Art. 6.
Per l'esercizio finanziario 1963-64, il numero globale dei capi di 1°, 2° e 3° classe e dei secondi capi della Marina militare e' stabilito, a norma dell' art. 1 della legge 3 maggio 1956, n. 516 , in 7.136 unita'.
Per l'esercizio finanziario 1963-64, il numero globale dei capi di 1°, 2° e 3° classe e dei secondi capi della Marina militare e' stabilito, a norma dell' art. 1 della legge 3 maggio 1956, n. 516 , in 7.136 unita'.