Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 10/02/2025, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R. G. 7697/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Daniela Garufi giudice dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 7697 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2022 avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio vertente tra: codice fiscale , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avvocato Maria Luigia Cosma in virtù di delega in atti
Ricorrente
e codice fiscale , rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'avvocato Laura Pugi in virtù di delega in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti (v. udienza del 06/02/2025):
1
C O N D I Z I O N I
1) dato atto della maggiore età anche dell'ultima figlia (oltre che di e Per_1 Per_2
), nulla viene disposto in ordine all'affidamento; CP_2
2) dato atto della intervenuta indipendenza economica della prima figlia nulla Per_2
viene disposto in ordine al suo mantenimento;
3) per provvedere al mantenimento del secondo figlio , il sig. – CP_2 Parte_1
fino al raggiungimento della sua indipendenza economica e comunque fintanto che lo stesso resterà ad abitare insieme alla madre nella casa ex familiare - verserà un assegno mensile di € 750,00, rivalutabili come per legge (base febbraio 2025), di cui € 400,00 in favore della Sig.ra ed € 350,00 direttamente a mani del figlio, il tutto entro il CP_1
giorno 20 di ogni mese;
4) per provvedere al mantenimento della terza figlia , il sig. – Per_1 Parte_1
fino al raggiungimento della sua indipendenza economica e comunque fintanto che la stessa resterà ad abitare insieme alla madre nella casa ex familiare - verserà alla madre un assegno mensile di € 750,00, rivalutabili come per legge (base febbraio 2025), entro il giorno 20 di ogni mese;
allorquando decida di trasferirsi in altra città per la Per_1 prosecuzione degli studi universitari, l'assegno suddetto verrà versato dal padre: quanto ad € 700,00 direttamente alla figlia e, quanto alla residua parte di € 50,00, in Per_1
favore della Sig.ra al fine di consentirle di provvedere alle spese di CP_1
mantenimento ordinario della figlia presso la casa ex familiare nei fine settimana, fino al momento in cui la casa resterà nella disponibilità della Sig.ra CP_1
5) al fine di assolvere agli obblighi patrimoniali che gli incombono nei confronti della ex moglie e discendenti dal cessato rapporto coniugale – condizionatamente all'accertamento di equità da parte del Tribunale e conseguente pronuncia della sentenza che recepisca i presenti accordi – , il Sig. si obbliga a versare Parte_1 in favore di a titolo assegno una tantum l'importo di € 400.000,00 (euro CP_1 quattrocentomila/00) mediante acconti di € 2.000,00 mensili (da versare entro il giorno
10 di ogni mese), decorrenti dal mese di febbraio 2025, da detrarre dall'importo finale, e 2 saldo da corrispondere in un'unica soluzione entro il 30/1/2027, mediante bonifico bancario sul conto corrente alla stessa intestato, così che, in seguito all'avvenuto accredito della somma residuata al netto degli acconti ricevuti, la Sig.ra rilascerà CP_1 ampia e liberatoria quietanza del saldo dell'importo complessivo di € 400.000,00, liberando il debitore dalla relativa obbligazione;
6) con l'esatto adempimento dell'impegno di cui al precedente punto 5), la sig.ra CP_1 riterrà integralmente soddisfatte le proprie ragioni economiche nei confronti dell'ex coniuge e rinuncia a ogni e qualsivoglia altra pretesa patrimoniale nei suoi confronti, ivi compresa quella relativa alla pregressa rivalutazione sugli assegni posti a carico di
Parte_1
7) la Sig.ra potrà restare nella disponibilità della casa coniugale fino al CP_1
momento in cui, con la somma una tantum ricevuta, acquisterà e/o avrà la disponibilità di un nuovo immobile;
detta disponibilità dovrà comunque essere ottenuta entro due anni dal versamento del saldo della somma una tantum;
finché la sig.ra CP_1
resterà ad abitare nella casa familiare – e, pertanto, fino al termine massimo di ventiquattro mesi dal versamento in suo favore del saldo della somma di cui al punto 5 -
, le spese per le utenze e le altre spese relative all'immobile resteranno a carico di
Parte_1
8) gli effetti economici degli accordi raggiunti e gli impegni reciproci conseguenti, nonché le rinunce che da essi dipendono, sono sospensivamente condizionati alla attestazione di equità dell'una tantum da parte del Tribunale
9) le parti si danno reciprocamente atto di avere già provveduto a dividere i beni ed i risparmi comuni e di non avere alcunché in comune, sì che, con l'esatto adempimento delle presenti pattuizioni dichiarano di aver interamente regolato ogni rapporto economico e di non avere più nulla da pretendere l'uno nei confronti dell'altro per alcun titolo o ragione in ogni caso riconducibile all'intercorso rapporto di coniugio;
10) le spese di lite restano a carico di ciascuna parte, integralmente compensate tra di esse, con espressa rinuncia da parte dei rispettivi legali alla solidarietà professionale”.
3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
a adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio contratto con con la quale nel CP_1
corso del procedimento è stato raggiunto un accordo in merito alle condizioni del divorzio.
Considerato che è già stata emanata sentenza parziale sullo status, non resta che statuire sulle ulteriori questioni.
Al riguardo, si osserva che possono essere accolte le condizioni previste dalle parti in quanto non contrarie all'ordine pubblico, tenuto altresì conto che la figlia nata il Per_2
11/09/1998, è ormai indipendente economicamente, a differenza dei figli , nato il CP_2
10/08/2000, e , nata il [...], i quali stanno ancora studiando. Per_1
In particolare, le previsioni economiche risultano congrue e dirette a garantire ai figli e un adeguato mantenimento, tenuto conto delle condizioni delle parti, Per_1 CP_2
per come esse emergono dagli atti.
Risulta infine equo, ai sensi dell'art. 5 comma 8 legge n. 898/1970, il pagamento dell'importo di € 400.000,00 (suddiviso in acconti mensili di € 2.000,00 e saldo finale da versare entro il 30/1/2027), che si è impegnato ad effettuare in Parte_1
favore di quale assegno divorzile una tantum, a definitiva tacitazione dei CP_1
diritti patrimoniali della resistente.
L'accordo raggiunto giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
- dispone in conformità agli accordi raggiunti tra le parti;
- dichiara equo il pagamento dell'importo di € 400.000,00 che si è Parte_1
impegnato ad effettuare in favore di quale assegno divorzile una tantum, CP_1
a definitiva tacitazione dei diritti patrimoniali della convenuta;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
4 Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 6/2/2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
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