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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 10/04/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3839/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PARMA
Sezione Prima Civile
In camera di consiglio, composto dai magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena giudice estensore dott.ssa Angela Casalini giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 3839 del ruolo generale dell'anno 2020, vertente tra:
, rappresentato e difeso, giusta delega agli atti, dall'avv. Silvana Cerminara, presso il Parte_1
cui studio è elettivamente domiciliato in Parma, viale Tanara n. 5
Ricorrente
E
rappresentata e difesa, giusta delega agli atti, dall'avv. Cristian Bentivegna del foro di CP_1
Milano, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Milano, viale Brianza n. 33
Resistente con l'intervento del P.M. in sede
In punto a: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI
All'udienza del 5 febbraio 2025 le parti precisavano le rispettive conclusioni, che si intendono ivi integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione del presente provvedimento, richiamando, quanto alla parte in fatto, lo svolgimento del processo già riportato nella sentenza parziale n. 345/2022 pronunciata da questo
Tribunale in data 25 febbraio 2022, pubblicata il successivo 21 marzo 2022, e ripercorrendo anche l'iter processuale successivo alla pronuncia della predetta sentenza.
pagina 1 di 8 Con ricorso depositato in data 22/10/2020, , premesso che aveva contratto matrimonio Parte_1
in HE (Cina) in data 29/03/2012 con (atto trascritto nel Registro degli Atti di CP_1
Matrimonio del Comune di Parma al n. 74, P. 2 S.C. anno 2012), dalla cui unione non erano nati figli, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
A sostegno del ricorso, il esponeva che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era Parte_1
venuta meno a causa dei continui e ripetuti allontanamenti della moglie dall'abitazione familiare, avvenuti senza il suo consenso. Ciò aveva provocato l'insorgere di forti conflitti e continue discussioni, che avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza. Nonostante le ripetute richieste da lui rivolte alla moglie per addivenire ad una separazione consensuale, la resistente aveva opposto numerosi pretesti e aveva proposto inaccettabili condizioni. Il ricorrente deduceva che entrambe le parti erano economicamente indipendenti, sicché non sussistevano i presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento a favore della moglie. Quest'ultima, sia prime che durante il matrimonio, aveva maturato esperienze in diversi settori lavorativi (come colf, come baby sitter, come commessa), con la conseguenza che la stessa aveva una sua autonoma capacità reddituale, oltre a percepire una indennità pensionistica nel proprio Paese di origine, la Cina, ed oltre ad essere proprietaria in Cina di un immobile.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva con memoria difensiva del 15 aprile 2021, la resistente CP_1
contestando integralmente quanto ex adverso dedotto e asserendo che la crisi coniugale era in
[...]
realtà esclusivamente imputabile al marito. In particolare, la deduceva di non essersi mai CP_1
allontanata dalla casa coniugale durante la vita matrimoniale, ma di essere stata costretta a farlo nell'ultimo periodo della convivenza. Tale allontanamento non era stato programmato, né tanto meno era stato da lei voluto, ma le era stato coattivamente imposto dal marito, mediante un comportamento vessatorio ed intimidatorio. In particolare, il marito, al fine di indurla a lasciare definitivamente la casa familiare, le aveva rivolto delle frasi minatorie, aveva rotto piatti e lanciato oggetti per la casa, aveva sbattuto le porte. Ella, pertanto, intimorita dal comportamento del si era allontanata dalla Parte_1 casa coniugale, lascando tutti i propri effetti personali nell'immobile, e aveva trovato ospitalità presso alcune amiche connazionali, che le avevano offerto un supporto.
Quanto alla regolamentazione dei reciproci rapporti patrimoniali tra i coniugi, la assumeva di CP_1
non essere economicamente autosufficiente, avendo sempre assecondato durante il matrimonio la volontà del marito, che le aveva chiesto di dedicarsi esclusivamente alla famiglia. Nel frattempo aveva reperito un'occupazione lavorativa meramente occasionale, che non le consentiva di disporre delle risorse economiche necessarie per far fronte alle proprie esigenze di vita, tant'è che era stata costretta a pagina 2 di 8 trovare una sistemazione abitativa provvisoria presso un alloggio gratuitamente messo a sua disposizione dal datore di lavoro.
A supporto dell'evidente disparità economica tra i coniugi, la affermava di essere titolare di un CP_1
reddito mensile (percepito da marzo 2021 a luglio 2021) pari a circa euro 602,22, a fronte dello stipendio mensile di circa euro 1.300,00 percepito dal quale addetto al recapito per Poste Parte_1
Italiane s.p.a.
Ciò premesso, la resistente chiedeva la corresponsione di un assegno di mantenimento di euro 600,00 mensili.
Comparse le parti innanzi al Presidente delegato, che vanamente tentava di conciliarle, venivano adottati i provvedimenti provvisori ed in particolare veniva disposto a carico del l'obbligo di Parte_1
corrispondere, a far data dalla domanda (aprile 2021), la somma di euro 400,00 mensili, indicizzati Istat,
a titolo di assegno di mantenimento a favore della resistente.
Radicatosi il contraddittorio avanti al Giudice Istruttore, all'udienza del 9 febbraio 2022 le parti precisavano le proprie conclusioni per la pronuncia della sentenza non definitiva di separazione, dichiarando di rinunciare alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il Tribunale, con sentenza non definitiva n. 345/2022 del 25 febbraio 2022, pronunciava la separazione personale dei coniugi. Con ordinanza in pari data, la causa veniva rimessa in istruttoria, con assegnazione dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c.
Istruita la causa mediante l'assunzione delle prove orali articolate dal ricorrente e mediante l'esperimento di indagini di Polizia Tributaria, al fine di verificare l'effettiva capacità reddituale e la situazione patrimoniale della all'udienza del 5 febbraio 2025 la causa veniva nuovamente CP_1
rimessa alla decisione collegiale, con concessione del termine ridotto di giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e ulteriore termine di giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
*****
Tanto premesso in fatto, occorre innanzitutto rilevare che, successivamente alla pronuncia della sentenza parziale di separazione, è stato instaurato tra le stesse parti il giudizio divorzile iscritto al n.
R.G. 3169/2022. Nell'ambito di tale giudizio, come risulta dalla documentazione versata in atti, è stata già assunta in data 28 marzo 2023 l'ordinanza presidenziale che ha adottato i provvedimenti provvisori e urgenti nell'interesse dei coniugi. Ciò posto, ritiene il Collegio che le questioni economiche non siano più suscettibili di decisione in questa sede, essendo stati emanati nel giudizio di divorzio i provvedimenti provvisori presidenziali, che hanno assunto le decisioni proprio su tale punto.
Per effetto dell'ordinanza presidenziale adottata in sede divorzile, infatti, perdono efficacia le statuizioni stabilite in sede di separazione (Cass.
8.2.2012 n.1779). Il provvedimento presidenziale, che pagina 3 di 8 stabilisce in via provvisoria la spettanza e la misura dell'assegno di mantenimento per la resistente, non si cumula con il titolo formato in sede di separazione, ma si sovrappone ad esso, pur se si fonda su criteri di determinazione autonomi e distinti. Appare evidente come l'impossibilità logica e giuridica di coesistenza di due diverse discipline regolatrice dei rapporti tra i coniugi, in relazione al medesimo arco temporale, comporti che il provvedimento presidenziale e quelli successivi pronunciati nel corso del procedimento di divorzio costituiscano dalla data della loro emissione l'unica regolamentazione dei rapporti tra i coniugi, con conseguente revoca delle precedenti statuizioni adottate nel processo di separazione (Sez. 1, Sentenza n. 21245 del 14/10/2010, Rv. 614430). Da ciò consegue la cessazione della materia del contendere in tali giudizi, salva la verifica, da effettuare caso per caso, della sopravvivenza di alcune questioni rispetto alle quali non si è consumato l'interesse delle parti rispetto alla decisione nel processo di separazione.
Nel caso in esame, l'interesse alla pronuncia può dirsi sussistente rispetto alle reciproche domande di addebito avanzate dalle parti, nonché rispetto alla regolamentazione dei rapporti economici dei coniugi nel lasso temporale intercorrente dalla data del deposito del ricorso (ottobre 2020) sino al momento dell'adozione dell'ordinanza presidenziale in sede di divorzio (marzo 2023), posto che con tale ordinanza è stata assunta una regolamentazione che ha superato la prospettiva del giudizio di separazione che ci occupa.
Così delineato il thema decidendum, questo Collegio è innanzitutto chiamato a valutare le reciproche domande di addebito avanzate dalle parti ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.c, tenuto conto delle conseguenze derivanti dall'accoglimento delle predette domande. E' noto, infatti, che l'assegno di mantenimento può essere riconosciuto soltanto al coniuge cui non è addebitabile la separazione.
Va osservato in diritto che l'addebito della responsabilità del fallimento dell'unione coniugale, come nella generalità delle ipotesi di responsabilità, presuppone, anzitutto, l'accertamento della violazione degli obblighi coniugali. E' necessario, poi, che sussista il nesso causalità fra la condotta posta dal coniuge in violazione dei doveri coniugali e l'intollerabilità della convivenza, tenuto conto anche del comportamento complessivo delle parti (Cass. nn. 1744/03, 9472/99, 2648/89) e della gravità del fatto, eventualmente anche alla luce dell'indirizzo dato concordemente alla vita familiare dai coniugi.
Le parti hanno offerto al giudizio del Collegio versioni assolutamente contrastanti circa i motivi che hanno determinato l'impossibilità di prosecuzione della convivenza.
Il ricorrente l'ha motivata adducendo che la causa del fallimento del matrimonio va individuata nella violazione dell'obbligo di coabitazione da parte della la quale nel corso della vita coniugale si CP_1 sarebbe ripetutamente allontanata, anche per lunghi periodi, dall'abitazione familiare per recarsi in
Cina senza condividere con lui tale decisione. Tali lunghe assenze avrebbero logorato il rapporto pagina 4 di 8 coniugale, posto che il ricorrente non veniva neppure informato dalla moglie né della partenza né del luogo dove si trovasse. Il ha inoltre allegato che, al momento dell'introduzione del Parte_1 giudizio, la moglie non era più con lui convivente, essendo andata via dall'abitazione familiare, senza neppure portare con sé i suoi effetti personali.
La dal canto suo, ha negato di essersi frequentemente allontanata dalla casa coniugale nel corso CP_1 della vita matrimoniale, sostenendo di essersi allontanata solo nell'ultimo periodo della convivenza, e quindi prima dell'introduzione del presente giudizio, al solo fine di salvaguardare la propria incolumità fisica, in quanto intimorita dal comportamento del marito (v. pag. 3 della memoria difensiva). La CP_1 ha sostenuto di essere stata costretta a “scappare” dalla casa coniugale, lasciando tutti i propri effetti personali nell'immobile (v. pag. 4 della memoria difensiva “Sicchè la scappava dalla casa CP_1 coniugale, lasciando tutti i propri effetti personali”), a causa del comportamento aggressivo tenuto dal marito.
Così riassunte le rispettive posizioni delle parti, ritiene il Collegio che deve anzitutto rigettarsi la domanda di addebito articolata dalla in sede di costituzione, posto che le affermazioni della CP_1
resistente sono rimaste a livello di mere affermazioni indimostrate. La stessa, infatti, non ha articolato alcun capitolo di prova su tali circostanze, né ha indicato i nominativi dei testi da escutere, non avendo in definitiva offerto alcun elemento probatorio idoneo a dimostrare che il definitivo allontanamento dalla casa coniugale, dalla stessa ammesso, sia stato determinato dal comportamento dispotico del marito, né che tale condotta sia da collocarsi in un momento in cui la prosecuzione della convivenza tra i coniugi era già diventata intollerabile. Peraltro, non appare neppure possibile comprendere quali siano stati i gravi atteggiamenti che la resistente imputa al marito, ritenendoli causa del proprio allontanamento, stante l'estrema genericità delle allegazioni contenute nella memoria difensiva, neppure contestualizzate dal punto di vita temporale. Infatti, la si è limitata ad allegare che il marito le CP_1
avrebbe rivolto frasi dal contenuto minatorio, non meglio specificate, e avrebbe rotto piatti e altri oggetti per la casa.
Peraltro, le gravi accuse mosse dalla nei confronti del marito risultano contrastanti con CP_1
l'atteggiamento processuale assunto dalla stessa resistente in sede di udienza presidenziale, nel corso della quale la ha dichiarato di volersi riconciliare con il marito, non manifestando alcun timore in CP_1
ordine alla prosecuzione della comunione di vita con il marito.
Quanto, invece, alla domanda di addebito avanzata dal ritiene il Collegio che, sulla base Parte_1 delle acquisite risultanze processuali, possa ritenersi fondato l'addebito contestato alla in ordine CP_1 alla violazione dell'obbligo di coabitazione.
pagina 5 di 8 Invero, dagli atti di causa emerge, quale circostanza pacifica e non contestata, che la già prima CP_1 dell'instaurazione del presente procedimento, aveva lasciato la casa coniugale. Nessun elemento di prova ha fornito la per dimostrare il clima di tensione e l'esistenza di una situazione di intenso CP_1
disagio nei rapporti con il coniuge, sì da rendere intollerabile la vita coniugale. L'abbandono del tetto coniugale non può, dunque, ritenersi in alcun modo giustificato.
Pertanto, se da un lato il ricorrente non ha fornito adeguata prova circa i frequenti allontanamenti della moglie, avvenuti senza il suo consenso nel corso della vita matrimoniale - avendo i testi riferito circostanze apprese de relato dal medesimo ricorrente - dall'altro lato, deve riconoscersi valore dirimente al definitivo abbandono della casa coniugale da parte della fatto avvenuto prima CP_1 dell'introduzione del presente giudizio, che non è contestato dalla e che anzi risulta CP_1 pacificamente dalla stessa ammesso, oltre a trovare ulteriore riscontro nell'istruttoria svolta. A tal riguardo, vengono in rilievo le testimonianze rese da e , i quali, Testimone_1 Testimone_2
escussi sui capitoli di prova articolati da parte ricorrente nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., hanno confermato che la nei mesi antecedenti al deposito del ricorso, ossia nell'anno 2020, era CP_1 già andata via dalla casa coniugale. In risposta al cap. r) “vero che nei mesi antecedenti al deposito del ricorso per separazione la sig.ra si era allontanata dalla casa coniugale da lungo tempo senza CP_1 informare il marito del luogo in cui si trovava”, ha riferito “ormai avevo capito che Testimone_1
la loro relazione stava andando male, mi diceva che non sapeva dove si trovasse la so Pt_1 CP_1 che nel 2020 la lavorava a Parma da Au Mai ma non rientrava a casa”, mentre CP_1 Tes_2
ha affermato “si ricordo che lei era sparita e chiedendo a mio zio nemmeno lui sapeva dove
[...] fosse”.
Ebbene, occorre precisare che quelle summenzionate costituiscono anche esse testimonianze de relato actoris, avendo i testi deposto, per loro stessa ammissione, su circostanze di cui sono stati informati direttamente dal ricorrente stesso, avendo precisato di non avere alcun rapporto confidenziale con la
Secondo un noto orientamento della Suprema Corte, tale tipologia di deposizione, se riguardata CP_1
di per sé sola, non ha alcun valore probatorio, nemmeno indiziario;
può, tuttavia, assurgere a valido elemento di prova quando sia suffragata da circostanze oggettive e soggettive ad essa intrinseche o da risultanze probatorie acquisite nel corso del processo che concorrano a confortarne la credibilità (v.
Cass. civ. n. 16262/2023; nello stesso senso Cass. civ. n. 18352/2013; Cass. civ. n. 7712/2011; Cass. civ. n. 4306/2001). Nella specie, tali testimonianze risultano suffragate dalla stessa ammissione della ricorrente, che non ha negato di essersi allontanata dalla casa coniugale qualche mese prima che il marito presentasse il ricorso per la separazione, ma ha tentato di giustificare il suo comportamento, allegando circostanze rimaste del tutto sfornite di prova. .
pagina 6 di 8 Ciò posto, ritiene il Collegio che la domanda di addebito proposta dal ricorrente sia meritevole di accoglimento. Da ciò discende il rigetto delle richieste economiche avanzate dalla non CP_1
sussistendo ab origine i presupposti ex art. 156 cc per il riconoscimento di un assegno di mantenimento a favore della resistente, con conseguente revoca delle statuizioni economiche di cui all'ordinanza presidenziale.
Infine, occorre esaminare la richiesta di corresponsione di una indennità di occupazione, avanzata dal ricorrente nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 cpc, a seguito del mancato prelevamento da parte della dei propri effetti personali lasciati nella casa coniugale, pur dopo la celebrazione CP_1 dell'udienza presidenziale del 13 maggio 2021. Dallo scambio delle mail intercorse tra i rispettivi difensori delle parti emerge che in data 14 maggio 2021, ossia a seguito del provvedimento del
Presidente delegato che ha autorizzato i coniugi a vivere separati, il per il tramite del Parte_1 proprio legale, ha invitato la moglie a prelevare i propri beni personali dall'abitazione coniugale (v. doc.
25 fascicolo ricorrente). Dalla mail inviata il 3 gennaio 2023 dall'Avv. Cerminara emerge che gli
“effetti personali” della risultavano riposti in scatole di cartone e in borse, conservati nel garage CP_1 di proprietà del ricorrente, sito sul retro dell'ex casa coniugale.
La ha provveduto al ritiro di una parte dei propri beni solo in data 6 gennaio 2023, autorizzando CP_1
l'invio in discarica del resto (v. doc. 28 fascicolo parte ricorrente).
A dire del l'inerzia della protrattasi per oltre un anno e mezzo, gli avrebbe Parte_1 CP_1
provocato un danno, conseguente alla impossibilità di godere pienamente del garage di sua proprietà, in quanto occupato dai beni della moglie.
A tal proposito, rileva il Collegio che la pretesa avanzata da parte ricorrente non è suffragata da elementi probatori idonei a dimostrare la sussistenza di un pregiudizio patrimoniale effettivo in capo allo stesso, causalmente riconducibile alla condotta della Il invero, si è limitato ad CP_1 Parte_1
asserire di aver subito una limitazione del proprio diritto di godere pienamente del garage e di aver sostenuto spese al fine di smaltire parte delle “suppellettili” della moglie, senza tuttavia aver allegato o documentato alcunché. La genericità delle allegazioni non consente di ritenere sussistente tale danno, nemmeno in via presuntiva. Infatti, non risulta neppure indicato quali “effetti personali” avrebbe lasciato la nella casa coniugale e soprattutto il numero di scatole e borse in cui sarebbero state CP_1
riposti gli effetti personali per essere poi conservati nel garage. Tali lacune assertive non consentono di valutare se vi sia stata una effettiva, sia pure parziale, limitazione oppure una totale compressione del diritto di godimento dell'immobile da parte del Era, pertanto, onere dell'attore allegare e Parte_1
specificare le concrete possibilità di esercizio del diritto di godimento che sono andate perdute come conseguenza immediata e diretta della violazione del suo diritto di proprietà.
pagina 7 di 8 Sulla base delle suesposte considerazioni, deve quindi concludersi per il rigetto della richiesta di corresponsione di un'indennità di occupazione avanzata da parte ricorrente.
Quanto alle spese di lite, stante la prevalente soccombenza della resistente, la deve essere CP_1
condannata alla rifusione in favore del delle spese di lite, liquidate come da dispositivo. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Parma, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) Dichiara che la separazione personale dei coniugi è addebitabile a e per l'effetto CP_1
rigetta la domanda di corresponsione di un assegno di mantenimento avanzata dalla CP_1
2) Rigetta la domanda di addebito avanzata da CP_1
3) Rigetta la richiesta di corresponsione di un'indennità di occupazione avanzata da;
Parte_1
4) Condanna alla refusione, in favore di , delle spese di lite, che liquida CP_1 Parte_1
in euro 98,00 per anticipazioni e in euro 5.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario del 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Parma in data 4 aprile 2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Dott. Simone Medioli Devoro
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PARMA
Sezione Prima Civile
In camera di consiglio, composto dai magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena giudice estensore dott.ssa Angela Casalini giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 3839 del ruolo generale dell'anno 2020, vertente tra:
, rappresentato e difeso, giusta delega agli atti, dall'avv. Silvana Cerminara, presso il Parte_1
cui studio è elettivamente domiciliato in Parma, viale Tanara n. 5
Ricorrente
E
rappresentata e difesa, giusta delega agli atti, dall'avv. Cristian Bentivegna del foro di CP_1
Milano, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Milano, viale Brianza n. 33
Resistente con l'intervento del P.M. in sede
In punto a: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI
All'udienza del 5 febbraio 2025 le parti precisavano le rispettive conclusioni, che si intendono ivi integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione del presente provvedimento, richiamando, quanto alla parte in fatto, lo svolgimento del processo già riportato nella sentenza parziale n. 345/2022 pronunciata da questo
Tribunale in data 25 febbraio 2022, pubblicata il successivo 21 marzo 2022, e ripercorrendo anche l'iter processuale successivo alla pronuncia della predetta sentenza.
pagina 1 di 8 Con ricorso depositato in data 22/10/2020, , premesso che aveva contratto matrimonio Parte_1
in HE (Cina) in data 29/03/2012 con (atto trascritto nel Registro degli Atti di CP_1
Matrimonio del Comune di Parma al n. 74, P. 2 S.C. anno 2012), dalla cui unione non erano nati figli, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
A sostegno del ricorso, il esponeva che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era Parte_1
venuta meno a causa dei continui e ripetuti allontanamenti della moglie dall'abitazione familiare, avvenuti senza il suo consenso. Ciò aveva provocato l'insorgere di forti conflitti e continue discussioni, che avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza. Nonostante le ripetute richieste da lui rivolte alla moglie per addivenire ad una separazione consensuale, la resistente aveva opposto numerosi pretesti e aveva proposto inaccettabili condizioni. Il ricorrente deduceva che entrambe le parti erano economicamente indipendenti, sicché non sussistevano i presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento a favore della moglie. Quest'ultima, sia prime che durante il matrimonio, aveva maturato esperienze in diversi settori lavorativi (come colf, come baby sitter, come commessa), con la conseguenza che la stessa aveva una sua autonoma capacità reddituale, oltre a percepire una indennità pensionistica nel proprio Paese di origine, la Cina, ed oltre ad essere proprietaria in Cina di un immobile.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva con memoria difensiva del 15 aprile 2021, la resistente CP_1
contestando integralmente quanto ex adverso dedotto e asserendo che la crisi coniugale era in
[...]
realtà esclusivamente imputabile al marito. In particolare, la deduceva di non essersi mai CP_1
allontanata dalla casa coniugale durante la vita matrimoniale, ma di essere stata costretta a farlo nell'ultimo periodo della convivenza. Tale allontanamento non era stato programmato, né tanto meno era stato da lei voluto, ma le era stato coattivamente imposto dal marito, mediante un comportamento vessatorio ed intimidatorio. In particolare, il marito, al fine di indurla a lasciare definitivamente la casa familiare, le aveva rivolto delle frasi minatorie, aveva rotto piatti e lanciato oggetti per la casa, aveva sbattuto le porte. Ella, pertanto, intimorita dal comportamento del si era allontanata dalla Parte_1 casa coniugale, lascando tutti i propri effetti personali nell'immobile, e aveva trovato ospitalità presso alcune amiche connazionali, che le avevano offerto un supporto.
Quanto alla regolamentazione dei reciproci rapporti patrimoniali tra i coniugi, la assumeva di CP_1
non essere economicamente autosufficiente, avendo sempre assecondato durante il matrimonio la volontà del marito, che le aveva chiesto di dedicarsi esclusivamente alla famiglia. Nel frattempo aveva reperito un'occupazione lavorativa meramente occasionale, che non le consentiva di disporre delle risorse economiche necessarie per far fronte alle proprie esigenze di vita, tant'è che era stata costretta a pagina 2 di 8 trovare una sistemazione abitativa provvisoria presso un alloggio gratuitamente messo a sua disposizione dal datore di lavoro.
A supporto dell'evidente disparità economica tra i coniugi, la affermava di essere titolare di un CP_1
reddito mensile (percepito da marzo 2021 a luglio 2021) pari a circa euro 602,22, a fronte dello stipendio mensile di circa euro 1.300,00 percepito dal quale addetto al recapito per Poste Parte_1
Italiane s.p.a.
Ciò premesso, la resistente chiedeva la corresponsione di un assegno di mantenimento di euro 600,00 mensili.
Comparse le parti innanzi al Presidente delegato, che vanamente tentava di conciliarle, venivano adottati i provvedimenti provvisori ed in particolare veniva disposto a carico del l'obbligo di Parte_1
corrispondere, a far data dalla domanda (aprile 2021), la somma di euro 400,00 mensili, indicizzati Istat,
a titolo di assegno di mantenimento a favore della resistente.
Radicatosi il contraddittorio avanti al Giudice Istruttore, all'udienza del 9 febbraio 2022 le parti precisavano le proprie conclusioni per la pronuncia della sentenza non definitiva di separazione, dichiarando di rinunciare alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il Tribunale, con sentenza non definitiva n. 345/2022 del 25 febbraio 2022, pronunciava la separazione personale dei coniugi. Con ordinanza in pari data, la causa veniva rimessa in istruttoria, con assegnazione dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c.
Istruita la causa mediante l'assunzione delle prove orali articolate dal ricorrente e mediante l'esperimento di indagini di Polizia Tributaria, al fine di verificare l'effettiva capacità reddituale e la situazione patrimoniale della all'udienza del 5 febbraio 2025 la causa veniva nuovamente CP_1
rimessa alla decisione collegiale, con concessione del termine ridotto di giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e ulteriore termine di giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
*****
Tanto premesso in fatto, occorre innanzitutto rilevare che, successivamente alla pronuncia della sentenza parziale di separazione, è stato instaurato tra le stesse parti il giudizio divorzile iscritto al n.
R.G. 3169/2022. Nell'ambito di tale giudizio, come risulta dalla documentazione versata in atti, è stata già assunta in data 28 marzo 2023 l'ordinanza presidenziale che ha adottato i provvedimenti provvisori e urgenti nell'interesse dei coniugi. Ciò posto, ritiene il Collegio che le questioni economiche non siano più suscettibili di decisione in questa sede, essendo stati emanati nel giudizio di divorzio i provvedimenti provvisori presidenziali, che hanno assunto le decisioni proprio su tale punto.
Per effetto dell'ordinanza presidenziale adottata in sede divorzile, infatti, perdono efficacia le statuizioni stabilite in sede di separazione (Cass.
8.2.2012 n.1779). Il provvedimento presidenziale, che pagina 3 di 8 stabilisce in via provvisoria la spettanza e la misura dell'assegno di mantenimento per la resistente, non si cumula con il titolo formato in sede di separazione, ma si sovrappone ad esso, pur se si fonda su criteri di determinazione autonomi e distinti. Appare evidente come l'impossibilità logica e giuridica di coesistenza di due diverse discipline regolatrice dei rapporti tra i coniugi, in relazione al medesimo arco temporale, comporti che il provvedimento presidenziale e quelli successivi pronunciati nel corso del procedimento di divorzio costituiscano dalla data della loro emissione l'unica regolamentazione dei rapporti tra i coniugi, con conseguente revoca delle precedenti statuizioni adottate nel processo di separazione (Sez. 1, Sentenza n. 21245 del 14/10/2010, Rv. 614430). Da ciò consegue la cessazione della materia del contendere in tali giudizi, salva la verifica, da effettuare caso per caso, della sopravvivenza di alcune questioni rispetto alle quali non si è consumato l'interesse delle parti rispetto alla decisione nel processo di separazione.
Nel caso in esame, l'interesse alla pronuncia può dirsi sussistente rispetto alle reciproche domande di addebito avanzate dalle parti, nonché rispetto alla regolamentazione dei rapporti economici dei coniugi nel lasso temporale intercorrente dalla data del deposito del ricorso (ottobre 2020) sino al momento dell'adozione dell'ordinanza presidenziale in sede di divorzio (marzo 2023), posto che con tale ordinanza è stata assunta una regolamentazione che ha superato la prospettiva del giudizio di separazione che ci occupa.
Così delineato il thema decidendum, questo Collegio è innanzitutto chiamato a valutare le reciproche domande di addebito avanzate dalle parti ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.c, tenuto conto delle conseguenze derivanti dall'accoglimento delle predette domande. E' noto, infatti, che l'assegno di mantenimento può essere riconosciuto soltanto al coniuge cui non è addebitabile la separazione.
Va osservato in diritto che l'addebito della responsabilità del fallimento dell'unione coniugale, come nella generalità delle ipotesi di responsabilità, presuppone, anzitutto, l'accertamento della violazione degli obblighi coniugali. E' necessario, poi, che sussista il nesso causalità fra la condotta posta dal coniuge in violazione dei doveri coniugali e l'intollerabilità della convivenza, tenuto conto anche del comportamento complessivo delle parti (Cass. nn. 1744/03, 9472/99, 2648/89) e della gravità del fatto, eventualmente anche alla luce dell'indirizzo dato concordemente alla vita familiare dai coniugi.
Le parti hanno offerto al giudizio del Collegio versioni assolutamente contrastanti circa i motivi che hanno determinato l'impossibilità di prosecuzione della convivenza.
Il ricorrente l'ha motivata adducendo che la causa del fallimento del matrimonio va individuata nella violazione dell'obbligo di coabitazione da parte della la quale nel corso della vita coniugale si CP_1 sarebbe ripetutamente allontanata, anche per lunghi periodi, dall'abitazione familiare per recarsi in
Cina senza condividere con lui tale decisione. Tali lunghe assenze avrebbero logorato il rapporto pagina 4 di 8 coniugale, posto che il ricorrente non veniva neppure informato dalla moglie né della partenza né del luogo dove si trovasse. Il ha inoltre allegato che, al momento dell'introduzione del Parte_1 giudizio, la moglie non era più con lui convivente, essendo andata via dall'abitazione familiare, senza neppure portare con sé i suoi effetti personali.
La dal canto suo, ha negato di essersi frequentemente allontanata dalla casa coniugale nel corso CP_1 della vita matrimoniale, sostenendo di essersi allontanata solo nell'ultimo periodo della convivenza, e quindi prima dell'introduzione del presente giudizio, al solo fine di salvaguardare la propria incolumità fisica, in quanto intimorita dal comportamento del marito (v. pag. 3 della memoria difensiva). La CP_1 ha sostenuto di essere stata costretta a “scappare” dalla casa coniugale, lasciando tutti i propri effetti personali nell'immobile (v. pag. 4 della memoria difensiva “Sicchè la scappava dalla casa CP_1 coniugale, lasciando tutti i propri effetti personali”), a causa del comportamento aggressivo tenuto dal marito.
Così riassunte le rispettive posizioni delle parti, ritiene il Collegio che deve anzitutto rigettarsi la domanda di addebito articolata dalla in sede di costituzione, posto che le affermazioni della CP_1
resistente sono rimaste a livello di mere affermazioni indimostrate. La stessa, infatti, non ha articolato alcun capitolo di prova su tali circostanze, né ha indicato i nominativi dei testi da escutere, non avendo in definitiva offerto alcun elemento probatorio idoneo a dimostrare che il definitivo allontanamento dalla casa coniugale, dalla stessa ammesso, sia stato determinato dal comportamento dispotico del marito, né che tale condotta sia da collocarsi in un momento in cui la prosecuzione della convivenza tra i coniugi era già diventata intollerabile. Peraltro, non appare neppure possibile comprendere quali siano stati i gravi atteggiamenti che la resistente imputa al marito, ritenendoli causa del proprio allontanamento, stante l'estrema genericità delle allegazioni contenute nella memoria difensiva, neppure contestualizzate dal punto di vita temporale. Infatti, la si è limitata ad allegare che il marito le CP_1
avrebbe rivolto frasi dal contenuto minatorio, non meglio specificate, e avrebbe rotto piatti e altri oggetti per la casa.
Peraltro, le gravi accuse mosse dalla nei confronti del marito risultano contrastanti con CP_1
l'atteggiamento processuale assunto dalla stessa resistente in sede di udienza presidenziale, nel corso della quale la ha dichiarato di volersi riconciliare con il marito, non manifestando alcun timore in CP_1
ordine alla prosecuzione della comunione di vita con il marito.
Quanto, invece, alla domanda di addebito avanzata dal ritiene il Collegio che, sulla base Parte_1 delle acquisite risultanze processuali, possa ritenersi fondato l'addebito contestato alla in ordine CP_1 alla violazione dell'obbligo di coabitazione.
pagina 5 di 8 Invero, dagli atti di causa emerge, quale circostanza pacifica e non contestata, che la già prima CP_1 dell'instaurazione del presente procedimento, aveva lasciato la casa coniugale. Nessun elemento di prova ha fornito la per dimostrare il clima di tensione e l'esistenza di una situazione di intenso CP_1
disagio nei rapporti con il coniuge, sì da rendere intollerabile la vita coniugale. L'abbandono del tetto coniugale non può, dunque, ritenersi in alcun modo giustificato.
Pertanto, se da un lato il ricorrente non ha fornito adeguata prova circa i frequenti allontanamenti della moglie, avvenuti senza il suo consenso nel corso della vita matrimoniale - avendo i testi riferito circostanze apprese de relato dal medesimo ricorrente - dall'altro lato, deve riconoscersi valore dirimente al definitivo abbandono della casa coniugale da parte della fatto avvenuto prima CP_1 dell'introduzione del presente giudizio, che non è contestato dalla e che anzi risulta CP_1 pacificamente dalla stessa ammesso, oltre a trovare ulteriore riscontro nell'istruttoria svolta. A tal riguardo, vengono in rilievo le testimonianze rese da e , i quali, Testimone_1 Testimone_2
escussi sui capitoli di prova articolati da parte ricorrente nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., hanno confermato che la nei mesi antecedenti al deposito del ricorso, ossia nell'anno 2020, era CP_1 già andata via dalla casa coniugale. In risposta al cap. r) “vero che nei mesi antecedenti al deposito del ricorso per separazione la sig.ra si era allontanata dalla casa coniugale da lungo tempo senza CP_1 informare il marito del luogo in cui si trovava”, ha riferito “ormai avevo capito che Testimone_1
la loro relazione stava andando male, mi diceva che non sapeva dove si trovasse la so Pt_1 CP_1 che nel 2020 la lavorava a Parma da Au Mai ma non rientrava a casa”, mentre CP_1 Tes_2
ha affermato “si ricordo che lei era sparita e chiedendo a mio zio nemmeno lui sapeva dove
[...] fosse”.
Ebbene, occorre precisare che quelle summenzionate costituiscono anche esse testimonianze de relato actoris, avendo i testi deposto, per loro stessa ammissione, su circostanze di cui sono stati informati direttamente dal ricorrente stesso, avendo precisato di non avere alcun rapporto confidenziale con la
Secondo un noto orientamento della Suprema Corte, tale tipologia di deposizione, se riguardata CP_1
di per sé sola, non ha alcun valore probatorio, nemmeno indiziario;
può, tuttavia, assurgere a valido elemento di prova quando sia suffragata da circostanze oggettive e soggettive ad essa intrinseche o da risultanze probatorie acquisite nel corso del processo che concorrano a confortarne la credibilità (v.
Cass. civ. n. 16262/2023; nello stesso senso Cass. civ. n. 18352/2013; Cass. civ. n. 7712/2011; Cass. civ. n. 4306/2001). Nella specie, tali testimonianze risultano suffragate dalla stessa ammissione della ricorrente, che non ha negato di essersi allontanata dalla casa coniugale qualche mese prima che il marito presentasse il ricorso per la separazione, ma ha tentato di giustificare il suo comportamento, allegando circostanze rimaste del tutto sfornite di prova. .
pagina 6 di 8 Ciò posto, ritiene il Collegio che la domanda di addebito proposta dal ricorrente sia meritevole di accoglimento. Da ciò discende il rigetto delle richieste economiche avanzate dalla non CP_1
sussistendo ab origine i presupposti ex art. 156 cc per il riconoscimento di un assegno di mantenimento a favore della resistente, con conseguente revoca delle statuizioni economiche di cui all'ordinanza presidenziale.
Infine, occorre esaminare la richiesta di corresponsione di una indennità di occupazione, avanzata dal ricorrente nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 cpc, a seguito del mancato prelevamento da parte della dei propri effetti personali lasciati nella casa coniugale, pur dopo la celebrazione CP_1 dell'udienza presidenziale del 13 maggio 2021. Dallo scambio delle mail intercorse tra i rispettivi difensori delle parti emerge che in data 14 maggio 2021, ossia a seguito del provvedimento del
Presidente delegato che ha autorizzato i coniugi a vivere separati, il per il tramite del Parte_1 proprio legale, ha invitato la moglie a prelevare i propri beni personali dall'abitazione coniugale (v. doc.
25 fascicolo ricorrente). Dalla mail inviata il 3 gennaio 2023 dall'Avv. Cerminara emerge che gli
“effetti personali” della risultavano riposti in scatole di cartone e in borse, conservati nel garage CP_1 di proprietà del ricorrente, sito sul retro dell'ex casa coniugale.
La ha provveduto al ritiro di una parte dei propri beni solo in data 6 gennaio 2023, autorizzando CP_1
l'invio in discarica del resto (v. doc. 28 fascicolo parte ricorrente).
A dire del l'inerzia della protrattasi per oltre un anno e mezzo, gli avrebbe Parte_1 CP_1
provocato un danno, conseguente alla impossibilità di godere pienamente del garage di sua proprietà, in quanto occupato dai beni della moglie.
A tal proposito, rileva il Collegio che la pretesa avanzata da parte ricorrente non è suffragata da elementi probatori idonei a dimostrare la sussistenza di un pregiudizio patrimoniale effettivo in capo allo stesso, causalmente riconducibile alla condotta della Il invero, si è limitato ad CP_1 Parte_1
asserire di aver subito una limitazione del proprio diritto di godere pienamente del garage e di aver sostenuto spese al fine di smaltire parte delle “suppellettili” della moglie, senza tuttavia aver allegato o documentato alcunché. La genericità delle allegazioni non consente di ritenere sussistente tale danno, nemmeno in via presuntiva. Infatti, non risulta neppure indicato quali “effetti personali” avrebbe lasciato la nella casa coniugale e soprattutto il numero di scatole e borse in cui sarebbero state CP_1
riposti gli effetti personali per essere poi conservati nel garage. Tali lacune assertive non consentono di valutare se vi sia stata una effettiva, sia pure parziale, limitazione oppure una totale compressione del diritto di godimento dell'immobile da parte del Era, pertanto, onere dell'attore allegare e Parte_1
specificare le concrete possibilità di esercizio del diritto di godimento che sono andate perdute come conseguenza immediata e diretta della violazione del suo diritto di proprietà.
pagina 7 di 8 Sulla base delle suesposte considerazioni, deve quindi concludersi per il rigetto della richiesta di corresponsione di un'indennità di occupazione avanzata da parte ricorrente.
Quanto alle spese di lite, stante la prevalente soccombenza della resistente, la deve essere CP_1
condannata alla rifusione in favore del delle spese di lite, liquidate come da dispositivo. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Parma, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) Dichiara che la separazione personale dei coniugi è addebitabile a e per l'effetto CP_1
rigetta la domanda di corresponsione di un assegno di mantenimento avanzata dalla CP_1
2) Rigetta la domanda di addebito avanzata da CP_1
3) Rigetta la richiesta di corresponsione di un'indennità di occupazione avanzata da;
Parte_1
4) Condanna alla refusione, in favore di , delle spese di lite, che liquida CP_1 Parte_1
in euro 98,00 per anticipazioni e in euro 5.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario del 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Parma in data 4 aprile 2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Dott. Simone Medioli Devoro
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