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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 05/06/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai signori:
1) Dr. Roberto Rezzonico Presidente
2) Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
3) Avv. Ignazio Cammalleri Giudice Ausiliario Relatore dei quali il terzo relatore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel Giudizio di Appello iscritto al n. 3/2020 R.G.C.A. avente ad oggetto:
Appello avverso la sentenza n. 22/2019, emessa dal Tribunale di Enna il
31.07.2019 a definizione del procedimento rubricato al n. 523/2012 R.G. ex
Tribunale di Nicosia.
TRA
(C.F. ) nata a [...] RT C.F._1
(ME) il 04.04.1967, residente a [...], rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'Avv.
Roberto Lanfranco del Foro di Messina e dall'Avv. Giacomo Leonardo
Purrazzo del Foro di Catania, giusta procura in calce all'Atto di citazione in appello, ed elettivamente domiciliata in Caltanissetta (CL), Corso Umberto
n.133, presso lo studio legale dell'Avv. Elio Giarratano
APPELLANTE
E
1 (C.F. ), nato a [...], il Controparte_1 C.F._2
04.041973, residente a [...], elettivamente domiciliato in Nicosia al Largo Duomo n. 18, presso lo studio dell'Avv.
Giuseppe Agozzino che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla
Comparsa di costituzione con appello incidentale
APPELLATO- APPELLANTE INCIDENTALE Conclusioni delle parti.
Il procuratore dell'appellante con note di trattazione scritta per l'udienza del
28.03.2024 così concludeva: “chiede che l'On.le Corte di Appello adita, rejectis contrariis, voglia accogliere l'appello interposto avverso la sentenza di primo grado, le cui richieste e conclusioni in questa sede devono intendersi integralmente riportate e formalmente trascritte e, conseguentemente e per
l'effetto, in riforma – e/o comunque in parziale riforma – della sentenza impugnata, annullare e/o riformare, con ogni utile statuizione di legge, la predetta sentenza e, per l'effetto, disporre l'accoglimento delle domande spiegate nel giudizio di prime cure e, pertanto: I. ritenere e dichiarare inammissibile e/o infondata con ogni utile statuizione l'azione di regolamento dei confini proposta da;
II. in ogni Controparte_1
caso, in accoglimento dell'eccezione riconvenzionale di intervenuto acquisto per usucapione del diritto di proprietà della porzione di fondo, facente parte del fondo posto in agro di Cerami, in catasto al foglio 4, part. 18, in ditta
, come già individuata dal C.T.U. nell'allegato 1 del Controparte_1
proprio elaborato peritale, ritenere e dichiarare con ogni utile statuizione infondata la domanda avanzata da III. in Controparte_1
accoglimento della domanda proposta in via riconvenzionale, ritenere e dichiarare, in capo alla sig.ra l'intervenuto RT
acquisto per usucapione del diritto di proprietà della porzione di fondo, facente parte del fondo posto in agro di Cerami, in catasto al foglio 4, part.
18, in ditta , come già individuata dal C.T.U. Controparte_1
2 nell'allegato 1 del proprio elaborato peritale, nonché ogni provvedimento accessorio e consequenziale;
IV. rigettare l'appello incidentale. Con vittoria di spese, compensi, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Il procuratore dell'appellato, appellante incidentale, con note di trattazione scritta per l'udienza del 28.03.2024 così concludeva: “voglia la ecc.ma Corte adita – rigettare l'appello principale;
– in subordine, accogliere l'appello incidentale e dichiarare inammissibile la domanda di usucapione e indi condannare controparte a restituire all'attore il fondo di sua proprietà; - con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio, come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c..
Come disposto col decreto di fissazione dell'udienza cartolare, si allega
l'atto di citazione in formato analogico attestato conforme. Si chiede
l'assegnazione dei termini per conclusionali e repliche”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello alla sentenza n. 22/2019, RT
emessa dal Tribunale di Enna a definizione del giudizio rubricato al n.
523/2012 R.G. ex Tribunale di Nicosia, promosso nei suoi confronti da
[...]
, con dispositivo del seguente tenore: “Il Tribunale, Controparte_1
definitivamente pronunciando nella causa n. 523/2012 R.G. ex Tribunale di Nicosia, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa:
- accerta i confini fra la particella n. 18, fg. 4 in NCT del Comune di Cerami di proprietà di e le particelle 24 e 25, fg. 4 in NCT del Controparte_1
Comune di Cerami di proprietà di , secondo il RT
confine catastale ricavato dalle mappe e rappresentato nell'allegato 1 della
CTU dell'arch. , depositata in data 24.05.2017; Persona_1
- in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, dichiara
l'acquisto per usucapione in favore di della piena RT
proprietà della metà indivisa della porzione di terreno, come meglio
3 identificata nell'allegato 1 della CTU in atti, ricadente nella particella n. 18, fg. 4 in NCT del Comune di Cerami, c.da LL;
- condanna al rilascio in favore di RT Controparte_1
della metà indivisa della porzione di terreno, come meglio identificata
[...]
nell'allegato 1 della CTU in atti, ricadente nella particella n. 18, fg. 4 in NCT del Comune di Cerami, c.da LL;
- rigetta il resto.
Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio e pone definitivamente le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, per metà
a carico dell'attore e per la restante metà a carico della convenuta”.
L'appellante con il primo motivo, rubricato “Insussistenza dei presupposti per la proposizione dell'azione di regolamento dei confini. Nullità e/o annullabilità della sentenza per omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia ex art. 112 c.p.c. Violazione dell'art. 950 c.c., in relazione agli artt. 2697 e ss. c.c., in tema di prova finalizzata all'accertamento del confine.
Difetto e contraddittorietà manifesta della motivazione”, si duole dell'accoglimento dell'azione di regolamento dei confini proposta dall' _1
sostenendo che la stessa avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile e/o infondata, e conseguentemente rigettata, così come eccepito sin dal primo atto difensivo, non essendovi nel caso in questione alcuna incertezza oggettiva e/o soggettiva dei confini, così come rimasto comprovato nel corso del giudizio.
L'appellante lamenta inoltre che il primo giudice avrebbe dovuto valorizzare il criterio sancito dall'art. 950 comma 2 c.c. valutando tutte le risultanze probatorie acquisite in corso di causa, anziché far ricorso al criterio delle mappe catastali di cui al terzo comma dell'art. 950 c.c., avente valore sussidiario.
Con il secondo motivo, rubricato “L'eccezione riconvenzionale di intervenuto acquisto per usucapione. Nullità e/o annullabilità della sentenza per omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia ex art. 112
4 c.p.c. Difetto assoluto di motivazione”, l'appellante sostiene che la domanda attorea avrebbe dovuto comunque rigettarsi per la fondatezza dell'eccezione riconvenzionale di usucapione sollevata in primo grado da essa appellante, sulla quale il primo giudice ha omesso di pronunciarsi.
Con il terzo motivo, rubricato “Sulla domanda riconvenzionale di intervenuto acquisto per usucapione. Successio possessionis e
'compossesso'. Violazione degli artt. 1140, 1146 e 1158 c.c.: travisamento dei fatti di causa. Difetto di motivazione e contraddittorietà manifesta”,
l'appellante lamenta l'errore del primo giudice nell'aver accolto solo parzialmente la domanda di usucapione della porzione di fondo estesa Ha
02.83.02 facente parte del fondo dell' riconoscendo l'usucapione solo _1
della metà indivisa di detta porzione di terreno in quanto il possesso esercitato non sarebbe un 'possesso esclusivo', ma un 'compossesso pro indiviso', sostenendo che tale “decisione si fonda su una palese errata lettura e applicazione del principio enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 16914/2011 (espressamente richiamata dal Tribunale in motivazione: pag. 7 della sentenza appellata) in tema di 'compossesso', specialmente in relazione al carattere dell'esclusività erga alios del compossesso” (pag. 13 atto di appello).
Precisa che “la limitazione riconducibile alla nozione di compossesso avrebbe potuto acquisire rilevanza esclusivamente per dirimere eventuali contrasti tra i 'compossessori' (ovvero tra la sig.ra RT
e i suoi danti causa: i propri fratelli e le proprie sorelle e i loro
[...]
genitori; situazione insussistente nel caso in esame)…… ma giammai per dirimere i contrasti tra il possessore / compossessore uti dominus e
l'intestatario formale del bene, ( ) che non ha mai Controparte_1 posseduto la particella in questione.” (pag. 15-16 atto di appello).
Con il quarto motivo, rubricato “Sulla domanda riconvenzionale di intervenuto acquisto per usucapione. Il possesso di RT
5 : accessio possessionis e successio possessionis. Violazione Parte_2
degli artt. 1140, 1146 e 1158 c.c. in relazione all'art. 2697 c.c.: travisamento dei fatti di causa in relazione alla traditio del possesso utile ad usucapire.
Omessa valutazione della prova testimoniale. Difetto di motivazione e contraddittorietà manifesta”, l'appellante rileva, infine, che la decisione del
Tribunale di accogliere solo parzialmente la domanda riconvenzionale sarebbe stata frutto anche di un erroneo approccio ai fatti di causa con riferimento alla traditio del possesso esercitato dal di lei padre,
[...]
Persona_2
Con comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale, depositata l'08.05.2020, ha contestato i motivi di gravame dedotti Controparte_2
dall'appellante e spiegato appello incidentale con cui ha eccepito l'erroneità della sentenza per avere il primo Giudice statuito l'usucapione di quota nonostante il suo conclamato compossesso. Sostiene che il primo Giudice avrebbe dovuto dunque dichiarare inammissibile la domanda di usucapione formulata dall'appellante.
La Corte all'udienza del 28.03.2024, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., poneva la causa in decisione con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Preliminarmente va dichiarata l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto da con la propria comparsa di costituzione e Controparte_1
risposta in appello in quanto risulta essersi costituito solo in data 08.05.2020
e pertanto tardivamente.
Si rileva, infatti, che nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di impugnazione l'udienza di prima comparizione era stata fissata per il giorno
16.04.2020 e che con provvedimento di differimento ex art.168 bis co.5 c.p.c. adottato il 31.01.2020 veniva differita al 20.05.2020, pertanto la costituzione
, avvenuta solo dodici giorni prima l'udienza di Controparte_1
comparizione delle parti fissata dalla Corte, deve essere ritenuta tardiva in
6 quanto perfezionatasi ben oltre il termine fissato dall'art. 347 c.p.c., con la conseguenza che l'appellato all'epoca della sua costituzione in giudizio era già decaduto dal potere di proporre appello incidentale.
3. L'appello principale va rigettato per l'inconsistenza dei motivi che lo sorreggono.
A dispetto delle censurate incongruenze, in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure, ritiene questa Corte distrettuale, all'esito di una complessiva rivalutazione delle risultanze istruttorie orali e documentali e dell'espletata
CTU, non contestata dall'appellante nemmeno in questo grado, pienamente condivisibile l'iter logico giuridico seguito dal Giudice di primo grado, nell'avere accertato i confini fra la particella n. 18, fg. 4 in NCT del Comune di Cerami di proprietà di e le particelle 24 e 25, fg. 4 in Controparte_1
NCT del Comune di Cerami di proprietà di RT
secondo il confine catastale ricavato dalle mappe e rappresentato nell'allegato
1 della CTU dell'arch. depositata in data Persona_1
24.05.2017, e nell'aver dichiarato l'acquisto per usucapione in favore di della piena proprietà della metà indivisa della RT porzione di terreno, come meglio identificata nell'allegato 1 della CTU in atti, ricadente nella particella n. 18, fg. 4 in NCT del Comune di Cerami, c.da
LL.
E ciò in quanto il CTU arch. al quale era stato Persona_1
affidato il mandato di accertare, avvalendosi in primo luogo dei titoli di provenienza e, in difetto di elementi utili da quelle ricavabili, delle mappe catastali, il confine e l'eventuale scostamento di fatto, rispetto a quello, dell'attuale recinzione, ritenuto di poter trarre elementi utili dai titoli di provenienza e compiuti i necessari accertamenti sui luoghi, ha individuato il confine secondo il confine catastale ricavato dalle mappe e ha verificato che la recinzione esistente tra il fondo attoreo e quello della convenuta, come confermata dai testi Testimone_1 Tes_2
7 e , non corrispondesse con detto confine, _1 Testimone_3
ed ha accertato che la recinzione risulta collocata all'interno della part. 18 di proprietà di che pertanto risulta privata dell'area pari a Ha _1
02.89.46 in favore del fondo della . Pt_1
Del tutto corretto è quindi da ritenere l'operato del Tribunale laddove ha ritenuto applicabile il criterio residuale delle mappe catastali, così come previsto dall'art. 950 comma 3 c.c., non essendo stato possibile dedurre elementi di prova dai titoli di acquisto delle proprietà prodotti nel corso del giudizio per l'esatta individuazione dei confini tra i terreni limitrofi dei contendenti.
Destituite di fondamento si appalesano infine le doglianze dedotte con il terzo e quarto motivo di gravame in ordine alla pronunzia di accoglimento parziale della domanda riconvenzionale di usucapione della porzione di fondo estesa
Ha 02.83.02 facente parte del fondo dell' spiegata dall'appellante sul _1 presupposto di averla posseduta “…uti dominus pacificamente, pubblicamente e ininterrottamente da oltre trenta anni (per effetto del possesso esercitato anche dai suoi danti causa –la madre, il padre ed i fratelli, fin dall'epoca dell'acquisto del fondo nell'anno 1979) dell'acquisto del fondo nell'anno 1979) la porzione del fondo in questione, senza avere mai subito turbativa o rivendicazione alcuna”, con ciò avvalendosi della durata del possesso esercitato dai genitori al fine della maturazione del termine ventennale di cui all'art. 1158 c.c..
E ciò condividendo la Corte l'operato del Tribunale laddove in esito all'espletata istruttoria, ha ritenuto che l'appellante potesse giovarsi del periodo di possesso esercitato dalla di lei madre sulla porzione di terreno oggetto della domanda di usucapione, dall'acquisto in comproprietà col marito del proprio fondo, limitrofo alla porzione di terreno dell' al _1
decesso, cumulandolo al proprio, e non del possesso esercitato sul fondo di c.da LL dal padre, del quale neppure ha dedotto di essere divenuta
8 erede, aggiungendo che in ogni caso “l'eventuale accessione nel possesso esercitato dal padre, come sopra detto neppure dedotta, non gioverebbe
“temporalmente” alla convenuta, potendosi fare risalire alla donazione dell'usufrutto del 2008”, di guisa che, rileva la Corte, al momento della proposizione della domanda spiegata con la comparsa di costituzione e risposta del 29/12/2012, non era affatto maturato il possesso uti domini ventennale da parte dell'appellante della porzione di terreno oggetto della domanda di usucapione.
4. Le ulteriori questioni proposte dall'appellante devono ritenersi assorbite, in ossequio al c.d. "criterio della ragione più liquida", in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. per tutte: Cass. Civile, Sezioni
Unite, 12 dicembre 2014 n. 26242; Cass. Civile, Sezioni Unite, 12 dicembre
2014 n. 26243; Cass. civile, sez. II, 03 luglio 2013, n. 16630; Cass. civile, sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356).
5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, le motivazioni del primo giudice sono perciò tali da resistere alle censure che sono state sollevate dalla parte appellante, di guisa che la sentenza impugnata deve essere confermata.
6. Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, che ha registrato il rigetto dell'appello principale e l'inammissibilità dell'appello incidentale, ricorrono giusti motivi per disporsi la compensazione tra le parti delle spese di lite del presente grado.
7. Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n.115/2002 per porre a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'iscrizione a ruolo delle proposte impugnazioni, se dovuto.
P.Q.M.
9 La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sugli appelli rispettivamente proposti da e da RT _1
avverso la sentenza n. 22/2019, emessa dal Tribunale di Enna il
[...]
31.07.2019 a definizione del procedimento rubricato al n. 523/2012 R.G. ex
Tribunale di Nicosia così statuisce:
- dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da _1
;
[...]
- rigetta l'appello proposto da;
RT
- conferma la sentenza appellata;
- compensa tra le parti le spese del presente grado.
Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
n.115/2002 per porre a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'iscrizione a ruolo delle proposte impugnazioni, se dovuto.
Così deciso a Caltanissetta, il 14 maggio 2025.
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
Ignazio Cammalleri Roberto Rezzonico
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai signori:
1) Dr. Roberto Rezzonico Presidente
2) Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
3) Avv. Ignazio Cammalleri Giudice Ausiliario Relatore dei quali il terzo relatore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel Giudizio di Appello iscritto al n. 3/2020 R.G.C.A. avente ad oggetto:
Appello avverso la sentenza n. 22/2019, emessa dal Tribunale di Enna il
31.07.2019 a definizione del procedimento rubricato al n. 523/2012 R.G. ex
Tribunale di Nicosia.
TRA
(C.F. ) nata a [...] RT C.F._1
(ME) il 04.04.1967, residente a [...], rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'Avv.
Roberto Lanfranco del Foro di Messina e dall'Avv. Giacomo Leonardo
Purrazzo del Foro di Catania, giusta procura in calce all'Atto di citazione in appello, ed elettivamente domiciliata in Caltanissetta (CL), Corso Umberto
n.133, presso lo studio legale dell'Avv. Elio Giarratano
APPELLANTE
E
1 (C.F. ), nato a [...], il Controparte_1 C.F._2
04.041973, residente a [...], elettivamente domiciliato in Nicosia al Largo Duomo n. 18, presso lo studio dell'Avv.
Giuseppe Agozzino che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla
Comparsa di costituzione con appello incidentale
APPELLATO- APPELLANTE INCIDENTALE Conclusioni delle parti.
Il procuratore dell'appellante con note di trattazione scritta per l'udienza del
28.03.2024 così concludeva: “chiede che l'On.le Corte di Appello adita, rejectis contrariis, voglia accogliere l'appello interposto avverso la sentenza di primo grado, le cui richieste e conclusioni in questa sede devono intendersi integralmente riportate e formalmente trascritte e, conseguentemente e per
l'effetto, in riforma – e/o comunque in parziale riforma – della sentenza impugnata, annullare e/o riformare, con ogni utile statuizione di legge, la predetta sentenza e, per l'effetto, disporre l'accoglimento delle domande spiegate nel giudizio di prime cure e, pertanto: I. ritenere e dichiarare inammissibile e/o infondata con ogni utile statuizione l'azione di regolamento dei confini proposta da;
II. in ogni Controparte_1
caso, in accoglimento dell'eccezione riconvenzionale di intervenuto acquisto per usucapione del diritto di proprietà della porzione di fondo, facente parte del fondo posto in agro di Cerami, in catasto al foglio 4, part. 18, in ditta
, come già individuata dal C.T.U. nell'allegato 1 del Controparte_1
proprio elaborato peritale, ritenere e dichiarare con ogni utile statuizione infondata la domanda avanzata da III. in Controparte_1
accoglimento della domanda proposta in via riconvenzionale, ritenere e dichiarare, in capo alla sig.ra l'intervenuto RT
acquisto per usucapione del diritto di proprietà della porzione di fondo, facente parte del fondo posto in agro di Cerami, in catasto al foglio 4, part.
18, in ditta , come già individuata dal C.T.U. Controparte_1
2 nell'allegato 1 del proprio elaborato peritale, nonché ogni provvedimento accessorio e consequenziale;
IV. rigettare l'appello incidentale. Con vittoria di spese, compensi, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Il procuratore dell'appellato, appellante incidentale, con note di trattazione scritta per l'udienza del 28.03.2024 così concludeva: “voglia la ecc.ma Corte adita – rigettare l'appello principale;
– in subordine, accogliere l'appello incidentale e dichiarare inammissibile la domanda di usucapione e indi condannare controparte a restituire all'attore il fondo di sua proprietà; - con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio, come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c..
Come disposto col decreto di fissazione dell'udienza cartolare, si allega
l'atto di citazione in formato analogico attestato conforme. Si chiede
l'assegnazione dei termini per conclusionali e repliche”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello alla sentenza n. 22/2019, RT
emessa dal Tribunale di Enna a definizione del giudizio rubricato al n.
523/2012 R.G. ex Tribunale di Nicosia, promosso nei suoi confronti da
[...]
, con dispositivo del seguente tenore: “Il Tribunale, Controparte_1
definitivamente pronunciando nella causa n. 523/2012 R.G. ex Tribunale di Nicosia, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa:
- accerta i confini fra la particella n. 18, fg. 4 in NCT del Comune di Cerami di proprietà di e le particelle 24 e 25, fg. 4 in NCT del Controparte_1
Comune di Cerami di proprietà di , secondo il RT
confine catastale ricavato dalle mappe e rappresentato nell'allegato 1 della
CTU dell'arch. , depositata in data 24.05.2017; Persona_1
- in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, dichiara
l'acquisto per usucapione in favore di della piena RT
proprietà della metà indivisa della porzione di terreno, come meglio
3 identificata nell'allegato 1 della CTU in atti, ricadente nella particella n. 18, fg. 4 in NCT del Comune di Cerami, c.da LL;
- condanna al rilascio in favore di RT Controparte_1
della metà indivisa della porzione di terreno, come meglio identificata
[...]
nell'allegato 1 della CTU in atti, ricadente nella particella n. 18, fg. 4 in NCT del Comune di Cerami, c.da LL;
- rigetta il resto.
Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio e pone definitivamente le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, per metà
a carico dell'attore e per la restante metà a carico della convenuta”.
L'appellante con il primo motivo, rubricato “Insussistenza dei presupposti per la proposizione dell'azione di regolamento dei confini. Nullità e/o annullabilità della sentenza per omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia ex art. 112 c.p.c. Violazione dell'art. 950 c.c., in relazione agli artt. 2697 e ss. c.c., in tema di prova finalizzata all'accertamento del confine.
Difetto e contraddittorietà manifesta della motivazione”, si duole dell'accoglimento dell'azione di regolamento dei confini proposta dall' _1
sostenendo che la stessa avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile e/o infondata, e conseguentemente rigettata, così come eccepito sin dal primo atto difensivo, non essendovi nel caso in questione alcuna incertezza oggettiva e/o soggettiva dei confini, così come rimasto comprovato nel corso del giudizio.
L'appellante lamenta inoltre che il primo giudice avrebbe dovuto valorizzare il criterio sancito dall'art. 950 comma 2 c.c. valutando tutte le risultanze probatorie acquisite in corso di causa, anziché far ricorso al criterio delle mappe catastali di cui al terzo comma dell'art. 950 c.c., avente valore sussidiario.
Con il secondo motivo, rubricato “L'eccezione riconvenzionale di intervenuto acquisto per usucapione. Nullità e/o annullabilità della sentenza per omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia ex art. 112
4 c.p.c. Difetto assoluto di motivazione”, l'appellante sostiene che la domanda attorea avrebbe dovuto comunque rigettarsi per la fondatezza dell'eccezione riconvenzionale di usucapione sollevata in primo grado da essa appellante, sulla quale il primo giudice ha omesso di pronunciarsi.
Con il terzo motivo, rubricato “Sulla domanda riconvenzionale di intervenuto acquisto per usucapione. Successio possessionis e
'compossesso'. Violazione degli artt. 1140, 1146 e 1158 c.c.: travisamento dei fatti di causa. Difetto di motivazione e contraddittorietà manifesta”,
l'appellante lamenta l'errore del primo giudice nell'aver accolto solo parzialmente la domanda di usucapione della porzione di fondo estesa Ha
02.83.02 facente parte del fondo dell' riconoscendo l'usucapione solo _1
della metà indivisa di detta porzione di terreno in quanto il possesso esercitato non sarebbe un 'possesso esclusivo', ma un 'compossesso pro indiviso', sostenendo che tale “decisione si fonda su una palese errata lettura e applicazione del principio enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 16914/2011 (espressamente richiamata dal Tribunale in motivazione: pag. 7 della sentenza appellata) in tema di 'compossesso', specialmente in relazione al carattere dell'esclusività erga alios del compossesso” (pag. 13 atto di appello).
Precisa che “la limitazione riconducibile alla nozione di compossesso avrebbe potuto acquisire rilevanza esclusivamente per dirimere eventuali contrasti tra i 'compossessori' (ovvero tra la sig.ra RT
e i suoi danti causa: i propri fratelli e le proprie sorelle e i loro
[...]
genitori; situazione insussistente nel caso in esame)…… ma giammai per dirimere i contrasti tra il possessore / compossessore uti dominus e
l'intestatario formale del bene, ( ) che non ha mai Controparte_1 posseduto la particella in questione.” (pag. 15-16 atto di appello).
Con il quarto motivo, rubricato “Sulla domanda riconvenzionale di intervenuto acquisto per usucapione. Il possesso di RT
5 : accessio possessionis e successio possessionis. Violazione Parte_2
degli artt. 1140, 1146 e 1158 c.c. in relazione all'art. 2697 c.c.: travisamento dei fatti di causa in relazione alla traditio del possesso utile ad usucapire.
Omessa valutazione della prova testimoniale. Difetto di motivazione e contraddittorietà manifesta”, l'appellante rileva, infine, che la decisione del
Tribunale di accogliere solo parzialmente la domanda riconvenzionale sarebbe stata frutto anche di un erroneo approccio ai fatti di causa con riferimento alla traditio del possesso esercitato dal di lei padre,
[...]
Persona_2
Con comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale, depositata l'08.05.2020, ha contestato i motivi di gravame dedotti Controparte_2
dall'appellante e spiegato appello incidentale con cui ha eccepito l'erroneità della sentenza per avere il primo Giudice statuito l'usucapione di quota nonostante il suo conclamato compossesso. Sostiene che il primo Giudice avrebbe dovuto dunque dichiarare inammissibile la domanda di usucapione formulata dall'appellante.
La Corte all'udienza del 28.03.2024, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., poneva la causa in decisione con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Preliminarmente va dichiarata l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto da con la propria comparsa di costituzione e Controparte_1
risposta in appello in quanto risulta essersi costituito solo in data 08.05.2020
e pertanto tardivamente.
Si rileva, infatti, che nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di impugnazione l'udienza di prima comparizione era stata fissata per il giorno
16.04.2020 e che con provvedimento di differimento ex art.168 bis co.5 c.p.c. adottato il 31.01.2020 veniva differita al 20.05.2020, pertanto la costituzione
, avvenuta solo dodici giorni prima l'udienza di Controparte_1
comparizione delle parti fissata dalla Corte, deve essere ritenuta tardiva in
6 quanto perfezionatasi ben oltre il termine fissato dall'art. 347 c.p.c., con la conseguenza che l'appellato all'epoca della sua costituzione in giudizio era già decaduto dal potere di proporre appello incidentale.
3. L'appello principale va rigettato per l'inconsistenza dei motivi che lo sorreggono.
A dispetto delle censurate incongruenze, in cui sarebbe incorso il Giudice di prime cure, ritiene questa Corte distrettuale, all'esito di una complessiva rivalutazione delle risultanze istruttorie orali e documentali e dell'espletata
CTU, non contestata dall'appellante nemmeno in questo grado, pienamente condivisibile l'iter logico giuridico seguito dal Giudice di primo grado, nell'avere accertato i confini fra la particella n. 18, fg. 4 in NCT del Comune di Cerami di proprietà di e le particelle 24 e 25, fg. 4 in Controparte_1
NCT del Comune di Cerami di proprietà di RT
secondo il confine catastale ricavato dalle mappe e rappresentato nell'allegato
1 della CTU dell'arch. depositata in data Persona_1
24.05.2017, e nell'aver dichiarato l'acquisto per usucapione in favore di della piena proprietà della metà indivisa della RT porzione di terreno, come meglio identificata nell'allegato 1 della CTU in atti, ricadente nella particella n. 18, fg. 4 in NCT del Comune di Cerami, c.da
LL.
E ciò in quanto il CTU arch. al quale era stato Persona_1
affidato il mandato di accertare, avvalendosi in primo luogo dei titoli di provenienza e, in difetto di elementi utili da quelle ricavabili, delle mappe catastali, il confine e l'eventuale scostamento di fatto, rispetto a quello, dell'attuale recinzione, ritenuto di poter trarre elementi utili dai titoli di provenienza e compiuti i necessari accertamenti sui luoghi, ha individuato il confine secondo il confine catastale ricavato dalle mappe e ha verificato che la recinzione esistente tra il fondo attoreo e quello della convenuta, come confermata dai testi Testimone_1 Tes_2
7 e , non corrispondesse con detto confine, _1 Testimone_3
ed ha accertato che la recinzione risulta collocata all'interno della part. 18 di proprietà di che pertanto risulta privata dell'area pari a Ha _1
02.89.46 in favore del fondo della . Pt_1
Del tutto corretto è quindi da ritenere l'operato del Tribunale laddove ha ritenuto applicabile il criterio residuale delle mappe catastali, così come previsto dall'art. 950 comma 3 c.c., non essendo stato possibile dedurre elementi di prova dai titoli di acquisto delle proprietà prodotti nel corso del giudizio per l'esatta individuazione dei confini tra i terreni limitrofi dei contendenti.
Destituite di fondamento si appalesano infine le doglianze dedotte con il terzo e quarto motivo di gravame in ordine alla pronunzia di accoglimento parziale della domanda riconvenzionale di usucapione della porzione di fondo estesa
Ha 02.83.02 facente parte del fondo dell' spiegata dall'appellante sul _1 presupposto di averla posseduta “…uti dominus pacificamente, pubblicamente e ininterrottamente da oltre trenta anni (per effetto del possesso esercitato anche dai suoi danti causa –la madre, il padre ed i fratelli, fin dall'epoca dell'acquisto del fondo nell'anno 1979) dell'acquisto del fondo nell'anno 1979) la porzione del fondo in questione, senza avere mai subito turbativa o rivendicazione alcuna”, con ciò avvalendosi della durata del possesso esercitato dai genitori al fine della maturazione del termine ventennale di cui all'art. 1158 c.c..
E ciò condividendo la Corte l'operato del Tribunale laddove in esito all'espletata istruttoria, ha ritenuto che l'appellante potesse giovarsi del periodo di possesso esercitato dalla di lei madre sulla porzione di terreno oggetto della domanda di usucapione, dall'acquisto in comproprietà col marito del proprio fondo, limitrofo alla porzione di terreno dell' al _1
decesso, cumulandolo al proprio, e non del possesso esercitato sul fondo di c.da LL dal padre, del quale neppure ha dedotto di essere divenuta
8 erede, aggiungendo che in ogni caso “l'eventuale accessione nel possesso esercitato dal padre, come sopra detto neppure dedotta, non gioverebbe
“temporalmente” alla convenuta, potendosi fare risalire alla donazione dell'usufrutto del 2008”, di guisa che, rileva la Corte, al momento della proposizione della domanda spiegata con la comparsa di costituzione e risposta del 29/12/2012, non era affatto maturato il possesso uti domini ventennale da parte dell'appellante della porzione di terreno oggetto della domanda di usucapione.
4. Le ulteriori questioni proposte dall'appellante devono ritenersi assorbite, in ossequio al c.d. "criterio della ragione più liquida", in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. per tutte: Cass. Civile, Sezioni
Unite, 12 dicembre 2014 n. 26242; Cass. Civile, Sezioni Unite, 12 dicembre
2014 n. 26243; Cass. civile, sez. II, 03 luglio 2013, n. 16630; Cass. civile, sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356).
5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, le motivazioni del primo giudice sono perciò tali da resistere alle censure che sono state sollevate dalla parte appellante, di guisa che la sentenza impugnata deve essere confermata.
6. Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, che ha registrato il rigetto dell'appello principale e l'inammissibilità dell'appello incidentale, ricorrono giusti motivi per disporsi la compensazione tra le parti delle spese di lite del presente grado.
7. Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del
D.P.R. n.115/2002 per porre a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'iscrizione a ruolo delle proposte impugnazioni, se dovuto.
P.Q.M.
9 La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sugli appelli rispettivamente proposti da e da RT _1
avverso la sentenza n. 22/2019, emessa dal Tribunale di Enna il
[...]
31.07.2019 a definizione del procedimento rubricato al n. 523/2012 R.G. ex
Tribunale di Nicosia così statuisce:
- dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da _1
;
[...]
- rigetta l'appello proposto da;
RT
- conferma la sentenza appellata;
- compensa tra le parti le spese del presente grado.
Dichiara sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
n.115/2002 per porre a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'iscrizione a ruolo delle proposte impugnazioni, se dovuto.
Così deciso a Caltanissetta, il 14 maggio 2025.
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
Ignazio Cammalleri Roberto Rezzonico
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