Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data al Statuto di cui all'articolo precedente a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' dell'articolo XI dello Statuto stesso.
Piena ed intera esecuzione e' data al Statuto di cui all'articolo precedente a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' dell'articolo XI dello Statuto stesso.