Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 27/02/2026, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00591/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02541/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2541 del 2025, proposto da
ER RI, RI MI e NA DO, rappresentati e difesi dall'avvocato ER Notaro, che agisce anche in proprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'esecuzione
della sentenza n. 1092/2023 emessa in data 20.05.2023 nella causa iscritta al n. 3208/2017 R.G. dal Tribunale di Messina - Sezione Lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 il dott. SC FI e udito per la parte resistente il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n. 1092/2023 emessa in data 20.05.2023 nella causa iscritta al n. 3208/2017 R.G. il Tribunale di Messina - Sezione Lavoro ha così deciso: “(...) 1) dichiara il diritto di ER RI, quale erede di SA RI, a percepire i ratei maturati e non riscossi dell’indennizzo di cui all’art. 1 della l. n. 210/92 e s.m.i. spettante al de cuius per epatopatia HBV correlata, ascrivibile all’8^ ctg. della Tabella A all. al d.P.R. n. 834/1981, dalla domanda (4.7.2008) al decesso (10.7.2013), comprensivo di indennità integrativa speciale, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria a partire dal 121° giorno successivo all’istanza, fermo il disposto dell’art. 16, comma 6 della l. n. 412/1991; 2) condanna il Ministero della Salute al pagamento delle spese di ctu e alla rifusione di metà delle spese del giudizio, liquidate in 4.636,50 euro, oltre spese generali, iva e cpa, distratte in favore dei procuratori antistatari in epigrafe indicati; compensa il resto ”.
La suddetta pronuncia è stata impugnata dalla sig.ra ER RI presso la Corte di Appello di Messina, la quale, con sentenza n. 144/2025, ha confermato la sentenza di primo grado.
Quest’ultima è passata in giudicato in data 13.10.2025, secondo quanto attestato dalla Corte di Appello di Messina, come da documentazione versata in atti.
La sentenza n. 1092/2023 emessa dal Tribunale di Messina è stata notificata in forma esecutiva a mezzo pec al Ministero della Salute in data 15.05.2025.
2. Lamentando la mancata esecuzione della suddetta pronuncia, con ricorso notificato il 18.11.2025 e depositato il 28.11.2025 la sig.ra ER RI, in proprio e nella qualità di erede legittima del sig. SA RI, l’avv. RI MI, l’avv. NA DO e l’avv. ER Notaro hanno chiesto al Tribunale di:
- dichiarare l’obbligo del Ministero della Salute di adempiere al giudicato formatosi sulla sentenza n. 1092/2023 del Tribunale di Messina:
- ordinare all’Amministrazione ministeriale di dare esecuzione alla predetta sentenza;
- nominare un commissario ad acta affinché provveda, in luogo dell’Amministrazione debitrice, nell’ipotesi di ulteriore inerzia della stessa.
3. Con memoria di costituzione del 13.02.2026 il Ministero della Salute ha rappresentato che, giuste determine di liquidazione versate in atti, l’Ente ha dato esecuzione al titolo per cui è causa. La parte ha quindi chiesto la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse o di cessazione della materia del contendere, unitamente alla compensazione delle spese di giudizio.
4. Con memoria del 21.02.2026 la parte ricorrente ha osservato di aver incardinato erroneamente innanzi a questo Tribunale – con riguardo alla medesima vicenda processuale – un altro giudizio recante il n. 2327/2025 R.G. e si è associata alla richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere formulata dall’Amministrazione resistente e alla correlata domanda di compensazione delle spese di lite, rappresentando che l’ottemperanza della pronuncia sia avvenuta nelle more del presente procedimento giudiziale.
5. Alla camera di consiglio del 25.02.2026, presente il difensore della parte resistente come da verbale, la causa è stata posta in decisione.
6. Il Collegio ritiene che alla luce della documentazione prodotta in giudizio dall’Amministrazione resistente il 13.02.2026, nonché tenuto conto di quanto osservato da chi ricorre in giudizio con memoria del 21.02.2026, il titolo ottemperando per cui è causa sia stato eseguito, con pieno soddisfacimento dell’interesse del ricorrente e il correlato conseguimento del bene della vita aspirato.
Ciò consente al Tribunale, pertanto, di rilevare la cessazione della materia del contendere ex art. 34, co. 5, c.p.a. (“ Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ”).
7. Avuto riguardo alla richiesta di compensazione delle spese presentata da entrambe le parti, si ritiene che quest’ultime possano essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, co. 5, c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AU EN, Presidente
Daniele Profili, Primo Referendario
SC FI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SC FI | AU EN |
IL SEGRETARIO