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Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 21/11/2024, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 226/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
PREVIDENZA E ASSISTENZA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 226/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 21 novembre 2024 ad ore 11.00 innanzi alla dott.ssa Ernesta Maria Usai, sono comparsi per parte CP_ ricorrente l'avv. Paola Marteddu e per l' l'avv. Sandra Sau in sostituzione dell'avv. Nivola.
L'avv. insiste nelle conclusioni di cui al ricorso e si oppone alle risultanze della ctu, Pt_1 chiedendone il rinnovo. L'avv. Sau insiste per l'accoglimento delle conclusioni formulate nella memoria di costituzione e si oppone alla richiesta di rinnovo.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio e all'esito pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Verbale chiuso alle ore 15.00
Il Giudice
Dott.ssa Ernesta Maria Usai
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
PREVIDENZA E ASSISTENZA CIVILE - LAVORO
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Ernesta Maria
Usai ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura nella pubblica udienza del 21 novembre 2024 la seguente
SENTENZA dando lettura della motivazione e del dispositivo, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. 226 del R.A.C.L. dell'anno 2023 promossa da:
), rappresentata e difesa dall'avv. Paola Parte_1 C.F._1
Marteddu presso il cui studio in Nuoro è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Nivola, per procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in Nuoro, via Leonardo da Vinci 16 presso l'Ufficio Legale della sede provinciale dell' ; CP_2
RESISTENTE
Conclusioni: come da rispettivi atti introduttivi e da verbale d'udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente, dopo avere presentato tempestiva e rituale contestazione alla consulenza tecnica d'ufficio del dott. nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico Persona_1
preventivo ex art. 445 bis cpc, ha introdotto il giudizio di merito nel quale ha reiterato la domanda di accertamento dei requisiti sanitari per beneficiare dell'indennità di accompagnamento e dello stato di disabile grave ai sensi dell'art. 3 co. 3 della legge 104/92.
pagina 2 di 5 Ha motivato il suo dissenso affermando che il consulente del Tribunale ha rilevato un quadro clinico-anamnestico incongruente con la documentazione medica in atti e operato una valutazione inadeguata delle patologie sofferte e della loro incidenza sulle capacità di autonomia della ricorrente, pervenendo a conclusioni contraddittorie e incoerenti. Ha chiesto pertanto il rinnovo delle operazioni peritali anche in considerazione del sopraggiunto aggravamento delle patologie, di cui ha prodotto referti medici.
CP_
Costituitosi in giudizio, l' ha resistito all'avversa pretesa e ne ha chiesto il rigetto, opponendosi al rinnovo delle operazioni peritali di cui ha invece sostenuto la correttezza, coerenza e logicità.
Il giudice, ritenuto di dover disporre il rinnovo delle operazioni peritali, avuto riguardo in particolare al disposto dell'art. 149 cpc, ha affidato l'incarico al dott. il quale Persona_2
rivalutato il caso ed esaminata tutta la documentazione in atti, ha confermato le conclusioni del primo consulente e delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile e della condizione di disabilità.
All'odierna udienza, la causa è stata discussa e decisa mediante lettura della presente sentenza.
****
Occorre preliminarmente rilevare che risulta dagli atti del fascicolo della fase dell'accertamento tecnico preventivo che il procedimento è stato correttamente instaurato nel rispetto dei termini di legge.
Nel merito il ricorso promosso dalla signora è infondato e deve essere Parte_1
rigettato.
Il dott. , con argomentazioni adeguatamente motivate ed immuni da vizi logici, ha Per_2
concluso il suo elaborato rilevando che le patologie da cui la ricorrente è affetta non comportano i requisiti di gravità richiesti dalla legge 18/80 e succ. mod. per giustificare un'assistenza continua e permanente né la condizione di grave disabilità di cui all'art. 3 comma 3 della legge 104/92.
A tali conclusioni il CTU è giunto prendendo in considerazione tutte le patologie documentate in atti, che ha analiticamente esaminato nel corso dell'indagine peritale e così nello specifico individuate: esiti di isteroannessiectomia bilaterale asportazione peritoneo per adenocarcinoma cervicale trattato con RT in follow-up; sindrome fibromialgica;
discopatie lombari multiple;
sindrome di Raynaud;
esiti di intervento III dito mano destra;
esiti di intervento ginocchio;
spasmofilia.
Ha quindi espresso le proprie valutazioni medico-legali a seguito del dettagliato esame obiettivo, dell'attenta lettura della documentazione, anche recente, depositata in atti e della ricostruzione dei dati anamnestici, giungendo ad esiti differenti rispetto a quelli attesi dalla parte ricorrente e di cui ha dato puntuale motivazione.
pagina 3 di 5 In ordine all'indennità di accompagnamento ha rilevato che non risulta integrato nessuno dei due aspetti per i quali il beneficio di legge può essere concesso, ossia l'impossibilità a deambulare se non con accompagnatore o l'impossibilità a compiere gli atti quotidiani della vita.
Nel corso dell'esame obiettivo, infatti, il dott. ha rilevato che la sig.ra Per_2 Pt_1
accedeva alla visita autonomamente con l'ausilio di un bastone canadese, presidio ortopedico di cui non ha rinvenuto in atti alcuna prescrizione sanitaria, presentava inoltre discrete condizioni generali e l'uso di busto lombare prescrittole a causa della spondilopatia sofferta. Ha valutato il grado di autonomia della ricorrente nello svolgimento delle attività quotidiane e strumentali, sulla base delle scale di valutazione ADL e IADL che hanno dato esito pari a 4/6 e 6/8. Ha inoltre rilevato, in riferimento all'adenocarcinoma cervicale, che le certificazioni mediche depongono per l'assenza di ripresa della malattia e conseguentemente la sig.ra deve ritenersi oncologicamente negativa. Pt_1
Il complessivo quadro clinico diagnosticato ha quindi determinato il ctu ad affermare che “le condizioni patologiche patite dalla non sono tali da aver determinato una condizione Pt_1
persistente di difficoltà a svolgere compiti e funzioni proprie dell'età né tantomeno da aver determinato una riduzione della capacità deambulatoria tale da necessitare di un aiuto permanente di un accompagnatore”.
Per quanto riguarda l'accertamento dello status di handicap grave, il perito ha ritenuto che dalla disamina dei certificati e da quanto dal medesimo obiettivato in sede di visita peritale, debba escludersi una riduzione dell'autonomia personale tale da implicare un necessario intervento assistenziale, permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
Le conclusioni cui il consulente del Tribunale è giunto, ed alle quali il giudice aderisce con convinzione per essere le stesse suffragate da riscontri oggettivi anamnestici e documentali e per essere state adeguatamente motivate, determinano il rigetto del ricorso di merito.
Le spese processuali non seguono la soccombenza, avendo il ricorrente dichiarato ai sensi dell'art. 152 disp. att. cpc, di versare nelle condizioni di reddito previste dalla legge per l'esonero dalla condanna alle spese.
CP_ Restano a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso e dichiara che non si trova nelle condizioni sanitarie per Parte_1 beneficiare dell'indennità di accompagnamento, ex art. 1 legge 18/80, né in condizione di grave disabilità ex art. 3 comma 3 legge 104/92 sin dalla data della domanda amministrativa;
pagina 4 di 5 - nulla sulle spese del giudizio;
CP_
- pone a carico dell' le spese delle consulenze tecniche d'ufficio liquidate in separati decreti.
Così deciso in Nuoro il 21.11.2024
Il Giudice
Dr.ssa Ernesta Maria Usai
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
PREVIDENZA E ASSISTENZA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 226/2023 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
CP_1
CONVENUTO/I
Oggi 21 novembre 2024 ad ore 11.00 innanzi alla dott.ssa Ernesta Maria Usai, sono comparsi per parte CP_ ricorrente l'avv. Paola Marteddu e per l' l'avv. Sandra Sau in sostituzione dell'avv. Nivola.
L'avv. insiste nelle conclusioni di cui al ricorso e si oppone alle risultanze della ctu, Pt_1 chiedendone il rinnovo. L'avv. Sau insiste per l'accoglimento delle conclusioni formulate nella memoria di costituzione e si oppone alla richiesta di rinnovo.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio e all'esito pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Verbale chiuso alle ore 15.00
Il Giudice
Dott.ssa Ernesta Maria Usai
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
PREVIDENZA E ASSISTENZA CIVILE - LAVORO
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Ernesta Maria
Usai ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura nella pubblica udienza del 21 novembre 2024 la seguente
SENTENZA dando lettura della motivazione e del dispositivo, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al n. 226 del R.A.C.L. dell'anno 2023 promossa da:
), rappresentata e difesa dall'avv. Paola Parte_1 C.F._1
Marteddu presso il cui studio in Nuoro è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Nivola, per procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in Nuoro, via Leonardo da Vinci 16 presso l'Ufficio Legale della sede provinciale dell' ; CP_2
RESISTENTE
Conclusioni: come da rispettivi atti introduttivi e da verbale d'udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente, dopo avere presentato tempestiva e rituale contestazione alla consulenza tecnica d'ufficio del dott. nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico Persona_1
preventivo ex art. 445 bis cpc, ha introdotto il giudizio di merito nel quale ha reiterato la domanda di accertamento dei requisiti sanitari per beneficiare dell'indennità di accompagnamento e dello stato di disabile grave ai sensi dell'art. 3 co. 3 della legge 104/92.
pagina 2 di 5 Ha motivato il suo dissenso affermando che il consulente del Tribunale ha rilevato un quadro clinico-anamnestico incongruente con la documentazione medica in atti e operato una valutazione inadeguata delle patologie sofferte e della loro incidenza sulle capacità di autonomia della ricorrente, pervenendo a conclusioni contraddittorie e incoerenti. Ha chiesto pertanto il rinnovo delle operazioni peritali anche in considerazione del sopraggiunto aggravamento delle patologie, di cui ha prodotto referti medici.
CP_
Costituitosi in giudizio, l' ha resistito all'avversa pretesa e ne ha chiesto il rigetto, opponendosi al rinnovo delle operazioni peritali di cui ha invece sostenuto la correttezza, coerenza e logicità.
Il giudice, ritenuto di dover disporre il rinnovo delle operazioni peritali, avuto riguardo in particolare al disposto dell'art. 149 cpc, ha affidato l'incarico al dott. il quale Persona_2
rivalutato il caso ed esaminata tutta la documentazione in atti, ha confermato le conclusioni del primo consulente e delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile e della condizione di disabilità.
All'odierna udienza, la causa è stata discussa e decisa mediante lettura della presente sentenza.
****
Occorre preliminarmente rilevare che risulta dagli atti del fascicolo della fase dell'accertamento tecnico preventivo che il procedimento è stato correttamente instaurato nel rispetto dei termini di legge.
Nel merito il ricorso promosso dalla signora è infondato e deve essere Parte_1
rigettato.
Il dott. , con argomentazioni adeguatamente motivate ed immuni da vizi logici, ha Per_2
concluso il suo elaborato rilevando che le patologie da cui la ricorrente è affetta non comportano i requisiti di gravità richiesti dalla legge 18/80 e succ. mod. per giustificare un'assistenza continua e permanente né la condizione di grave disabilità di cui all'art. 3 comma 3 della legge 104/92.
A tali conclusioni il CTU è giunto prendendo in considerazione tutte le patologie documentate in atti, che ha analiticamente esaminato nel corso dell'indagine peritale e così nello specifico individuate: esiti di isteroannessiectomia bilaterale asportazione peritoneo per adenocarcinoma cervicale trattato con RT in follow-up; sindrome fibromialgica;
discopatie lombari multiple;
sindrome di Raynaud;
esiti di intervento III dito mano destra;
esiti di intervento ginocchio;
spasmofilia.
Ha quindi espresso le proprie valutazioni medico-legali a seguito del dettagliato esame obiettivo, dell'attenta lettura della documentazione, anche recente, depositata in atti e della ricostruzione dei dati anamnestici, giungendo ad esiti differenti rispetto a quelli attesi dalla parte ricorrente e di cui ha dato puntuale motivazione.
pagina 3 di 5 In ordine all'indennità di accompagnamento ha rilevato che non risulta integrato nessuno dei due aspetti per i quali il beneficio di legge può essere concesso, ossia l'impossibilità a deambulare se non con accompagnatore o l'impossibilità a compiere gli atti quotidiani della vita.
Nel corso dell'esame obiettivo, infatti, il dott. ha rilevato che la sig.ra Per_2 Pt_1
accedeva alla visita autonomamente con l'ausilio di un bastone canadese, presidio ortopedico di cui non ha rinvenuto in atti alcuna prescrizione sanitaria, presentava inoltre discrete condizioni generali e l'uso di busto lombare prescrittole a causa della spondilopatia sofferta. Ha valutato il grado di autonomia della ricorrente nello svolgimento delle attività quotidiane e strumentali, sulla base delle scale di valutazione ADL e IADL che hanno dato esito pari a 4/6 e 6/8. Ha inoltre rilevato, in riferimento all'adenocarcinoma cervicale, che le certificazioni mediche depongono per l'assenza di ripresa della malattia e conseguentemente la sig.ra deve ritenersi oncologicamente negativa. Pt_1
Il complessivo quadro clinico diagnosticato ha quindi determinato il ctu ad affermare che “le condizioni patologiche patite dalla non sono tali da aver determinato una condizione Pt_1
persistente di difficoltà a svolgere compiti e funzioni proprie dell'età né tantomeno da aver determinato una riduzione della capacità deambulatoria tale da necessitare di un aiuto permanente di un accompagnatore”.
Per quanto riguarda l'accertamento dello status di handicap grave, il perito ha ritenuto che dalla disamina dei certificati e da quanto dal medesimo obiettivato in sede di visita peritale, debba escludersi una riduzione dell'autonomia personale tale da implicare un necessario intervento assistenziale, permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
Le conclusioni cui il consulente del Tribunale è giunto, ed alle quali il giudice aderisce con convinzione per essere le stesse suffragate da riscontri oggettivi anamnestici e documentali e per essere state adeguatamente motivate, determinano il rigetto del ricorso di merito.
Le spese processuali non seguono la soccombenza, avendo il ricorrente dichiarato ai sensi dell'art. 152 disp. att. cpc, di versare nelle condizioni di reddito previste dalla legge per l'esonero dalla condanna alle spese.
CP_ Restano a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso e dichiara che non si trova nelle condizioni sanitarie per Parte_1 beneficiare dell'indennità di accompagnamento, ex art. 1 legge 18/80, né in condizione di grave disabilità ex art. 3 comma 3 legge 104/92 sin dalla data della domanda amministrativa;
pagina 4 di 5 - nulla sulle spese del giudizio;
CP_
- pone a carico dell' le spese delle consulenze tecniche d'ufficio liquidate in separati decreti.
Così deciso in Nuoro il 21.11.2024
Il Giudice
Dr.ssa Ernesta Maria Usai
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