TRIB
Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 26/02/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 698/2024
Successivamente alle ore 13:56, nella causa indicata in epigrafe, il Giudice pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfonso Scibona, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. r.g. 698/2024, avente ad oggetto “opposizione a precetto”
promossa da
(C.F. ), elett.te domiciliata presso lo Parte_1 C.F._1 studio del difensore, sito ad Isola di Capo Rizzuto (KR) al Viale Madonna degli Angeli n. 60; rappresenta e difesa dall'Avv. Angelina Astorino, giusta procura in atti;
OPPONENTE contro
(P. VA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 elett.te domiciliata presso lo studio del difensore, sito a Crotone in via Vecchia Carrara n. 2; rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Bianchi, giusta procura in atti;
OPPOSTA
Conclusioni
All'udienza del 26.02.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti e la causa, previa discussione orale, viene decisa con la pronuncia della presente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
In via preliminare si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n.
69/09 e, quindi, con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare
-1- specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione”.
Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
In fatto
1. - Con l'atto introduttivo del presente giudizio ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'atto di precetto, notificatole in data 29.04.2024, con cui
[...] le ha intimato il pagamento della somma pari ad € 11.409,53, dovuto in Controparte_2 forza della sentenza n. 566/2019, emessa in data 07.05.2019, con cui il Tribunale di Crotone - in riforma della sentenza n. 582/2012 emessa dal Giudice di Pace di Crotone il 29.09.2012 – previo rigetto dell'originaria domanda risarcitoria da sinistro stradale spiegata dall'odierna opponente unitamente a , condannava “parte appellata alla restituzione Controparte_3 alla compagnia di assicurazione appellante della somma corrisposta in esecuzione della sentenza di primo grado".
A sostegno dell'opposizione ha in particolare eccepito:
a) l'infondatezza della pretesa creditoria asseritamente vantata da controparte, attesa la mancata ricorrenza in fatto dei presupposti legittimanti il diritto alla ripetizione dell'indebito;
b) la nullità dell'atto di precetto per violazione del principio di solidarietà di cui dell'art. 1292 c.c.;
c) la nullità dell'atto di precetto anche per violazione del disposto di cui all'art. 97 c.p.c.
Per le esposte ragioni ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
«1) Disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo;
2) dichiarare la nullità dell'atto di precetto opposto per violazione delle prescrizioni di legge;
3) accertare e dichiarare che l in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 tempore, non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per i motivi indicati in premessa ed in particolare perché alcuna somma è stata corrisposta al sig. Controparte_3
4) con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi».
2. - Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio la la Controparte_5 quale la contestato la fondatezza delle doglianze attoree.
Ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni:
«1) In via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo;
2) in via definitiva e nel merito, rigettare l'opposizione per cui si procede in quanto infondata tanto in fatto quanto in diritto, per l'effetto condannare la Sig.ra al Parte_1 pagamento delle somme indicate nell'atto di precetto o nella diversa determinazione che questo
Giudice riterrà opportuna;
3) condannare la Sig.ra al pagamento delle spese e competenze del Parte_1 presente giudizio».
3. - Espletata l'istruttoria mediante mera acquisizione documentale, all'odierna udienza del 26.02.2025, previsa discussione orale, la causa è decisa con la pronuncia della presente sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
-2- In diritto
1. - Ai fini della decisione risultano dirimenti le seguenti considerazioni.
2. - Il presupposto concettuale da cui occorre muovere nell'esame delle doglianze attoree
è quello dei limiti del sindacato devoluto al giudice investito dell'opposizione all'esecuzione promossa in base un titolo esecutivo di formazione giudiziale, atteso che, allorché ricorra tale ipotesi, con il relativo atto introduttivo possono essere dedotte solo questioni relative a fatti modificativi o estintivi del rapporto successivo alla formazione del titolo e non anche quelle di merito, riservato alla cognizione della competente autorità giudiziaria suscettibile di essere adita in sede di impugnazione (cfr., da ultimo, Cass. Civ., sez. III, 02.08.2021 n. 22090).
3. - Ebbene, muovendo da tale premessa, il primo motivo di opposizione deve ritenersi inammissibile.
Infatti, la ricorrenza dei presupposti legittimanti la condanna alla ripetizione dell'indebito è già stata vagliata dal Giudice della cognizione con la sentenza di appello posta a fondamento dell'azione esecutiva minacciata con l'atto di precetto per cui è causa.
Sicché, eventuali doglianze in merito avrebbero dovuto essere dedotte con gli ordinari mezzi di impugnazione all'uopo preposti, non potendo invece essere fatte valere con il diverso rimedio di cui all'art. 615 comma 1 c.p.c.
Peraltro, sia pure per mere ragioni di completezza espositiva, va comunque rilevato come risulti documentalmente provato il pagamento – rivelatosi poi indebito all'esito del giudizio di gravame – effettuato dalla in esecuzione della sentenza di Controparte_5 primo grado, in favore dell'Avv. Francesco Sacco nella sua qualità di difensore dell'odierna opponente in entrambi i gradi del giudizio di merito nonché di adiectus solutionis causa ex art. 1188 c.c. (cfr., sul tema, Cass. Civ., sez. III, 25.09.2018 n. 22544).
4. - Venendo poi al secondo motivo di opposizione, va rilevato che anche su questo profilo risulta essersi pronunciato il Giudice della cognizione laddove ha considerato come
“unica parte appellata” i familiari e Parte_1 Controparte_6 condannandoli unitariamente alla restituzione della somma loro versata dalla compagnia di assicurazione appellante.
Anche in questo caso, quindi, eventuali censure al tenore del dispositivo di condanna avrebbero dovuto essere formulate, non già in sede oppositiva, bensì con il rimedio ci cui agli artt. 360 e ss. c.p.c. (contestando la legittimità di una condanna solidale dei soccombenti alla ripetizione dell'indebito).
5. - D'altronde, ulteriore indizio sintomatico che induce a ritenere che il Giudice del contenzioso abbia considerato le parti appellate come soccombenti avvinti dal vincolo della solidarietà – a torto o ragione, si ripete, è questione che qui non interessa – è costituito dalla loro condanna unitaria alle spese di lite.
Ne consegue, quindi, che anche il terzo motivo di opposizione non supera il vaglio di ammissibilità, considerato che tale determinazione giudiziale, oltre ad essere del tutto conforme alla previsione di cui all'art. 97 c.p.c. (a mente del quale «Se le parti soccombenti sono più, il giudice può comunque pronunciare condanna solidale quando hanno interesse comune», ipotesi ricorrente proprio nel caso di solidarietà), è comunque insindacabile in questa sede.
-3- 6. - Infine, del tutto pretestuosa è l'eccezione attorea secondo cui parte precettante sarebbe incorsa in un errore di calcolo, posto che la somma algebrica di tutte le voci indicate in precetto è esattamente corrispondente all'importo precettato (pari ad € 11.409,53).
7. - Sicché, per tutte le ragioni esposte, l'opposizione deve essere respinta.
********************
1. - In punto di regolamentazione delle spese di giudizio, le stesse seguono la soccombenza e, calcolate ai sensi del D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione relativo al valore della controversia, con esclusione della voce relativa all'attività istruttoria, sono liquidate come da dispositivo.
2. - Saranno valutati con separato decreto i presupposti per un'eventuale revoca dell'ammissione dell'opponente al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 136
T.U.S.G.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Crotone, dott. Alfonso Scibona, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 698/2024 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così statuisce:
1. rigetta, per le ragioni esposte in parte motiva, l'opposizione;
2. condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite, liquidate in €
1.700,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
Così deciso in Crotone, 26.02.2025.
Il GIUDICE
dott. Alfonso Scibona
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/201
-4-
Successivamente alle ore 13:56, nella causa indicata in epigrafe, il Giudice pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfonso Scibona, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. r.g. 698/2024, avente ad oggetto “opposizione a precetto”
promossa da
(C.F. ), elett.te domiciliata presso lo Parte_1 C.F._1 studio del difensore, sito ad Isola di Capo Rizzuto (KR) al Viale Madonna degli Angeli n. 60; rappresenta e difesa dall'Avv. Angelina Astorino, giusta procura in atti;
OPPONENTE contro
(P. VA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 elett.te domiciliata presso lo studio del difensore, sito a Crotone in via Vecchia Carrara n. 2; rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Bianchi, giusta procura in atti;
OPPOSTA
Conclusioni
All'udienza del 26.02.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti e la causa, previa discussione orale, viene decisa con la pronuncia della presente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
In via preliminare si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n.
69/09 e, quindi, con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare
-1- specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione”.
Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
In fatto
1. - Con l'atto introduttivo del presente giudizio ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'atto di precetto, notificatole in data 29.04.2024, con cui
[...] le ha intimato il pagamento della somma pari ad € 11.409,53, dovuto in Controparte_2 forza della sentenza n. 566/2019, emessa in data 07.05.2019, con cui il Tribunale di Crotone - in riforma della sentenza n. 582/2012 emessa dal Giudice di Pace di Crotone il 29.09.2012 – previo rigetto dell'originaria domanda risarcitoria da sinistro stradale spiegata dall'odierna opponente unitamente a , condannava “parte appellata alla restituzione Controparte_3 alla compagnia di assicurazione appellante della somma corrisposta in esecuzione della sentenza di primo grado".
A sostegno dell'opposizione ha in particolare eccepito:
a) l'infondatezza della pretesa creditoria asseritamente vantata da controparte, attesa la mancata ricorrenza in fatto dei presupposti legittimanti il diritto alla ripetizione dell'indebito;
b) la nullità dell'atto di precetto per violazione del principio di solidarietà di cui dell'art. 1292 c.c.;
c) la nullità dell'atto di precetto anche per violazione del disposto di cui all'art. 97 c.p.c.
Per le esposte ragioni ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
«1) Disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo;
2) dichiarare la nullità dell'atto di precetto opposto per violazione delle prescrizioni di legge;
3) accertare e dichiarare che l in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 tempore, non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per i motivi indicati in premessa ed in particolare perché alcuna somma è stata corrisposta al sig. Controparte_3
4) con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi».
2. - Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio la la Controparte_5 quale la contestato la fondatezza delle doglianze attoree.
Ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni:
«1) In via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo;
2) in via definitiva e nel merito, rigettare l'opposizione per cui si procede in quanto infondata tanto in fatto quanto in diritto, per l'effetto condannare la Sig.ra al Parte_1 pagamento delle somme indicate nell'atto di precetto o nella diversa determinazione che questo
Giudice riterrà opportuna;
3) condannare la Sig.ra al pagamento delle spese e competenze del Parte_1 presente giudizio».
3. - Espletata l'istruttoria mediante mera acquisizione documentale, all'odierna udienza del 26.02.2025, previsa discussione orale, la causa è decisa con la pronuncia della presente sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
-2- In diritto
1. - Ai fini della decisione risultano dirimenti le seguenti considerazioni.
2. - Il presupposto concettuale da cui occorre muovere nell'esame delle doglianze attoree
è quello dei limiti del sindacato devoluto al giudice investito dell'opposizione all'esecuzione promossa in base un titolo esecutivo di formazione giudiziale, atteso che, allorché ricorra tale ipotesi, con il relativo atto introduttivo possono essere dedotte solo questioni relative a fatti modificativi o estintivi del rapporto successivo alla formazione del titolo e non anche quelle di merito, riservato alla cognizione della competente autorità giudiziaria suscettibile di essere adita in sede di impugnazione (cfr., da ultimo, Cass. Civ., sez. III, 02.08.2021 n. 22090).
3. - Ebbene, muovendo da tale premessa, il primo motivo di opposizione deve ritenersi inammissibile.
Infatti, la ricorrenza dei presupposti legittimanti la condanna alla ripetizione dell'indebito è già stata vagliata dal Giudice della cognizione con la sentenza di appello posta a fondamento dell'azione esecutiva minacciata con l'atto di precetto per cui è causa.
Sicché, eventuali doglianze in merito avrebbero dovuto essere dedotte con gli ordinari mezzi di impugnazione all'uopo preposti, non potendo invece essere fatte valere con il diverso rimedio di cui all'art. 615 comma 1 c.p.c.
Peraltro, sia pure per mere ragioni di completezza espositiva, va comunque rilevato come risulti documentalmente provato il pagamento – rivelatosi poi indebito all'esito del giudizio di gravame – effettuato dalla in esecuzione della sentenza di Controparte_5 primo grado, in favore dell'Avv. Francesco Sacco nella sua qualità di difensore dell'odierna opponente in entrambi i gradi del giudizio di merito nonché di adiectus solutionis causa ex art. 1188 c.c. (cfr., sul tema, Cass. Civ., sez. III, 25.09.2018 n. 22544).
4. - Venendo poi al secondo motivo di opposizione, va rilevato che anche su questo profilo risulta essersi pronunciato il Giudice della cognizione laddove ha considerato come
“unica parte appellata” i familiari e Parte_1 Controparte_6 condannandoli unitariamente alla restituzione della somma loro versata dalla compagnia di assicurazione appellante.
Anche in questo caso, quindi, eventuali censure al tenore del dispositivo di condanna avrebbero dovuto essere formulate, non già in sede oppositiva, bensì con il rimedio ci cui agli artt. 360 e ss. c.p.c. (contestando la legittimità di una condanna solidale dei soccombenti alla ripetizione dell'indebito).
5. - D'altronde, ulteriore indizio sintomatico che induce a ritenere che il Giudice del contenzioso abbia considerato le parti appellate come soccombenti avvinti dal vincolo della solidarietà – a torto o ragione, si ripete, è questione che qui non interessa – è costituito dalla loro condanna unitaria alle spese di lite.
Ne consegue, quindi, che anche il terzo motivo di opposizione non supera il vaglio di ammissibilità, considerato che tale determinazione giudiziale, oltre ad essere del tutto conforme alla previsione di cui all'art. 97 c.p.c. (a mente del quale «Se le parti soccombenti sono più, il giudice può comunque pronunciare condanna solidale quando hanno interesse comune», ipotesi ricorrente proprio nel caso di solidarietà), è comunque insindacabile in questa sede.
-3- 6. - Infine, del tutto pretestuosa è l'eccezione attorea secondo cui parte precettante sarebbe incorsa in un errore di calcolo, posto che la somma algebrica di tutte le voci indicate in precetto è esattamente corrispondente all'importo precettato (pari ad € 11.409,53).
7. - Sicché, per tutte le ragioni esposte, l'opposizione deve essere respinta.
********************
1. - In punto di regolamentazione delle spese di giudizio, le stesse seguono la soccombenza e, calcolate ai sensi del D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione relativo al valore della controversia, con esclusione della voce relativa all'attività istruttoria, sono liquidate come da dispositivo.
2. - Saranno valutati con separato decreto i presupposti per un'eventuale revoca dell'ammissione dell'opponente al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 136
T.U.S.G.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Crotone, dott. Alfonso Scibona, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 698/2024 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così statuisce:
1. rigetta, per le ragioni esposte in parte motiva, l'opposizione;
2. condanna parte opponente a rifondere a parte opposta le spese di lite, liquidate in €
1.700,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
Così deciso in Crotone, 26.02.2025.
Il GIUDICE
dott. Alfonso Scibona
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/201
-4-