Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/06/2025, n. 2570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2570 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 433/2025
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 433/2025 R.G. avente ad oggetto: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio
vertente
TRA
(C.F. , rapp.to e difeso Parte_1 C.F._1 tù di m RICORRENTE
E
(C.F. ), rapp.ta e difesa dall'Avv. Lenza CP_1 C.F._2
Maria Celeste, in virtù di procura in atti
RESISTENTE
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 5.6.2025.
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 22.1.2025 [nato a Parte_1
Battipaglia il 12.9.1966 (C.F. ] ha chiesto dichiararsi la C.F._1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con [nata CP_1
a Eboli il 12.11.1966 (C.F. )] in data 5.9.1993 in Battipaglia C.F._3
(SA), dal quale erano nati i figli (3.6.1995) e (25.5.2001), Per_1 Per_2 esponendo che la comunione spirituale e materiale con il coniuge non poteva essere ricostituita, essendo trascorso il termine di legge di separazione ininterrotta a far tempo dalla comparizione dei coniugi dinanzi al presidente del Tribunale di
Salerno nella procedura di separazione personale pronunciata con sentenza n.
256/2019 pubbl. il 22.1.2019.
Il ricorrente, in particolare, chiedeva la revoca dell'assegno di mantenimento in favore dei figli, divenuti maggiorenni ed economicamente autosufficienti, e in favore della resistente.
si costituiva con comparsa del 21.5.2025 aderendo alla domanda di CP_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio e chiedendo la conferma dell'obbligo in capo al ricorrente di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore della figlia in misura non inferiore ad euro 150,00 oltre al 50% delle spese Per_2 straordinarie.
Le parti, all'udienza del 5.6.2025, dichiaravano di aver raggiunto un accordo e chiedevano di divorziare alle seguenti condizioni:
“1) il sig. verserà per il mantenimento della figlia Parte_1 maggiorenne non autosufficiente un assegno di mantenimento di euro Per_2
150,00 oltre aggiornamento annuale ed automatico Istat entro il 5 di ogni mese alla sig.ra CP_1
2) le spese straordinarie contratte nell'interesse della figlia maggiorenne non autosufficiente verranno divise al 50% tra i genitori;
Per_2
3) le parti danno atto che il primogenito è economicamente Per_1 autosufficiente;
4) le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti”.
Alla stessa udienza la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio.
2 Proc. R.G. n. 433/2025
Ebbene, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
È provato il titolo posto a fondamento della domanda, ossia la separazione dei coniugi pronunciata con sentenza n. 256/2019 emessa dal Tribunale Ordinario di
Salerno in data 22.1.2019, così come la cessazione della convivenza dei coniugi per il termine di legge (v. la l. 6 maggio 2015, n. 55 sul cd. divorzio breve). Le risultanze processuali inducono a ritenere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e che non possa più ricostituirsi. Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2 lett. b) l. n. 898/70, così come modificato dall'art. 5 l. n 74/87.
Gli accordi intervenuti tra i coniugi non sono contrari a norme imperative e rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. e, pertanto, il Tribunale ritiene di poterli integralmente recepire.
L'esito del giudizio consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, nelle persone dei magistrati indicati in epigrafe, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra
[nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
] e [nata a [...] il [...] (C.F. C.F._1 CP_1
)] in data 5.6.1993 in Battipaglia (SA), regolarmente C.F._3 trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del predetto Comune anno 1993,
Atto n. 155 Parte II Serie A;
- RECEPISCE le condizioni concordate dalle parti all'udienza del 5.6.2025 e integralmente riportate in motivazione;
- spese compensate;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Battipaglia (SA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento
3 Proc. R.G. n. 433/2025
dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile).
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 9.6.2025.
Il Giudice Estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente
dott.ssa Ilaria Bianchi
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