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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/12/2025, n. 4446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4446 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 6618/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BARI
Il giudice nella persona della dott.ssa TI GA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in appello al n. 6618/2024 R.G.C., per la riforma della sentenza del Giudice di pace di Bari n. 2011 del 12 dicembre 2023;
promossa da:
C.F. , nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente a[...], elettivamente domiciliata in Bari alla
Piazza Umberto n. 54 presso e nello studio dell'Avv. Fabio De Zio di Myra (C.F.
); C.F._2
- PARTE APPELLANTE-
CONTRO
non costituito in giudizio Controparte_1
pagina 1 di 6 - PARTE APPELLATA -
E CONTRO
(c.f. , indirizzo PEC tratto da Controparte_2 P.IVA_1 Emai_1
, in persona del presidente del consiglio d'amministrazione e Email_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Raffaella Olivito del Foro di Cosenza, con domicilio dichiarato all'indirizzo p.e.c.
Email_3
- PARTE APPELLATA -
CONCLUSIONI PER PARTE APPELLANTE:
- nel merito, accogliere integralmente l'appello e, per l'effetto, riformare totalmente e/o annullare la sentenza n.2011/2023 del Giudice di Pace di Bari;
dichiarare la nullità dell'ingiunzione n.1072039230004690 per omessa/inesistente notifica del verbale presupposto e, conseguentemente, annullare ogni atto collegato o consequenziale;
- in via subordinata, applicare il minimo edittale.
In ogni caso, condannare il e in Controparte_1 Controparte_2
solido alle spese di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto difensore anticipatario.
CONCLUSIONI L'APPELLATA COSTITUITA: rigetto dell'appello con vittoria sempre e comunque delle spese e competenze di lite da distrarre in favore del sottoscritto difensore anticipatario ex art. 93 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 6 Con ricorso ex art. 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.150, al Giudice di pace di Bari l'odierna appellante, in atti generalizzata, impugnava l'ingiunzione n.1072039230004690 del 24 febbraio 2023 emessa nei suoi confronti dalla in qualità di agente della riscossione del Controparte_2 Controparte_1
con la quale era intimata del pagamento in favore dell'amministrazione della
[...]
somma di € 1.029,90. L'ingiunzione di pagamento veniva emessa sulla base del verbale della polizia municipale di contestazione di violazione del codice della strada n.10954 del 2018, che nel provvedimento sanzionatorio si indicava esserle stato notificato in data
9 marzo 2019.
Con la propria impugnazione l'odierna appellante deduceva di non avere mai ricevuto alcuna notifica del verbale di accertamento della violazione.
Nel contraddittorio con l'agente della riscossione, con la sentenza i cui estremi sono indicati in intestazione l'adito Giudice di pace respingeva il ricorso, sul rilievo che la parte convenuta “ha documentalmente provato l'avvenuta notificazione al trasgressore del provvedimento sanzionatorio”. Più precisamente, veniva dato atto che il verbale era stato comunicato “a mezzo posta ordinaria in data 26.02.2019 (mediante avviso in cassetta postale) e successiva comunicazione di giacenza dell'atto mediante raccomandata a/r del 08.03.2019”.
Contro la pronuncia di primo grado il ricorrente in opposizione ha proposto appello.
Con esso viene riproposta la contestazione di mancata notifica del verbale di accertamento della violazione. Sul punto viene dedotto che a mezzo del certificato di residenza storica prodotto nel giudizio di primo grado si trae la prova del trasferimento della ricorrente da , dove la notifica è avvenuta, a Bari, a decorrere dal 7 CP_3
gennaio 2019, e dunque in epoca antecedente alla stessa notifica. Viene al riguardo sottolineato che gli effetti giuridici decorrono dalla data della richiesta di variazione anagrafica, e che le comunicazioni alle altre amministrazioni sono poste a carico dell'ufficiale di anagrafe, donde la relativa opponibilità alle parti convenute. Si assume inoltre l'erroneità in via derivata della statuizione della sentenza di primo grado secondo pagina 3 di 6 cui ogni contestazione nel merito della sanzione applicata con l'ingiunzione impugnata sarebbe preclusa a causa della mancata impugnazione del verbale di accertamento.
Infine, viene chiesta la condanna solidale dell'amministrazione comunale e dell'agente della riscossione al pagamento delle spese processuali, in ragione del fatto che entrambe le parti sarebbero passivamente legittimate nel presente giudizio.
Si è costituita in resistenza all'appello la la quale ha Controparte_2
preliminarmente eccepito la propria carenza di legittimazione con riguardo alle questioni concernenti il credito sanzionatorio;
nel merito ha dedotto la validità della notifica del verbale di accertamento, perché avvenuto entro il termine di 60 giorni previsto dall'art. 58, comma 5, del testo unico sull'accertamento dei redditi, di cui al DPR 29 settembre
1973, n. 600, dalla variazione anagrafica.
Il non si è costituito in giudizio. Controparte_1
Tutto ciò premesso, va innanzitutto dichiarata la contumacia dell'amministrazione comunale, alla quale l'appello è stato validamente notificato mediante messaggio p.e.c. inviato all'indirizzo dell'ente risultante dai pubblici registri.
Nel merito le contestazioni della ricorrente in opposizione sono fondate.
Risulta infatti documentalmente provato che, mentre il verbale di accertamento della violazione è stato notificato il 26 febbraio 2019 in via Martiri di Nassirya 9, CP_3
dal precedente 7 gennaio 2019 la ricorrente aveva trasferito la propria residenza in Bari, via Mandragora 31, come da certificazione anagrafica prodotta in giudizio.
Al riguardo risulta fondato l'assunto di parte ricorrente secondo cui gli effetti giuridici della variazione anagrafica sono immediati. La regola è enunciata dall'art. 5, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo (convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35). Essa è pertanto applicabile al caso di specie.
Evidentemente inconferente sul punto è invece il richiamo alle disposizioni del testo unico sull'accertamento dei redditi relative al domicilio fiscale, ed in particolare il citato art. 58, comma 5, del DPR 29 settembre 1973, n. 600.
pagina 4 di 6 Altrettanto pacifica è l'opponibilità del cambio di residenza all'amministrazione comunale, quale ente impositore per la violazione al codice della strada accertata dalla propria polizia municipale. In questo senso si pone l'obbligo di comunicazione tra amministrazioni pubbliche interessate della variazione anagrafica, previsto dall'art. 247 del regolamento di esecuzione del codice della strada (DPR 16 dicembre 1992, n. 495), in ragione del quale nessun rilievo di negligenza può essere formulato nei confronti dell'interessato (in questi termini: Cass. civ., II, 9 luglio 2009, n. 16185).
Pertanto, l'invalida notifica dell'atto presupposto comporta l'invalidità in via derivata dell'ingiunzione di pagamento impugnata nel presente giudizio, in accoglimento dell'opposizione, la quale diversamente da quanto statuito dalla sentenza di primo grado non avrebbe potuto essere proposta in relazione ad un verbale di accertamento invalidamente notificato. L'ingiunzione deve quindi essere annullata.
Le spese del doppio grado di giudizio vanno poste a carico esclusivo dell'amministrazione comunale, cui è imputabile il procedimento notificatorio del verbale di accertamento, mentre possono essere compensate nei confronti dell'agente della riscossione. La liquidazione viene fatta su valori prossimi ai minimi tariffari previsti in base allo scaglione di valore della controversia (decreto del ministro della giustizia del 10 marzo 2014, n. 55, come successivamente modificato). Le spese liquidate vanno distratte ex art. 93 cod. proc. civ. in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di pace di Bari n. 2011 del 12 dicembre
2023, annulla l'ingiunzione di pagamento impugnata.
Condanna il a rifondere alla ricorrente le spese del Controparte_1
doppio grado di giudizio, complessivamente liquidate in € 800,00 (€ 300,00 per il primo pagina 5 di 6 grado;
ed € 500,00 per l'appello), oltre agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore anticipatario;
compensa le spese nei rapporti tra la medesima ricorrente e
Controparte_2
Così deciso in Bari, il 4 dicembre 2025
Il giudice
TI GA
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BARI
Il giudice nella persona della dott.ssa TI GA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in appello al n. 6618/2024 R.G.C., per la riforma della sentenza del Giudice di pace di Bari n. 2011 del 12 dicembre 2023;
promossa da:
C.F. , nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente a[...], elettivamente domiciliata in Bari alla
Piazza Umberto n. 54 presso e nello studio dell'Avv. Fabio De Zio di Myra (C.F.
); C.F._2
- PARTE APPELLANTE-
CONTRO
non costituito in giudizio Controparte_1
pagina 1 di 6 - PARTE APPELLATA -
E CONTRO
(c.f. , indirizzo PEC tratto da Controparte_2 P.IVA_1 Emai_1
, in persona del presidente del consiglio d'amministrazione e Email_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Raffaella Olivito del Foro di Cosenza, con domicilio dichiarato all'indirizzo p.e.c.
Email_3
- PARTE APPELLATA -
CONCLUSIONI PER PARTE APPELLANTE:
- nel merito, accogliere integralmente l'appello e, per l'effetto, riformare totalmente e/o annullare la sentenza n.2011/2023 del Giudice di Pace di Bari;
dichiarare la nullità dell'ingiunzione n.1072039230004690 per omessa/inesistente notifica del verbale presupposto e, conseguentemente, annullare ogni atto collegato o consequenziale;
- in via subordinata, applicare il minimo edittale.
In ogni caso, condannare il e in Controparte_1 Controparte_2
solido alle spese di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto difensore anticipatario.
CONCLUSIONI L'APPELLATA COSTITUITA: rigetto dell'appello con vittoria sempre e comunque delle spese e competenze di lite da distrarre in favore del sottoscritto difensore anticipatario ex art. 93 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 6 Con ricorso ex art. 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.150, al Giudice di pace di Bari l'odierna appellante, in atti generalizzata, impugnava l'ingiunzione n.1072039230004690 del 24 febbraio 2023 emessa nei suoi confronti dalla in qualità di agente della riscossione del Controparte_2 Controparte_1
con la quale era intimata del pagamento in favore dell'amministrazione della
[...]
somma di € 1.029,90. L'ingiunzione di pagamento veniva emessa sulla base del verbale della polizia municipale di contestazione di violazione del codice della strada n.10954 del 2018, che nel provvedimento sanzionatorio si indicava esserle stato notificato in data
9 marzo 2019.
Con la propria impugnazione l'odierna appellante deduceva di non avere mai ricevuto alcuna notifica del verbale di accertamento della violazione.
Nel contraddittorio con l'agente della riscossione, con la sentenza i cui estremi sono indicati in intestazione l'adito Giudice di pace respingeva il ricorso, sul rilievo che la parte convenuta “ha documentalmente provato l'avvenuta notificazione al trasgressore del provvedimento sanzionatorio”. Più precisamente, veniva dato atto che il verbale era stato comunicato “a mezzo posta ordinaria in data 26.02.2019 (mediante avviso in cassetta postale) e successiva comunicazione di giacenza dell'atto mediante raccomandata a/r del 08.03.2019”.
Contro la pronuncia di primo grado il ricorrente in opposizione ha proposto appello.
Con esso viene riproposta la contestazione di mancata notifica del verbale di accertamento della violazione. Sul punto viene dedotto che a mezzo del certificato di residenza storica prodotto nel giudizio di primo grado si trae la prova del trasferimento della ricorrente da , dove la notifica è avvenuta, a Bari, a decorrere dal 7 CP_3
gennaio 2019, e dunque in epoca antecedente alla stessa notifica. Viene al riguardo sottolineato che gli effetti giuridici decorrono dalla data della richiesta di variazione anagrafica, e che le comunicazioni alle altre amministrazioni sono poste a carico dell'ufficiale di anagrafe, donde la relativa opponibilità alle parti convenute. Si assume inoltre l'erroneità in via derivata della statuizione della sentenza di primo grado secondo pagina 3 di 6 cui ogni contestazione nel merito della sanzione applicata con l'ingiunzione impugnata sarebbe preclusa a causa della mancata impugnazione del verbale di accertamento.
Infine, viene chiesta la condanna solidale dell'amministrazione comunale e dell'agente della riscossione al pagamento delle spese processuali, in ragione del fatto che entrambe le parti sarebbero passivamente legittimate nel presente giudizio.
Si è costituita in resistenza all'appello la la quale ha Controparte_2
preliminarmente eccepito la propria carenza di legittimazione con riguardo alle questioni concernenti il credito sanzionatorio;
nel merito ha dedotto la validità della notifica del verbale di accertamento, perché avvenuto entro il termine di 60 giorni previsto dall'art. 58, comma 5, del testo unico sull'accertamento dei redditi, di cui al DPR 29 settembre
1973, n. 600, dalla variazione anagrafica.
Il non si è costituito in giudizio. Controparte_1
Tutto ciò premesso, va innanzitutto dichiarata la contumacia dell'amministrazione comunale, alla quale l'appello è stato validamente notificato mediante messaggio p.e.c. inviato all'indirizzo dell'ente risultante dai pubblici registri.
Nel merito le contestazioni della ricorrente in opposizione sono fondate.
Risulta infatti documentalmente provato che, mentre il verbale di accertamento della violazione è stato notificato il 26 febbraio 2019 in via Martiri di Nassirya 9, CP_3
dal precedente 7 gennaio 2019 la ricorrente aveva trasferito la propria residenza in Bari, via Mandragora 31, come da certificazione anagrafica prodotta in giudizio.
Al riguardo risulta fondato l'assunto di parte ricorrente secondo cui gli effetti giuridici della variazione anagrafica sono immediati. La regola è enunciata dall'art. 5, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo (convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35). Essa è pertanto applicabile al caso di specie.
Evidentemente inconferente sul punto è invece il richiamo alle disposizioni del testo unico sull'accertamento dei redditi relative al domicilio fiscale, ed in particolare il citato art. 58, comma 5, del DPR 29 settembre 1973, n. 600.
pagina 4 di 6 Altrettanto pacifica è l'opponibilità del cambio di residenza all'amministrazione comunale, quale ente impositore per la violazione al codice della strada accertata dalla propria polizia municipale. In questo senso si pone l'obbligo di comunicazione tra amministrazioni pubbliche interessate della variazione anagrafica, previsto dall'art. 247 del regolamento di esecuzione del codice della strada (DPR 16 dicembre 1992, n. 495), in ragione del quale nessun rilievo di negligenza può essere formulato nei confronti dell'interessato (in questi termini: Cass. civ., II, 9 luglio 2009, n. 16185).
Pertanto, l'invalida notifica dell'atto presupposto comporta l'invalidità in via derivata dell'ingiunzione di pagamento impugnata nel presente giudizio, in accoglimento dell'opposizione, la quale diversamente da quanto statuito dalla sentenza di primo grado non avrebbe potuto essere proposta in relazione ad un verbale di accertamento invalidamente notificato. L'ingiunzione deve quindi essere annullata.
Le spese del doppio grado di giudizio vanno poste a carico esclusivo dell'amministrazione comunale, cui è imputabile il procedimento notificatorio del verbale di accertamento, mentre possono essere compensate nei confronti dell'agente della riscossione. La liquidazione viene fatta su valori prossimi ai minimi tariffari previsti in base allo scaglione di valore della controversia (decreto del ministro della giustizia del 10 marzo 2014, n. 55, come successivamente modificato). Le spese liquidate vanno distratte ex art. 93 cod. proc. civ. in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di pace di Bari n. 2011 del 12 dicembre
2023, annulla l'ingiunzione di pagamento impugnata.
Condanna il a rifondere alla ricorrente le spese del Controparte_1
doppio grado di giudizio, complessivamente liquidate in € 800,00 (€ 300,00 per il primo pagina 5 di 6 grado;
ed € 500,00 per l'appello), oltre agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore anticipatario;
compensa le spese nei rapporti tra la medesima ricorrente e
Controparte_2
Così deciso in Bari, il 4 dicembre 2025
Il giudice
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