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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 04/06/2025, n. 850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 850 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 112/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 112/2023, promossa da:
(c.f. ), con l'avv. GIULIA Parte_1 C.F._1
GIANNOTTI
parte attrice nei confronti di:
(c.f. ), con gli avv.ti ERIKA Controparte_1 P.IVA_1
VILLANOVA e YASMINE LAACHIR
parte convenuta
Conclusioni di parte attrice: come da note scritte depositate telematicamente in data 31/1/2025
Conclusioni di parte convenuta: come da note scritte depositate telematicamente in data 23/1/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 7 Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132
c.p.c., si rinvia agli atti delle parti e al verbale di causa. ha convenuto in giudizio il per ottenerne la Parte_1 Controparte_1
condanna al risarcimento dei danni – quantificati nella somma complessiva di €
8.504,33, sulla scorta delle risultanze di un procedimento ex artt. 696 e 696-bis
c.p.c. svoltosi tra le parti antecedentemente all'instaurazione del presente giudizio
– patiti a cagione di un sinistro verificatosi in data 20/10/2020.
In particolare, l'attrice ha allegato che in tale data, alle ore 10.00 circa, mentre transitava a piedi in Piazzale Duca d'Aosta nel convenuto, sul CP_1
marciapiede antistante l'edificio della Biblioteca Comunale, cadeva rovinosamente “a causa di pavimentazione sconnessa e ammalorata”.
In particolare, l'attrice lamentava che vi fosse una “sconnessione della pavimentazione del marciapiede, ampio, largo e complessivamente in buono stato, che tuttavia, in un punto piuttosto centrale del medesimo, non appare perfettamente lineare e pianeggiante, ma mattonelle risultano sollevate e lievemente sconnesse, con delle piccole crepe intorno al profilo” e che non vi fossero cartelli che segnalassero tale dissesto.
Il convenuto si è costituito contestando la fondatezza pretese attoree sia CP_1
nell'an che nel quantum e chiedendone il rigetto.
La causa è stata ritenuta matura per la decisione senza necessità di assumere le prove orali richieste dalle parti (rigettate per le motivazioni di cui all'ordinanza del
30/1/2024, alla quale si rimanda), attesa la presenza in atti di un video riproducente la dinamica dell'occorso sinistro, prodotto da parte convenuta in ottemperanza all'ordine di esibizione disposto ex art. 210 c.p.c..
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni per l'udienza del 6/2/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c, e la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 17/2/2025, con assegnazione alle parti dei termini di pagina 2 di 7 cui all'art. 190 c.p.c. ratione temporis applicabile per il deposito degli scritti conclusionali.
* * *
1. La domanda attorea risulta infondata e, come tale, non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Come noto, la responsabilità per il danno cagionato da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c. invocato dall'attrice, ha carattere oggettivo e non si fonda su una presunzione di colpa, bensì sul mero rapporto di custodia: pertanto, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che il danneggiato dimostri la sussistenza del “nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato” (v. Cass. n. 4279/2008).
Per escludere il nesso causale è necessario che il danno sia ascrivibile al caso fortuito, da intendersi nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato: in altri termini, “il custode convenuto è onerato di offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità mediante la dimostrazione positiva (…) del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità” (v. Cass. n. 5741/2009).
A mente del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità dunque, il caso fortuito idoneo a escludere la responsabilità del custode ai sensi del richiamato art. 2051 c.c. può essere integrato dal fatto colposo del danneggiato: “in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità (come in sé una sede stradale), dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (v. Cass. n. 11023/2018).
pagina 3 di 7 In altri termini, il danneggiato è tenuto a conformare la propria condotta al principio di autoresponsabilità, attesa la necessità di porre in evidenza “da un lato il concetto di prevedibilità dell'evento dannoso e dall'altro quello del dovere di cautela da parte del soggetto che entra in contatto con la cosa. Questa Corte ha definito il concetto di prevedibilità come concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo ed ha evidenziato che, ove tale pericolo sia visibile, si richiede dal soggetto che entra in contatto con la cosa un grado maggiore di attenzione, proprio perché la situazione di rischio è percepibile con l'ordinaria diligenza” (v. Cass. n.11526/2017).
Di recente, la sentenza della Cassazione n. 30394/2023 ha così sinteticamente compendiato i principi espressi dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia (richiamando all'uopo tutte le pronunce da cui sono stati riaffermati: Cass. nn. 2482/2018, 2479/2018, 2480/2018, 27724/2018,
20312/2019, 38089/2021, 35429/2022, 14228/2023 e 21675/2023, 11152/2023, oltre a S.U. n. 20943/2022): “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”.
pagina 4 di 7 2. Calando i suesposti principi nel caso che occupa, si osserva quanto segue.
Lo stato dei luoghi al momento del sinistro risulta evincibile dalla documentazione fotografica versata in atti, dalle quale si evince come la disconnessione di cui l'attrice si duole consistesse nella presenza di crepe e sbeccature delle piastrelle di pietra a copertura di un tratto del camminamento pedonale della piazza (v. doc. 16 att. e doc. 10 conv.), che appaiono dovute all'inevitabile usura delle stesse.
Il punto esatto e le modalità di verificazione della caduta dell'attrice sono attestate dal filmato prodotto mediante il deposito autorizzato di una chiavetta
USB, effettuato da parte convenuta in data 13/11/2023.
Dal compendio probatorio emerge dunque la limitata estensione del tratto interessato dall'ammaloramento della pavimentazione rispetto all'ampiezza complessiva della piazza, oltre al fatto che la lieve anomalia fosse perfettamente percepibile – e, dunque, agevolmente evitabile – anche in ragione delle differenze cromatiche (del terriccio scuro presente in prossimità delle crepe e delle sbeccature degli angoli delle pietre chiare di copertura) e non essendo emersa la presenza di ostacoli alla visibilità.
E ciò vieppiù tenuto conto della verosimile conoscenza dello stato dei luoghi da parte dell'attrice, suffragata anche dalle dichiarazioni rese dalla medesima (v. doc.
5 conv.), a nulla rilevando le eccezioni sollevate dall'attrice circa il fatto di essere spesso accompagnata in macchina dalla figlia.
Parimenti inconducenti risultano le doglianze attoree circa la rilevanza rappresentata per una persona anziana anche da una piccola disconnessione del manto stradale quale quella in esame, non essendo stata nemmeno allegata una difficoltà di deambulazione dell'attrice, in ragione dell'età, al momento della caduta.
pagina 5 di 7 Peraltro, nella porzione interessata dalla sopra descritta irregolarità del terreno, laddove le mattonelle più chiare risultano sbeccate, non si rileva un'apprezzabile consistenza del dislivello (che appare, al massimo, di 2,5 centimetri) rispetto al piano della pavimentazione della piazza.
Del resto, è la stessa attrice ad avere dedotto che la pavimentazione era
“complessivamente in buono stato”, ad eccezione del punto indicato, in cui le mattonelle risultavano “lievemente sconnesse, con delle piccole crepe intorno al profilo”: ciò ulteriormente conferma che la caduta avrebbe ben potuto essere evitata se l'attrice avesse improntato la propria condotta a una maggiore prudenza, facendo attenzione a dove metteva i piedi in modo tale da aggirare il piccolo dislivello e passare in un altro tratto della pavimentazione lineare e piana di tutta la restante superficie della piazza.
Dovendosi dunque ritenere, alla luce di quanto sopra, che il dissesto della strada non presentasse i caratteri di un pericolo occulto o imprevedibile, neppure potrebbe configurarsi una generica responsabilità aquiliana del CP_1
convenuto ai sensi dell'art. 2043 c.c., invocato in via subordinata dall'attrice.
Al caso di specie, dunque, ben si attaglia la pronuncia della Suprema Corte n.
11107/2015 che, con riferimento a una fattispecie consimile a quella in esame, ha condiviso la valutazione della corte di merito “della condotta della danneggiata a partire dallo stato del luoghi (centro storico con pavimentazione in cui erano presenti inevitabili levigatezze e sbeccature) con idoneità della stessa a interrompere il nesso causale necessario alla imputazione della responsabilità alla amministrazione”: tali conclusioni invero, per tutte le ragioni indicate, risultano predicabili anche con riferimento alla fattispecie per cui è causa.
Deve pertanto concludersi che la caduta sia avvenuta a causa della imprudenza e distrazione dell'attrice e che sia quindi unicamente da ascrivere alla sua condotta, idonea a interrompere il nesso causale tra caduta e dissesto, riducendo la res a pagina 6 di 7 mera occasione dell'evento, con conseguente esenzione dell'ente da ogni responsabilità sia ai sensi dell'art. 2051 c.c. sia, per le stesse ragioni, ai sensi dell'art. 2043 c.c..
Alla luce della superiore disamina, le domande di risarcimento attoree non possono dunque trovare accoglimento.
3. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (aggiornati dal
D.M. n. 147/2022) applicabili in relazione al valore della controversia, (i) medi per le fasi di studio e introduttiva e (ii) minimi per le fasi di trattazione e decisionale, in ragione dell'attività in concreto espletata.
Per questi motivi
il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica
III sezione civile definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
rigetta le domande formulate dall'attrice;
condanna l'attrice a rifondere al convenuto le spese del presente giudizio, liquidate nella somma di € 3.387,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Bergamo, 4 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 112/2023, promossa da:
(c.f. ), con l'avv. GIULIA Parte_1 C.F._1
GIANNOTTI
parte attrice nei confronti di:
(c.f. ), con gli avv.ti ERIKA Controparte_1 P.IVA_1
VILLANOVA e YASMINE LAACHIR
parte convenuta
Conclusioni di parte attrice: come da note scritte depositate telematicamente in data 31/1/2025
Conclusioni di parte convenuta: come da note scritte depositate telematicamente in data 23/1/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 7 Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132
c.p.c., si rinvia agli atti delle parti e al verbale di causa. ha convenuto in giudizio il per ottenerne la Parte_1 Controparte_1
condanna al risarcimento dei danni – quantificati nella somma complessiva di €
8.504,33, sulla scorta delle risultanze di un procedimento ex artt. 696 e 696-bis
c.p.c. svoltosi tra le parti antecedentemente all'instaurazione del presente giudizio
– patiti a cagione di un sinistro verificatosi in data 20/10/2020.
In particolare, l'attrice ha allegato che in tale data, alle ore 10.00 circa, mentre transitava a piedi in Piazzale Duca d'Aosta nel convenuto, sul CP_1
marciapiede antistante l'edificio della Biblioteca Comunale, cadeva rovinosamente “a causa di pavimentazione sconnessa e ammalorata”.
In particolare, l'attrice lamentava che vi fosse una “sconnessione della pavimentazione del marciapiede, ampio, largo e complessivamente in buono stato, che tuttavia, in un punto piuttosto centrale del medesimo, non appare perfettamente lineare e pianeggiante, ma mattonelle risultano sollevate e lievemente sconnesse, con delle piccole crepe intorno al profilo” e che non vi fossero cartelli che segnalassero tale dissesto.
Il convenuto si è costituito contestando la fondatezza pretese attoree sia CP_1
nell'an che nel quantum e chiedendone il rigetto.
La causa è stata ritenuta matura per la decisione senza necessità di assumere le prove orali richieste dalle parti (rigettate per le motivazioni di cui all'ordinanza del
30/1/2024, alla quale si rimanda), attesa la presenza in atti di un video riproducente la dinamica dell'occorso sinistro, prodotto da parte convenuta in ottemperanza all'ordine di esibizione disposto ex art. 210 c.p.c..
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni per l'udienza del 6/2/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c, e la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 17/2/2025, con assegnazione alle parti dei termini di pagina 2 di 7 cui all'art. 190 c.p.c. ratione temporis applicabile per il deposito degli scritti conclusionali.
* * *
1. La domanda attorea risulta infondata e, come tale, non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Come noto, la responsabilità per il danno cagionato da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c. invocato dall'attrice, ha carattere oggettivo e non si fonda su una presunzione di colpa, bensì sul mero rapporto di custodia: pertanto, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che il danneggiato dimostri la sussistenza del “nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato” (v. Cass. n. 4279/2008).
Per escludere il nesso causale è necessario che il danno sia ascrivibile al caso fortuito, da intendersi nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato: in altri termini, “il custode convenuto è onerato di offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità mediante la dimostrazione positiva (…) del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità” (v. Cass. n. 5741/2009).
A mente del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità dunque, il caso fortuito idoneo a escludere la responsabilità del custode ai sensi del richiamato art. 2051 c.c. può essere integrato dal fatto colposo del danneggiato: “in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità (come in sé una sede stradale), dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato” (v. Cass. n. 11023/2018).
pagina 3 di 7 In altri termini, il danneggiato è tenuto a conformare la propria condotta al principio di autoresponsabilità, attesa la necessità di porre in evidenza “da un lato il concetto di prevedibilità dell'evento dannoso e dall'altro quello del dovere di cautela da parte del soggetto che entra in contatto con la cosa. Questa Corte ha definito il concetto di prevedibilità come concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo ed ha evidenziato che, ove tale pericolo sia visibile, si richiede dal soggetto che entra in contatto con la cosa un grado maggiore di attenzione, proprio perché la situazione di rischio è percepibile con l'ordinaria diligenza” (v. Cass. n.11526/2017).
Di recente, la sentenza della Cassazione n. 30394/2023 ha così sinteticamente compendiato i principi espressi dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia (richiamando all'uopo tutte le pronunce da cui sono stati riaffermati: Cass. nn. 2482/2018, 2479/2018, 2480/2018, 27724/2018,
20312/2019, 38089/2021, 35429/2022, 14228/2023 e 21675/2023, 11152/2023, oltre a S.U. n. 20943/2022): “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”.
pagina 4 di 7 2. Calando i suesposti principi nel caso che occupa, si osserva quanto segue.
Lo stato dei luoghi al momento del sinistro risulta evincibile dalla documentazione fotografica versata in atti, dalle quale si evince come la disconnessione di cui l'attrice si duole consistesse nella presenza di crepe e sbeccature delle piastrelle di pietra a copertura di un tratto del camminamento pedonale della piazza (v. doc. 16 att. e doc. 10 conv.), che appaiono dovute all'inevitabile usura delle stesse.
Il punto esatto e le modalità di verificazione della caduta dell'attrice sono attestate dal filmato prodotto mediante il deposito autorizzato di una chiavetta
USB, effettuato da parte convenuta in data 13/11/2023.
Dal compendio probatorio emerge dunque la limitata estensione del tratto interessato dall'ammaloramento della pavimentazione rispetto all'ampiezza complessiva della piazza, oltre al fatto che la lieve anomalia fosse perfettamente percepibile – e, dunque, agevolmente evitabile – anche in ragione delle differenze cromatiche (del terriccio scuro presente in prossimità delle crepe e delle sbeccature degli angoli delle pietre chiare di copertura) e non essendo emersa la presenza di ostacoli alla visibilità.
E ciò vieppiù tenuto conto della verosimile conoscenza dello stato dei luoghi da parte dell'attrice, suffragata anche dalle dichiarazioni rese dalla medesima (v. doc.
5 conv.), a nulla rilevando le eccezioni sollevate dall'attrice circa il fatto di essere spesso accompagnata in macchina dalla figlia.
Parimenti inconducenti risultano le doglianze attoree circa la rilevanza rappresentata per una persona anziana anche da una piccola disconnessione del manto stradale quale quella in esame, non essendo stata nemmeno allegata una difficoltà di deambulazione dell'attrice, in ragione dell'età, al momento della caduta.
pagina 5 di 7 Peraltro, nella porzione interessata dalla sopra descritta irregolarità del terreno, laddove le mattonelle più chiare risultano sbeccate, non si rileva un'apprezzabile consistenza del dislivello (che appare, al massimo, di 2,5 centimetri) rispetto al piano della pavimentazione della piazza.
Del resto, è la stessa attrice ad avere dedotto che la pavimentazione era
“complessivamente in buono stato”, ad eccezione del punto indicato, in cui le mattonelle risultavano “lievemente sconnesse, con delle piccole crepe intorno al profilo”: ciò ulteriormente conferma che la caduta avrebbe ben potuto essere evitata se l'attrice avesse improntato la propria condotta a una maggiore prudenza, facendo attenzione a dove metteva i piedi in modo tale da aggirare il piccolo dislivello e passare in un altro tratto della pavimentazione lineare e piana di tutta la restante superficie della piazza.
Dovendosi dunque ritenere, alla luce di quanto sopra, che il dissesto della strada non presentasse i caratteri di un pericolo occulto o imprevedibile, neppure potrebbe configurarsi una generica responsabilità aquiliana del CP_1
convenuto ai sensi dell'art. 2043 c.c., invocato in via subordinata dall'attrice.
Al caso di specie, dunque, ben si attaglia la pronuncia della Suprema Corte n.
11107/2015 che, con riferimento a una fattispecie consimile a quella in esame, ha condiviso la valutazione della corte di merito “della condotta della danneggiata a partire dallo stato del luoghi (centro storico con pavimentazione in cui erano presenti inevitabili levigatezze e sbeccature) con idoneità della stessa a interrompere il nesso causale necessario alla imputazione della responsabilità alla amministrazione”: tali conclusioni invero, per tutte le ragioni indicate, risultano predicabili anche con riferimento alla fattispecie per cui è causa.
Deve pertanto concludersi che la caduta sia avvenuta a causa della imprudenza e distrazione dell'attrice e che sia quindi unicamente da ascrivere alla sua condotta, idonea a interrompere il nesso causale tra caduta e dissesto, riducendo la res a pagina 6 di 7 mera occasione dell'evento, con conseguente esenzione dell'ente da ogni responsabilità sia ai sensi dell'art. 2051 c.c. sia, per le stesse ragioni, ai sensi dell'art. 2043 c.c..
Alla luce della superiore disamina, le domande di risarcimento attoree non possono dunque trovare accoglimento.
3. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (aggiornati dal
D.M. n. 147/2022) applicabili in relazione al valore della controversia, (i) medi per le fasi di studio e introduttiva e (ii) minimi per le fasi di trattazione e decisionale, in ragione dell'attività in concreto espletata.
Per questi motivi
il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica
III sezione civile definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
rigetta le domande formulate dall'attrice;
condanna l'attrice a rifondere al convenuto le spese del presente giudizio, liquidate nella somma di € 3.387,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Bergamo, 4 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni
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