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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 536/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
AN RAFFAELLA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16138/2025 depositato il 24/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - NE - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259025840030000 IRPEF-ALTRO
contro
Comune di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - NE - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190035570269000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210100810745000 TARES 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da ricorso
Resistente/Appellato: come da controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la proposizione del ricorso nei termini e successiva costituzione in giudizio la sig.ra
Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in epigrafe, impugna l'intimazione di pagamento 7120259025840030000*, notificato alla contribuente in data 29.07.2025, dell'importo complessivo di
€ 1614,55. In particolare, per il tramite del provvedimento di intimazione la ricorrente impugna le seguenti cartelle esattoriali:
Cartella di pagamento n. 07120190035570269000 con ente creditore: Agenzia delle Entrate Direzione prov. di Napoli, avente ad oggetto IRPEF, interessi e sanzioni, anno 2019, per la somma complessiva di € 322,91;
b) Cartella di pagamento n. 07120259025840030000 con ente creditore: Comune di Napoli, avente ad oggetto TARES, interessi e sanzioni, anno 2013, per la somma complessiva di € 763,95;
La ricorrente eccepisce la nullità per mancata notifica degli atti presupposti e prescrizione del credito.
Si costituiscono l'Agenzia delle Entrate – DPI, l'Agenzia delle Entrate – riscossione ed il Comune di
Napoli che resistono per quanto di propria competenza ribadendo la legittimità del proprio operato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e quindi va rigettato.
Il ricorso è da rigettare in quanto in relazione alle cartelle sottostanti l'impugnato sollecito l'ADER allega copia di notifica delle cartelle.
In particolare, la cartella di pagamento n. 07120190035570269000 risulta essere stata notificata in data
19/07/2019; mentre la cartella di pagamento n. 07120259025840030000 risulta essere stata notificata in data 28.11.2022. Inoltre la cartella di pagamento 07120259025840030000 posta alla base dell'intimazione di pagamento oggi impugnata era stata preceduta dall'avviso di accertamento notificato da parte del comune di Napoli e dallo stresso allegato.
Le cartelle non sono state mai impugnate nonostante le rituali notifiche delle stesse.
In tal senso sono divenute inoppugnabili ed il credito ivi contenuto è divenuto incontestabile.
Nella presente sede possono essere avanzati solo doglianze nei confronti dell'intimazione.
Alla luce di ciò il ricorso deve essere rigettato.
Infine, nel caso di specie questo Collegio ritiene di dover condannare la ricorrente al pagamento delle spese processuali, in quanto proposto un ricorso del tutto ingiustificato rispetto ad un atto che nel caso in esame comporta solo il sollecito al pagamento pur essendo a conoscenza del credito vantato dall'amministrazione finanziaria essendogli state notificate in precedenza le relative cartelle esattoriali.
Pertanto, la Corte di Giustizia tributaria di Primo grado,nella persona del GM,
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 150,00 oltre accessori come per legge a favore di ogni resistente costituito.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
AN RAFFAELLA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16138/2025 depositato il 24/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - NE - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259025840030000 IRPEF-ALTRO
contro
Comune di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - NE - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190035570269000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210100810745000 TARES 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da ricorso
Resistente/Appellato: come da controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la proposizione del ricorso nei termini e successiva costituzione in giudizio la sig.ra
Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in epigrafe, impugna l'intimazione di pagamento 7120259025840030000*, notificato alla contribuente in data 29.07.2025, dell'importo complessivo di
€ 1614,55. In particolare, per il tramite del provvedimento di intimazione la ricorrente impugna le seguenti cartelle esattoriali:
Cartella di pagamento n. 07120190035570269000 con ente creditore: Agenzia delle Entrate Direzione prov. di Napoli, avente ad oggetto IRPEF, interessi e sanzioni, anno 2019, per la somma complessiva di € 322,91;
b) Cartella di pagamento n. 07120259025840030000 con ente creditore: Comune di Napoli, avente ad oggetto TARES, interessi e sanzioni, anno 2013, per la somma complessiva di € 763,95;
La ricorrente eccepisce la nullità per mancata notifica degli atti presupposti e prescrizione del credito.
Si costituiscono l'Agenzia delle Entrate – DPI, l'Agenzia delle Entrate – riscossione ed il Comune di
Napoli che resistono per quanto di propria competenza ribadendo la legittimità del proprio operato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e quindi va rigettato.
Il ricorso è da rigettare in quanto in relazione alle cartelle sottostanti l'impugnato sollecito l'ADER allega copia di notifica delle cartelle.
In particolare, la cartella di pagamento n. 07120190035570269000 risulta essere stata notificata in data
19/07/2019; mentre la cartella di pagamento n. 07120259025840030000 risulta essere stata notificata in data 28.11.2022. Inoltre la cartella di pagamento 07120259025840030000 posta alla base dell'intimazione di pagamento oggi impugnata era stata preceduta dall'avviso di accertamento notificato da parte del comune di Napoli e dallo stresso allegato.
Le cartelle non sono state mai impugnate nonostante le rituali notifiche delle stesse.
In tal senso sono divenute inoppugnabili ed il credito ivi contenuto è divenuto incontestabile.
Nella presente sede possono essere avanzati solo doglianze nei confronti dell'intimazione.
Alla luce di ciò il ricorso deve essere rigettato.
Infine, nel caso di specie questo Collegio ritiene di dover condannare la ricorrente al pagamento delle spese processuali, in quanto proposto un ricorso del tutto ingiustificato rispetto ad un atto che nel caso in esame comporta solo il sollecito al pagamento pur essendo a conoscenza del credito vantato dall'amministrazione finanziaria essendogli state notificate in precedenza le relative cartelle esattoriali.
Pertanto, la Corte di Giustizia tributaria di Primo grado,nella persona del GM,
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 150,00 oltre accessori come per legge a favore di ogni resistente costituito.