Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 13/02/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN MOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRINDISI
UFFICIO LAVORO
Il Giudice Onorario di Pace, avv. SIMONE COPPOLA, in funzione del Giudice del
Lavoro, all'udienza del 13.02.2025, ha pronunziato la seguente
SENTENZA con contestuale motivazione, nella causa iscritta al n. 1716/2023 discussa all'udienza del 13.02.2025, promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato a margine del ricorso Parte_1 dall'Avv.to Fabio Stranieri, Ricorrente
C O N T R O
rappresentato e difeso dall'Avv.to Rosalba Caracuta, CP_1
Resistente
OGGETTO: quantificazione postumi malattia professionale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.05.2023, il ricorrente di cui in epigrafe – premesso di essere operaio/operatore ecologico – chiedeva il riconoscimento della malattia professionale “lombosciatalgia con ernie discali lombari e ipoacusia”.
Rappresentava che l' aveva riconosciuto la natura lavorativa di dette CP_1 patologie ed una menomazione dell'integrità psicofisica pari al 16%.
Ritenuta l'erroneità di tale determinazione, chiedeva che fosse accertato, anche all'esito di CTU, che la malattia indicata avesse determinato un danno biologico pari al 27% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa o, in subordine, da quella ritenuta di giustizia con condanna dell' del dovuto. CP_1
Costituendosi in giudizio, l' ha contestato gli avversi assunti eccependo la CP_1 natura ad eziologia multifattoriale della malattia denunciata e ha concluso per il rigetto del ricorso.
Istruita la causa con la consulenza tecnica d'ufficio, all'odierna udienza, fissata per la discussione, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni che seguono.
***
Preliminarmente giova precisare che alla presente fattispecie è applicabile quanto disposto dal D. Lgs. n. 38/00, che, all' art. 13, comma 2, prevede: “In caso di danno biologico [ndr. definita dal comma 1 come “lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”], i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma
3, l nell' àmbito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della CP_1 prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico- relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico».
Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione”.
Orbene, nel caso di specie, è stata disposta la consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare se dalla malattia denunciata all in data 17.03.2022 siano CP_1 residuati postumi permanenti superiori alla percentuale del 16%, già riconosciuti dall' convenuto, individuandone la decorrenza. CP_2 Ebbene, l'odierno ufficio osserva che il CTU nominato, Dott. , nella Persona_1 relazione depositata in data 14.08.2024, a seguito della sua indagine medico legale, ha rilevato che il ricorrente risulta affetto da:
• “Ipoacusia neurosensoriale bilaterale simmetrica di media entità.
• Piccola ernia discale lombare L5-S1 e protrusioni discali multiple L2-L3, L3-
L4, L4-L5 con impronta sul sacco durale ed impegno efficace di entrambi i forami di coniugazione”.
Nella sua relazione, al fine di quantificare i postumi della malattia professionale il sanitario ha argomentato: “Tutto quanto sopra premesso, da dire, che nel corso della visita diretta effettuata dallo scrivente il 04.04.2024 è stato possibile rilevare un quadro disfunzionale clinico caratterizzato da media disfunzione antalgica del rachide lombo-sacrale nei vari piani di attribuzione con risentimento sciatalgico bilaterale ai gradi estremi e udito sociale ridotto alla normale distanza di conversazione in ambiente silente. Considerati, a questo punto, i due esami audiometrici (13.03.2022 e 21.02.2023) da porre l'attenzione che dal primo effettuato dall' (13.03.2022) risulta un danno acustico del 10% (dieci) mentre CP_1 nel secondo prodotto da parte ricorrente (21.02.2023) è documentato un danno acustico del 18% (diciotto). Risultati che si ottengono applicando la formula danno
= { [ (4 x orecchio migliore) + orecchio peggiore] } X 0,5
e inserendo i valori relativi alle perdite in decibel sulle frequenze 500 1000 2000 3000
4000 prima riportati, rispettivamente: audiometria (13.03.2022) “… perdita in CP_1 decibel sulle frequenze 500 1000 2000 3000 4000 rispettivamente di 25 30 45 70 70 a destra e 25 30 45 70 70 a sinistra…” e audiometria Asl BR (21.02.2023) “… perdita in decibel sulle frequenze 500 1000 2000 3000 4000 pari a 20 35 60 70 90 a destra e 20
35 60 80 90 a sinistra...”.
Trattandosi di due indagini basate sulle risposte soggettive del ricorrente e non avendo a disposizione potenziali evocati uditivi che avrebbero fornito misure più precise, si ritiene congruo un calcolo che tenga presente la media fra i valori riportati, con risultato finale pari al 14%.
Per quello che riguarda l'aspetto discopatico-erniario, alla luce della indagine strumentale RMN del 07.03.2022 e del riscontro obiettivo diretto del 04.04.2024 con media disfunzione e risentimento radicolitico periferico ai gradi estremi della manovra di Lasègue, si ritiene congrua la valutazione pari all'8% considerata la percentuale prevista dal codice 213 (Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti: fino a 12) con valore massimo previsto per i casi più gravi.” Ha poi concluso stimando nel 21% la percentuale di danno biologico, percentuale già presente alla data della domanda (13.03.2022).
Orbene, ritiene il giudicante di dover aderire alle conclusioni cui il CTU è pervenuto attraverso un accurato esame clinico ed un'approfondita e rigorosa valutazione medico legale, supportata dal puntuale esame della documentazione in atti e stante altresì
l'assenza di specifiche contestazioni delle parti – non formulate né nel termine di cui all'art. 195 co. 3 c.p.c. né successivamente – idonee ad infirmarne la valenza.
Pertanto, sulla scorta delle motivate conclusioni peritali, sussistendo i presupposti per il riconoscimento di una menomazione superiore rispetto a quella riconosciuta in via amministrativa, il ricorso può trovare accoglimento.
Le spese di giudizio – liquidate tenuto conto dell'assenza di questioni giuridiche complesse - seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' così provvede: CP_1 accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla liquidazione di un indennizzo corrispondente a un danno biologico pari al 21% in dipendenza della malattia professionale denunciata e, per l'effetto, condanna l' al pagamento del dovuto, oltre CP_1 interessi legali o rivalutazione del dovuto sino al soddisfo.
Condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente liquidate CP_1 in €.2.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, iva e cap come per legge con distrazione in favore dell'avv. Fabio Stranieri dichiaratosi anticipatario.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, già liquidate con separato CP_1 decreto.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Marcella
De Michele, componente dell'Ufficio per il Processo.
Sentenza pubblicata mediante lettura in aula ed allegazione a verbale
Brindisi, 13.02.2025
Il Giudice Onorario di Pace
Avv. SIMONE COPPOLA