona fede imposti dal codice civile e dalle norme deontologiche e, conseguentemente, condannare la parte opposta al risarcimento del danno liquidato in via equitativa dal Tribunale;
4) In via riconvenzionale, accertare e dichiarare che gli odierni ricorrenti in opposizione, a titolo di compensi professionali per le due vicende per cui hanno conferito mandato all'Avv. CP_1
, hanno erogato delle somme ulteriori rispetto a quelle
[...] dovute e, conseguentemente, dichiarare il diritto di parte opponente a vedersi ripetere la somma di euro 2.588,39 ovvero di quella maggiore o minore che dovesse emergere in corso di causa. 5) Con vittoria delle spese, diritti ed onorari di causa”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita l'opposta, la quale ha dedotto che: - il compenso richiesto riguarda la prestazione di assistenza giudiziale e stragiudiziale svolta da agosto 2018 a settembre 2019 in favore di e Persona_1 [...]
e da settembre 2019 ad aprile Parte_1
2022 in favore della e degli altri eredi del defunto Pt_1 Per_1
, odierni opponenti;
- l'attività giudiziale nel
[...] procedimento civile R.G.N. 1867/2018 ha avuto ad oggetto le fasi di studio, introduttiva e istruttoria;
- l'attività stragiudiziale è stata esercitata nelle tre mediazioni svolte per la definizione della medesima controversia, precisamente: la prima, attivata dalla controparte nel corso del processo per la somma di 25.000 euro e conclusa con verbale negativo;
la seconda, cui gli odierni opponenti non hanno aderito per difetto dei presupposti di legge;
la terza, attivata da essa avvocata nel febbraio 2021 e conclusa positivamente il 02.08.2021 per un valore finale di 11.000 euro
(fasi di attivazione, negoziazione e conciliazione); - ulteriore attività stragiudiziale è stata svolta da settembre 2021 a marzo
2022), poiché le parti del processo a quo, “piuttosto che dare corso agli impegni assunti transattivamente in mediazione il
02/08/2021, hanno ripreso una conflittualità tale, che solo la fermezza dei legali di entrambe le parti, ha consentito la cessazione definitiva dei contrasti, nel rispetto di quanto convenuto nell'accordo di mediazione del 02/08/2021”; - nella richiesta stragiudiziale di pagamento, ella ha quantificato il compenso con l'applicazione di uno sconto in considerazione del rapporto instauratosi con i clienti, mentre, a seguito del mancato pagamento, la richiesta di ingiunzione è stata effettuata sulla base della tariffa professionale, con il parere conforme del
Consiglio dell'Ordine; - i clienti si sono rifiutati di sottoscrivere il contratto professionale e dunque il compenso va determinato ai sensi del D.M. 55/2014; - il valore della controversia è determinato dalla domanda proposta dagli attori del procedimento a quo, che lo hanno indicato in 5.000 euro come da atto di citazione;
- il valore di ciascuna mediazione è dato dalla somma di volta in volta richiesta;
- ricorrono, nella specie, i presupposti per la maggiorazione del 20% di cui al DM 55/14, attesa la pluralità dei soggetti difesi;
- non vi è stata alcuna violazione a lei ascrivibile dei doveri deontologici previsti dall'art. 27 comma 2 e art. 13 comma 5 l. n.247/2012, né dei doveri di correttezza e buona fede contrattuale;
- con illegittima mutatio libelli gli opponenti hanno introdotto nel processo le vicende riguardanti la prestazione professionale svolta in loro favore in altro procedimento.
Ha chiesto concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo;
la declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale;
in via riconvenzionale, l'accertamento della responsabilità patrimoniale e non patrimoniale di controparte con condanna al risarcimento del danno da determinarsi in via equitativa;
in via gradata, l'accertamento del credito e la condanna al relativo pagamento. Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto, la causa è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti.
All'udienza del 26.02.2025, svoltasi a trattazione scritta, gli opponenti hanno precisato le medesime conclusioni di cui al ricorso introduttivo.
L'opposta ha così concluso: “Voglia l'Ill.mo Giudice, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, al fine della declaratoria di inammissibilità ed infondatezza delle richieste giudiziali dell'odierna parte ricorrente:
1. concedere la provvisoria esecuzione nei confronti degli opponenti in quanto comunque l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
2. concedere termini per instaurare la procedura di mediazione;
3. rigettare la opposizione con conferma integrale del qui opposto decreto ingiuntivo;
4. accertare e dichiarare la illegittimità ed infondatezza della proposta domanda riconvenzionale;
5. accertare e dichiarare la responsabilità patrimoniale e non patrimoniale di controparte, con condanna, in solido, al risarcimento del danno, da calcolarsi in via equitativa;
6. in via gradata, senza rinuncia alla preliminare domanda, accertare comunque l'entità del credito degli opponenti e condannarli al pagamento della relativa somma che sarà accertata;
7. condannare gli opponenti, in solido, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio”.
Sulla base delle conclusioni, come sopra riportate, la causa è stata riservata in decisione.
Preliminarmente, nessun termine per la procedura di mediazione obbligatoria deve essere dato ai sensi dell'art. 5 comma 1 del d. lgs. 28/2010, come sostituito dall'art. 7 lett. e) del d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, atteso che l'improcedibilità per il mancato esperimento della mediazione non è stata eccepita dagli opponenti, convenuti in senso sostanziale, né è stata rilevata d'ufficio entro il termine di decadenza della prima udienza.
Sempre in via preliminare, si osserva che nelle controversie per compenso di avvocato, qualora il convenuto ampli l'oggetto del giudizio con la proposizione di una domanda riconvenzionale non esorbitante dalla competenza del giudice adito ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 150/2011, la trattazione di quest'ultima dovrà avvenire, ove si presti ad un'istruttoria sommaria, con il rito sommario
(congiuntamente a quella proposta ex art. 14 dal professionista)
e, in caso contrario, con il rito ordinario a cognizione piena, previa separazione delle domande (Cass. sez. un. 4485/2018).
Nella specie, tanto la domanda riconvenzionale degli opponenti quanto la domanda risarcitoria formulata dall'opposto in reconventio reconventionis si prestano ad una istruttoria sommaria, anche per la mancanza di richieste di prova orale, e dunque possono essere decise unitamente alla domanda principale.
Non è neppure necessaria la c.t.u. contabile chiesta dagli opponenti per la quantificazione del valore del giudizio a quo e dell'attività stragiudiziale svolta dal difensore, il quale deve essere determinato dal giudice sulla base della documentazione prodotta e dei principi normativi che regolano la materia.
Il valore della controversia e delle attività stragiudiziali svolte durante il processo per la sua definizione in via transattiva deve essere stabilito, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del d.m. 55/2014
(come vigente ratione temporis), in € 11.000,00 - cioè, trattandosi di liquidazione del compenso a carico del cliente e non della parte soccombente, secondo il valore effettivo della controversia - come risultante dalla transazione con cui la stessa
è stata definita. Detto valore effettivo è infatti manifestamente diverso sia da quello indicato nell'atto introduttivo, sia da quello derivante dall'applicazione dell'art. 15 c.p.c. Dall'accordo di mediazione (allegato al ricorso per decreto ingiuntivo) risulta infatti che gli odierni opponenti, ivi qualificati come “cessionari”, hanno acquistato i diritti immobiliari in controversia versando il corrispettivo di € 11.000,00 in favore della controparte (“cedenti”), di tal che è ragionevole ritenere che, anche sulla base degli interessi perseguiti dalle parti,
l'importo della transazione coincida con il valore effettivo della controversia.
Il compenso va determinato secondo la tariffa introdotta con il d.m. 55/2014, atteso che lo stesso era in vigore allorché l'attività professionale è cessata (il 20.04.2022 con verbale di cancellazione della causa dal ruolo e declaratoria di estinzione del procedimento), non, dunque, come calcolato dal difensore secondo il D.M. 147/22, che va applicato alle “prestazioni professionali esaurite successivamente alla entrata in vigore del predetto”, ossia successivamente al 23.10.2022.
Tanto premesso, in relazione al compenso spettante all'opposta per l'attività giudiziale, non è contestato e risulta, peraltro, dalla prodotta documentazione, che nel procedimento a quo, iscritto al n. 1867/18 R.G. di questo Tribunale, l'avvocata ha CP_1 svolto in favore degli opponenti attività difensiva corrispondente alle fasi di studio, introduttiva e di trattazione/istruttoria (v., in produzione opposta: procura alle liti rilasciata da Per_1
e ; procura alle
[...] Parte_1 liti rilasciata dagli eredi del e dalla a seguito del Per_1 Pt_1 decesso del primo;
atto di citazione introduttivo del processo;
comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale;
verbali di udienza 24.10.2018, 11.01.2019,
03.07.2019, 16.10.2019 con provvedimento di interruzione del processo;
memoria difensiva di riassunzione del giudizio;
verbali di udienza 10.02.2021, 02.07.2021, 16.03.2022; verbale di udienza del 08.04.2022, in cui la causa è stata dichiarata estinta e cancellata dal ruolo).
Il compenso per l'attività giudiziale va determinato secondo i valoro medi, come segue: fase di studio € 875,00 – fase introduttiva € 740,00 – fase di trattazione/istruttoria € 1.600,00
- € 3.215,00, rientrando nella fase di trattazione l'attività necessaria per la riassunzione del processo interrotto.
Non si ritiene di applicare l'aumento per la pluralità degli assistiti previsto dall'art. 4 comma 2 d.m. 55/2014, come vigente ratione temporis, considerato che, da un lato, l'identità della posizione processuale degli stessi conduce ad escludere, nella specie, che la prestazione professionale resa nei loro confronti abbia comportato l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto e che, dall'altro, la definizione della controversia è avvenuta attraverso la procedura di mediazione che deve essere compensata autonomamente.
Sull'attività stragiudiziale connessa a quella giudiziale - in quanto svolta nel corso del processo per addivenire alla composizione transattiva della controversia –, dalla prodotta documentazione risultano:
- una prima procedura di mediazione, individuata con il n. 160/18
(v., in produzione opposta: lettera di invito alla mediazione, verbali di mediazione), conclusa con esito negativo.
- l'attivazione di una seconda procedura di mediazione, identificata con il n. 14/20 e proveniente dalla controparte, a fronte della quale l'avv. ha comunicato la non adesione CP_1 dei propri assistiti.
- una terza procedura di mediazione, individuata con il n.
21000105, intrapresa dalle parti e conclusa con l'accordo transattivo sopra menzionato. Il verbale conclusivo del
02.08.2021 riporta le condizioni dell'accordo; la dichiarazione delle parti che “il valore del presente procedimento è pari a 11.000 euro per cui, la conclusione del presente procedimento, si obbligano al pagamento delle spese di mediazione corrispondente a tale valore per ciascun centro di interesse”;
l'indicazione dell'avv. come difensore degli odierni CP_1 opponenti.
Consta poi in atti uno scambio di mail tra i difensori delle parti, dal 02.09.2021 all'11.03.2022, sulla rispondenza tra il descritto accordo transattivo e lo stipulando atto notarile.
Tanto premesso, sulla base del valore, come sopra indicato, ed in applicazione della tariffa di cui al D.M. 55/2014, come in vigore all'esito di ciascuna procedura, il compenso per le attività stragiudiziali deve essere riconosciuto nella misura minima per le prime due attività, considerato l'esito delle stesse e l'impegno richiesto al difensore, mentre va riconosciuto nella misura media per la mediazione conclusiva, considerato l'esito positivo e l'impegno richiesto al difensore sia per la sua definizione sia per l'ulteriore attività svolta dalla professionista al fine della sua concreta attuazione.
Sulla base dei riportati criteri, il compenso per la prima procedura va determinato in € 630, di cui € 210,00 per la fase di attivazione ed € 420,00 per la fase di negoziazione.
La seconda procedura è consistita, secondo la prodotta documentazione, nella mera risposta negativa all'invito di controparte, sicché spetta al difensore il solo compenso per la fase dell'attivazione, pari ad € 210,00.
Per la terza procedura di mediazione – intesa nel suo complesso e comprensiva dello scambio di corrispondenza tra gli avvocati delle parti, di cui si è sopra detto – il compenso deve essere liquidato in complessivi € 2.520,00 (420 per la fase di attivazione, 840 per la fase di negoziazione e 1.260 per la fase di conciliazione). Il compenso complessivo dovuto all'opposta in relazione all'attività giudiziale e stragiudiziale di cui si controverte ascende, dunque, a complessivi € (3.215 + 630 + 210 + 2.520 =)
6.575,00, oltre gli accessori di legge.
Gli opponenti hanno eccepito il pagamento di acconti per complessivi € 5.698,00.
Anzitutto, essi hanno dedotto di avere versato all'opposta gli importi di cui alle fatture n. 7 dell'11.03.2021 e n. 9 del
25.03.2021 (in produzione opponenti).
Dall'esame dei due documenti emerge che essi hanno ad oggetto, rispettivamente, l'acconto e il saldo del compenso relativo ad una controversia avente ad oggetto la titolarità di beni immobili siti in Brienza, identificati al foglio 8 particelle 172, 173, 175, 133, per complessivi € (1.900 + 2.500 =) 4.400,00, comprensivi di rimborso forfettario e cpa, in regime di esenzione da iva.
Si tratta, con tutta evidenza, di controversia affatto diversa da quella del cui compenso si controverte nella presente sede, con la conseguenza che il pagamento delle due fatture – specificamente imputato dalla creditrice all'attività professionale svolta per il “bosco di Brienza” - non può essere imputato al compenso per cui è causa, che riguarda, invece le attività professionali svolte nella causa avente ad oggetto la proprietà di quote di terreni siti in Satriano di Lucania.
In secondo luogo, gli opponenti hanno eccepito di aver versato alla professionista acconti per complessivi euro 1.298,00
(comprensivi di spese borsuali, rimborso forfettario e cpa, in regime di esenzione da iva), di cui alle fatture n. 25/2018, n.
4/2019 e n. 30/2020, che hanno prodotto in giudizio (v. ricorso introduttivo, pag. 4).
Le fatture in questione risultano emesse dall'opposta in acconto sui compensi relativi alla controversia per cui è causa ed i pagamenti, in mancanza di specifica contestazione da parte dell'avv. , debbono ritenersi dimostrati. CP_1
Ne discende che gli importi ivi contemplati come acconti, pari a complessivi € (250,90 + 500,00 + 250,84 =) 1.001,74, al netto delle spese borsuali e degli accessori, debbono essere detratti dall'importo di € 6.575,00, come sopra determinato.
Il compenso dovuto dagli opponenti all'opposta ascende, pertanto, ad € (6.575,00 - 1.001,74 =) 5.573,26, oltre rimborso spese generali, iva, se dovuta, e cpa come per legge.
La domanda riconvenzionale di ripetizione dell'indebito non può trovare accoglimento.
Essa è stata proposta dagli opponenti sul presupposto dell'esorbitanza dell'importo di cui alle fatture n. 7 dell'11.03.2021 e n. 9 del 25.03.2021, sopra menzionate, rispetto al compenso che sarebbe spettato all'avv. per CP_1
l'attività professionale espletata nella controversia riguardante il
“bosco di Brienza” sicché è inammissibile ai sensi dell'art. 36
c.p.c., poiché riguarda una vicenda estranea al titolo della presente controversia.
La domanda è, in ogni caso, infondata, in quanto, come sopra detto, il pagamento delle due fatture è stato eseguito in adesione alla quantificazione del compenso ad opera della creditrice, sicché deve ritenersi concordato tra le parti, con la conseguente impossibilità di una imputazione diversa da quella effettuata dalla creditrice al momento del pagamento ed inapplicabilità della tariffa professionale degli Avvocati.
Anche l'ulteriore domanda riconvenzionale di risarcimento del danno non è fondata, in quanto la mancata sottoposizione di un preventivo di spesa costituisce, al più, violazione delle regole deontologiche e, non ostando alla determinazione del compenso sulla base della tariffa professionale, non è idonea a cagionare al cliente un danno, che peraltro, nella specie, non è stato neppure specificamente allegato.
Anche la doglianza relativa alla mancata corrispondenza tra l'importo chiesto con il ricorso per ingiunzione e quello precedentemente chiesto in via stragiudiziale è infondata poiché, in mancanza di adesione dei clienti a tale ultima richiesta, legittimamente la professionista ha quantificato il compenso sulla base della tariffa professionale.
La domanda risarcitoria proposta in reconventio reconventionis dall'opposta è inammissibile, in quanto non dipendente dalle domande riconvenzionali degli opponenti, essendo stata formulata sugli asseriti presupposti della negazione, da parte degli opponenti, delle spettanze professionali, già implicita nel mancato pagamento della somma richiesta, e della “negazione del rapporto in essere, improntato alla fiducia ed alla stima” (v. comparsa di costituzione e risposta, pag. 15), che tuttavia non si rinviene nelle difese della controparte.
In ogni caso la domanda è infondata per l'assoluto difetto di allegazione del danno e dei suoi presupposti (risarcimento del danno non patrimoniale: bene della vita o interesse protetto oggetto di lesione, natura del danno, nesso di causalità tra la condotta e il danno;
risarcimento del danno patrimoniale: danno emergente, lucro cessante e nesso di causalità quale conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento).
Per le ragioni esposte, in parziale accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e gli opponenti vanno condannati, in solido, al pagamento in favore della opposta della somma di € 5.573,26, oltre rimborso spese generali, iva, se dovuta, e cpa come per legge, il tutto oltre gli interessi legali dalla domanda (v. Cass. 8611/2022) all'effettivo soddisfo.
Tutte le domande riconvenzionali sono rigettate. La parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione tra le parti, in ragione della metà, delle spese processuali, liquidate per l'intero come in dispositivo specificato.
La restante metà va posta a carico degli opponenti, in solido, per i principi di causalità e prevalente soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da , Parte_1 [...]
, e nei confronti di Parte_2 Parte_3 Parte_4
con ricorso del 18.12.2023 e sulle domande Controparte_1 riconvenzionali proposte da entrambe le parti, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita così provvede:
a) accoglie per quanto di ragione l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto, n. 692/23 del
23.10.2023;
b) accoglie per quanto di ragione la domanda e per l'effetto condanna gli opponenti, in solido, al pagamento in favore dell'opposta della somma di € 5.573,26, oltre rimborso spese generali, iva, se dovuta, e cpa come per legge, il tutto oltre gli interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo;
c) rigetta le domande riconvenzionali proposte da entrambe le parti;
d) condanna gli opponenti, in solido, al pagamento in favore dell'opposta della metà delle spese processuali, che liquida per l'intero in € 5.077,00 per onorario, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
e) dichiara compensata tra le parti la restante metà delle spese processuali, come sopra liquidate per l'intero.
Potenza 25.08.2025
Il Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa
Licia Tomay ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4743/23 R.G.
Tra
, Parte_1 Parte_2
, , , elett.te dom.ti in
[...] Parte_3 Parte_4
Tito Scalo presso lo studio degli avv.ti Domenico Pace e Agostino
Parisi che li rappresentano e difendono per mandato in calce al ricorso introduttivo.
Opponenti
e
, elett.te dom.ta in Potenza presso lo studio Controparte_1 dell'avv. Fausta Matteo che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di compenso di avvocato ex art. 14 d. lgs. 150/2011. Conclusioni: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 26.02.2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 18.12.2023 Parte_1
, , e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 hanno proposto opposizione avverso il decreto n. 692/23 del
23.10.2023, con il quale è stato loro ingiunto di pagare, ad istanza dell'avvocata ed in favore di questa, Controparte_1 la somma di 10.952,00 euro, oltre spese della procedura, a titolo di compenso professionale per l'attività difensiva, giudiziale e stragiudiziale, svolta in loro favore.
Hanno dedotto che: - la prestazione professionale è consistita in atti giudiziali e stragiudiziali relativi ad un'unica controversia, ossia l'azione di rivendicazione esercitata da Controparte_2 ed altre nei confronti – inizialmente – di Parte_1
e , padre degli altri
[...] Persona_1 opponenti e deceduto in corso di causa;
- la proprietà rivendicata, in comunione tra i convenuti coniugi consisteva Controparte_3 in una porzione degli appezzamenti di terreno ubicati in Satriano di Lucania ed identificati catastalmente al foglio 17, particelle nn.
322 e 323, precisamente nella quota di 176/2160 delle predette particelle, corrispondenti a circa 165 mq. su complessivi 2.024 mq.
Deducono quali motivi di opposizione: 1) che il compenso è stato quantificato dall'opposta in violazione dell'art. 15 c.p.c. in materia di valore delle cause aventi ad oggetto beni immobili, atteso che il reddito dominicale del terreno in contestazione è di euro 2,09; 2) che, anche a voler attribuire rilievo al valore di mercato della suddetta quota, lo stesso è stato stimato in €
4.100,00 dal consulente di parte incaricato dai clienti su suggerimento della stessa avv. , con stima riferita, CP_1 oltretutto, alle intere particelle 322 e 323 e non alla quota oggetto di rivendicazione;
3) che indebitamente sono state duplicate le fasi di studio e introduttiva e l'attività di negoziazione a seguito della riassunzione del giudizio, interrotto per la morte dell'originario convenuto;
4) che erroneamente Persona_1
è stata applicata una maggiorazione del 20% per pluralità delle parti, benché si trattasse di un'unica parte plurisoggettiva;
5) che in violazione dei doveri professionali e di buona fede e correttezza nella formazione del contratto non è stato elaborato un preventivo di spesa ed, inoltre, nel ricorso per decreto ingiuntivo sono state indicate somme completamente diverse da quelle richieste in via stragiudiziale;
6) che, infine, l'opposta non ha tenuto conto del compenso di complessivi euro 5.698,00 ricevuto per il procedimento a quo e per altro procedimento riguardante un terreno in agro di Brienza, il tutto in misura largamente maggiore dell'onorario effettivamente spettante.
Hanno chiesto: “1) Voglia l'Il.mo Tribunale accertare e dichiarare che gli odierni opponenti hanno correttamente adempiuto all'obbligazione di pagamento dei compensi professionali maturati dall'Avv. mediante il versamento di Controparte_1 euro 5.698,00 per le due “pratiche” meglio descritte in fatto e nell'ambito dei motivi di diritto nn. 1, 2, 3, e 4.
Conseguentemente, voglia revocare il decreto ingiuntivo n.
692/2023 emesso nell'ambito del proc. n. 3851/2023 per
l'inesistenza, nel merito, dell'obbligazione di pagamento delle prestazioni professionali svolte dalla Parte_5 perché già estinta per intervenuto pagamento. 2) Solo in via subordinata rispetto alla conclusione precedente, voglia l'Il.mo
Tribunale accertare il giusto compenso da corrispondere alla parte opposta, inferiore a quanto richiesto con il decreto ingiuntivo opposto. 3) In via riconvenzionale, accertare e dichiarare la violazione dei doveri di correttezza e buona fede imposti dal codice civile e dalle norme deontologiche e, conseguentemente, condannare la parte opposta al risarcimento del danno liquidato in via equitativa dal Tribunale;
4) In via riconvenzionale, accertare e dichiarare che gli odierni ricorrenti in opposizione, a titolo di compensi professionali per le due vicende per cui hanno conferito mandato all'Avv. CP_1
, hanno erogato delle somme ulteriori rispetto a quelle
[...] dovute e, conseguentemente, dichiarare il diritto di parte opponente a vedersi ripetere la somma di euro 2.588,39 ovvero di quella maggiore o minore che dovesse emergere in corso di causa. 5) Con vittoria delle spese, diritti ed onorari di causa”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita l'opposta, la quale ha dedotto che: - il compenso richiesto riguarda la prestazione di assistenza giudiziale e stragiudiziale svolta da agosto 2018 a settembre 2019 in favore di e Persona_1 [...]
e da settembre 2019 ad aprile Parte_1
2022 in favore della e degli altri eredi del defunto Pt_1 Per_1
, odierni opponenti;
- l'attività giudiziale nel
[...] procedimento civile R.G.N. 1867/2018 ha avuto ad oggetto le fasi di studio, introduttiva e istruttoria;
- l'attività stragiudiziale è stata esercitata nelle tre mediazioni svolte per la definizione della medesima controversia, precisamente: la prima, attivata dalla controparte nel corso del processo per la somma di 25.000 euro e conclusa con verbale negativo;
la seconda, cui gli odierni opponenti non hanno aderito per difetto dei presupposti di legge;
la terza, attivata da essa avvocata nel febbraio 2021 e conclusa positivamente il 02.08.2021 per un valore finale di 11.000 euro
(fasi di attivazione, negoziazione e conciliazione); - ulteriore attività stragiudiziale è stata svolta da settembre 2021 a marzo
2022), poiché le parti del processo a quo, “piuttosto che dare corso agli impegni assunti transattivamente in mediazione il
02/08/2021, hanno ripreso una conflittualità tale, che solo la fermezza dei legali di entrambe le parti, ha consentito la cessazione definitiva dei contrasti, nel rispetto di quanto convenuto nell'accordo di mediazione del 02/08/2021”; - nella richiesta stragiudiziale di pagamento, ella ha quantificato il compenso con l'applicazione di uno sconto in considerazione del rapporto instauratosi con i clienti, mentre, a seguito del mancato pagamento, la richiesta di ingiunzione è stata effettuata sulla base della tariffa professionale, con il parere conforme del
Consiglio dell'Ordine; - i clienti si sono rifiutati di sottoscrivere il contratto professionale e dunque il compenso va determinato ai sensi del D.M. 55/2014; - il valore della controversia è determinato dalla domanda proposta dagli attori del procedimento a quo, che lo hanno indicato in 5.000 euro come da atto di citazione;
- il valore di ciascuna mediazione è dato dalla somma di volta in volta richiesta;
- ricorrono, nella specie, i presupposti per la maggiorazione del 20% di cui al DM 55/14, attesa la pluralità dei soggetti difesi;
- non vi è stata alcuna violazione a lei ascrivibile dei doveri deontologici previsti dall'art. 27 comma 2 e art. 13 comma 5 l. n.247/2012, né dei doveri di correttezza e buona fede contrattuale;
- con illegittima mutatio libelli gli opponenti hanno introdotto nel processo le vicende riguardanti la prestazione professionale svolta in loro favore in altro procedimento.
Ha chiesto concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo;
il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo;
la declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale;
in via riconvenzionale, l'accertamento della responsabilità patrimoniale e non patrimoniale di controparte con condanna al risarcimento del danno da determinarsi in via equitativa;
in via gradata, l'accertamento del credito e la condanna al relativo pagamento. Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto, la causa è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti.
All'udienza del 26.02.2025, svoltasi a trattazione scritta, gli opponenti hanno precisato le medesime conclusioni di cui al ricorso introduttivo.
L'opposta ha così concluso: “Voglia l'Ill.mo Giudice, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, al fine della declaratoria di inammissibilità ed infondatezza delle richieste giudiziali dell'odierna parte ricorrente:
1. concedere la provvisoria esecuzione nei confronti degli opponenti in quanto comunque l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
2. concedere termini per instaurare la procedura di mediazione;
3. rigettare la opposizione con conferma integrale del qui opposto decreto ingiuntivo;
4. accertare e dichiarare la illegittimità ed infondatezza della proposta domanda riconvenzionale;
5. accertare e dichiarare la responsabilità patrimoniale e non patrimoniale di controparte, con condanna, in solido, al risarcimento del danno, da calcolarsi in via equitativa;
6. in via gradata, senza rinuncia alla preliminare domanda, accertare comunque l'entità del credito degli opponenti e condannarli al pagamento della relativa somma che sarà accertata;
7. condannare gli opponenti, in solido, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio”.
Sulla base delle conclusioni, come sopra riportate, la causa è stata riservata in decisione.
Preliminarmente, nessun termine per la procedura di mediazione obbligatoria deve essere dato ai sensi dell'art. 5 comma 1 del d. lgs. 28/2010, come sostituito dall'art. 7 lett. e) del d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, atteso che l'improcedibilità per il mancato esperimento della mediazione non è stata eccepita dagli opponenti, convenuti in senso sostanziale, né è stata rilevata d'ufficio entro il termine di decadenza della prima udienza.
Sempre in via preliminare, si osserva che nelle controversie per compenso di avvocato, qualora il convenuto ampli l'oggetto del giudizio con la proposizione di una domanda riconvenzionale non esorbitante dalla competenza del giudice adito ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 150/2011, la trattazione di quest'ultima dovrà avvenire, ove si presti ad un'istruttoria sommaria, con il rito sommario
(congiuntamente a quella proposta ex art. 14 dal professionista)
e, in caso contrario, con il rito ordinario a cognizione piena, previa separazione delle domande (Cass. sez. un. 4485/2018).
Nella specie, tanto la domanda riconvenzionale degli opponenti quanto la domanda risarcitoria formulata dall'opposto in reconventio reconventionis si prestano ad una istruttoria sommaria, anche per la mancanza di richieste di prova orale, e dunque possono essere decise unitamente alla domanda principale.
Non è neppure necessaria la c.t.u. contabile chiesta dagli opponenti per la quantificazione del valore del giudizio a quo e dell'attività stragiudiziale svolta dal difensore, il quale deve essere determinato dal giudice sulla base della documentazione prodotta e dei principi normativi che regolano la materia.
Il valore della controversia e delle attività stragiudiziali svolte durante il processo per la sua definizione in via transattiva deve essere stabilito, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del d.m. 55/2014
(come vigente ratione temporis), in € 11.000,00 - cioè, trattandosi di liquidazione del compenso a carico del cliente e non della parte soccombente, secondo il valore effettivo della controversia - come risultante dalla transazione con cui la stessa
è stata definita. Detto valore effettivo è infatti manifestamente diverso sia da quello indicato nell'atto introduttivo, sia da quello derivante dall'applicazione dell'art. 15 c.p.c. Dall'accordo di mediazione (allegato al ricorso per decreto ingiuntivo) risulta infatti che gli odierni opponenti, ivi qualificati come “cessionari”, hanno acquistato i diritti immobiliari in controversia versando il corrispettivo di € 11.000,00 in favore della controparte (“cedenti”), di tal che è ragionevole ritenere che, anche sulla base degli interessi perseguiti dalle parti,
l'importo della transazione coincida con il valore effettivo della controversia.
Il compenso va determinato secondo la tariffa introdotta con il d.m. 55/2014, atteso che lo stesso era in vigore allorché l'attività professionale è cessata (il 20.04.2022 con verbale di cancellazione della causa dal ruolo e declaratoria di estinzione del procedimento), non, dunque, come calcolato dal difensore secondo il D.M. 147/22, che va applicato alle “prestazioni professionali esaurite successivamente alla entrata in vigore del predetto”, ossia successivamente al 23.10.2022.
Tanto premesso, in relazione al compenso spettante all'opposta per l'attività giudiziale, non è contestato e risulta, peraltro, dalla prodotta documentazione, che nel procedimento a quo, iscritto al n. 1867/18 R.G. di questo Tribunale, l'avvocata ha CP_1 svolto in favore degli opponenti attività difensiva corrispondente alle fasi di studio, introduttiva e di trattazione/istruttoria (v., in produzione opposta: procura alle liti rilasciata da Per_1
e ; procura alle
[...] Parte_1 liti rilasciata dagli eredi del e dalla a seguito del Per_1 Pt_1 decesso del primo;
atto di citazione introduttivo del processo;
comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale;
verbali di udienza 24.10.2018, 11.01.2019,
03.07.2019, 16.10.2019 con provvedimento di interruzione del processo;
memoria difensiva di riassunzione del giudizio;
verbali di udienza 10.02.2021, 02.07.2021, 16.03.2022; verbale di udienza del 08.04.2022, in cui la causa è stata dichiarata estinta e cancellata dal ruolo).
Il compenso per l'attività giudiziale va determinato secondo i valoro medi, come segue: fase di studio € 875,00 – fase introduttiva € 740,00 – fase di trattazione/istruttoria € 1.600,00
- € 3.215,00, rientrando nella fase di trattazione l'attività necessaria per la riassunzione del processo interrotto.
Non si ritiene di applicare l'aumento per la pluralità degli assistiti previsto dall'art. 4 comma 2 d.m. 55/2014, come vigente ratione temporis, considerato che, da un lato, l'identità della posizione processuale degli stessi conduce ad escludere, nella specie, che la prestazione professionale resa nei loro confronti abbia comportato l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto e che, dall'altro, la definizione della controversia è avvenuta attraverso la procedura di mediazione che deve essere compensata autonomamente.
Sull'attività stragiudiziale connessa a quella giudiziale - in quanto svolta nel corso del processo per addivenire alla composizione transattiva della controversia –, dalla prodotta documentazione risultano:
- una prima procedura di mediazione, individuata con il n. 160/18
(v., in produzione opposta: lettera di invito alla mediazione, verbali di mediazione), conclusa con esito negativo.
- l'attivazione di una seconda procedura di mediazione, identificata con il n. 14/20 e proveniente dalla controparte, a fronte della quale l'avv. ha comunicato la non adesione CP_1 dei propri assistiti.
- una terza procedura di mediazione, individuata con il n.
21000105, intrapresa dalle parti e conclusa con l'accordo transattivo sopra menzionato. Il verbale conclusivo del
02.08.2021 riporta le condizioni dell'accordo; la dichiarazione delle parti che “il valore del presente procedimento è pari a 11.000 euro per cui, la conclusione del presente procedimento, si obbligano al pagamento delle spese di mediazione corrispondente a tale valore per ciascun centro di interesse”;
l'indicazione dell'avv. come difensore degli odierni CP_1 opponenti.
Consta poi in atti uno scambio di mail tra i difensori delle parti, dal 02.09.2021 all'11.03.2022, sulla rispondenza tra il descritto accordo transattivo e lo stipulando atto notarile.
Tanto premesso, sulla base del valore, come sopra indicato, ed in applicazione della tariffa di cui al D.M. 55/2014, come in vigore all'esito di ciascuna procedura, il compenso per le attività stragiudiziali deve essere riconosciuto nella misura minima per le prime due attività, considerato l'esito delle stesse e l'impegno richiesto al difensore, mentre va riconosciuto nella misura media per la mediazione conclusiva, considerato l'esito positivo e l'impegno richiesto al difensore sia per la sua definizione sia per l'ulteriore attività svolta dalla professionista al fine della sua concreta attuazione.
Sulla base dei riportati criteri, il compenso per la prima procedura va determinato in € 630, di cui € 210,00 per la fase di attivazione ed € 420,00 per la fase di negoziazione.
La seconda procedura è consistita, secondo la prodotta documentazione, nella mera risposta negativa all'invito di controparte, sicché spetta al difensore il solo compenso per la fase dell'attivazione, pari ad € 210,00.
Per la terza procedura di mediazione – intesa nel suo complesso e comprensiva dello scambio di corrispondenza tra gli avvocati delle parti, di cui si è sopra detto – il compenso deve essere liquidato in complessivi € 2.520,00 (420 per la fase di attivazione, 840 per la fase di negoziazione e 1.260 per la fase di conciliazione). Il compenso complessivo dovuto all'opposta in relazione all'attività giudiziale e stragiudiziale di cui si controverte ascende, dunque, a complessivi € (3.215 + 630 + 210 + 2.520 =)
6.575,00, oltre gli accessori di legge.
Gli opponenti hanno eccepito il pagamento di acconti per complessivi € 5.698,00.
Anzitutto, essi hanno dedotto di avere versato all'opposta gli importi di cui alle fatture n. 7 dell'11.03.2021 e n. 9 del
25.03.2021 (in produzione opponenti).
Dall'esame dei due documenti emerge che essi hanno ad oggetto, rispettivamente, l'acconto e il saldo del compenso relativo ad una controversia avente ad oggetto la titolarità di beni immobili siti in Brienza, identificati al foglio 8 particelle 172, 173, 175, 133, per complessivi € (1.900 + 2.500 =) 4.400,00, comprensivi di rimborso forfettario e cpa, in regime di esenzione da iva.
Si tratta, con tutta evidenza, di controversia affatto diversa da quella del cui compenso si controverte nella presente sede, con la conseguenza che il pagamento delle due fatture – specificamente imputato dalla creditrice all'attività professionale svolta per il “bosco di Brienza” - non può essere imputato al compenso per cui è causa, che riguarda, invece le attività professionali svolte nella causa avente ad oggetto la proprietà di quote di terreni siti in Satriano di Lucania.
In secondo luogo, gli opponenti hanno eccepito di aver versato alla professionista acconti per complessivi euro 1.298,00
(comprensivi di spese borsuali, rimborso forfettario e cpa, in regime di esenzione da iva), di cui alle fatture n. 25/2018, n.
4/2019 e n. 30/2020, che hanno prodotto in giudizio (v. ricorso introduttivo, pag. 4).
Le fatture in questione risultano emesse dall'opposta in acconto sui compensi relativi alla controversia per cui è causa ed i pagamenti, in mancanza di specifica contestazione da parte dell'avv. , debbono ritenersi dimostrati. CP_1
Ne discende che gli importi ivi contemplati come acconti, pari a complessivi € (250,90 + 500,00 + 250,84 =) 1.001,74, al netto delle spese borsuali e degli accessori, debbono essere detratti dall'importo di € 6.575,00, come sopra determinato.
Il compenso dovuto dagli opponenti all'opposta ascende, pertanto, ad € (6.575,00 - 1.001,74 =) 5.573,26, oltre rimborso spese generali, iva, se dovuta, e cpa come per legge.
La domanda riconvenzionale di ripetizione dell'indebito non può trovare accoglimento.
Essa è stata proposta dagli opponenti sul presupposto dell'esorbitanza dell'importo di cui alle fatture n. 7 dell'11.03.2021 e n. 9 del 25.03.2021, sopra menzionate, rispetto al compenso che sarebbe spettato all'avv. per CP_1
l'attività professionale espletata nella controversia riguardante il
“bosco di Brienza” sicché è inammissibile ai sensi dell'art. 36
c.p.c., poiché riguarda una vicenda estranea al titolo della presente controversia.
La domanda è, in ogni caso, infondata, in quanto, come sopra detto, il pagamento delle due fatture è stato eseguito in adesione alla quantificazione del compenso ad opera della creditrice, sicché deve ritenersi concordato tra le parti, con la conseguente impossibilità di una imputazione diversa da quella effettuata dalla creditrice al momento del pagamento ed inapplicabilità della tariffa professionale degli Avvocati.
Anche l'ulteriore domanda riconvenzionale di risarcimento del danno non è fondata, in quanto la mancata sottoposizione di un preventivo di spesa costituisce, al più, violazione delle regole deontologiche e, non ostando alla determinazione del compenso sulla base della tariffa professionale, non è idonea a cagionare al cliente un danno, che peraltro, nella specie, non è stato neppure specificamente allegato.
Anche la doglianza relativa alla mancata corrispondenza tra l'importo chiesto con il ricorso per ingiunzione e quello precedentemente chiesto in via stragiudiziale è infondata poiché, in mancanza di adesione dei clienti a tale ultima richiesta, legittimamente la professionista ha quantificato il compenso sulla base della tariffa professionale.
La domanda risarcitoria proposta in reconventio reconventionis dall'opposta è inammissibile, in quanto non dipendente dalle domande riconvenzionali degli opponenti, essendo stata formulata sugli asseriti presupposti della negazione, da parte degli opponenti, delle spettanze professionali, già implicita nel mancato pagamento della somma richiesta, e della “negazione del rapporto in essere, improntato alla fiducia ed alla stima” (v. comparsa di costituzione e risposta, pag. 15), che tuttavia non si rinviene nelle difese della controparte.
In ogni caso la domanda è infondata per l'assoluto difetto di allegazione del danno e dei suoi presupposti (risarcimento del danno non patrimoniale: bene della vita o interesse protetto oggetto di lesione, natura del danno, nesso di causalità tra la condotta e il danno;
risarcimento del danno patrimoniale: danno emergente, lucro cessante e nesso di causalità quale conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento).
Per le ragioni esposte, in parziale accoglimento dell'opposizione, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e gli opponenti vanno condannati, in solido, al pagamento in favore della opposta della somma di € 5.573,26, oltre rimborso spese generali, iva, se dovuta, e cpa come per legge, il tutto oltre gli interessi legali dalla domanda (v. Cass. 8611/2022) all'effettivo soddisfo.
Tutte le domande riconvenzionali sono rigettate. La parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione tra le parti, in ragione della metà, delle spese processuali, liquidate per l'intero come in dispositivo specificato.
La restante metà va posta a carico degli opponenti, in solido, per i principi di causalità e prevalente soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da , Parte_1 [...]
, e nei confronti di Parte_2 Parte_3 Parte_4
con ricorso del 18.12.2023 e sulle domande Controparte_1 riconvenzionali proposte da entrambe le parti, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita così provvede:
a) accoglie per quanto di ragione l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto, n. 692/23 del
23.10.2023;
b) accoglie per quanto di ragione la domanda e per l'effetto condanna gli opponenti, in solido, al pagamento in favore dell'opposta della somma di € 5.573,26, oltre rimborso spese generali, iva, se dovuta, e cpa come per legge, il tutto oltre gli interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo;
c) rigetta le domande riconvenzionali proposte da entrambe le parti;
d) condanna gli opponenti, in solido, al pagamento in favore dell'opposta della metà delle spese processuali, che liquida per l'intero in € 5.077,00 per onorario, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
e) dichiara compensata tra le parti la restante metà delle spese processuali, come sopra liquidate per l'intero.
Potenza 25.08.2025
Il Giudice