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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 373/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 3, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
DOVERE SALVATORE, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15439/2024 depositato il 11/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TJN01338670373 SUCCESSIONI E DONAZIONI 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: annullamento dell'atto impugnato
Resistente: estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso regolarmente notificato Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di liquidazione TJN/01338670373, notificato il 10 luglio 2024 dalla Agenzia delle Entrate di Roma per la tardiva presentazione della dichiarazione di successione, avvenuta in data 17 novembre 2023, in relazione ai beni provenienti dal testamento di Nominativo_2 PA, deceduto in data 13 settembre 2022.
A sostegno del ricorso e della richiesta di annullamento d'ufficio dell'avviso di liquidazione ha dedotto che la dichiarazione era stata presentata nei termini di legge.
Ha evidenziato, infatti, che il 28 ottobre 2022, a seguito del decesso del marito Nominativo_2, aveva accettato, con rogito del notaio Nominativo_3, l'eredità con beneficio dell'inventario; che in data 5 dicembre 2022, aveva accettato in nome e per conto della figlia minore Nominativo_4, l'eredità del padre con rogito notaio Nominativo_5; che in data 5 dicembre 2022, a rogito notaio Nominativo_5, era stato redatto l'inventario della eredità e che in data 17 novembre 2023 aveva depositato la dichiarazione di successione,
Di conseguenza la dichiarazione non era stata presentata oltre l'anno dalla apertura della successione;
non era stato considerato l'ulteriore termine aggiuntivo di tre mesi previsto dal codice civile per la redazione dell'inventario in caso di accettazione con beneficio dello stesso.
Aveva, pertanto evidenziato detta circostanza nella istanza in autotutela presentata, istanza che era stata respinta.
Ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato.
2. Si è costituita la Agenzia delle Entrate prendendo atto del fatto che per effetto della intervenuta accettazione della eredità con il beneficio di inventario il termine per la presentazione della dichiarazione di successione, che era iniziato a decorrere dal decesso del de cuius, alla data di presentazione della dichiarazione di successione non era ancora scaduto in conseguenza del termine trimestrale per la redazione dell'inventario che in concreto si era svolto tra il 28 ottobre 2022 ed il 5 dicembre 2022.
Ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere avendo annullato l'avviso di liquidazione riconoscendo la tempestività della dichiarazione presentata in presenza di presentazione di accettazione con beneficio di inventario di cui era stata documentata la effettuazione mediante deposito del relativo verbale.
Ha allegato copia del provvedimento di annullamento d'ufficio dell'avviso di liquidazione impugnato.
Alla udienza del giorno 19 dicembre 2025 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Osserva il giudicante che la Agenzia delle Entrate Riscossione ha riconosciuto la insussistenza del presupposto del provvedimento adottato in quanto per effetto della accettazione con beneficio di inventario della eredità, la dichiarazione presentata oltre l'anno era tempestiva perché non era stato considerato il termine di tre mesi per la esecuzione dell'inventario, attività che nel caso di specie risulta essere stata tempestivamente espletata, provvedendo a depositare l'annullamento d'Ufficio eseguito in autotutela.
2. Ritiene il giudicante, tuttavia, che, ai fini delle spese, si deve ritenere che l'errore dell'Ufficio, che non ha provveduto neppure in presenza della istanza in autotutela presentata ma solo dopo la proposizione del giudizio, comporti la condanna alle spese di giudizio, spese liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, in persona del giudice monocratico, dichiara la intervenuta estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere. Condanna la
Agenzia delle Entrate a rimborsare alla ricorrente le spese del presente giudizio, spese che liquida in euro
450, di cui euro 420 per onorari delle fasi di giudizio ed euro 30 peer spese.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 3, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
DOVERE SALVATORE, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15439/2024 depositato il 11/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. TJN01338670373 SUCCESSIONI E DONAZIONI 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: annullamento dell'atto impugnato
Resistente: estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso regolarmente notificato Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di liquidazione TJN/01338670373, notificato il 10 luglio 2024 dalla Agenzia delle Entrate di Roma per la tardiva presentazione della dichiarazione di successione, avvenuta in data 17 novembre 2023, in relazione ai beni provenienti dal testamento di Nominativo_2 PA, deceduto in data 13 settembre 2022.
A sostegno del ricorso e della richiesta di annullamento d'ufficio dell'avviso di liquidazione ha dedotto che la dichiarazione era stata presentata nei termini di legge.
Ha evidenziato, infatti, che il 28 ottobre 2022, a seguito del decesso del marito Nominativo_2, aveva accettato, con rogito del notaio Nominativo_3, l'eredità con beneficio dell'inventario; che in data 5 dicembre 2022, aveva accettato in nome e per conto della figlia minore Nominativo_4, l'eredità del padre con rogito notaio Nominativo_5; che in data 5 dicembre 2022, a rogito notaio Nominativo_5, era stato redatto l'inventario della eredità e che in data 17 novembre 2023 aveva depositato la dichiarazione di successione,
Di conseguenza la dichiarazione non era stata presentata oltre l'anno dalla apertura della successione;
non era stato considerato l'ulteriore termine aggiuntivo di tre mesi previsto dal codice civile per la redazione dell'inventario in caso di accettazione con beneficio dello stesso.
Aveva, pertanto evidenziato detta circostanza nella istanza in autotutela presentata, istanza che era stata respinta.
Ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato.
2. Si è costituita la Agenzia delle Entrate prendendo atto del fatto che per effetto della intervenuta accettazione della eredità con il beneficio di inventario il termine per la presentazione della dichiarazione di successione, che era iniziato a decorrere dal decesso del de cuius, alla data di presentazione della dichiarazione di successione non era ancora scaduto in conseguenza del termine trimestrale per la redazione dell'inventario che in concreto si era svolto tra il 28 ottobre 2022 ed il 5 dicembre 2022.
Ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere avendo annullato l'avviso di liquidazione riconoscendo la tempestività della dichiarazione presentata in presenza di presentazione di accettazione con beneficio di inventario di cui era stata documentata la effettuazione mediante deposito del relativo verbale.
Ha allegato copia del provvedimento di annullamento d'ufficio dell'avviso di liquidazione impugnato.
Alla udienza del giorno 19 dicembre 2025 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Osserva il giudicante che la Agenzia delle Entrate Riscossione ha riconosciuto la insussistenza del presupposto del provvedimento adottato in quanto per effetto della accettazione con beneficio di inventario della eredità, la dichiarazione presentata oltre l'anno era tempestiva perché non era stato considerato il termine di tre mesi per la esecuzione dell'inventario, attività che nel caso di specie risulta essere stata tempestivamente espletata, provvedendo a depositare l'annullamento d'Ufficio eseguito in autotutela.
2. Ritiene il giudicante, tuttavia, che, ai fini delle spese, si deve ritenere che l'errore dell'Ufficio, che non ha provveduto neppure in presenza della istanza in autotutela presentata ma solo dopo la proposizione del giudizio, comporti la condanna alle spese di giudizio, spese liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, in persona del giudice monocratico, dichiara la intervenuta estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere. Condanna la
Agenzia delle Entrate a rimborsare alla ricorrente le spese del presente giudizio, spese che liquida in euro
450, di cui euro 420 per onorari delle fasi di giudizio ed euro 30 peer spese.