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Sentenza 15 marzo 2024
Sentenza 15 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 15/03/2024, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Vibo Valentia
Sezione ordinaria
N. R.G. 1819/2019
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Tra
, C.F. , con l'Avv. PITARO Parte_1 C.F._1
VITO
e
C.F. , con l'Avv. PACIENZA Controparte_1 P.IVA_1
PASQUALE FRANCESCO
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come in atti e verbali di causa previa discussione orale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
MOTIVI
Con atto di citazione evocava in giudizio la Parte_1 [...]
, premetteva che in data 6.10.2017 alle ore 20.00 circa CP_2 parcheggiava la propria auto Mercedes Classe E tg ES220SE, assicurata con la Compagnia convenuta nei pressi del parcheggio nel CP_3
Comune di Pizzo Calabro. Alle ore 22.30 circa dello stesso giorno nel riprendere l'autovettura riscontrava il taglio degli pneumatici anteriori e posteriori, della capote e rigature su tutta la carrozzeria.
Il denunciava l'accaduto ai Carabinieri, quindi richiedeva il Pt_1 risarcimento alla compagnia essendo assicurato per atti vandalici.
Che la compagnia a seguito della lettera di diffida non effettuava alcuna valutazione, né compariva alla intrapresa negoziazione.
Pertanto, il chiedeva al Tribunale adito di accertare che il Pt_1 sinistro si è verificato secondo le modalità di cui in narrativa e per l'effetto condannare la al pagamento della somma di euro CP_4
11.288,00 e ciò in adempimento della polizza n 000163106584798.
Si costituiva la Compagnia la quale contestava in fatto ed CP_1 diritto le avverse deduzioni evidenziando che il dispositivo satellitare ha registrato la sera del lamentato Organizzazione_1 evento, ed in orario successivo alla dedotta scoperta dei danni da parte dell'attore e per diverse ore, accensioni, spegnimenti, riaccensioni, ripartenze e continui spostamenti del veicolo de quo , evidentemente incompatibili con la circostanza dedotta del taglio degli pneumatici.
Contestava altresì il quantum atteso che la polizza invocata, prevede che per i danni da atti vandalici vada applicato uno scoperto del 10% sul ristoro dovuto o uno scoperto minimo dell'1 % sulla somma assicurata con un minimo (scoperto) assoluto pari ad € 400,00
Concludeva chiedendo il rigetto della domanda avversaria poiché del tutto infondata sia in fatto che in diritto e poiché affatto dimostrata.
Con ogni consequenziale statuizione sulle spese di lite. In via subordinata 2. Ridurre drasticamente l'eventuale accertando indennizzo risarcimento, dopo averlo già ricondotto al giusto ed all'equo e depurarlo delle somme da trattenersi a titolo di franchigia e/o di scoperto.
La causa istruita integralmente da altro giudicante (prova testi, ctu e documentazione) veniva riassegnata alla sottoscritta la quale all'esito
Pag. 2 di 5 della discussione orale incamerava la causa in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti anche nelle note conclusionali.
MOTIVI
In punto di diritto si evidenzia che trattandosi di indennizzo contrattuale il danno che la Compagnia è tenuta a pagare è esclusivamente quello risultante dall'applicazione delle condizioni stabilite nel contratto di assicurazione. Dalla documentazione prodotta dalle parti è inconfutabile che la polizza preveda tra le condizioni i danni per atti vandalici. Tuttavia, non può sottacersi che al fine dell'indennizzo debbano essere dimostrati i fatti di causa “in tema di assicurazione contro i danni, il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, essendo pertanto onere dell'assicurato dimostrare che si è verificato un rischio coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro, analogo onere probatorio incombendo sull'assicurato con riferimento agli elementi temporali e spaziali della garanzia” ( cfr. Cass., 8/1/1987, n. 17; Cass., 4/3/1978,
n. 1081; Cass., 17/5/1997, n. 4426).
Tanto chiarito e secondo la prospettazione attorea si sarebbe trattato di un sinistro rientrante nella copertura assicurativa, laddove la polizza stipulata tra le parti garantisce la copertura dei rischi “atti vandalici”.
Parte convenuta per contro nel resistere alle pretese avversarie contestava l'operatività della polizza per mancata dimostrazione, da parte dell'attore/assicurato, della riconducibilità dei sinistri alla garanzia assicurativa non essendo state dimostrate né la data del sinistro, né la dinamica, né il nesso di causalità tra il comportamento colposo e i danni lamentati.
Pag. 3 di 5 Orbene l'istruttoria compiuta non ha dato conferma delle circostanze dedotte dall'attore. Infatti da un lato i testi di parte attrice confermano che il veicolo veniva ritrovato danneggiato, dall'altro l'orario dichiarato dal teste “ ..dopo qualche ore alle 23.00 circa…” non coincide Tes_1 né con quanto dichiarato dal ai Carabinieri: “sono stato vittima Pt_1 di danneggiamento il 6.10.2017 alle 21.30..” né con quanto risulta dal rilevatore satellitare le cui risultanze sono state prodotte agli atti e non oggetto di contestate da parte attorea.
Più in particolare dalla documentazione allegata dalla convenuta si evince che il veicolo alle 22.36 si spostava (moto) restando in movimento fino alle 22.49 transitando da via Nazionale a via Marcello Salomone per poi arrivare in Via Lungomare Cristoforo Colombo per poi spegnersi e riaccendersi alle 00.49 del giorno successivo.
Ora appare inverosimile che un veicolo danneggiato anche alle ruote ( gli pneumatici erano tagliati), abbia potuto spostarsi, per come è emerso dal rilevatore satellitare, senza trascurare che gli orari dichiarati dai testimoni e dal non corrispondono tra loro. Pt_1
Nella fattispecie, dunque, non si ravvisano gli elementi per ritenere la fondatezza della domanda attorea poiché la ricostruzione è smentita dalle risultanze istruttorie che non dimostrano il danno per atti vandalici.
La domanda deve essere respinta.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014 (così come mod. dal D.M. n.
37/2018), nella somma complessiva di Euro 2.540,00, con la precisazione che è stato applicato lo scaglione per le controversie tra gli euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 nei valori minimi attesa le questioni di diritto trattate e le fasi ivi previste.
Pag. 4 di 5 Nulla sulle spese di CTU non avendo il perito depositato la richiesta di liquidazione nei termini di legge.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, nel giudizio promosso da Parte_1 così provvede:
- rigetta la domanda poiché non provata;
- condanna a rifondere in favore della parte convenuta Parte_1 le competenze di lite che si liquidano in complessivi Euro 2.540,00 oltre al rimborso delle spese generali al 15 per cento, IVA se dovuta e CPA come per legge;
Così deciso in Vibo Valentia, il 15 marzo 2024 alle ore 14.30 all'esito della camera di consiglio. Il Giudice
Francesca Vesci
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Vibo Valentia
Sezione ordinaria
N. R.G. 1819/2019
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Tra
, C.F. , con l'Avv. PITARO Parte_1 C.F._1
VITO
e
C.F. , con l'Avv. PACIENZA Controparte_1 P.IVA_1
PASQUALE FRANCESCO
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come in atti e verbali di causa previa discussione orale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
MOTIVI
Con atto di citazione evocava in giudizio la Parte_1 [...]
, premetteva che in data 6.10.2017 alle ore 20.00 circa CP_2 parcheggiava la propria auto Mercedes Classe E tg ES220SE, assicurata con la Compagnia convenuta nei pressi del parcheggio nel CP_3
Comune di Pizzo Calabro. Alle ore 22.30 circa dello stesso giorno nel riprendere l'autovettura riscontrava il taglio degli pneumatici anteriori e posteriori, della capote e rigature su tutta la carrozzeria.
Il denunciava l'accaduto ai Carabinieri, quindi richiedeva il Pt_1 risarcimento alla compagnia essendo assicurato per atti vandalici.
Che la compagnia a seguito della lettera di diffida non effettuava alcuna valutazione, né compariva alla intrapresa negoziazione.
Pertanto, il chiedeva al Tribunale adito di accertare che il Pt_1 sinistro si è verificato secondo le modalità di cui in narrativa e per l'effetto condannare la al pagamento della somma di euro CP_4
11.288,00 e ciò in adempimento della polizza n 000163106584798.
Si costituiva la Compagnia la quale contestava in fatto ed CP_1 diritto le avverse deduzioni evidenziando che il dispositivo satellitare ha registrato la sera del lamentato Organizzazione_1 evento, ed in orario successivo alla dedotta scoperta dei danni da parte dell'attore e per diverse ore, accensioni, spegnimenti, riaccensioni, ripartenze e continui spostamenti del veicolo de quo , evidentemente incompatibili con la circostanza dedotta del taglio degli pneumatici.
Contestava altresì il quantum atteso che la polizza invocata, prevede che per i danni da atti vandalici vada applicato uno scoperto del 10% sul ristoro dovuto o uno scoperto minimo dell'1 % sulla somma assicurata con un minimo (scoperto) assoluto pari ad € 400,00
Concludeva chiedendo il rigetto della domanda avversaria poiché del tutto infondata sia in fatto che in diritto e poiché affatto dimostrata.
Con ogni consequenziale statuizione sulle spese di lite. In via subordinata 2. Ridurre drasticamente l'eventuale accertando indennizzo risarcimento, dopo averlo già ricondotto al giusto ed all'equo e depurarlo delle somme da trattenersi a titolo di franchigia e/o di scoperto.
La causa istruita integralmente da altro giudicante (prova testi, ctu e documentazione) veniva riassegnata alla sottoscritta la quale all'esito
Pag. 2 di 5 della discussione orale incamerava la causa in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti anche nelle note conclusionali.
MOTIVI
In punto di diritto si evidenzia che trattandosi di indennizzo contrattuale il danno che la Compagnia è tenuta a pagare è esclusivamente quello risultante dall'applicazione delle condizioni stabilite nel contratto di assicurazione. Dalla documentazione prodotta dalle parti è inconfutabile che la polizza preveda tra le condizioni i danni per atti vandalici. Tuttavia, non può sottacersi che al fine dell'indennizzo debbano essere dimostrati i fatti di causa “in tema di assicurazione contro i danni, il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, essendo pertanto onere dell'assicurato dimostrare che si è verificato un rischio coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro, analogo onere probatorio incombendo sull'assicurato con riferimento agli elementi temporali e spaziali della garanzia” ( cfr. Cass., 8/1/1987, n. 17; Cass., 4/3/1978,
n. 1081; Cass., 17/5/1997, n. 4426).
Tanto chiarito e secondo la prospettazione attorea si sarebbe trattato di un sinistro rientrante nella copertura assicurativa, laddove la polizza stipulata tra le parti garantisce la copertura dei rischi “atti vandalici”.
Parte convenuta per contro nel resistere alle pretese avversarie contestava l'operatività della polizza per mancata dimostrazione, da parte dell'attore/assicurato, della riconducibilità dei sinistri alla garanzia assicurativa non essendo state dimostrate né la data del sinistro, né la dinamica, né il nesso di causalità tra il comportamento colposo e i danni lamentati.
Pag. 3 di 5 Orbene l'istruttoria compiuta non ha dato conferma delle circostanze dedotte dall'attore. Infatti da un lato i testi di parte attrice confermano che il veicolo veniva ritrovato danneggiato, dall'altro l'orario dichiarato dal teste “ ..dopo qualche ore alle 23.00 circa…” non coincide Tes_1 né con quanto dichiarato dal ai Carabinieri: “sono stato vittima Pt_1 di danneggiamento il 6.10.2017 alle 21.30..” né con quanto risulta dal rilevatore satellitare le cui risultanze sono state prodotte agli atti e non oggetto di contestate da parte attorea.
Più in particolare dalla documentazione allegata dalla convenuta si evince che il veicolo alle 22.36 si spostava (moto) restando in movimento fino alle 22.49 transitando da via Nazionale a via Marcello Salomone per poi arrivare in Via Lungomare Cristoforo Colombo per poi spegnersi e riaccendersi alle 00.49 del giorno successivo.
Ora appare inverosimile che un veicolo danneggiato anche alle ruote ( gli pneumatici erano tagliati), abbia potuto spostarsi, per come è emerso dal rilevatore satellitare, senza trascurare che gli orari dichiarati dai testimoni e dal non corrispondono tra loro. Pt_1
Nella fattispecie, dunque, non si ravvisano gli elementi per ritenere la fondatezza della domanda attorea poiché la ricostruzione è smentita dalle risultanze istruttorie che non dimostrano il danno per atti vandalici.
La domanda deve essere respinta.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014 (così come mod. dal D.M. n.
37/2018), nella somma complessiva di Euro 2.540,00, con la precisazione che è stato applicato lo scaglione per le controversie tra gli euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 nei valori minimi attesa le questioni di diritto trattate e le fasi ivi previste.
Pag. 4 di 5 Nulla sulle spese di CTU non avendo il perito depositato la richiesta di liquidazione nei termini di legge.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, nel giudizio promosso da Parte_1 così provvede:
- rigetta la domanda poiché non provata;
- condanna a rifondere in favore della parte convenuta Parte_1 le competenze di lite che si liquidano in complessivi Euro 2.540,00 oltre al rimborso delle spese generali al 15 per cento, IVA se dovuta e CPA come per legge;
Così deciso in Vibo Valentia, il 15 marzo 2024 alle ore 14.30 all'esito della camera di consiglio. Il Giudice
Francesca Vesci
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