Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 10/03/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4138/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore
Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4138/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente E_ C.F._1 a Carate ZA (MB) in Via Carlo Bonomi n. 9, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Augusto Carbone che la rappresenta e difende come da procura in atti
ATTORE contro
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Lorenzo Puglisi che lo rappresenta e difende come da procura in atti
(C.F. ), nato a [...] il [...], e residente a Controparte_2 C.F._3 Carnate (MB) in Via Giacomo Leopardi n.4, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Gennaro Carbone che lo rappresenta e difende come da procura in atti
CONVENUTI nell'interesse del minore
(C.F. ), nato a [...] il giorno 8.2.2020 e residente a [...]C.F._4
ZA (MB) in Via Carlo Bonomi n.9, in persona del curatore speciale Avv. Carla Castagneto, elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Monza - Via Spreafico n.3
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: AZIONE EX ART. 263 C.C.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 6
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
· accertare la sussistenza nella fattispecie dei presupposti – tutti – per impugnare per difetto di veridicità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 263 c.c., il riconoscimento fatto dal IG. ; CP_1
· considerare inoltre la volontà del IG. di riconoscere il piccolo e, conseguentemente, CP_2 Per_1 assumersi i doveri che la legge pone a carico del genitore di mantenere, istruire, educare ed assistere moralmente il figlio, rispettandone le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni;
· respingere ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
-dichiarare inammissibile la eccezione pregiudiziale di nullità/inammissibilità della domanda di dichiarazione giudiziale di paternità ex art. 269 c.c. avanzata dalla ricorrente;
· accogliere le conclusioni del C.T.U.. in via pregiudiziale CP_
- dichiarare inammissibile, ove reiterata, la domanda formulata dal resistente di riconoscimento del “diritto del minore a mantenere un solido legame” con lo stesso quale “genitore sociale” per CP_ evidente difetto di legittimazione attiva ( non può formulare domande nell'interesse del minore), dichiarandola comunque infondata;
in via preliminare
- accertare e dichiarare la mancanza di veridicità del riconoscimento del piccolo operato dal Per_1 IG. e per l'effetto dichiararne la nullità, ovvero la inefficacia e comunque dichiarare la CP_1 carenza dei presupposti per ritenere valido il riconoscimento compiuto da soggetto che non ha rapporto di consanguineità col bambino che ha riconosciuto;
in secondo luogo
- accertare e dichiarare che il IG. è il padre naturale del piccolo , e per Controparte_2 Per_1 l'effetto, dichiararne giudizialmente la paternità;
- disporre che il minore, in conseguenza del riconoscimento di cui al punto che precede, assuma il cognome del padre naturale ( ; CP_2
- ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Seregno di voler procedere all'annotazione di legge sull'atto di nascita numero 27, parte 2 serie B, anno 2020. Darsi atto che il IG. soggetto nei cui confronti è stato proposto il giudizio ex art. Controparte_2
269 c.c., conferma di aderire, come in effetti aderisce, alla domanda di dichiarazione giudiziale di paternità promossa dalla IG.ra , nella sua qualità di madre esercente la potestà E_ genitoriale, così come ha manifestato la volontà di accettare gli obblighi ed i doveri che la legge impone ai genitori. CP_ Condannarsi il convenuto al pagamento delle spese, considerata anche la richiesta formulata nella comparsa di costituzione e risposta di “c.t.u. ematologica”, e del compenso professionale, oltre accessori di legge”. Per : CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, e previa ogni più opportuna declaratoria, così giudicare:
IN VIA PREGIUDIZIALE 1- Dichiarare nulla/inammissibile per i motivi esposti in narrativa la domanda di dichiarazione giudiziale di paternità ex art 269 c.c. avanzata dalla ricorrente.
NEL MERITO
pagina 2 di 6 1- Rilevata a mezzo CTU la diversa paternità su , accertare e riconoscere il diritto del minore a Per_1 CP_ mantenere un solido legame anche con il signor , in qualità di “genitore sociale”, disponendo una calendarizzazione degli incontri;
2- In ogni caso con vittoria di spese, onorari del presente procedimento”.
Per Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
- dare atto che il deducente fa proprie le argomentazioni, i motivi e le conclusioni del consulente tecnico di Ufficio, conformi alle conclusioni degli accertamenti fatti eseguire dalle parti ( e Pt_1
; CP_2
- dare atto che il IG. conferma di aderire, come in effetti aderisce, alla domanda ed Controparte_2 alle conclusioni rassegnate in atto introduttivo dalla ricorrente (che sono da ritenersi qui integralmente richiamate) e quindi alla domanda di dichiarazione giudiziale di paternità promossa dalla IG.ra , nella sua qualità di madre esercente la potestà genitoriale, sul minore E_
, così come conferma la manifestata volontà di accettare gli obblighi ed i doveri che la legge Per_1 impone ai genitori;
- accertare e dichiarare la mancanza di veridicità del riconoscimento del piccolo operato dal Per_1 IG. , dichiararne per l'effetto la nullità, ovvero la inefficacia e comunque dichiarare la CP_1 carenza dei presupposti perché possa ritenersi valido il riconoscimento compiuto da soggetto che non ha rapporto di consanguineità col bambino che ha riconosciuto;
- accertare e dichiarare che il comparente è il padre naturale del piccolo , e per l'effetto, Per_1 dichiararne giudizialmente la paternità;
- disporre che il minore, in conseguenza del riconoscimento di cui al punto che precede, assuma il cognome del padre naturale;
CP_2
- ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Seregno di voler procedere all'annotazione di legge sull'atto di nascita numero 27, parte 2 serie B, anno 2020. Con vittoria di spese ed onorario, oltre accessori di legge”.
Per : Per_1
“Voglia Codesto On.le Giudicante, previo ogni opportuno provvedimento ed eventuale approfondimento peritale
Nel merito:
-accertare e dichiarare il difetto di veridicità del riconoscimento del minore;
Per_1
- dichiarare la nullità del riconoscimento operato dal IG. ; CP_1
- accertare e dichiarare la paternità del IG. Controparte_2 CP_
- disporre che il minore assuma, nel proprio nome, il cognome “ in luogo di “ ”; CP_2
- ordinare all'Ufficiale di Stato Civile di voler procedere all'annotazione di legge sull'atto di nascita del minore.
Con vittoria di spese e compensi”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 263 c.c., depositato in data 14.6.2024, impugnava il E_ riconoscimento per difetto di veridicità effettuato dal resistente nei confronti del minore CP_1
(8.2.2020) e chiedeva contestualmente accertarsi la paternità nei confronti di Per_1 Controparte_2 quale genitore biologico. Esponeva di avere intrattenuto una relazione con , tuttavia, nel CP_1 mese di ottobre 2023, riprendeva la frequentazione con il quale, venuto a Controparte_2 conoscenza della nascita di , sollevava dubbi in merito alla paternità ritenendo che il Per_1 pagina 3 di 6 concepimento fosse avvenuto in epoca precedente alla conclusione della relazione sentimentale intrattenuta con la ricorrente;
decideva, pertanto, di sottoporsi al test genetico “DNA” che, ripetuto una seconda volta, confermava la sua paternità.
Regolarmente notificato il ricorso introduttivo, si costituiva in giudizio il quale eccepiva CP_1 in via preliminare la pregiudizialità dell'azione di impugnazione del riconoscimento per effetto di veridicità rispetto alla domanda giudiziale di dichiarazione della paternità. Evidenziava, nel merito, di avere intrattenuto una relazione con la ricorrente per circa ventitré anni, di avere riconosciuto il minore e di averlo accudito provvedendo ad ogni incombente;
precisava, inoltre, che i rapporti con Per_1 si erano interrotti allorquando era venuto a conoscenza di una precedente relazione. E_
Aderiva alla esperibilità di un ulteriore accertamento genetico da parte del Tribunale e chiedeva di poter continuare ad essere parte attiva quale “genitore sociale” laddove venisse accertata una diversa paternità.
Con decreto emesso in data 20.9.2024, il G.D. Dott. Arcellaschi nominava un curatore speciale nell'interesse del minore che provvedeva alla sua costituzione in data 28.10.2024. Ricostruiti i rapporti tra le parti e preso atto delle dichiarazioni divergenti rese da e Parte_2
in occasione dei colloqui finalizzati ad approfondire le rispettive versioni dei fatti, il CP_1 curatore speciale evidenziava la sussistenza di un profondo legame affettivo tra ed il presunto Per_1 padre biologico nei cui confronti si rivolgeva in modo filiale chiamandolo “papà”.
Con atto depositato in data 30.10.2024, si costituiva il quale confermava Controparte_2 integralmente il contenuto del ricorso introduttivo;
evidenziava di avere instaurato un legame significativo con il minore, di avere concorso alle spese per il suo mantenimento dichiarandosi disponibile in tal senso anche per l'avvenire.
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La domanda è meritevole di accoglimento e può essere accolta nei limiti di seguito indicati. Deve essere preliminarmente decisa l'eccezione, sollevata dal convenuto di CP_1 nullità/ammissibilità della domanda di dichiarazione giudiziale di paternità a fronte della natura pregiudiziale dell'azione di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità e della necessità del passaggio in giudicato della relativa pronuncia.
La Suprema Corte di Cassazione è intervenuta - con pronuncia emessa a Sezioni Unite - sulla natura pregiudiziale dell'azione di disconoscimento sia sotto il profilo formale sia sotto il profilo sostanziale dando contestualmente atto che “non si può escludere la possibilità, in alcuni casi, del simultaneus processus (che rappresenta in genere la soluzione da privilegiare rispetto a quella della sospensione ex art.295 c.p.c. che rappresenta sempre un'extrema ratio tra azione di disconoscimento (o di impugnazione del riconoscimento o di contestazione dello status di figlio) ed azione di dichiarazione giudiziale di paternità, che potrebbero nascere separatamente e venire riunite (ex art.40 c.p.c., se pendano davanti a giudici diversi, o ex art.274 c.p.c., se pendano dinanzi allo steso ufficio giudiziario) ovvero essere cumulativamente promosse in unico atto introduttivo da parte del soggetto legittimato ad entrambe le azioni (ad es. il figlio e la madre), salva ovviamente la possibilità ex art.103 c.p.c. , comma 2, per il giudice del merito di disporre la separazione dei giudizi, nei casi di difficile gestione del processo cumulativo (laddove ad es. i soggetti direttamente coinvolti dal lato genitoriale siano ancora in vita). Il tutto, nel rispetto della cronologia e della pregiudizialità degli accertamenti riguardanti il disconoscimento della paternità ed attraverso una necessaria e rigorosa scansione (utilizzando il vigente meccanismo della «calendarizzazione») dei tempi procedurali e dell'attività istruttoria relativa all'azione pregiudicante, da esperire necessariamente in via prioritaria. Il raccordo tra i due istituti e la possibilità di introduzione cumulativa delle due azioni, salva sempre la pagina 4 di 6 discrezionalità del giudice di merito nel governo della trattazione del processo, in ragione di variabili organizzative oltre che processuali, potrebbe rispondere all'esigenza, valorizzata dalla Corte EDU nella decisione citata del 2022, di assicurare la più sollecita definizione dello status e di concretizzare nella sua effettività il diritto del figlio all'acquisizione del nuovo status” (Sezioni Unite - sentenza n. 8268/23). Dunque, se l'azione di disconoscimento della paternità costituisce in linea generale un presupposto pregiudiziale rispetto alla dichiarazione giudiziale di paternità, nel caso di specie, in adesione a quanto statuito dalla Suprema Corte, è necessario salvaguardare l'interesse del minore (di appena cinque anni) nella eventualità non remota che si possa verificare un “vuoto sullo status” per un tempo indeterminato ed intercorrente tra la definizione del primo procedimento (di cui occorre attendere il passaggio in giudicato) e l'instaurazione del secondo procedimento.
Per questi motivi
, l'eccezione non può essere accolta. Per quanto attiene al merito, il G.D. Dott. Arcellaschi disponeva nel corso del procedimento c.t.u. ematologica diretta ad accertare il rapporto di paternità “tra nato a [...] il giorno CP_1 23 aprile 1966 e , nato a [...] il giorno 8 febbraio 2020” e tra” il minore e Per_1 nato a [...] il giorno 12.01.1964” (cfr. verbale udienza ed ordinanza del Controparte_2
4.12.2024).
La consulenza tecnica di ufficio veniva affidata al Dott. (Responsabile del Laboratorio Persona_2 di Genetica Forense presso la Fondazione UniMi dell'Università degli Studi di Milano) il quale - a seguito dei prelievi salivari e di particolari indagini scientifiche analiticamente descritte nella propria relazione - così concludeva: “Rispetto all'ipotesi che sia il padre biologico di , CP_1 Per_1 l'analisi rivela il disconoscimento di paternità biologica” e “rispetto all'ipotesi che Controparte_2 sia il padre biologico di , l'analisi rivela il riconoscimento di paternità biologica con una Per_1 probabilità del 99,99999989%.”.
Tali conclusioni (che trovano riscontro anche nei test genetici prodotti da parte ricorrente) sono state integralmente condivise dalle parti costituite in giudizio;
il consulente, infatti, inviava loro una bozza della propria relazione “senza ricevere alcuna osservazione” (cfr. pagina 7 dell'elaborato) ed alcuna contestazione è stata mossa nei propri atti difensivi. Deve pertanto affermarsi che non è il padre del minore . CP_1 Per_1
Consegue la sua annotazione a margine dell'atto di nascita (atto nr. 27, Parte II, Serie B, anno 2020, del registro atti di nascita del Comune di Seregno).
Deve essere disposta la prosecuzione del giudizio con separata ordinanza sulle ulteriori domande, all'esito del passaggio in giudicato della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I. accerta che il minore , nato a [...] il giorno 8.2.2020 (atto nr. 27, Parte II, Per_1
Serie B, anno 2020, del registro atti di nascita del Comune di Seregno) non è figlio di
(nato a [...] il [...]); CP_1
II. dispone l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di nascita (atto n. 27 Parte II, Serie B, anno 2020, del registro atti di nascita del Comune di Seregno);
III. dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
pagina 5 di 6 IV. spese al definitivo.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 20.2.2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
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