Articolo 1622 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1601Articolo 1603
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9 ottobre 2010
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27 marzo 2012
Art. 1622. Riduzione o sospensione degli assegni 1. Lo stipendio e gli altri assegni spettanti al personale di cui all'articolo 1621 ((, commi 3 e 4,)) sono ridotti o sospesi, in relazione alle varie posizioni di stato per esso previste dal presente codice, secondo le norme in vigore per gli ufficiali della Forza armata a cui carico e' posto l'onere del trattamento economico.
Entrata in vigore il 27 marzo 2012