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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 14/06/2025, n. 848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 848 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
Oggetto: “Separazione consensuale”.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2247/2024 R.G. Cont.
promossa con ricorso congiunto da:
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
residente in [...] int. 4
e
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_2 C.F._2
residente in [...] int. 4,
entrambi elettivamente domiciliati in Torino, Via Moretta n. 37 presso lo studio dell'Avv. Pamela Ciano, che li rappresenta e difende per procura in atti. Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-
Conclusioni congiunte
“1. dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
;
[...]
2. ordinare al Comune di San Francesco al Campo di annotare l'emanando verbale di separazione omologato a margine dell'atto di matrimonio.
I coniugi chiedono, altresì, al Collegio di
OMOLOGARE
le seguenti condizioni della separazione
3. La minore viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, i quali Per_1
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sulla medesima in via congiunta, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno assunte singolarmente dal genitore con il quale la minore, di volta in volta, si troverà al momento dell'assunzione della decisione;
4. frequenta la classe quinta della scuola primaria di primo grado Italo Calvino Per_1
sita in San Francesco al Campo (TO), con il seguente orario:
- lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 8.30 alle ore 16.30;
- martedì dalle ore 8.30 alle ore 13.00;
- venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30;
5. La minore pratica lo sport dell'equitazione presso il “Grande Ranch” sito in San
Maurizio C.se (TO), Via Malanghero n. 25 e frequenta lezioni di equitazione un paio di volte alla settimana per due ore circa cadauna;
6. partecipa anche a circa sei gare di equitazione durante l'anno; Per_1
7. La casa familiare sita in San Francesco al Campo (TO), è di proprietà del marito e della di Lui madre in pari quote.
8. I genitori di comune accordo hanno stabilito che la madre e la minore, a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso, si trasferiranno a vivere presso i nonni materni, in
Robassomero (TO), Via Fiano n. 41 portando con loro i loro effetti personali.
9. Il mobilio di proprietà esclusiva della signora , così come indicato in separato Pt_1
accordo stipulato fra i coniugi, verrà dalla medesima asportato dalla casa familiare entro il mese di aprile 2025, momento in cui si libererà l'appartamento oggi condotto in locazione da terzi, sito in Robassomero (TO), Via Morandi n. 7, di proprietà della madre della signora ove la madre e la minore andranno a vivere, trasferendovi la loro Pt_1
residenza anagrafica.
10. I genitori stabiliscono i tempi di permanenza e cura di con le seguenti Per_1
modalità, salvo migliore e diverso accordo che gli stessi assumeranno di volta in volta:
a) Settimana uno: la minore starà con il padre dalle ore 19,00 circa della domenica sera,
momento in cui la madre la accompagnerà presso l'abitazione paterna e sino al mercoledì mattina quando il padre accompagnerà a scuola;
il mercoledì la madre Per_1
andrà a prendere la bambina all'uscita di scuola e la terrà con sé sino al venerdì mattina,
quando accompagnerà la figlia a scuola;
il venerdì il padre andrà a prendere la minore all'uscita di scuola alle ore 12.30 e la terrà con sé sino alla domenica sera alle ore 19:00,
quando la riaccompagnerà presso la casa materna;
b) Settimana due: la minore starà con la madre dalle ore 19,00 circa della domenica sera,
momento in cui il padre la accompagnerà presso l'abitazione materna e sino al mercoledì mattina quando la madre accompagnerà a scuola;
il mercoledì il padre Per_1
andrà a prendere la bambina all'uscita di scuola e la terrà con sé sino al venerdì mattina,
quando accompagnerà la figlia a scuola;
il venerdì la madre andrà a prendere la minore all'uscita di scuola alle ore 12.30 e la terrà con sé sino alla domenica sera alle ore 19:00,
quando la riaccompagnerà presso la casa paterna;
c) durante il periodo estivo quindici giorni consecutivi con ogni genitore da concordarsi tra i medesimi entro il 31 maggio di ogni anno;
d) durante le vacanze natalizie, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno della ripresa della scuola, la minore trascorrerà pari tempo con ambo i genitori da concordarsi tra i medesimi entro il 15
dicembre, alternando di anno in anno il giorno di Natale e quello di Capodanno;
e) le vacanze Pasquali saranno trascorse ad anni alterni interamente con il padre o con la madre salvo miglior accordo tra i genitori.
11. In ragione dei tempi paritetici di permanenza del minore con i genitori, gli stessi provvederanno in via diretta al mantenimento della figlia nei periodi di rispettava permanenza, ad eccezione delle spese di natura straordinaria (mediche non mutuabili,
farmaceutiche, scolastiche, culturali, sportive, ludiche ecc.), così come disciplinato dal protocollo del Tribunale di Ivrea 24/06/2016 che dovranno comunque essere sostenute in misura del 50 % da ciascun genitore.
12. Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra.
Con spese di lite compensate.”
Il P.M. il 05/06/2025 ha così concluso: “Visto, il PM GA LI esprime parere favorevole”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito ed iscritto il giorno 16.10.2024, i coniugi e hanno adito l'intestato Tribunale Parte_1 Parte_2
affinché pronunciasse la separazione personale tra loro.
I coniugi hanno premesso che: - hanno contratto matrimonio con rito concordatario in San Francesco al Campo (TO),
in data 03/09/2011, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di San Francesco
al Campo al n. 13 parte 2 serie A – anno 2011, scegliendo il regime della separazione dei beni;
- dall'unione coniugale è nata la figlia a RI (TO) il 22/05/2014; Per_1
- da tempo i coniugi, per incompatibilità di carattere ed incomprensioni non hanno più
un'unione affettiva e sentimentale e, pertanto, essendo divenuta insostenibile la convivenza sotto lo stesso tetto, hanno deciso di separarsi consensualmente.
Con provvedimento del 15 aprile 2025 i coniugi venivano autorizzati a vivere separati.
Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale è meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza;
del resto, le parti hanno dichiarato formalmente di non volersi riconciliare, dovendosi quindi ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi che hanno contratto matrimonio a San Francesco al Campo (TO) il 03/09/2011 (trascritto presso l'Ufficio di
Stato Civile, Atto n. 13 parte 2 serie A – anno 2011- Comune di San Francesco al Campo
(TO)).
Devono eseguirsi le formalità previste per legge.
Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, relative all'affidamento ed al mantenimento della prole oltre che alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi, in quanto conformi alla legge ed all'interesse della prole (cui è garantito accesso paritario ad entrambe le figure genitoriali nel rispetto del principio cd. di “bigenitorialità”)
possono essere integralmente recepite dal Collegio. Le spese di giudizio, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rese, e così come richiesto, vanno compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
1) definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su parere conforme del P.M., così provvede:
preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e - che hanno contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio a San Francesco al Campo (TO) il 03/09/2011 (trascritto presso l'Ufficio di
Stato Civile, Atto n. 13 parte 2 serie A, anno 2011, Comune di San Francesco al Campo
(TO)) - alle condizioni sopra riportate;
2) le spese legali relative alla presente procedura sono compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 11 giugno 2025.
IL GIUDICE rel/est. IL PRESIDENTE
Rossella MASTROPIETRO Alessandro SCIALABBA
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
Oggetto: “Separazione consensuale”.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2247/2024 R.G. Cont.
promossa con ricorso congiunto da:
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
residente in [...] int. 4
e
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_2 C.F._2
residente in [...] int. 4,
entrambi elettivamente domiciliati in Torino, Via Moretta n. 37 presso lo studio dell'Avv. Pamela Ciano, che li rappresenta e difende per procura in atti. Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-
Conclusioni congiunte
“1. dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
;
[...]
2. ordinare al Comune di San Francesco al Campo di annotare l'emanando verbale di separazione omologato a margine dell'atto di matrimonio.
I coniugi chiedono, altresì, al Collegio di
OMOLOGARE
le seguenti condizioni della separazione
3. La minore viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, i quali Per_1
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale sulla medesima in via congiunta, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno assunte singolarmente dal genitore con il quale la minore, di volta in volta, si troverà al momento dell'assunzione della decisione;
4. frequenta la classe quinta della scuola primaria di primo grado Italo Calvino Per_1
sita in San Francesco al Campo (TO), con il seguente orario:
- lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 8.30 alle ore 16.30;
- martedì dalle ore 8.30 alle ore 13.00;
- venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30;
5. La minore pratica lo sport dell'equitazione presso il “Grande Ranch” sito in San
Maurizio C.se (TO), Via Malanghero n. 25 e frequenta lezioni di equitazione un paio di volte alla settimana per due ore circa cadauna;
6. partecipa anche a circa sei gare di equitazione durante l'anno; Per_1
7. La casa familiare sita in San Francesco al Campo (TO), è di proprietà del marito e della di Lui madre in pari quote.
8. I genitori di comune accordo hanno stabilito che la madre e la minore, a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso, si trasferiranno a vivere presso i nonni materni, in
Robassomero (TO), Via Fiano n. 41 portando con loro i loro effetti personali.
9. Il mobilio di proprietà esclusiva della signora , così come indicato in separato Pt_1
accordo stipulato fra i coniugi, verrà dalla medesima asportato dalla casa familiare entro il mese di aprile 2025, momento in cui si libererà l'appartamento oggi condotto in locazione da terzi, sito in Robassomero (TO), Via Morandi n. 7, di proprietà della madre della signora ove la madre e la minore andranno a vivere, trasferendovi la loro Pt_1
residenza anagrafica.
10. I genitori stabiliscono i tempi di permanenza e cura di con le seguenti Per_1
modalità, salvo migliore e diverso accordo che gli stessi assumeranno di volta in volta:
a) Settimana uno: la minore starà con il padre dalle ore 19,00 circa della domenica sera,
momento in cui la madre la accompagnerà presso l'abitazione paterna e sino al mercoledì mattina quando il padre accompagnerà a scuola;
il mercoledì la madre Per_1
andrà a prendere la bambina all'uscita di scuola e la terrà con sé sino al venerdì mattina,
quando accompagnerà la figlia a scuola;
il venerdì il padre andrà a prendere la minore all'uscita di scuola alle ore 12.30 e la terrà con sé sino alla domenica sera alle ore 19:00,
quando la riaccompagnerà presso la casa materna;
b) Settimana due: la minore starà con la madre dalle ore 19,00 circa della domenica sera,
momento in cui il padre la accompagnerà presso l'abitazione materna e sino al mercoledì mattina quando la madre accompagnerà a scuola;
il mercoledì il padre Per_1
andrà a prendere la bambina all'uscita di scuola e la terrà con sé sino al venerdì mattina,
quando accompagnerà la figlia a scuola;
il venerdì la madre andrà a prendere la minore all'uscita di scuola alle ore 12.30 e la terrà con sé sino alla domenica sera alle ore 19:00,
quando la riaccompagnerà presso la casa paterna;
c) durante il periodo estivo quindici giorni consecutivi con ogni genitore da concordarsi tra i medesimi entro il 31 maggio di ogni anno;
d) durante le vacanze natalizie, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il primo giorno di sospensione delle lezioni e il giorno della ripresa della scuola, la minore trascorrerà pari tempo con ambo i genitori da concordarsi tra i medesimi entro il 15
dicembre, alternando di anno in anno il giorno di Natale e quello di Capodanno;
e) le vacanze Pasquali saranno trascorse ad anni alterni interamente con il padre o con la madre salvo miglior accordo tra i genitori.
11. In ragione dei tempi paritetici di permanenza del minore con i genitori, gli stessi provvederanno in via diretta al mantenimento della figlia nei periodi di rispettava permanenza, ad eccezione delle spese di natura straordinaria (mediche non mutuabili,
farmaceutiche, scolastiche, culturali, sportive, ludiche ecc.), così come disciplinato dal protocollo del Tribunale di Ivrea 24/06/2016 che dovranno comunque essere sostenute in misura del 50 % da ciascun genitore.
12. Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra.
Con spese di lite compensate.”
Il P.M. il 05/06/2025 ha così concluso: “Visto, il PM GA LI esprime parere favorevole”.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito ed iscritto il giorno 16.10.2024, i coniugi e hanno adito l'intestato Tribunale Parte_1 Parte_2
affinché pronunciasse la separazione personale tra loro.
I coniugi hanno premesso che: - hanno contratto matrimonio con rito concordatario in San Francesco al Campo (TO),
in data 03/09/2011, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di San Francesco
al Campo al n. 13 parte 2 serie A – anno 2011, scegliendo il regime della separazione dei beni;
- dall'unione coniugale è nata la figlia a RI (TO) il 22/05/2014; Per_1
- da tempo i coniugi, per incompatibilità di carattere ed incomprensioni non hanno più
un'unione affettiva e sentimentale e, pertanto, essendo divenuta insostenibile la convivenza sotto lo stesso tetto, hanno deciso di separarsi consensualmente.
Con provvedimento del 15 aprile 2025 i coniugi venivano autorizzati a vivere separati.
Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale è meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza;
del resto, le parti hanno dichiarato formalmente di non volersi riconciliare, dovendosi quindi ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi che hanno contratto matrimonio a San Francesco al Campo (TO) il 03/09/2011 (trascritto presso l'Ufficio di
Stato Civile, Atto n. 13 parte 2 serie A – anno 2011- Comune di San Francesco al Campo
(TO)).
Devono eseguirsi le formalità previste per legge.
Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, relative all'affidamento ed al mantenimento della prole oltre che alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi, in quanto conformi alla legge ed all'interesse della prole (cui è garantito accesso paritario ad entrambe le figure genitoriali nel rispetto del principio cd. di “bigenitorialità”)
possono essere integralmente recepite dal Collegio. Le spese di giudizio, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rese, e così come richiesto, vanno compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
1) definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su parere conforme del P.M., così provvede:
preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e - che hanno contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio a San Francesco al Campo (TO) il 03/09/2011 (trascritto presso l'Ufficio di
Stato Civile, Atto n. 13 parte 2 serie A, anno 2011, Comune di San Francesco al Campo
(TO)) - alle condizioni sopra riportate;
2) le spese legali relative alla presente procedura sono compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 11 giugno 2025.
IL GIUDICE rel/est. IL PRESIDENTE
Rossella MASTROPIETRO Alessandro SCIALABBA
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)