Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 28/11/2025, n. 3427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3427 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03427/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00670/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 670 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Cavaleri e Francesco Saccone, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Massimo Cavaleri in Catania, Via O. Scammacca n. 23/C e con domicilio digitale eletto presso gli indirizzi PEC cavaleri.m@pec.ordineavvocaticatania.it. - francesco.saccone@pec.ordineavvocaticatania.it;
contro
Comune Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato MA Pia Di Primo, con domicilio fisico eletto presso la sede dell’Avvocatura Comunale in Catania, via Umberto 151, e con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC mariapia.diprimo@pec.ordineavvocaticatania.it;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale civile di Catania sez. Lavoro n. -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune Catania;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 112 e ss. cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 il dott. AN EP AN TO e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato e depositato in data 4 aprile 2025 il deducente ha rappresentato quanto segue.
Il ricorrente, sorvegliante di ecologia ed ambiente presso il Comune di Catania, è stato (ingiustamente) imputato innanzi al Tribunale di Catania, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, n.-OMISSIS- R.G.N.R., proc. n.-OMISSIS- R.G. G.I.P., per il reato ex art. 110-479 c.p.c. relativamente a fatti, secondo l’accusa, commessi nell’esercizio delle proprie funzioni, tanto da esser stato sottoposto, in relazione i medesimi fatti, anche a procedimento disciplinare; il ricorrente si è costituito e difeso nell’anzidetto giudizio con il ministero dell’avvocato-OMISSIS-.
Con sentenza n. -OMISSIS-, il G.U.P. del Tribunale di Catania ha prosciolto il deducente con la seguente motivazione: “ l’imputato deve essere prosciolto dalla accusa mossa a carico perché il fatto non sussiste. P.Q.M. visto l’art. 425 c.p.p. dichiara non luogo a procedere nei confronti di -OMISSIS- dal reato contestato al capo C) della rubrica perché il fatto non sussiste ”.
Per le medesime ragioni, ritenuti non sussistenti i requisiti di legge e non avendo commesso il deducente alcun fatto, con provvedimento n. --OMISSIS-, anche il procedimento disciplinare è stato archiviato.
Il ricorrente, in quanto dipendente del Comune di Catania, sottoposto ad un giudizio di responsabilità per atti e comportamenti connessi all’espletamento del servizio, per effetto dell’intervenuta assoluzione, aveva diritto, in forza di quanto previsto dall’art. 39 della L.R. 145/1980 nonché dall’art. 24 della L.R. 30/2000, al rimborso delle spese legali per la difesa nel giudizio all’esito del quale è stato, per l’appunto, ritenuto esente da ogni responsabilità penale (il Comune di Catania, con apposito regolamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale-OMISSIS- del 4 ottobre 2016 e successivamente modificato, ha adottato una disciplina interna onde rendere effettiva, in favore dei propri dipendenti, la soprarichiamata disciplina normativa regionale).
Intervenuta la citata sentenza penale, il ricorrente ha inviato formale richiesta di rimborso delle spese legali per l’attività professionale svolta dall’avvocato-OMISSIS- nell’ambito proc. penale n. -OMISSIS- R.G.N.R. e n. -OMISSIS- R.G. di complessivi € 10.996,40, come da parcella con allegato parere di congruità emesso dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catania in data 11 gennaio 2020; tuttavia, il Comune di Catania ha denegato la richiesta.
Conseguentemente il deducente ha adito il Tribunale di Catania – Sezione Lavoro che, con sentenza n. -OMISSIS-, ha accolto il ricorso disponendo “ la condanna del Comune di Catania al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 10.996,40; su tale somma, a mente dell’articolo 1224 c.c., sono dovuti gli interessi legali dalla data del 16 luglio 2019, come chiesto in ricorso -da quando, cioè, è divenuta esecutiva la sentenza di proscioglimento (v. la sentenza, all. 1) che ha fatto venire meno l’iniziale valutazione di una situazione di conflitto di interessi esistente tra le parti- fino al soddisfo” nonché la refusione “delle spese processuali che si liquidano in complessivi € 2.226,50, di cui € 118,50 per esborsi ed il resto per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, CPA e IVA come per legge ”.
La sentenza è stata notificata al Comune di Catania in data 22 aprile 2024 e, in assenza di impugnazione, è passata in giudicato, come attestazione rilasciata dalla competente cancelleria.
Tuttavia, il Comune non ha provveduto al pagamento delle somme spettanti a titolo di sorte capitale, interessi e spese legali liquidate.
Pertanto, inutilmente spirato il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 14 del decreto legge n. 669/1996, modificato dall’art. 147, primo comma, lettera a), della legge n. 388/2000 e dall’art. 44, terzo comma, lettera a), del decreto legge n. 269/2003, come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 326/2003, la parte ricorrente, con l’atto introduttivo del giudizio, ha avanzato la domanda in epigrafe.
1.1. Si è costituito in giudizio il Comune di Catania chiedendo di dichiarare il ricorso inammissibile, improcedibile ed infondato.
1.2. Alla camera di consiglio del giorno 1 ottobre 2025, come da verbale, il Collegio - ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm. - ha rilevato e sottoposto al contraddittorio delle parti la sussistenza di possibili profili di inammissibilità del ricorso in relazione allo stato di dissesto del Comune di Catania e della possibile competenza dell’organismo straordinario di liquidazione quanto al debito in questione.
E’ stato dunque concesso, su richiesta della parte ricorrente, il termine di trenta giorni per il deposito di memorie, con rinvio della trattazione della causa all’udienza camerale del 19 novembre 2025.
Le parti hanno depositato memorie in data 30 ottobre 2025, insistendo nelle rispettive conclusioni.
1.3. Alla camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025, presenti i difensori della parte ricorrente e del Comune resistente, come da verbale, dopo la discussione la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. La parte ricorrente ha chiesto al Tribunale adito di dichiarare la mancata ottemperanza del Comune di Catania in ordine al pagamento della somma di € 10.996,40 spettanti in esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania – Sezione Lavoro n. -OMISSIS- passata in giudicato oltre interessi legali dalla data del 16 luglio 2019 sino al soddisfo, nonché di dichiarare la mancata ottemperanza del Comune di Catania in ordine al pagamento delle spese processuali quantificate in € 2.226,50, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, CPA e IVA come per legge oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza sino al soddisfo ed infine di adottare, nella eventuale perdurante inerzia dell’Amministrazione resistente, i conseguenti atti per l'integrale ottemperanza al giudicato ivi compresa la nomina del commissario ad acta che provveda in luogo dell’amministrazione.
2. Il ricorso merita di essere accolto, nei sensi e nei termini in appresso specificati.
2.1. In via preliminare, il Collegio ritiene di escludere la sussistenza dei profili di inammissibilità sottoposti al contraddittorio delle parti ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm. (cfr. il verbale della camera di consiglio del giorno 1 ottobre 2025).
Invero, la giurisprudenza (sia pure ai diversi fini del discrimen temporale tra giurisdizione ordinaria e amministrativa ai sensi dell’art. 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) ha stabilito che l'art. 39 della legge reg. 29 dicembre 1980, n. 145 collega il rimborso delle spese legali a dipendenti sottoposti a giudizio di responsabilità per atti e comportamenti connessi all'espletamento del servizio, poi dichiarati esenti da responsabilità, alla “ dichiarazione di esenzione della responsabilità ”; pertanto, la dichiarazione di esenzione della responsabilità è “ l'evento generatore del diritto al rimborso ” (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 17 novembre 2017, n. 27282).
Ed inoltre, “[…] con l’entrata in vigore del cit. art. 24 della L.R. 23.12.2000, n. 30 – nella legislazione regionale l’elemento costitutivo del diritto al rimborso delle spese giudiziali sostenute dal dipendente comunale è divenuto l’accertamento giudiziale, purché naturalmente definitivo, della sua esenzione da responsabilità penale […]” (cfr. Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez. giur., 27 febbraio 2012, n. 209).
Dunque, l'evento fondante del diritto fatto valere nel caso in esame - l’esito favorevole del giudizio penale (arg. ex Cass. civ., sez. lav., 5 marzo 2019, n. 6349) - si è perfezionato con la sentenza del 2019 sopra citata; in sintesi, nel caso che occupa, la “ dichiarazione di esenzione della responsabilità ” si correla alla citata sentenza-OMISSIS- del Tribunale di Catania - Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari (di declaratoria di non luogo a procedere nei riguardi del deducente, “ perché il fatto non sussiste ”) intervenuta in un momento successivo alla competenza dell’organo straordinario di liquidazione (competente in relazione ai fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre 2018, in quanto anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato esercizio 2019: cfr. Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez. giur., 24 novembre 2020, n. 1104).
Peraltro, a ben vedere l’obbligazione in questione non è nemmeno riconducibile a “ fatti ed atti di gestione ” ex art. 252 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, essendo in ultimo la risultante della promozione di una azione penale (non certo riconducibile al Comune di Catania), nei riguardi del deducente, poi ritenuto estraneo ai fatti criminosi ascrittigli; ed invero, il debito in questione non è effettivamente scaturente o da ricollegare alla pregressa attività gestoria fallimentare, non potendo pertanto anche per tale ragione essere ricondotto alla massa passiva.
2.2. Deve quindi osservarsi che la parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato (come da attestazione in data 15 gennaio 2025, versata in atti), dunque rientrante nella categoria di provvedimenti giurisdizionali in ordine ai quali l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. ammette l’esperimento del giudizio di ottemperanza.
2.3. Risulta rispettato il disposto dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. (quanto al termine decennale per la proposizione dell’azione) e, in ordine al termine per il deposito del ricorso, dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm. (in relazione ai giudizi di cui al precedente comma 2, lett. d)).
2.4. In ordine al disposto dell’art. 14 del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1997, n. 30, e ss. mm. ed ii., è stata documentata l’avvenuta notificazione al Comune resistente (all’indirizzo PEC comune.catania@pec.it) della detta sentenza, in data 22 aprile 2024.
2.5. Nel merito, poi, visto il rituale esercizio dell’azione di ottemperanza e l’affermato perdurante inadempimento del Comune di Catania - che non ha comprovato l’avvenuto pagamento, in applicazione del principio secondo il quale i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi di diritti vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. - sussiste in capo al Comune resistente l’obbligo giuridico di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe recante l’accertamento del diritto del ricorrente “ al rimborso delle spese legali sostenute per il procedimento penale n.-OMISSIS- R.G. GIP, esitato con sentenza di non luogo a procedere del Tribunale di Catania, uff. GUP, n.-OMISSIS- ” nonché la condanna del Comune di Catania “ al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma di € 10.996,40 oltre interessi legali a far data dal 16 luglio 2019 fino al soddisfo […] nonché al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali ” liquidate “ in complessivi € 2.226,50, di cui € 118,50 per esborsi ed il resto per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, CPA e IVA come per legge ”.
Deve essere conseguentemente ordinato al Comune di Catania di dare esecuzione al titolo in epigrafe entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica a cura di parte della presente sentenza.
2.6. Per il caso di persistente inottemperanza alla scadenza del termine di sessanta (60) giorni ora visto, il Collegio provvede, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., alla nomina di un commissario ad acta , individuandolo nel segretario generale del Comune di Belpasso, che darà corso all’adempimento, compiendo tutti gli atti necessari, entro il termine di sessanta (60) giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione comunale debitrice.
Insediatosi, il commissario ad acta designato dovrà dare tempestiva comunicazione dell’insediamento alla Segreteria della Sezione Prima di questo Tribunale.
Si fa riserva, ove si rendesse necessario l’intervento del commissario ad acta , di liquidare il relativo compenso, secondo la normativa vigente, a carico dell’Ente inottemperante e con segnalazione del conseguente danno all’erario.
Il compenso, da calcolare secondo la normativa vigente, sarà liquidato con separato decreto, previa presentazione, a mandato espletato, di apposita nota specifica delle spese, contenente l'indicazione della misura degli onorari spettanti (e la prova della somma effettivamente pagata alla parte ricorrente).
Tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, ex art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, entro cento giorni dalla conclusione dell’incarico.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei termini in motivazione, e per l’effetto:
- ordina al Comune di Catania di dare esecuzione - entro il termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica a cura di parte della presente sentenza - al titolo in epigrafe nei termini sopra specificati;
- per il caso di ulteriore inadempienza nomina sin d’ora, quale commissario ad acta , il segretario generale del Comune di Belpasso affinché provveda in via sostitutiva nei termini sopra specificati.
Condanna il Comune di Catania al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi Euro 1.000,00 (€. mille/00), oltre accessori di legge.
Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente sentenza alle parti e al commissario ad acta presso la sua sede di servizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e tutte le persone menzionate.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN MA AS, Presidente
AN EP AN TO, Primo Referendario, Estensore
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN EP AN TO | AN MA AS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.