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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 15/01/2026, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 451/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
22/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente e Relatore
FRANCO ELIANA, Giudice
OT ANNA RITA, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 8550/2024 depositato il 18/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pietravairano - Piazza Salvo D'Acquisto 81040 Pietravairano CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Pubblialifana Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1991/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
1 e pubblicata il 20/05/2024 Atti impositivi:
- SPESE DI LITE SPESE DI LITE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6455/2025 depositato il
28/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ILLUSTRA IL PROPRIO ATTO DI APPELLO
Resistente/Appellato: PUBLIALIFANA: ILLUSTRA LE PROPRIE CONTRODEDUZIONI
COMUNE: ASSENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato con R. G. n. 8550/2024 Ricorrente_1 ha appellato, sul capo relativo alla spese e competenze la sentenza della Corte di Giustizia di I grado di Caserta n. 1991/2024, con la quale
è stato accolto il ricorso nei confronti del Comune di Pietravairano e la srl Publialifana, con compensazione delle spese e competenze di giudizio.
Con l'originario ricorso il contribuente aveva impugnato gli atti di accertamento esecutivo e contestuale intimazione di pagamento tutti notificati a mezzo pec il 06 luglio 2023 relativi al pagamento dell'imposta IMU per gli anni ANNO 2018 avviso n. 360 del 14-06-23 per l'ammontare di euro 1.523,68, per l'anno ANNO
2019 avviso n. 209 del 14-06-23 per l'ammontare di euro 1.473,70, per l'anno ANNO 2020 avviso n. 208del
14-06-23 per l'ammontare di euro 1.411,42, per l'anno ANNO 2021 avviso n. 183 del 14-06- 23 per l'ammontare di euro 1.356,22 ,
Si costituiva la Concessionaria dichiarando di avere parzialmente accolto le doglianze aderendo alla posizione del contribuente.
.Con la impugnata decisione la Corte di I grado, G. U., ha dichiarata cessata la materia del contendere, compensando le spese con la seguente motivazione: “Le spese vengono compensate dalle parti considerato che la rettifica è stata possibile effettuarla solo dietro presentazione del ricorso con l'allegata documentazione”.
Con l'appello in esame si richiamano i principi in materia e si chiede la liquidazione delle spese e competenze del primo grado, nonché di quelle del grado di appello, con distrazione al difensore anticipatario.
Non si è costituito il Comune.
Si è costituita la Publialifana srl ritenendo che la sopra riportata motivazione sulla compensazione delle spese, adottata dal primo giudice, facesse buon uso delle risultanze processuali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La risposta allo specifico motivo di appello richiede alcune considerazioni preliminari.
E' noto, infatti, che con sentenza del 19 aprile 2018, n. 77, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non consente, nelle ipotesi di soccombenza totale, di compensare parzialmente o per intero le spese di lite anche ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore. In tale occasione i giudici di legittimità hanno affermato il principio di diritto per il quale: "poiché gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità retroagiscono alla data di introduzione nell'ordinamento del testo di legge dichiarato costituzionalmente illegittimo, nel caso in cui sia denunciata la violazione dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ, (nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162), che la
Corte costituzionale, con sentenza 19 aprile 2018, n. 77, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, la valutazione della fondatezza o meno del ricorso deve farsi con riferimento alla situazione normativa determinata dalla pronuncia di incostituzionalità, essendo irrilevante che la decisione impugnata o addirittura la stessa proposizione del ricorso siano anteriori alla pronuncia del Giudice delle leggi".
Pertanto la possibilità della compensazione non è più ristretta alle sole ipotesi dell'assoluta novità della questione trattata o del mutamento della giurisprudenza, ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ., così come modificato dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 (applicabile ai procedimenti introdotti a decorrere dall'Il dicembre 2014), ma altresì allorchè sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Ed è con riferimento a tali principi che il giudice del merito deve valutare tale possibilità.
Nel caso in esame risultano sussistere quelle particolari condizioni che la ormai non più recente modifica legislativa pone a base della possibilità di compensazione delle spese e competenze fra le parti, atteso che il giudice di primo grado ha fornito una motivazione sul punto, avendola ancorata alla dinamica sostanziale e processuale dei fatti.
L'appello va pertanto respinto.
Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese e competenze del presente grado, attesa la necessità di una verifica nel grado superiore della bomtà dei presupposti richiamati
P.Q.M.
Respinge l'appello. Compensa le spese e competenze del presente grado.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
22/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente e Relatore
FRANCO ELIANA, Giudice
OT ANNA RITA, Giudice
in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 8550/2024 depositato il 18/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pietravairano - Piazza Salvo D'Acquisto 81040 Pietravairano CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Pubblialifana Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1991/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
1 e pubblicata il 20/05/2024 Atti impositivi:
- SPESE DI LITE SPESE DI LITE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6455/2025 depositato il
28/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ILLUSTRA IL PROPRIO ATTO DI APPELLO
Resistente/Appellato: PUBLIALIFANA: ILLUSTRA LE PROPRIE CONTRODEDUZIONI
COMUNE: ASSENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato con R. G. n. 8550/2024 Ricorrente_1 ha appellato, sul capo relativo alla spese e competenze la sentenza della Corte di Giustizia di I grado di Caserta n. 1991/2024, con la quale
è stato accolto il ricorso nei confronti del Comune di Pietravairano e la srl Publialifana, con compensazione delle spese e competenze di giudizio.
Con l'originario ricorso il contribuente aveva impugnato gli atti di accertamento esecutivo e contestuale intimazione di pagamento tutti notificati a mezzo pec il 06 luglio 2023 relativi al pagamento dell'imposta IMU per gli anni ANNO 2018 avviso n. 360 del 14-06-23 per l'ammontare di euro 1.523,68, per l'anno ANNO
2019 avviso n. 209 del 14-06-23 per l'ammontare di euro 1.473,70, per l'anno ANNO 2020 avviso n. 208del
14-06-23 per l'ammontare di euro 1.411,42, per l'anno ANNO 2021 avviso n. 183 del 14-06- 23 per l'ammontare di euro 1.356,22 ,
Si costituiva la Concessionaria dichiarando di avere parzialmente accolto le doglianze aderendo alla posizione del contribuente.
.Con la impugnata decisione la Corte di I grado, G. U., ha dichiarata cessata la materia del contendere, compensando le spese con la seguente motivazione: “Le spese vengono compensate dalle parti considerato che la rettifica è stata possibile effettuarla solo dietro presentazione del ricorso con l'allegata documentazione”.
Con l'appello in esame si richiamano i principi in materia e si chiede la liquidazione delle spese e competenze del primo grado, nonché di quelle del grado di appello, con distrazione al difensore anticipatario.
Non si è costituito il Comune.
Si è costituita la Publialifana srl ritenendo che la sopra riportata motivazione sulla compensazione delle spese, adottata dal primo giudice, facesse buon uso delle risultanze processuali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La risposta allo specifico motivo di appello richiede alcune considerazioni preliminari.
E' noto, infatti, che con sentenza del 19 aprile 2018, n. 77, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non consente, nelle ipotesi di soccombenza totale, di compensare parzialmente o per intero le spese di lite anche ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore. In tale occasione i giudici di legittimità hanno affermato il principio di diritto per il quale: "poiché gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità retroagiscono alla data di introduzione nell'ordinamento del testo di legge dichiarato costituzionalmente illegittimo, nel caso in cui sia denunciata la violazione dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ, (nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162), che la
Corte costituzionale, con sentenza 19 aprile 2018, n. 77, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, la valutazione della fondatezza o meno del ricorso deve farsi con riferimento alla situazione normativa determinata dalla pronuncia di incostituzionalità, essendo irrilevante che la decisione impugnata o addirittura la stessa proposizione del ricorso siano anteriori alla pronuncia del Giudice delle leggi".
Pertanto la possibilità della compensazione non è più ristretta alle sole ipotesi dell'assoluta novità della questione trattata o del mutamento della giurisprudenza, ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ., così come modificato dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 (applicabile ai procedimenti introdotti a decorrere dall'Il dicembre 2014), ma altresì allorchè sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Ed è con riferimento a tali principi che il giudice del merito deve valutare tale possibilità.
Nel caso in esame risultano sussistere quelle particolari condizioni che la ormai non più recente modifica legislativa pone a base della possibilità di compensazione delle spese e competenze fra le parti, atteso che il giudice di primo grado ha fornito una motivazione sul punto, avendola ancorata alla dinamica sostanziale e processuale dei fatti.
L'appello va pertanto respinto.
Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese e competenze del presente grado, attesa la necessità di una verifica nel grado superiore della bomtà dei presupposti richiamati
P.Q.M.
Respinge l'appello. Compensa le spese e competenze del presente grado.