Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 903 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00903/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04933/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4933 del 2025, proposto da
NC SP, rappresentata e difesa dall'avvocato Guido Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e con domicilio fisico eletto presso il suo studio, in Napoli, in via Luca Giordano n. 15;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e domicilio fisico legale presso la sede di questa, in Napoli, via A. Diaz n. 11;
per l’esecuzione del giudicato
formatosi sulla Sentenza n. 5449/2024 del Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro in esito al giudizio RG n. 21457/2023, pubblicata in data 20/9/2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 il dott. LA AR RI, e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’azionata sentenza n. 5949 del 20 settembre 2024, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli ha accolto il ricorso proposto da NC SP (volto a usufruire, con le medesime modalità e condizioni con cui è riconosciuto ai docenti a tempo indeterminato, del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente), e ha, per l’effetto, condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito “ ad erogare in favore della ricorrente la Carta Elettronica dell’importo nominale di € 500,00 per gli aa. ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione ”. Con la medesima sentenza, altresì, compensate per la metà le spese di giudizio, ha condannato la convenuta Amministrazione “ al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio residue ; liquidandole “ in euro 1800,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore che si dichiara anticipatario ” [l’avvocato Guido Marone, ndr].
In mancanza di adempimento per la parte d’interesse, la ricorrente chiede a questo Tribunale di: a) assegnare all’Amministrazione intimata un termine per dare esecuzione alla sentenza; b) fissare, ai sensi dell’articolo 114, comma 4, lettera e), del codice del processo amministrativo, la somma di denaro dovuta dall’Amministrazione resistente per il ritardo nell’esecuzione del giudicato; c) nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un Commissario ad acta, perché provveda in via sostitutiva a dare esecuzione – per quanto di proprio interesse – al dictum del giudice.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’articolo 114 del codice del processo amministrativo, avuto segnatamente riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata (attestato da apposita certificazione di cancelleria) e all’inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.
Deve, pertanto, ordinarsi all’intimata Amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della presente decisione, alla puntuale e integrale esecuzione del dispositivo del titolo azionato; ma con esclusione della parte riferita alle spese di lite, non risultando aver proposto il presente ricorso anche il difensore antistatario, titolare per ciò solo di autonomo titolo di credito, distinto rispetto alla posizione del proprio assistito (cfr. Cass. Civ. Sez. III, n. 27041 del 12.11.2008; n. 21070 dell’1.10.2009).
Si designa sin d’ora quale Commissario ad acta, per il caso di ulteriore inottemperanza, il Prefetto di Roma, con facoltà di delega all’interno della Struttura, il quale, decorso infruttuosamente il termine assegnato all’Amministrazione ed entro sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione a cura di parte ricorrente della perdurante inottemperanza, compirà tutti gli atti necessari all’esecuzione della sentenza in questa sede azionata; le spese per la funzione commissariale, qualora in concreto dovute, vengono poste a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito, e liquidate come da dispositivo, potendo il Commissario ad acta esigere la relativa somma all’esito dello svolgimento delle proprie funzioni, sulla base di adeguata documentazione fornita all’Ente debitore nei termini di legge.
Dev’essere, infine, disposto, a carico dell’Amministrazione resistente e a favore della ricorrente, come richiesto, il pagamento della penalità di mora di cui all’articolo 114, comma 4, lettera e), del codice del processo amministrativo, in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella presente sentenza di ottemperanza e fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, sino alla data di scadenza del termine concesso all’Amministrazione per adempiere (dovendosi ritenere, a tal punto, onere della parte interessata attivarsi per l’insediamento del Commissario ad acta).
Le spese di lite – comprensive di spese, diritti e onorari di atti successivi alla sentenza, funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, ad eccezione di quelle di registrazione del titolo azionato, dovute con computo a parte – seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto:
a) ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza in questa sede azionata, nei sensi e termini di cui in motivazione;
b) nomina Commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega all’interno della Struttura, il quale provvederà, ricevuta comunicazione dalla parte ricorrente della perdurante inerzia del Ministero, al compimento degli atti necessari all’esecuzione della sentenza, nei termini di cui in motivazione; qualora sussistano in concreto i presupposti per la sua debenza, determina in euro 500,00 (cinquecento/00) l’importo del compenso, comprensivo di ogni onere e spesa, da corrispondere al Commissario ad acta per l’espletamento dell’incarico, a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
c) condanna l’Amministrazione al pagamento, in favore della ricorrente, della penalità di mora, di cui all’articolo 114, comma 4, lettera e), del codice del processo amministrativo, in misura pari agli interessi legali calcolati sulla somma dovuta, con la decorrenza e fino al termine indicati in motivazione;
d) condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori come per legge, con attribuzione al difensore che ne ha fatto richiesta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LA AR RI, Presidente, Estensore
Carlo Dell'Olio, Consigliere
Valeria Ianniello, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| LA AR RI |
IL SEGRETARIO