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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 24/09/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia, lette le note scritte ex art. 127-ter c.p.c. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 290/2025, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Luca Parte_1 C.F._1 Salciccia RICORRENTE contro
(C.F. , contumace CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. entro il termine assegnato del 23.9.2025, parte ricorrente ha precisato le seguenti conclusioni come da note depositate ed, alla data odierna, viene pronunciata sentenza da considerarsi letta in udienza ai sensi dell'art. 127-ter, comma 5, ult. parte, c.p.c.
Considerato in fatto e in diritto
che adiva con ricorso l'intestato Tribunale per ivi sentir Parte_1 accertare l'illegittimità del provvedimento con il quale l' sospendeva l'erogazione CP_1 dell'assegno di invalidità civile per indennità di accompagnamento (prestazione n. 044-
380207333740, Cat. INVCIV) in suo favore e della richiesta di restituzione della somma di € 531,76; condannare, per l'effetto, l' a ripristinare senza soluzione di CP_1 continuità la prestazione e a corrisponderle i ratei maturati e maturandi dell'assegno di invalidità civile, a decorrere dall'1.9.2024;
che l' pur ritualmente evocata in giudizio non si costituiva e ne veniva CP_1 dichiarata la contumacia;
che la causa veniva istruita documentalmente;
che il ricorso proposto da è fondato e merita accoglimento;
Parte_1 che l'art. 37, legge n. 448/1998 così dispone al comma 1: “
1. Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidità civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone la sospensione dei relativi pagamenti qualora
l'interessato, a cui sia stata notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato motivo. Se l'invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata già disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, la predetta amministrazione provvede alla revoca della provvidenza a decorrere dalla data della sospensione medesima. Ove, invece, siano ritenute valide le giustificazioni addotte, verrà comunicata la nuova data di visita medica alla quale
l'interessato non potrà sottrarsi, pena la revoca del beneficio economico dalla data di sospensione, salvo i casi di visite domiciliari richieste dagli interessati o disposte dall'amministrazione”; il successivo comma 8 prevede poi che “In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica”;
che, ai sensi dell'art. 20, comma 2, D.L. n. 78/2009, conv. con modif. in legge n.
102/1999, stabilisce che “L' accerta altresì la permanenza dei requisiti sanitari CP_1 nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità. In caso di comprovata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applica l'articolo 5, comma 5 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 21 settembre 1994, n. 698”;
che l'art. 80, comma 3, D.L. n. 112/2008, conv. con modif. in legge n. 133/2008, così dispone: “Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidità civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi,
l' dispone la sospensione dei relativi pagamenti qualora l'interessato, a cui sia CP_1 stata notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato
Pag. 2 di 4 motivo. Se l'invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata già disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita,
l' provvede alla revoca della provvidenza a decorrere dalla data della CP_1 sospensione medesima”;
che le norme richiamate ricollegano, pertanto, la conseguenza della sospensione o della revoca della prestazione assistenziale rispettivamente alla mancata presentazione senza giustificato motivo ovvero alla mancata presentazione di giustificazione entro i successivi 90 giorni dalla notifica della sospensione;
che, nel caso di specie, l' disponeva e comunicava, con lettera del CP_1
30.8.2024, la sospensione dell'indennità di accompagnamento per asserita mancata presentazione alla visita di revisione del 29.8.2024, chiedendo contestualmente la restituzione di € 531,76 quale indebito percepito;
che la ricorrente con istanza del 13.09.2024 deduceva la mancata ricezione della convocazione e reiterava tale giustificazione con successive istanze del 04.10.2024,
05.11.2024, 24.12.2024 e 13.2.2025, senza tuttavia ottenere alcun riscontro da parte dell' ; CP_2 che risulta tuttavia documentata la presentazione di giustificazioni entro i successivi 90 giorni dalla notifica della sospensione;
che non avendo l' , non costituitosi, fornito la prova su di esso incombente CP_1 della regolare comunicazione all'interessata della visita di revisione, non possono ricollegarsi, alla mancata presentazione a visita di revisione, quegli effetti legali tipici che la predetta normativa stabilisce per tale fattispecie (sospensione e revoca della prestazione); ne discende la reviviscenza degli effetti della precedente visita di revisione, con conseguente diritto della ricorrente all'erogazione della prestazione assistenziale in questione anche dopo l'1.9.2024; che l' deve pertanto essere condannata a corrispondere alla ricorrente i ratei CP_1 dell'assegno di invalidità civile per indennità di accompagnamento maturati e non erogati, con decorrenza dall'1.9.2024;
Pag. 3 di 4 che le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dell' ; CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara l'illegittimità della sospensione della prestazione assistenziale Cat.
INVCIV n. 044-380207333740;
- condanna l' al pagamento dei ratei dell'invalidità civile per indennità di CP_1 accompagnamento, con decorrenza dal 1.9.2024 in favore di Parte_1
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € € CP_1
3.290,00, tutti per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, in favore del difensore di parte ricorrente, avv. Luca Salciccia, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Avezzano, il 24 settembre 2025.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia
Pag. 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia, lette le note scritte ex art. 127-ter c.p.c. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 290/2025, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Luca Parte_1 C.F._1 Salciccia RICORRENTE contro
(C.F. , contumace CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. entro il termine assegnato del 23.9.2025, parte ricorrente ha precisato le seguenti conclusioni come da note depositate ed, alla data odierna, viene pronunciata sentenza da considerarsi letta in udienza ai sensi dell'art. 127-ter, comma 5, ult. parte, c.p.c.
Considerato in fatto e in diritto
che adiva con ricorso l'intestato Tribunale per ivi sentir Parte_1 accertare l'illegittimità del provvedimento con il quale l' sospendeva l'erogazione CP_1 dell'assegno di invalidità civile per indennità di accompagnamento (prestazione n. 044-
380207333740, Cat. INVCIV) in suo favore e della richiesta di restituzione della somma di € 531,76; condannare, per l'effetto, l' a ripristinare senza soluzione di CP_1 continuità la prestazione e a corrisponderle i ratei maturati e maturandi dell'assegno di invalidità civile, a decorrere dall'1.9.2024;
che l' pur ritualmente evocata in giudizio non si costituiva e ne veniva CP_1 dichiarata la contumacia;
che la causa veniva istruita documentalmente;
che il ricorso proposto da è fondato e merita accoglimento;
Parte_1 che l'art. 37, legge n. 448/1998 così dispone al comma 1: “
1. Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidità civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone la sospensione dei relativi pagamenti qualora
l'interessato, a cui sia stata notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato motivo. Se l'invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata già disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, la predetta amministrazione provvede alla revoca della provvidenza a decorrere dalla data della sospensione medesima. Ove, invece, siano ritenute valide le giustificazioni addotte, verrà comunicata la nuova data di visita medica alla quale
l'interessato non potrà sottrarsi, pena la revoca del beneficio economico dalla data di sospensione, salvo i casi di visite domiciliari richieste dagli interessati o disposte dall'amministrazione”; il successivo comma 8 prevede poi che “In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica”;
che, ai sensi dell'art. 20, comma 2, D.L. n. 78/2009, conv. con modif. in legge n.
102/1999, stabilisce che “L' accerta altresì la permanenza dei requisiti sanitari CP_1 nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità. In caso di comprovata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applica l'articolo 5, comma 5 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 21 settembre 1994, n. 698”;
che l'art. 80, comma 3, D.L. n. 112/2008, conv. con modif. in legge n. 133/2008, così dispone: “Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidità civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi,
l' dispone la sospensione dei relativi pagamenti qualora l'interessato, a cui sia CP_1 stata notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato
Pag. 2 di 4 motivo. Se l'invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata già disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita,
l' provvede alla revoca della provvidenza a decorrere dalla data della CP_1 sospensione medesima”;
che le norme richiamate ricollegano, pertanto, la conseguenza della sospensione o della revoca della prestazione assistenziale rispettivamente alla mancata presentazione senza giustificato motivo ovvero alla mancata presentazione di giustificazione entro i successivi 90 giorni dalla notifica della sospensione;
che, nel caso di specie, l' disponeva e comunicava, con lettera del CP_1
30.8.2024, la sospensione dell'indennità di accompagnamento per asserita mancata presentazione alla visita di revisione del 29.8.2024, chiedendo contestualmente la restituzione di € 531,76 quale indebito percepito;
che la ricorrente con istanza del 13.09.2024 deduceva la mancata ricezione della convocazione e reiterava tale giustificazione con successive istanze del 04.10.2024,
05.11.2024, 24.12.2024 e 13.2.2025, senza tuttavia ottenere alcun riscontro da parte dell' ; CP_2 che risulta tuttavia documentata la presentazione di giustificazioni entro i successivi 90 giorni dalla notifica della sospensione;
che non avendo l' , non costituitosi, fornito la prova su di esso incombente CP_1 della regolare comunicazione all'interessata della visita di revisione, non possono ricollegarsi, alla mancata presentazione a visita di revisione, quegli effetti legali tipici che la predetta normativa stabilisce per tale fattispecie (sospensione e revoca della prestazione); ne discende la reviviscenza degli effetti della precedente visita di revisione, con conseguente diritto della ricorrente all'erogazione della prestazione assistenziale in questione anche dopo l'1.9.2024; che l' deve pertanto essere condannata a corrispondere alla ricorrente i ratei CP_1 dell'assegno di invalidità civile per indennità di accompagnamento maturati e non erogati, con decorrenza dall'1.9.2024;
Pag. 3 di 4 che le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dell' ; CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara l'illegittimità della sospensione della prestazione assistenziale Cat.
INVCIV n. 044-380207333740;
- condanna l' al pagamento dei ratei dell'invalidità civile per indennità di CP_1 accompagnamento, con decorrenza dal 1.9.2024 in favore di Parte_1
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € € CP_1
3.290,00, tutti per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, in favore del difensore di parte ricorrente, avv. Luca Salciccia, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Avezzano, il 24 settembre 2025.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia
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