Art. 1622. Riduzione o sospensione degli assegni 1. Lo stipendio e gli altri assegni spettanti al personale di cui all'articolo 1621 ((, commi 3 e 4,)) sono ridotti o sospesi, in relazione alle varie posizioni di stato per esso previste dal presente codice, secondo le norme in vigore per gli ufficiali della Forza armata a cui carico e' posto l'onere del trattamento economico.
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9 ottobre 2010
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27 marzo 2012
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- 1. Blog ilCaso.ithttps://www.ilcaso.it/
Credito tributario contestato e fondo rischi nel concordato preventivo: il Tribunale di Catania chiarisce i limiti di applicazione di Cass. 2018, n. 15414 Pubblicato il 17/10/18 00:00 [Articolo 1622]
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Credito tributario contestato e fondo rischi nel concordato preventivo: il Tribunale di Catania chiarisce i limiti di applicazione di Cass. 2018, n. 15414 Pubblicato il 17/10/18 00:00 [Articolo 1622]
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