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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 18/11/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
RG 527/2021
sez. civ. CdA PZ
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI POTENZA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- Dott. Pasquale CRISTIANO Presidente rel.
- Dott. Michele VIDETTA Consigliere
- Dott. Mariadomenica Marchese Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 527/2021 vertente tra tra
(C.F. ) E Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv.
[...] C.F._2
DE GI ) ed elettivamente domiciliati C.F._3
presso lo studio del nominato difensore, sito in Potenza alla Via Brescia n.
26, giusta mandato posto in calce all'atto di riassunzione del giudizio di primo grado nonché in virtù di procura alle liti apposta su foglio separato da intendersi in calce all'atto di appello;
appellante
e
(C.F. e P.IVA Controparte_1 P.IVA_1
), con sede legale in Bologna Via Stalingrado n. 45, P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Baldi (C.F.
) con studio in Roma, Via Salaria n. 292, ed C.F._4
elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale e telematico del predetto costituito dalla pec: ; Email_1
appellato
Controparte_2
appellato contumace
Conclusioni: come in atti
~ 1 ~ RG 527/2021
sez. civ. CdA PZ
SVOLGIMENTO del PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1
opponevano separatamente il decreto ingiuntivo n.80/2007, Parte_2
emesso dal Tribunale di Potenza in data 01.02.2007, nell'ambito del procedimento monitorio RG. n. 64/2007.
2. Si costituiva la convenuta assicurazione contestando le doglianze attoree.
3. Veniva disposta la chiamata in causa del , Controparte_2
regolarmente costituito.
4. Con sentenza n. 907/2021, pubblicata il 19.08.2021 il Tribunale di
Potenza ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 80/2007, emesso dal
Tribunale di Potenza e ha condannato le parti alla rifusione degli onorari di causa in favore della in favore del Controparte_3 CP_2 CP_2
.
[...]
5. Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1
proponevano appello avverso la citata sentenza, Parte_2
convenendo in giudizio la e il Controparte_1 [...]
chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo n. 80/2007 emesso dal CP_2
Tribunale di Potenza a favore della oggi Controparte_4 [...]
CP_5
6. Si è costituita la chiedendo di Controparte_1
dichiarare l'infondatezza dell'appello con conseguente integrale conferma della sentenza n. 907/2021.
7. Il collegio, in data 25-2-2025, rilevato che il difensore delle parti appellanti ha dichiarato il decesso di ha dichiarato Parte_1
l'interruzione del processo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. All'esame degli atti risulta che il giudizio è stato interrotto in data
25.2.2025 e mai riassunto entro il prescritto termine perentorio di mesi sei,
~ 2 ~ RG 527/2021
sez. civ. CdA PZ
applicabile ratione temporis, ed è tuttora in stato di quiescenza.
Le parti costituite, a cui risulta regolarmente notificato il predetto provvedimento di interruzione, sono rimaste inattive, dimostrando inequivocabilmente il loro disinteresse al prosieguo del giudizio di impugnazione.
Nell'ottica della pronta definizione dei giudizi da lunga data pendenti, come previsto dal programma di gestione invalso presso la Corte, il
Presidente della Sezione Civile, con decreto emesso in data 24.09.2025, ha sollecitato le parti alla riassunzione del processo.
Sennonché le parti costituite, a cui risulta regolarmente comunicato il predetto provvedimento presidenziale, sono rimaste inattive, dimostrando inequivocabilmente il loro disinteresse al prosieguo del giudizio di impugnazione.
Essendo definitivamente perento il termine per l'utile prosecuzione o riassunzione del processo, è configurabile la fattispecie di estinzione del processo prevista dall'art. 305 c.p.c., anteriforma operata con la L. 18 giugno 2009, n. 69, che prevede “il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di sei mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue.”.
A norma dell'art. 310 ult. co. c.p.c., le spese del processo restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe trascritta, ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1) dichiara l'estinzione del giudizio;
2) dispone che le spese rimangano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso 18-11-2025 Il Presidente est.
Dott. Pasquale Cristiano
~ 3 ~ RG 527/2021
sez. civ. CdA PZ
~ 4 ~
sez. civ. CdA PZ
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI POTENZA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- Dott. Pasquale CRISTIANO Presidente rel.
- Dott. Michele VIDETTA Consigliere
- Dott. Mariadomenica Marchese Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 527/2021 vertente tra tra
(C.F. ) E Parte_1 C.F._1 Pt_2
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'Avv.
[...] C.F._2
DE GI ) ed elettivamente domiciliati C.F._3
presso lo studio del nominato difensore, sito in Potenza alla Via Brescia n.
26, giusta mandato posto in calce all'atto di riassunzione del giudizio di primo grado nonché in virtù di procura alle liti apposta su foglio separato da intendersi in calce all'atto di appello;
appellante
e
(C.F. e P.IVA Controparte_1 P.IVA_1
), con sede legale in Bologna Via Stalingrado n. 45, P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Baldi (C.F.
) con studio in Roma, Via Salaria n. 292, ed C.F._4
elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale e telematico del predetto costituito dalla pec: ; Email_1
appellato
Controparte_2
appellato contumace
Conclusioni: come in atti
~ 1 ~ RG 527/2021
sez. civ. CdA PZ
SVOLGIMENTO del PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1
opponevano separatamente il decreto ingiuntivo n.80/2007, Parte_2
emesso dal Tribunale di Potenza in data 01.02.2007, nell'ambito del procedimento monitorio RG. n. 64/2007.
2. Si costituiva la convenuta assicurazione contestando le doglianze attoree.
3. Veniva disposta la chiamata in causa del , Controparte_2
regolarmente costituito.
4. Con sentenza n. 907/2021, pubblicata il 19.08.2021 il Tribunale di
Potenza ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 80/2007, emesso dal
Tribunale di Potenza e ha condannato le parti alla rifusione degli onorari di causa in favore della in favore del Controparte_3 CP_2 CP_2
.
[...]
5. Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1
proponevano appello avverso la citata sentenza, Parte_2
convenendo in giudizio la e il Controparte_1 [...]
chiedendo di revocare il decreto ingiuntivo n. 80/2007 emesso dal CP_2
Tribunale di Potenza a favore della oggi Controparte_4 [...]
CP_5
6. Si è costituita la chiedendo di Controparte_1
dichiarare l'infondatezza dell'appello con conseguente integrale conferma della sentenza n. 907/2021.
7. Il collegio, in data 25-2-2025, rilevato che il difensore delle parti appellanti ha dichiarato il decesso di ha dichiarato Parte_1
l'interruzione del processo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. All'esame degli atti risulta che il giudizio è stato interrotto in data
25.2.2025 e mai riassunto entro il prescritto termine perentorio di mesi sei,
~ 2 ~ RG 527/2021
sez. civ. CdA PZ
applicabile ratione temporis, ed è tuttora in stato di quiescenza.
Le parti costituite, a cui risulta regolarmente notificato il predetto provvedimento di interruzione, sono rimaste inattive, dimostrando inequivocabilmente il loro disinteresse al prosieguo del giudizio di impugnazione.
Nell'ottica della pronta definizione dei giudizi da lunga data pendenti, come previsto dal programma di gestione invalso presso la Corte, il
Presidente della Sezione Civile, con decreto emesso in data 24.09.2025, ha sollecitato le parti alla riassunzione del processo.
Sennonché le parti costituite, a cui risulta regolarmente comunicato il predetto provvedimento presidenziale, sono rimaste inattive, dimostrando inequivocabilmente il loro disinteresse al prosieguo del giudizio di impugnazione.
Essendo definitivamente perento il termine per l'utile prosecuzione o riassunzione del processo, è configurabile la fattispecie di estinzione del processo prevista dall'art. 305 c.p.c., anteriforma operata con la L. 18 giugno 2009, n. 69, che prevede “il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di sei mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue.”.
A norma dell'art. 310 ult. co. c.p.c., le spese del processo restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe trascritta, ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1) dichiara l'estinzione del giudizio;
2) dispone che le spese rimangano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso 18-11-2025 Il Presidente est.
Dott. Pasquale Cristiano
~ 3 ~ RG 527/2021
sez. civ. CdA PZ
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