Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 14/05/2025, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. 4193 / 2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Sezione II^ civile
Il Tribunale ordinario di Perugia in funzione di giudice di appello in composizione monocratica in persona del giudice dott. Antonio Contini ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al registro generale degli affari civili per l'anno
2022 al numero 4193, e vertente
TRA elettivamente domiciliata in Perugia, Via Delle Prome n. 5, presso l'Avv. Parte_1
Riccardo Pellacchia che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
CONTRO
, elettivamente domiciliata in Cava de' Tirreni, Viale Garibaldi n. Controparte_1
19, presso l'Avv. Ugo Della Monica e l'Avv. Angela Lodato che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, giusta procura a margine dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e della comparsa di costituzione e risposta in aggiunta;
CONVENUTO
e avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Perugia n. 164/2022
(R.G. n. 2809/2019)
Sulle seguenti conclusioni: come da verbale di udienza;
***
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato il 16.09.2022, Parte_1 impugnava la sentenza n. 164/2022 (R.G. n. 2809/2019) emessa dal Giudice di Pace di
3.400,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo e spese legali, a titolo di risarcimento del danni arrecati da terzi al veicolo modello BMW X3, targato FL 929 MZ di proprietà della seconda, posteggiato nell'area antistante la struttura alberghiera Hotel Ilgo, durante il periodo di permanenza della presso la citata struttura. CP_1
L'appellante adduceva quale motivo di gravame, in primo luogo, l'errata applicazione dell'art. 1766 c.c. per aver ricondotto il primo giudice la fattispecie concreta al contratto di deposito ordinario anziché alla disciplina speciale e derogatoria recata dalle norme sul contratto di deposito in albergo, di cui agli artt. 1783 ss. c.c.; disciplina che prevederebbe l'esclusione della responsabilità dell'albergatore in relazione ai veicoli, a norma dell'art. 1785-quinquies c.c.
A tal riguardo sosteneva l'insussistenza degli elementi costitutivi del contratto di deposito ordinario che, in quanto contratto reale, abbisognerebbe, per il suo perfezionamento, della traditio del bene, che si concreterebbe nella consegna delle chiavi dell'autoveicolo all'albergatore, atto integrante l'affidamento a quest'ultimo del veicolo di proprietà del cliente e, dunque, fonte del relativo obbligo di custodia in capo all'albergatore, tuttavia assente nel caso di specie.
Contestava altresì l'appellante la mancata prova della circostanza che il danneggiamento si fosse realizzato durante la permanenza del veicolo nell'area parcheggio dell'albergo, sostenendo tra l'altro che i testi sentiti in prime cure fossero da qualificarsi come testi a conoscenza dei fatti de relato actoris.
Chiedeva, pertanto, la riforma della sentenza impugnata, con condanna di parte appellata alla restituzione delle somme versate in esecuzione spontanea della sentenza di primo grado.
Si costituiva tardivamente , affermando l'infondatezza dell'appello per Controparte_1 aver il Giudice di Pace di Perugia correttamente motivato il convincimento esternato in sentenza alla luce dei fatti di causa e delle disposizioni di legge vigenti.
L'appellata sosteneva, infatti, il corretto richiamo all'art. 1766 c.c., dovendosi ritenere la società titolare dell'albergo, dunque, custode dell'auto parcheggiata nel parcheggio riservato ai clienti dello stesso, con conseguente applicazione del regime di responsabilità previsto per il contratto di deposito.
In tal senso assumeva, inoltre, l'appellata di aver potuto ragionevolmente ritenere, desumendolo dagli elementi di fatto accertati nel giudizio di primo grado, di aver stipulato con l'albergatore un vero e proprio contratto di parcheggio, deponendo in tal senso il fatto di aver parcheggiato l'autovettura all'interno dello spazio riservato ai clienti dell'hotel tramite affissione di apposito cartello nel cancello d'ingresso e delimitato da un cancello automatico che consentiva l'accesso ai soli soggetti che dovevano ritirare i veicoli ivi parcheggiati.
Ribadiva poi la rilevanza e completezza dell'istruttoria espletata nel giudizio di primo grado, ed in particolare della testimonianza resa dai testi citati dall'odierna appellata, idonea a dimostrare la corrispondenza delle circostanze riportate dalla stessa a quanto effettivamente occorso.
Concludeva, dunque, nel senso di rigettare l'avversa impugnazione e, per l'effetto, confermare la sentenza pronunciata dal Giudice di Pace di Perugia in primo grado.
La causa è stata dunque chiamata per la prima udienza e, su richiesta dei procuratori delle parti, rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'esito di alcuni rinvii è stata quindi chiamata per tale incombente e la discussione orale all'udienza del 14 maggio 2025.
È stata quindi trattenuta in decisione a norma dell'art. 281 sexies ult. co. c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Deve in primo luogo osservarsi che tra le parti è stato stipulato un contratto atipico di parcheggio, collegato alla prestazione alberghiera, formato dall'offerta della prestazione di albergo con parcheggio a disposizione dei clienti in area delimitata e soggetta al controllo dell'albergo, l'accettazione del cliente, avvenuta con la stipula del contratto di albergo e l'utilizzo del parcheggio privato messo a disposizione dalla struttura ricettiva. Da tale contratto, che non necessita della consegna per essere stipulato (trattandosi di contratto atipico con disciplina prevalente del contratto di deposito), posto peraltro che si tratta della stipula di prestazioni accessorie ad un diverso e principale contratto, discende l'obbligo, per l'albergatore, di custodire con la diligenza professionale (v. art. 1176 co. 2 cod. civ.) le vetture immesse nel parcheggio sicchè egli risponde della sottrazione o dei danni che siano stati arrecati alla vettura.
È stato in generale ritenuto quanto alla configurabilità del contratto atipico di parcheggio, avente natura consensuale, che “Il contratto di parcheggio delle autovetture è contratto atipico per la cui disciplina occorre fare riferimento alle norme relative al deposito e che pertanto comporta l'affidamento del veicolo al gestore del parcheggio con l'obbligo di custodirlo e di restituirlo nello stato in cui gli è stato consegnato.” (Cass. civ., Sez. III, 23 agosto 1990, n. 8615; tra molte v.
Cass. civ., Sez. III, 1 dicembre 2004, n. 22598; spec. v. Cass. civ., Sez. III, 13 marzo 2007,
n. 5837).
È poi del tutto evidente che l'esclusione espressa prevista dall'art. 1785 quinquies cod. civ., che appunto prevede che la disciplina speciale del deposito in albergo non si applica
“ai veicoli, alle cose lasciate negli stessi, né agli animali vivi” non implica che – invece – sia esclusa la possibilità per le parti di stipulare un contratto di parcheggio collegato al contratto di albergo, e che la disciplina di tale contratto sia da ricavare, ad opera dell'interprete, dal contratto tipico del quale il contratto atipico abbia gli elementi più rassomiglianti.
Ciò posto, è del tutto evidente – e per vero, quanto agli elementi di fatto, non contestato
– che la società titolare della struttura alberghiera Hotel Ilgo, sita in Perugia, Parte_1 dispone di un parcheggio all'interno della propria recinzione, cui è possibile accedere attraverso un cancello elettrico, e che il parcheggio risulta essere espressamente riservato ai clienti dell'hotel, come evidenziato dall'affissione di un apposito cartello nel cancello d'ingresso (che ovviamente rimane responsabilità dell'albergatore se rimanga o meno sempre aperto, dovendo egli svolgere la sua attività con la diligenza professionale necessaria) recante la dicitura “Riservato ai clienti dell'albergo”; circostanze, queste, che, confermate dalle testimonianze assunte in primo grado, portano a inequivocabilmente a ritenere che la società appellante abbia predisposto un'area riservata ai veicoli dei propri clienti, offrendo dunque a questi la prestazione connessa ad un ordinario contratto di parcheggio.
È altresì pacifico che abbia fruito, durante un periodo di permanenza Controparte_1 nell'albergo, dell'area parcheggio, così accettando l'offerta e potendo fare affidamento sulla custodia della vettura.
Quanto poi alla prova del fatto che il danno sia avvenuto nell'area di parcheggio dell'albergo, sono del tutto infondati i motivi di appello.
In primo luogo deve osservarsi che la prova liberatoria dell'adempimento diligente dell'obbligazione di custodia spetta al custode, sicchè, in ogni caso, la soc. non ha Pt_1 dimostrato di aver posto in essere tutte le cautele alle quali è tenuto un operatore professionale nella custodia di un'area adibita a parcheggio riservato ai clienti di un albergo.
In secondo luogo, ed in ogni caso, pacifico ed incontestato che la mattina 22 aprile 2019
l'autovettura fu rinvenuta danneggiata, risulta dalle prove orali espletate in prime cure, che la sera precedente la vettura non era danneggiata. Il teste , la cui testimonianza non è confutata efficacemente da alcuno e Testimone_1 che non è – come sostiene l'appellante – un teste de relato, ma che invece è un testimone diretto, perché si afferma sui luoghi di causa e a conoscenza diretta dei fatti1, ha sostenuto che l'autovettura, la sera prima era priva di danno e la mattina seguente, invece, era danneggiata. Posto che alcuno ha messo in dubbio che la mattina l'auto fosse danneggiata e il fatto che il portiere notturno dell'albergo non si sia avveduto di alcunché è un elemento ininfluente ai fini dall'esonero di responsabilità della struttura, è chiaro che – anche in ragione di un giudizio di probabilità fondato sul criterio del più probabile che non e sulla mancata allegazione o prova o ragionevolezza di un serie eziologica diversa – non può che ritenersi che il danno sia avvenuto mentre la vettura si trovava sul piazzale. Del resto, è opportuno chiarirlo, avendo la disponibilità ed il controllo dell'area di parcheggio, la prova del fatto che la vettura sia stata parcheggiata già danneggiata o che sia stata utilizzata nella notte (circostanze di fatto che alcuno ha allegato né, ovviamente, provato) spettava alla struttura ricettiva.
Quanto alla misura del danno, la consulenza tecnica formata in prime cure appare del tutto congruente e logicamente argomentata, e individua una misura astratta di danno anche superiore, seppur di poco, a quanto esposto da : è quindi chiaro la Controparte_1 sentenza resa in primo grado va confermata anche sotto questo aspetto.
Il rigetto dell'appello comporta la condanna dell'appellante alle spese del grado, che seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto dello svolgimento di tutte le fasi del processo di appello salvo quella istruttoria e dei valori di cui al d.m. 55/2014 (minimi: 852 euro;
massimi: euro 2.553).
Si deve dare atto che l'appellante è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P. Q. M.
Il Tribunale ordinario di Perugia, definitivamente pronunciando in grado d'appello nella causa in epigrafe indicata, rigettata ogni diversa domanda o eccezione, assorbita ogni altra questione:
- respinge l'appello;
- condanna alla refusione delle spese di giudizio in favore di , Parte_1 Controparte_1 che liquida in 1.500 euro per compensi, oltre al rimborso forfetario, IVA e c.p.a. come per legge;
- dà atto che è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Perugia il 14 maggio 2025
Il giudice
Dott. Antonio Contini 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Riferisce, tra l'altro “… premetto che era una gita organizzata da amici ed io ero il referente. All'arrivo ho chiesto al direttore ed all'addetto all'accoglienza dove poter parcheggiare le auto ed il bus. Mi dissero di parcheggiare le auto nel parcheggio riservato agli ospiti della struttura, nello spazio antistante l'ingresso dell'hotel. Parcheggio recintato e munito di cancello che al nostro arrivo era aperto.”. Espone tra l'altro che “…preciso che alle ore 23:00 circa del 21 aprile 2019 ho potuto constatare di persona che il veicolo BMW non presentava alcun danno”. E' dunque evidente che non si tratta di una testimonianza de relato.